Atti soggetti a trascrizione adempimento sia compiuto dal pubblico ufficiale nel più breve tempo possibile

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|18 gennaio 2023| n. 1439.

Atti soggetti a trascrizione adempimento sia compiuto dal pubblico ufficiale nel più breve tempo possibile

In tema di atti soggetti a trascrizione, deve ritenersi che l’art. 2671 c.c., ove prescrive che detto adempimento sia compiuto dal pubblico ufficiale che ha ricevuto od autenticato l’atto “nel più breve tempo possibile”, non sia stato abrogato implicitamente dall’entrata in vigore degli artt. 3 bis del d.lgs. n. 463 del 1997 e 4 del d.P.R. n. 308 del 2000, non sussistendo una incompatibilità fra queste disposizioni, relative all’individuazione di un termine per l’adempimento tributario connesso alla redazione telematica dell’atto, e la precedente norma codicistica, volta invece a prescrivere a carico dei notai e degli altri pubblici ufficiali un obbligo di natura privatistica verso le parti interessate.

Sentenza|18 gennaio 2023| n. 1439. Atti soggetti a trascrizione adempimento sia compiuto dal pubblico ufficiale nel più breve tempo possibile

Data udienza 12 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Professioni – Notaio – Disciplinare – Mancata trascrizione “nel più breve tempo possibile” – Sanzione – Conferma

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 17406-2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTI RIUNITI CAGLIARI LANUSEI ORISTANO, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 11/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni motivate, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 articolo 23, comma 8-bis, , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, il quale ha chiesto la declaratoria di parziale inammissibilita’ e comunque il rigetto del ricorso.

 

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FATTI DI CAUSA

Il notaio (OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in otto motivi avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Cagliari depositata l’11 maggio 2021, che ha respinto il reclamo contro il provvedimento della Commissione amministrativa regionale di disciplina sui notai (CO.RE.DI) per la regione Sardegna del 16 luglio 2020, con cui e’ stata comminata al ricorrente la sanzione della sospensione per sei mesi.
Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano resiste con controricorso.
Il ricorso e’ stato notificato anche al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ed al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Cagliari.
Il procedimento disciplinare, che ebbe origine da un’ispezione eseguita sull’attivita’ notaio (OMISSIS), ha avuto ad oggetto le contestate violazioni dell’articolo 2671 c.c., per la sistematica omessa registrazione e trascrizione degli atti nel piu’ breve tempo possibile, dell’articolo 147, lettera a) e dell’articolo 147, lettera b), legge notarile, avuto riguardo alla violazione non occasionale dell’articolo 42 lettera d) del Codice Deontologico, degli articoli 36 e 37 del Codice Deontologico, con riguardo al principio di personalita’ della prestazione, e dell’articolo 24 del Codice Deontologico, per non avere il notaio prestato la dovuta collaborazione all’indagine ispettiva. In particolare, dall’ispezione era emerso che nel periodo dal 1 giugno 2018 al 31 dicembre 2018 il notaio (OMISSIS) aveva registrato 395 atti su 725 oltre il ventesimo giorno e 31 oltre il trentunesimo giorno, mentre nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 aveva registrato 428 atti su 690 oltre il ventesimo giorno ed uno oltre il trentaseiesimo giorno. Era poi risultato che il notaio aveva stipulato un numero di atti elevato e
si era recato in comuni distanti tra loro, cosi’ da non consentire le necessarie letture e spiegazioni alle parti.
La Corte d’appello di Cagliari ha ritenuto fondate sia la ripetuta violazione dell’articolo 2671 c.c., in combinato con del Decreto Legislativo n. 18 dicembre 1997, n. 463 articolo 3 bis (Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione) (aggiunto dall’articolo 1, Decreto Legislativo n. 18 gennaio 2000, n. 9) e con l’articolo 4 (Termine per la richiesta di registrazione) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 agosto 2000, n. 308, sia la contestata lesione del principio di personalita’ della prestazione, ed ha anche considerato corretta la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso e’ stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’articolo 23, comma 8-bis, Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.
Le parti hanno presentato memorie.

