Attività stragiudiziale del difensore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 gennaio 2022| n. 1467.

In tema di attività stragiudiziale del difensore, i compensi spettanti all’avvocato che abbia agito per evitare un fallimento vanno liquidati, a seconda dell’attività prestata e del risultato conseguito unitariamente considerati, applicando il criterio percentuale previsto al punto 4, relativo alle procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali, della tabella in tema di assistenza e consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata di cui al d.m. n. 585 del 1994, purché si sia resa necessaria una continuativa attività di consulenza, in caso contrario dovendosi effettuare una valutazione frazionata dell’operato del professionista. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello che, nel negare l’unitarietà dell’attività di un avvocato il quale, su incarico di una s.p.a., aveva raggiunto degli accordi con le banche titolari del 95% del debito di questa, così evitandone il fallimento, aveva affermato che detti accordi andavano valutati singolarmente perché non erano stati conclusi con tutti i creditori e, quindi, tale incarico non poteva essere assimilato ad una “procedura concorsuale stragiudiziale”).

Ordinanza|18 gennaio 2022| n. 1467. Attività stragiudiziale del difensore

Data udienza 6 ottobre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: ARTI E PROFESSIONI INTELLETTUALI – AVVOCATO – ONORARIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9739/2017 proposto da:
Avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente domiciliato, presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), studio legale (OMISSIS), in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona dell’Amministratore unico rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 482/2016 della CORTE di APPELLO di PERUGIA, pubblicata il 06/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 6/10/2021, dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Attività stragiudiziale del difensore

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 961/2014 il Tribunale di Perugia accoglieva l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da (OMISSIS) s.p.a. avverso il provvedimento monitorio ottenuto dall’avv. (OMISSIS) per un credito professionale di Lire 165.960.316 (pari a Euro 85.711,35), oltre interessi e spese, con una rideterminazione del credito suddetto pari a Euro 8.367,75 e condannava l’avv. (OMISSIS) alla restituzione della somma di Euro 90.380,29 in relazione al pagamento seguito alla concessione della provvisoria esecutorieta’ del decreto ingiuntivo.
Avverso detta sentenza proponeva opposizione l’avv. (OMISSIS), al quale resisteva (OMISSIS) s.p.a. svolgendo a sua volta appello incidentale.
Con sentenza n. 482/2016, depositata in data 20.10.2016, la Corte d’Appello di Perugia, in parziale accoglimento dell’appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata la revoca del decreto ingiuntivo n. 1053/2001, accertava l’entita’ del credito professionale dell’avv. (OMISSIS) in complessivi Euro 14.584,74, oltre interessi dalla data della domanda all’11.9.2002, rimborso forfetario 10%, CAP e IVA; condannava l’avv. (OMISSIS) alla restituzione della differenza rispetto a quanto oggetto di pagamento in data 11.9.2002, oltre interessi da quella data al 10.12.2014, e per il periodo successivo sulla somma eventualmente superiore a quella gia’ oggetto di restituzione in quella data; dichiarava compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico di ciascuna parte il 50% delle spese di CTU. In particolare, oggetto di discussione tra le parti era ‘interpretazione dell’incarico conferito per iscritto “di esaminare la grave situazione economica-finanziaria-giuridica della predetta societa’ e di verificare la praticabilita’ di un ripianamento di tutte le esposizioni debitorie della societa’ nei confronti degli istituti di Credito”, nonche’ di rappresentare e assistere la societa’ nell’espropriazione immobiliare radicatasi a seguito di atto di pignoramento notificato dal Mediocredito.

