Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 30 ottobre 2018, n. 49679

La massima estrapolata:

In tema di reati concernenti l’attività edificatoria in zone sismiche, l’eventuale rilascio postumo del parere favorevole da parte dell’Ufficio del Genio Civile competente, che attesta la rispondenza alla normativa antisismica delle opere realizzate, non elide l’antigiuridicità penale della condotta consistita nell’aver iniziato i relativi lavori senza preventiva autorizzazione scritta dal competente ufficio tecnico regionale. 

Sentenza 30 ottobre 2018, n. 49679

Data udienza 18 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni Filippo – Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/09/2017 del TRIBUNALE di MACERATA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’;
udito il difensore (Avv. (OMISSIS));
il difensore presente si riporta ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1.I sigg.ri (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per l’annullamento della sentenza del 29/09/2017 del Tribunale di Macerata che li ha dichiarati penalmente responsabili del reato di cui agli articoli 81 cpv. e 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 93, 94 e 95, commesso in (OMISSIS), e li ha condannati alla pena di 1.000 Euro di ammenda ciascuno.
1.1.Con unico motivo, deducendo la mancata applicazione della causa di non punibilita’ per la particolare tenuita’ del fatto esclusivamente in conseguenza della consistenza delle opere realizzate e della continuazione tra reati, eccepiscono, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’articolo 131-bis c.p., e vizio di omessa motivazione sul punto.
Deducono che la condotta non ha arrecato alcun concreto pregiudizio agli interessi tutelati dalle norme incriminatrici, in conseguenza della sanatoria edilizia rilasciata dal Comune e della accertata conformita’ delle opere alle norme antisismiche; si tratta, inoltre, di condotta episodica e non abituale, posta in essere da persone immuni da precedenti penali e giudiziari.
Le contestate opere in variante sono state necessitate dal naturale crollo dell’immobile gia’ lesionato dall’evento sismico, come ampiamente documentato nel corso del giudizio. Peraltro, proseguono, le domande di sanatoria erano state presentate comunque prima della data di accertamento dei reati, il (OMISSIS), con conseguente interruzione della permanenza del reato.
In conclusione, il Tribunale ha omesso di considerare tutti gli elementi di valutazione previsti dall’articolo 131-bis c.p. per la applicazione della speciale causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.I ricorsi sono inammissibili perche’ manifestamente infondati.
4.Si imputa ai ricorrenti di aver realizzato in zona sismica i seguenti lavori di miglioramento sismico e di riparazione dei danni dal terremoto in difformita’ rispetto a quelli gia’ autorizzati: a) le demolizione totale dell’edificio; b) la sua ricostruzione parziale per un’altezza media di circa mt. 1,70 con blocchi di laterizio; c) la posa in opera di un solaio in latero-cemento collocato tra il piano terra e quello seminterrato; d) la realizzazione di un piano seminterrato con pareti in cemento armato.
4.1.Il Tribunale ha escluso l’applicazione della speciale causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto in considerazione: a) della consistenza delle opere realizzate; b) della presenza di piu’ reati legati dal vincolo della continuazione.
4.2.Quanto all’esistenza del vincolo della continuazione, il Tribunale ha applicato il principio affermato dall’indirizzo ancora maggioritario di questa Corte, secondo il quale la causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto di cui all’articolo 131-bis c.p. non puo’ essere dichiarata in presenza di piu’ reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un’ipotesi di “comportamento abituale” per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa al riconoscimento del beneficio, essendo il segno di una devianza “non occasionale” (Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016 – dep. 2017, Cattaneo, Rv. 268970; Sez. 3, n, 43816 del 01/07/2015, Amodeo, Rv. 265084; Sez. 3, n. 29897 del 28/05/2015, Gau, Rv. 264034).
4.3.Si tratta, pero’, di principio messo in discussione da altre, piu’ recenti, pronunce di questa stessa Corte secondo cui, invece, ai fini della configurabilita’ della causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto di cui all’articolo 131-bis c.p. non osta la presenza di piu’ reati legati dal vincolo della continuazione, qualora questi riguardano azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo, di luogo e nei confronti della medesima persona, elementi da cui emerge una unitaria e circoscritta deliberazione criminosa, incompatibile con l’abitualita’ presa in considerazione in negativo dall’articolo 131-bis c.p. (Sez. 5, n. 5358 del 15/01/2018, Corradini, Rv. 272109; Sez. 5, n. 35590 del 31/05/2017, Battizzocco, Rv. 270998; Sez. 2, n. 19932 del 29/03/2017, Di Bello, Rv. 270320, secondo cui la causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto di cui all’articolo 131-bis c.p. puo’ essere dichiarata anche in presenza di piu’ reati legati dal vincolo della continuazione, giacche’ quest’ultima non si identifica automaticamente con l’abitualita’ nel reato, ostativa al riconoscimento del beneficio, non individuando comportamenti di per se stessi espressivi del carattere seriale dell’attivita’ criminosa e dell’abitudine del soggetto a violare la legge. Il giudice, in presenza di un reato continuato, per decidere sulla meritevolezza o meno del beneficio da parte dell’imputato, e’ chiamato a soppesare – in relazione alla modalita’ della condotta ed all’esiguita’ del danno o del pericolo – l’incidenza della continuazione in tutti i suoi aspetti, tra cui la gravita’ del reato, la capacita’ a delinquere, i precedenti penali e giudiziari, la durata temporale della violazione, il numero delle disposizioni di legge violate, gli effetti della condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato, gli interessi lesi ovvero perseguiti dal reo e le motivazioni a delinquere).
4.4.Ha maggior pregio il richiamo alla consistenza delle opere realizzate che esclude, con valore assorbente rispetto ad ogni altro profilo, la natura esigua del pericolo.