 

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MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Il primo motivo del ricorso del notaio (OMISSIS) deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1, 7, 8 del Protocollo n. 1 della CEDU e l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 2671 c.c., in combinato con gli articolo 147 lettera a) e lettera b) della legge notarile per contrasto con l’articolo 25 Cost.
Il secondo motivo del ricorso del notaio (OMISSIS) deduce la illegittimita’ costituzionale dell’articolo 2671 c.c., in combinato con gli articolo 147 lettera a) e lettera b) della legge notarile, per violazione dell’articolo 3 Cost. in relazione alla previsione di cui al del Decreto Legislativo n. 347 del 1990 articolo 6 comma 2, come modificato del Decreto Legislativo n. 158 del 24 settembre 2015 articolo 27 comma 1. Il terzo motivo di ricorso deduce la illegittimita’ costituzionale dell’articolo 3 bis del Decreto Legislativo n. n 8 del 2000, nella parte in cui subordina all’esecuzione del pagamento dell’imposta di registro la trascrizione degli atti notarili, per contrasto con gli articoli 6 e 24 Cost.
Il quarto motivo di ricorso allega la violazione dell’articolo 153 della L. n. 89 del 2013, per omesso rilievo dell’intempestivita’ dell’azione disciplinare.
Il quinto motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione dell’articolo 2671 c.c. in relazione con l’articolo 3 bis Decreto Legislativo n. 18 dicembre 1997, n. 463, come modificato dal Decreto Legislativo n. 18 gennaio 2000, n. 9, e con l’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 agosto 2000, n. 308, ed ancora la falsa applicazione dell’articolo 15 delle preleggi e dei principi che regolano la successione delle leggi nel tempo.
Il sesto motivo di ricorso deduce una omessa pronuncia con violazione dell’articolo 112 c.p.c.
Il settimo motivo di ricorso censura la violazione degli articoli 244, 115, 116 e 209 c.p.c. in relazione al rigetto del motivo sub 2 di reclamo.
L’ottavo motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione dell’articolo 145 e la violazione dell’articolo 144, comma 1, legge notarile, in relazione al rigetto del motivo sub 3 di reclamo.

 