 

Attività stragiudiziale del difensore

Secondo l’appellante il compenso doveva essere considerato unitariamente e calcolato con l’applicazione della tariffa stragiudiziale di “assistenza in procedura concorsuale stragiudiziale”, mediante criterio a percentuale facente riferimento al valore complessivo del passivo sociale. Secondo il Giudice d’appello doveva ritenersi corretta la soluzione offerta dal Tribunale, che aveva negato la possibilita’ di utilizzo della liquidazione unitaria percentuale, sottolineando come per procedura concorsuale stragiudiziale non potesse intendersi un incarico finalizzato al tentativo di accordo con alcuni dei creditori (nella specie, i soli istituti di credito), obbligatoriamente presupponendo il richiamo alla concorsualita’ (che ha tra i suoi elementi fondanti il carattere dell’universalita’ oggettiva e soggettiva: tutti i beni del debitore per la satisfazione di tutti i creditori) la necessita’ di un incarico finalizzato al tentativo di addivenire a un accordo amichevole con tutti i creditori allo scopo di evitare il fallimento. Fondata era invece la contestazione riferita al quantum oggetto di liquidazione, che non comprendeva il rimborso forfetario, CAP e IVA. Inoltre, tra le attivita’ liquidabili rientrava quella riferita alla pratica (OMISSIS) s.p.a., che andava inquadrata come prestazione di consulenza sub specie di parere scritto, e liquidata con una somma fissa calcolata tra un minimo e un massimo in base al valore della causa, determinata in base ai criteri generali del Decreto Ministeriale n. 585 del 1994, articolo 5. Secondo il Giudice d’appello era indispensabile un raddoppio del compenso con applicazione dell’articolo 4, comma 2, trattandosi di pratica di “particolare importanza”. Gli stessi motivi portavano all’accoglimento della censura relativa all’entita’ della liquidazione con riferimento alla voce “esame e studio della pratica di ripianamento del debito”, con applicazione del raddoppio del compenso. Rigettava l’appello incidentale.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’avv. (OMISSIS) sulla base di due motivi, illustrati da memoria.

 

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta ex “articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3: (La) violazione o falsa applicazione del Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia di cui al Decreto 5 ottobre 1994, n. 585, nella parte relativa all’assistenza e consulenza in materia stragiudiziale civile, punto 4 della tabella relativa all’assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali”. La Corte d’Appello riconosceva l’esecuzione da parte del ricorrente dell’incarico conferito dalla (OMISSIS) s.p.a. di esaminare la grave situazione economica – finanziaria – giuridica della societa’ e di verificare la praticabilita’ di un ripianamento di tutte le esposizioni debitorie della societa’ nei confronti degli Istituti di Credito; aggiungendo che l’esecuzione dell’incarico avveniva attraverso la prestazione di una continuativa attivita’ professionale per oltre un anno in favore della resistente, attivita’ professionale che aveva consentito alla suddetta societa’ di uscire dalla grave crisi prefallimentare in cui versava. Dunque, a giudizio della Corte distrettuale (che faceva proprie le affermazioni del Tribunale), per l’applicazione delle tariffe a percentuale proprie della materia stragiudiziale, occorreva l’esistenza di una continuativa attivita’ di consulenza finalizzata a evitare il fallimento, non essendo in alcun modo menzionato “un accordo universale” sottoscritto da tutti i creditori. Laddove, l’attivita’ di assistenza e consulenza posta in essere dal ricorrente con i rappresentanti degli Istituti di Credito ha consentito di trovare un accordo solutorio finale che ha determinato il salvataggio della societa’.

 

