L’atto cd. “soprassessorio”

Consiglio di Stato, Sezione quinta, Sentenza 17 febbraio 2020, n. 1211.

La massima estrapolata:

L’atto cd. “soprassessorio”, ricorre in presenza di attività le quali solo apparentemente configurano una spendita di potere ma che sostanzialmente eludono l’obbligo di provvedere mediante richieste istruttorie inutilmente defatigatorie o provvedimenti che eludono il contenuto dell’istanza del privato o sospendono l’iter procedimentale in casi non previsti dalla legge violando il dovere di provvedere normativamente imposto.

Sentenza 17 febbraio 2020, n. 1211

Data udienza 13 febbraio 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 5907 del 2019, proposto da
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pe. Ma., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
L’I. Ur. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Do. Es., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda, n. 04031/2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di L’I. Ur. s.r.l. e l’appello incidentale da questa proposto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2020 il Cons. Alberto Urso e udito per l’appellante l’avvocato Ma., nessuno presente per l’appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L’I. Ur. s.r.l., affidataria del servizio di raccolta rifiuti e servizi connessi per il Comune di (omissis), con istanza del 20 settembre 2018 chiedeva al Comune l’adeguamento ex art. 115 d.lgs. n. 163 del 2006 del canone per il servizio prestato in relazione al periodo 3 gennaio 2017-2 gennaio 2018 e agli anni successivi.
2. A fronte dell’inerzia serbata dall’amministrazione L’I. Ur. ne impugnava il silenzio ai sensi dell’art. 117 Cod. proc. amm. davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che, in difetto di costituzione del Comune, accoglieva il ricorso ordinando allo stesso Comune di pronunciarsi espressamente sull’istanza di revisione in relazione al periodo 3 gennaio 2017-2 gennaio 2018 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.
3. Ha proposto appello avverso la sentenza il Comune di (omissis) deducendo:
I) error in procedendo del giudice di prime cure, ovvero nullità della sentenza impugnata per improcedibilità della domanda, stante l’intervenuta risposta dell’Ente all’istanza della società ricorrente prima della camera di consiglio in primo grado del 30 gennaio 2019;
II) vizio della sentenza che, non limitandosi a rilevare l’eventuale inadempimento dell’amministrazione e a disporre che provveda, esorbita nel giudizio impartendo disposizioni sui criteri di applicazione e sulle modalità di determinazione e quantificazione del compenso revisionale;
III) errore di giudizio nella valutazione, da parte del giudice di prime cure, dei fatti relativi all’intervento contrattuale del 2013 e nella qualificazione giuridica del rapporto modificato; novazione oggettiva del contratto e corretta determinazione della p.a. di rigetto della richiesta di revisione;
IV) errata determinazione del giudice di prime cure sull’utilizzabilità delle tabelle Fise per il calcolo della revisione del prezzo;
V) erronea applicazione degli interessi con decorso dall’originaria spettanza della revisione anziché dalla data di costituzione in mora.
4. S’è costituita in giudizio per resistere all’appello L’I. Ur. s.r.l., che ha altresì interposto appello incidentale lamentando violazione dell’art. 112 Cod. proc. civ. e omessa pronuncia sulla istruttoria revisionale dovuta per le annualità già maturate e per quelle a maturare.
5. Dopo la rituale discussione alla camera di consiglio del 13 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Col primo motivo l’appellante principale deduce la nullità della sentenza e l’improcedibilità del ricorso di primo grado giacché nel corso del giudizio, prima della celebrazione della camera di consiglio davanti al Tar, il Comune aveva adottato provvedimento espresso di diniego della richiesta di revisione del canone proposta da L’I. Ur., ciò che rendeva di per sé improcedibile il ricorso avverso il silenzio.
2. Il motivo è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.