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3. Il controricorrente Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano ha in via pregiudiziale eccepito la
improcedibilita’ del ricorso, perche’ notificato a mezzo PEC in data 10 giugno 2021 e depositato il 5 luglio 2021, oltre il termine previsto dall’articolo 369 c.p.c., chiedendo in subordine di dichiarare infondato il ricorso stesso.
3.1. L’eccezione di improcedibilita’ del ricorso risulta non fondata.
Il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento disciplinare a carico a carico dei notai, disciplinato dall’articolo 26 del Decreto Legislativo n. 1 settembre 2011, n. 150, deve essere notificato al Consiglio dell’ordine notarile di appartenenza ed al Procuratore Generale della Repubblica presso la medesima Corte di appello (Cass. Sez. 6 – 3, 25/05/2011, n. 11502).
L’ordinanza resa dalla Corte d’appello di Cagliari era stata notificata al notaio (OMISSIS) in data 12 maggio 2021
Il ricorso per cassazione e’ stato poi notificato in data 10 giugno 2021 a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 3-bis della L. n. 53 del 1994, sia al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano, sia presso il domicilio digitale del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari.
La notifica a mezzo PEC del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico, da ritenersi perfezionata nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario (nella specie, per entrambe il 10 giugno 2021), comporta la decorrenza del termine di giorni venti (“dall’ultima notificazione alle parti contro le quali e’ proposto”) stabilito, a pena di improcedibilita’, dall’articolo 369, comma 1, c.p.c., entro il quale il ricorrente deve procedere al deposito in cancelleria di copia del ricorso.
Tuttavia, il ricorso, a fronte di notificazione ultimata il 10 giugno 2021, risulta depositato a mezzo della posta, ai sensi dell’articolo 134 disp. att. c.p.c., sicche’ lo stesso deposito, in forza del comma 5 di tale norma, deve aversi per avvenuto alla data di spedizione del plico (30 giugno 2021), ed e’ percio’ tempestivo rispetto al termine di venti giorni stabilito dall’articolo 369, comma 1, c.p.c.
4. I primi tre motivi, il quinto ed il sesto motivo del ricorso del notaio (OMISSIS) vanno esaminati congiuntamente, in quanto evidentemente connessi. Le censure assumono che l’illecito disciplinare contestato al notaio si fonda sull’assunto della reiterata violazione dell’adempimento di cui all’articolo 2671 c.c. (e non dell’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 347 del 1990), benche’ tale norma non indichi espressamente un termine e senza che mai il notaio avesse ricevuto al riguardo rilievi dall’Agenzia delle Entrate, cio’ configurando un contrasto col principio di legalita’ sancito dalla CEDU e dalla Costituzione, nonche’ col principio di eguaglianza, non essendo alcun altro pubblico ufficiale preposto alla trascrizione degli atti soggetto a detto termine. In particolare, la terza censura si sofferma sull’articolo 3 bis del “Decreto Legislativo n. n 8 del 2000”, in quanto tale norma, subordinando all’esecuzione del pagamento dell’imposta di registro la trascrizione degli atti notarili, sarebbe di ostacolo alla tempestivita’ della medesima formalita’, richiesta invece dall’articolo 2671 c.c. Il quinto motivo, poi, deduce la implicita abrogazione dell’articolo 2671 c.c. per effetto della disciplina sopravvenuta di cui all’articolo 3 bis del d.1 gs. 18 dicembre 1997, n. 463, come modificato dal Decreto Legislativo n. 18 gennaio 2000, n. 9, ed all’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 agosto 2000, n. 308, recante il regolamento concernente l’utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari, in forza del quale la registrazione deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data dell’atto determinata ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro. Il sesto motivo lamenta, infine, l’omessa pronuncia sulla questione posta dal quinto motivo.
4. I primi tre motivi, il quinto ed il sesto motivo di ricorso sono complessivamente infondati.
4.1. E’ stato accertato in fatto dai giudici del merito e non e’ oggetto del devoluto sindacato di legittimita’ il dato che nel periodo dal 1 giugno 2018 al 31 dicembre 2018 il notaio (OMISSIS) avesse registrato 395 atti su 725 oltre il ventesimo giorno e 31 oltre il trentunesimo giorno, e che nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 avesse registrato 428 atti su 690 oltre il ventesimo giorno ed uno oltre il trentaseiesimo giorno.
4.1. Deve allora richiamarsi in argomento la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non offrendo il ricorso elementi per mutare tale orientamento.

 