Attività stragiudiziale del difensore

1.1. – Il motivo e’ fondato.
1.2. – Osserva il ricorrente come la Corte d’Appello avesse pienamente riconosciuta l’esecuzione da parte del medesimo dell’incarico conferito dalla (OMISSIS) s.p.a. di esaminare la grave situazione economica finanziaria – giuridica della societa’ e di verificare la praticabilita’ di un ripianamento di tutte le esposizioni debitorie della societa’ nei confronti degli Istituti di Credito. Siffatta esecuzione dell’incarico era avvenuta attraverso la prestazione di una continuativa attivita’ professionale per oltre un anno in favore della resistente, attivita’ professionale che avrebbe consentito alla suddetta societa’ di uscire dalla grave crisi prefallimentare in cui versava.
Dalle evocate pronunce, si evinceva altresi’ che per l’applicazione delle tariffe a percentuale proprie della materia stragiudiziale, occorresse l’esistenza di una continuativa attivita’ di consulenza finalizzata a evitare il fallimento, non essendo in alcun modo menzionato “un accordo universale” sottoscritto da tutti i creditori. Laddove: “i compensi per prestazioni stragiudiziali siano dovuti solo quando non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali; la tariffa a percentuale fissata per l’attivita’ stragiudiziale trova a sua volta applicazione ove sia provata una continuativa consulenza per la determinazione dell’attivo, in difetto operando i criteri della tariffa giudiziale, ne’ soccorre il parere del consiglio dell’ordine, che solo attesta la conformita’ in astratto della parcella alla tariffa, senza vincolo per il giudice circa l’effettivita’ della prestazione” (Cass. n. 14443 del 2008; conf. Cass. n. 7994 del 1990).
1.3. – Cio’ premesso, per la Corte distrettuale, il thema decidendum divergeva proprio nella interpretazione da dare a detto incarico, posto che l’appellante (odierno ricorrente) pretendeva il riconoscimento di un compenso unitariamente considerato, calcolato con l’applicazione della tariffa stragiudiziale di “assistenza in procedura concorsuale stragiudiziale” (sentenza impugnata, pag. 15).

 

Attività stragiudiziale del difensore

Vero dunque che, per la Corte di appello, doveva considerarsi corretta la soluzione offerta da Tribunale, che aveva negato la possibilita’ di utilizzo della liquidazione unitaria percentuale invocata, esattamente sottolineando come per “procedura concorsuale stragiudiziale” non potesse intendersi un incarico finalizzato al tentativo di accordo con alcuni dei creditori di impresa, obbligatoriamente presupponendo il richiamo alla “concorsualita’” la necessita’ di un incarico finalizzato al tentativo di addivenire ad un accordo amichevole con tutti i creditori di una impresa, allo scopo di evitare il fallimento e consentire il rientro delle esposizioni debitorie a prescindere dalla realizzazione di tale accordo “universale” se con unico atto o attraverso una serie di accolli individuali (v. anche, sentenza pag. 17).
Vero, del pari, che la (non contestata) attivita’ di assistenza e consulenza posta in essere dal ricorrente con i rappresentanti degli Istituti di Credito aveva consentito di trovare un accordo solutorio finale che si affermasse aver determinato il salvataggio della societa’. Si sottolineava, infatti, che il 95% dei debiti della societa’ era con le Banche, che erano in procinto di azionarsi per chiedere la dichiarazione di fallimento, per cui risolvere la situazione economica – finanziaria – giuridica con gli Istituti di Credito significava evitare il fallimento, significava realizzare la finalita’ del concordato stragiudiziale (nel quale la rimozione del dissesto dell’imprenditore non richiede necessariamente un atto formale e concorsuale di tutti i creditori, ma puo’ esaurirsi anche in un complesso di accordi singoli nei quali l’interesse di evitare il fallimento del debitore opera come motivo che entra nel contenuto di ciascun negozio: Cass. n. 1562 del 1979).
1.4. – Nella fattispecie, l’attivita’ professionale del ricorrente si era concretamente tradotta in un complesso di accordi singoli che avevano consentito alla resistente di evitare l’imminente fallimento. Tale attivita’ doveva essere valutata alla luce del criterio dettato al punto 4 della tabella relativa alla assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali del Decreto n. 585 del 1994 e non attraverso una valutazione frazionata dell’attivita’ prestata, come erroneamente statuito dal Giudice d’appello.
Si sottolinea che il 95% dei debiti della societa’ era con le Banche, che erano in procinto di azionarsi per chiedere la dichiarazione di fallimento, per cui risolvere la situazione economica – finanziaria – giuridica con gli Istituti di Credito significava evitare il fallimento; significava realizzare la finalita’ del concordato stragiudiziale (nel quale la rimozione del dissesto dell’imprenditore non richiede necessariamente un atto formale e concorsuale di tutti i creditori, ma puo’ esaurirsi anche in un complesso di accordi singoli nei quali l’interesse di evitare il fallimento del debitore opera come motivo che entra nel contenuto di ciascun negozio: Cass. n. 1562 del 1979). Nella fattispecie l’attivita’ professionale del ricorrente si era concretamente tradotta in un complesso di accordi singoli che avevano consentito alla resistente di evitare l’imminente fallimento. Tale attivita’ doveva essere valutata alla luce del criterio dettato al punto 4 della tabella relativa alla assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali del Decreto n. 585 del 1994, e non attraverso una valutazione frazionata dell’attivita’ prestata, come erroneamente statuito dal Giudice d’appello. Sottolineava il ricorrente che si era trattato di un incarico onnicomprensivo stragiudiziale, che si e’ svolto con la collaborazione di un consulente finanziario; che si e’ protratto ininterrottamente per oltre un anno; che aveva onsentito di superare la situazione di gravoso dissesto societario, di evitare il fallimento. Del resto, l’Ordine degli Avvocati di Perugia attestava la corrispondenza delle attivita’ professionali prestate dal ricorrente alla tariffa vigente sotto lo specifico profilo delle “prestazioni di assistenza in procedure concorsuali stragiudiziali”.