4.5.Come gia’ affermato da questa Corte, ai fini della applicabilita’ dell’articolo 131-bis c.p.nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell’intervento abusivo – data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive – costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell’immobile, l’incidenza sul carico urbanistico, l’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l’impossibilita’ di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di piu’ disposizioni, l’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformita’ dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazione competente, le modalita’ di esecuzione dell’intervento (Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv. 266586; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv. 265450).
4.6.Si badi: tale principio e’ stato affermato nei casi in cui la ridotta consistenza dell’opera era stata dedotta a giustificazione della invocata applicabilita’ dell’istituto, con quanto ne consegue in termini di sua inapplicabilita’ nel caso contrario. Solo quando la consistenza dell’intervento e’ modesta, infatti, e’ necessario prendere in considerazione tutti gli altri indici indicati da questa Corte.
4.7.I ricorrenti pero’ deducono, a sostegno dell’applicazione della causa di non punibilita’, il deposito a sanatoria del progetto e la mancanza di violazioni sostanziali delle norme tecniche che disciplinano l’edificazione nelle zone sismiche.
4.8.La deduzione e’ suggestiva ma platealmente infondata perche’, a voler seguire fino in fondo la tesi difensiva, non si comprende perche’ il legislatore, pur avendo introdotto la speciale causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p., abbia continuato a tenere indenni i reati in materia antisismica dagli effetti estintivi di sanatorie postume,pur previsti in caso di reati urbanistici.
4.9.La ragione deve essere rinvenuta nella radicale diversita’ dei beni tutelati dalle due normative, non colta dai ricorrenti.
4.10.Lo ha ben spiegato la Corte costituzionale allorquando, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale dell'(allora) L. 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 22, terzo comma, (Norme in materia di controllo dell’attivita’ urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento all’articolo 3, primo comma, della Costituzione, affermo’ che “appare sicuramente non arbitraria e non assolutamente irragionevole la scelta del legislatore di limitare la particolare ipotesi di estinzione dei reati, a seguito della sanatoria mediante accertamento di conformita’, ai soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti (…) tale scelta e’ stata condizionata dalle particolari esigenze di sicurezza generale, volte ad evitare che, in via permanente anche per: il futuro, si possa fare a meno delle specifiche procedure (e relativa tutela penale) attinenti alla idoneita’ statica per le opere in cemento armato o a struttura metallica e alle opere in zona sismica, semplicemente ricorrendo all’accertamento di conformita’ avente valenza esclusivamente urbanistica (…) del resto, nel sistema penale non resta in radice esclusa la possibilita’ per i soggetti interessati di avvalersi dei generali strumenti di composizione dell’azione penale, ricorrendo per le contravvenzioni concorrenti – ove ne sussistano gli estremi e a seconda delle diverse ipotesi – alla separata oblazione (articoli 162 e 162-bis c.p.), previa eliminazione degli eventuali elementi impeditivi (conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore)” (Ordinanza n. 149 del 1999).
4.11.Il ragionamento del Giudice delle leggi, prende le mosse dalla pacifica natura omissiva formale dei reati contestati agli imputati, essendo noto che le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della pubblica amministrazione. Ne deriva che l’effettiva pericolosita’ della costruzione realizzata senza l’autorizzazione del genio civile e senza le prescritte comunicazioni e’ del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell’assenza del pericolo ed il rilascio del provvedimento abilitativo non incidono sulla illiceita’ della condotta, poiche’ gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio dell’attivita’ (Sez. 3, n. 5738 del 13/05/1997, Petrone, Rv. 208299; cfr., piu’ recentemente, Sez. 3, n. 27876 del 16/06/2015, Pro, Rv. 264201, secondo cui In tema di reati concernenti l’attivita’ edificatoria in zone sismiche, l’eventuale rilascio postumo del parere favorevole da parte dell’Ufficio del Genio Civile competente, che attesta la rispondenza alla normativa antisismica delle opere realizzate, non elide l’antigiuridicita’ penale della condotta consistita nell’aver iniziato i relativi lavori senza preventiva autorizzazione scritta dal competente ufficio tecnico regionale; nello stesso senso, Sez. 3, n. 41617 del 02/10/2007, Iovine, Rv. 238007, secondo cui n tema di costruzioni in zone sismiche, ai fini della configurabilita’ delle contravvenzioni previste dalla normativa antisismica (Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 95) e’ irrilevante che le costruzioni realizzate siano effettivamente pericolose, in quanto la normativa e’ finalizzata a garantire l’esercizio del controllo preventivo della P.A. sulle attivita’ edificatorie in dette zone).
4.12.Dunque, l’argomento della verifica postuma della assenza di pericolosita’ sismica dell’intervento edilizio (e dunque della sua sostanziale non abusivita’, come sostengono i ricorrenti), non e’ tale da sminuire la rilevanza decisiva della dimensione dell’intervento che esclude in radice, nel caso di specie, la natura esigua del pericolo e la possibilita’ di applicare la causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto.
5.Alla declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi (che preclude la possibilita’ di rilevare d’ufficio la prescrizione eventualmente maturata successivamente alla sentenza impugnata) consegue, ex articolo 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonche’ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 2.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Avv. Renato D’Isa

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