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A proposito dell’articolo 2671 c.c., si e’ evidenziato nei precedenti come il legislatore – stabilendo, nel comma 1, che il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione, ha l’obbligo di curare che questa venga eseguita “nel piu’ breve tempo possibile” – abbia certamente escluso la predeterminazione, per tale adempimento, di un termine unico, applicabile in tutti i casi, con la conseguenza che, dovendo il notaio usare, nell’assolvimento dell’obbligo suddetto, quella particolare sollecitudine imposta dall’importanza della formalita’ e dall’esigenza della piu’ pronta tutela dell’interesse delle parti, indipendentemente da una esplicita richiesta delle stesse, spetta al giudice del merito di stabilire di volta in volta – tenendo conto della particolarita’ del caso concreto, della natura dell’atto e di ogni altra utile circostanza attinente sia ai tempi ed ai mezzi di normale impiego per l’esecuzione della trascrizione sia alle evenienze non imputabili al notaio – se l’indugio frapposto dal professionista giustifichi l’affermazione della sua responsabilita’ verso il cliente, tenuto conto che detta responsabilita’ ha natura contrattuale e che il notaio e’ tenuto ad espletare l’incarico che le parti gli affidano con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato, secondo quanto dispone l’articolo 1176, comma 2, c.c. (Cass. Sez. 3, 12/05/1990, n. 4111; Cass. Sez. 3, 27/11/ 2012, n. 20995; Cass. Sez. 3, 21/06/2012, n. 10297).
La Corte d’appello di Cagliari, basandosi sulle risultanze del verbale ispettivo, ha affermato che la sistematica trascrizione degli atti eseguita dal notaio (OMISSIS) tra il ventesimo ed il trentesimo giorno dalla stipula, seppur nel rispetto del termine indicato del Decreto Legislativo n. 31 ottobre 1997, n. 347 articolo 6, comma 1, ai fini dell’adempimento delle imposte ipotecaria e catastale, concretasse violazione dell’articolo 147, lettera a), della legge notarile. Tale conclusione e’ conforme alla decisione che questa stessa Corte ha adottato su fattispecie analoghe. Cosi’ Cass. Sez. 2, 07/05/2018, n. 10872, secondo la quale l’articolo 2671 c.c. impone comunque che il notaio proceda all’adempimento “il piu’ presto possibile… senza andare oltre il tempo tecnico strettamente necessario”, essendo lo scopo della norma “fin troppo ovvio: ridurre al minimo il rischio di fraudolente seconde alienazioni del venditore, che, ove anteriormente trascritte, pregiudicherebbero il primo legittimo acquisto. Il notaio ove, per eccesso di stipule e/o per una non adeguata organizzazione dello studio, violi non occasionalmente la prescrizione (secondo un giudizio discrezionale di merito) incorre nella ipotesi disciplinare. L’illecito in parola resta integrato per il solo fatto del non episodico od occasionale ritardo, senza che occorra accertare la verificazione di un danno per le parti stipulanti” (si vedano anche in senso analogo Cass. Sez. 2, 18/05/2022, n. 15930;
Cass. Sez. 2, 12/11/2018, n. 28905; Cass. Sez. 2, 17/11/2015, n. 23491).

 