 

Attività stragiudiziale del difensore

A fronte dunque di tali fatti, riconosciuti espressamente dalla stessa Corte di appello, questa aveva ritenuto di non applicare la liquidazione unitaria dei compensi a percentuale attraverso una lettura della suddetta disposizione ingiustificatamente restrittiva rispetto alla interpretazione che si evince dalle pronunce intervenute su di essa, della corte di cassazione contraria alla intrinseca ratio alla disposizione stessa ed anche contraria al tenore inequivocabile dell’incarico espressamente conferito: tale interpretazione, ingiustificatamente riduttiva e rigida, potendo legittimamente essere rivista ed emendata (sentenza impugnata, pagg. 6 e 7).
2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ex “articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3: (la)violazione o falsa applicazione del Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia di cui al Decreto 5 ottobre 1994, n. 585, nella parte relativa all’assistenza e consulenza in materia stragiudiziale civile, punto 2 della tabella relativa alle prestazioni di assistenza, lettera f) e nella parte relativa all’articolo 5 delle norme generali in materia stragiudiziale di cui al predetto Decreto con riferimento alla violazione delle norme codicistiche e generali in materia di individuazione del valore della causa”.
2.1. – Si premette che la Corte d’Appello riconosceva che il ricorrente, quanto alla pratica (OMISSIS) s.p.a., avesse eseguito la redazione e/o assistenza della proposta (OMISSIS) di mandato per la cessione delle quote societarie. Nei confronti di tale prestazione la Corte di merito erroneamente riteneva trattarsi di una “rimaneggiatura” del contratto di mandato e applicava il criterio di liquidazione di cui alla tabella stragiudiziale, punto 1 relativo alle prestazioni di consulenza, lettera B) b) pareri scritti. Invero, secondo il ricorrente la liquidazione dell’attivita’ in questione andava effettuata attraverso il diverso criterio di cui al punto 2 relativo alle prestazioni di assistenza, lettera f). Infatti, la prestazione in oggetto era consistita nella redazione di un contratto del tutto diverso e autonomo rispetto a quello ricevuto dalla (OMISSIS), la quale, peraltro, riconosceva la sussistenza di una radicale difformita’ tra i due contratti.