2.1. E’ pacifico fra le parti che, a seguito dell’istanza di revisione controversa, il Dirigente Area IV del Comune di (omissis) adottava la nota n. 535 del 28 gennaio 2019 del seguente tenore: “in riferimento alla Vostra nota lo scrivente ufficio non ha ritenuto di dover accogliere la Vostra richiesta di revisione del compenso per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nei periodi di proroga dal gennaio 2017 ad oggi in quanto medio tempore è intervenuto un atto novativo che di fatto ha sostituito il precedente contratto”.
E’ incontestato altresì come detta nota – allo stato impugnata con distinto ricorso pendente davanti al Tar Lazio – sia intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, anteriormente alla celebrazione della relativa camera di consiglio, senza essere stata tuttavia resa nota al Tribunale adì to.
Ciò determina ex se l’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio, in quanto superato in radice dall’emanazione del provvedimento espresso di rigetto, autonomamente lesivo e passibile di corrispondente impugnazione dall’interessata, come peraltro nel caso di specie effettivamente avvenuto (cfr. in proposito anche l’art. 117, comma 5, Cod. proc. amm., che prevede in siffatte ipotesi la possibilità d’impugnare il provvedimento sopravvenuto a mezzo di motivi aggiunti, con conseguente necessario mutamento dell’originario rito avverso il silenzio).
In senso contrario non vale dedurre una presunta natura meramente soprassessoria o interlocutoria della nota del 28 gennaio 2019, la quale esprime in realtà un chiaro contenuto reiettivo dell’istanza, dando conto di come l’ufficio “non [avesse] ritenuto di dover accoglier[la] (…) in quanto medio tempore è intervenuto un atto novativo che di fatto ha sostituito il precedente contratto”.
Il tenore della nota, come richiamata dalle stesse parti, è inequivocabilmente reiettivo dell’istanza ed ha natura altrettanto univocamente provvedimentale, sicché non si rinvengono in specie i caratteri propri dell’atto cd. “soprassessorio”, che ricorre in presenza di attività le quali “solo apparentemente configurano una spendita di potere ma che sostanzialmente eludono l’obbligo di provvedere mediante richieste istruttorie inutilmente defatigatorie o provvedimenti che eludono il contenuto dell’istanza del privato o sospendono l’iter procedimentale in casi non previsti dalla legge violando il dovere di provvedere normativamente imposto” (cfr. Cons. Stato, III, 3 luglio 2019, n. 4561; IV, 24 dicembre 2019, n. 8810; 8 aprile 2019, n. 2265).
Il ricorso di primo grado risulta dunque improcedibile per difetto d’interesse a fronte del venir meno del suo presupposto, consistente nel silenzio inadempimento oggetto d’impugnativa, potendo le eventuali doglianze della società appellata in relazione all’operato dell’amministrazione essere fatte valere, eventualmente, avverso il provvedimento di diniego adottato da quest’ultima.
2.2. In conclusione, è fondato e va accolto il primo motivo dell’appello principale, con conseguente declaratoria d’improcedibilità del ricorso di primo grado.
L’improcedibilità per le suindicate ragioni di detto ricorso determina l’assorbimento degli altri motivi dell’appello principale, logicamente ed espressamente subordinati al primo motivo, nonché l’improcedibilità per difetto d’interesse dell’appello incidentale proposto da L’I. Ur., appello con il quale quest’ultima ha censurato l’omesso esame e accoglimento della domanda – già avanzata in primo grado e dunque ormai essa stessa improcedibile – volta a ordinare all’amministrazione di pronunciarsi in merito al riconoscimento del compenso revisionale anche per le annualità successive al 2 gennaio 2018.
3. La decisione esclusivamente in rito, assunta a fronte di un provvedimento sopravvenuto e non portato a conoscenza dei giudici di primo grado, giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, accoglie l’appello principale e, in riforma dell’appellata sentenza, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado;
Dichiara improcedibile l’appello incidentale;
Compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli – Presidente
Valerio Perotti – Consigliere
Federico Di Matteo – Consigliere
Angela Rotondano – Consigliere
Alberto Urso – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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