 

Attività stragiudiziale del difensore

Tuttavia, la sentenza impugnata avrebbe violato l’articolo 5 delle norme generali in materia stragiudiziale di cui al Decreto n. 585 del 1994, e le norme regolative del valore della causa. In particolare, la Corte d’Appello ha valutato la pratica (OMISSIS) s.p.a. come di valore indeterminabile. Invero, il ricorrente evidenzia che il contratto di mandato per la cessione delle quote del sig. (OMISSIS) (legale rappresentante della societa’ (OMISSIS) s.p.a.) fosse di valore individuabile, costituito dal valore delle quote oggetto di cessione pari a 10 miliardi di Lire. Del resto, la stessa Corte territoriale dichiarava che il valore delle quote fosse pari a circa 10 miliardi di Lire. Cio’ posto, il criterio di liquidazione utilizzato dalla Corte – e cioe’ quello stabilito per i pareri scritti di cui alla tabella stragiudiziale, punto 1 relativo alle prestazioni di consulenza, lettera B) b) – andra’ applicato al valore effettivo della pratica pari a 10 miliardi di Lire, con un compenso pari a Lire 37.800.000.
2.2. – Aggiunge il ricorrente che anche per l’attivita’ di “esame e studio della pratica di risanamento del debito” la Corte di merito ritiene di attribuire erroneamente il valore di pratica indeterminabile. Invece, tale pratica non puo’ ritenersi come avente a oggetto un bene insuscettibile di valutazione economica. Infatti, la stessa Corte d’Appello attesta che il valore dell’esposizione debitoria era di oltre 7 miliardi di Lire, con la conseguenza che il corretto compenso sarebbe pari a Lire 24.430.000.
2.3. – Infine, anche per la redazione del contratto di affitto di azienda, la Corte ritiene erroneamente di attribuire aula pratica in questione il valore di pratica indeterminabile, mentre il contratto de quo prevede come canone fisso un importo annuo di 500 milioni di Lire, per cui, applicando i criteri previsti al punto 2 delle prestazioni di assistenza, lettera f), del Decreto n. 585 del 1994, il compenso sarebbe pari a Lire 19.950.000.
2.4. – I motivi sopra riportati non sono fondati.
2.5. – Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’ esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi e’ segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, e’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).
Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’articolo 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilita’, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione.

 

Attività stragiudiziale del difensore

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto individuati (come nella specie) per mezzo della sola indicazione delle norme pretesamente violate (articoli 1455 e 1218 c.c.), ma non dimostrati attraverso una circostanziata critica delle soluzioni concrete adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).
2.6. – Quando nel ricorso per cassazione viene denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il vulnus deve, altresi’, essere dedotto, a pena d’inammissibilita’, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 15177 del 2002; Cass. n. 1317 del 2004; Cass. n. 635 del 2015). Le Sezioni Unite (Cass., sez. un., n. 23745 del 2020) hanno ritenuto che l’onere di specificita’ dei motivi, di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, impone al ricorrente, a pena d’inammissibilita’ della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che e’ tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare (con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni) la norma violata o i punti della sentenza che vi si pongono in contrasto.
3. – A ben vedere, poi, nessuna delle censure mosse risulta riconducibile ad un vizio di legittimita’, trattandosi solo ed esclusivamente di una richiesta reiterazione dei fatti di causa e delle richieste nel merito, che non puo’ trovare accoglimento in sede di sindacato di legittimita’.

 

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Le censure, in tale modo articolate, risultano allora eterogenee e rapsodiche, contraddistinte piuttosto dall’evidente scopo di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018); cosi’, inammissibilmente, rimettendo nella sostanza al giudice di legittimita’ il compito di isolare le singole doglianze teoricamente proponibili onde ricondurle a uno dei mezzi di impugnazione enunciati dal citato articolo 360 c.p.c., per poi ricercare quali disposizioni possano essere utilizzabili allo scopo; in sostanza, attribuendo al giudice di legittimita’ il compito di dar forma e contenuto alle generiche censure del ricorrente, per poi decidere su di esse.
4. – Va accolto il primo motivo, e la sentenza impugnata deve essere cassata, nei sensi di cui in motivazione, e rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Va rigettato altresi’ il secondo motivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo; cassa nei sensi di cui in motivazione, e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia, che provvedera’ alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Rigetta il secondo motivo.

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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