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Correttamente, percio’, la Corte di Cagliari ha ravvisato al riguardo la responsabilita’ disciplinare del notaio ex articolo 147, comma 1, lettera a), della L. n. 89 del 1913, norma che configura come illecito a forma libera condotte che, seppur non tipizzate, siano comunque idonee a ledere la dignita’ e la reputazione del notaio, nonche’ il decoro ed il prestigio della classe notarile, il cui contenuto e’ integrato dalle regole di etica professionale e la cui individuazione in concreto e’, peraltro, rimessa agli organi di disciplina (Cass. Sez. 2, 28/08/2015, n. 17266; Cass. Sez. 3, 12/11/2013, n. 25408).
E’ altrettanto costante l’interpretazione secondo cui, allorche’ il notaio sia richiesto della preparazione e della stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la sua opera non si riduce al mero compito di accertamento della volonta’ delle parti, ma si estende a tutte quelle attivita’ preparatorie e successive necessarie perche’ sia assicurata la serieta’ e la certezza dell’atto giuridico da rogarsi ed, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dai contraenti; sotto il profilo deontologico, e’ innegabile l’importanza che va poi assegnata alla tempestivita’ di tali prestazioni accessorie.
Neppure rileva, sul piano della verifica della sussistenza dell’illecito disciplinare, ove si ravvisa la violazione di obblighi deontologici, l’obiezione che alcun cliente abbia in concreto subito danno dall’operato del notaio e che l’Agenzia dell’Entrate non abbia mai mosso rilievi.
Non sono fondate le questioni poste in particolare nel primo motivo di ricorso, dovendosi riaffermare quanto gia’ sostenuto da questa Corte nelle sentenze n. 17202 del 2002, n. 4720 del 2012, n. 10872 del 2018: in tema di responsabilita’ disciplinare dei notai, l’articolo 147, comma 1, lettera a), L. n. 89 del 1913 individua con chiarezza l’interesse meritevole di tutela (dignita’ e reputazione del notaio, decoro e prestigio della classe notarile) e la condotta sanzionata (comportamenti che compromettono tale interesse), il cui contenuto, sebbene non tipizzato, si ricava dalle regole di etica professionale e, quindi, dal complesso dei principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico. L’accertamento dei fatti non conformi alla dignita’, alla reputazione, al decoro o al prestigio della classe notarile, come l’individuazione delle regole di deontologia professionale, la loro interpretazione e la loro applicazione nella valutazione degli addebiti, attengono al merito del procedimento disciplinare e non sono sindacabili in sede di legittimita’ se adeguatamente motivate, in quanto si riferiscono a precetti extragiuridici, ovvero a regole interne alla categoria, e non ad atti normativi. Nella materia disciplinare non trova, d’altro canto, applicazione il principio di legalita’ e di stretta tipicita’ dell’illecito, proprio del diritto penale, se non nei limiti in cui la sua lesione concretizzi, di riflesso, una violazione del diritto di difesa, per cui non e’ prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l’enunciazione dei doveri fondamentali, quali, per la professione di notaio, quelli di cui all’articolo 147, comma 1, lettera a), L. n. 89 del 1913, ai quali il professionista deve improntare la propria attivita’. La menzionata norma rispetta, dunque, gli articoli 3, 25 e 117 Cost. ed anche l’articolo 7 CEDU, tenuto conto che il principio di tipicita’ attiene, nella sua assolutezza, alla sola sanzione penale e che essa, pur delineando un illecito disciplinare a forma libera, individua con chiarezza l’interesse tutelato e, conseguentemente, anche le condotte sanzionabili, venendo altresi’ integrata dal codice deontologico, il quale e’ rivolto ad una platea di soggetti perfettamente in grado, per qualificata professionalita’, di coglierne perimetro e valenza ed e’ elaborato dalla loro stessa categoria professionale.

 

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Sono ancora di disattendere le questioni di legittimita’ costituzionale che il ricorrente solleva con riguardo all’articolo 2671 c.c., per come interpretato con riferimento ad ogni altro pubblico ufficiale preposto alla trascrizione, ed all’articolo 3 bis del Decreto Legislativo Decreto Legislativo n. n 8 del 2000.
La questione inerente all’articolo 2671 c.c. sconta un evidente erroneo presupposto interpretativo, in quanto la norma non vede affatto quali destinatari soltanto in notai, ma anche ogni altro pubblico ufficiale che abbia ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione, per tutti prescrivendo l’obbligo di curare che questa venga eseguita “nel piu’ breve tempo possibile”, atteso che identico e’ l’interesse della certezza dei rapporti giuridici immobiliari e per le esigenze di tutela della fede pubblica, che sono preminenti rispetto ai benefici assicurati alle parti che ricorrono alla trascrizione. Il rilievo disciplinare che poi assume per il notaio la sistematica inosservanza dell’articolo 2671 c.c. e’ dato dalla applicazione dell’articolo 147, lettera a), della legge notarile.
Quanto all’articolo 3 bis del Decreto Legislativo Decreto Legislativo n. n 8 del 2000, l’inesatto riferimento fatto dal ricorrente puo’ intendersi traslato all’articolo 3 bis del Decreto Legislativo n. 18 dicembre 1997, n. 463, aggiunto dall’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 18 gennaio 2000, n. 9, in tema di procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione ai fini della registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all’iscrizione e all’annotazione nei registri immobiliari, nonche’ alla voltura catastale. La questione di legittimita’ costituzionale inerente a tale norma e’ del tutto priva di rilevanza, non trattandosi di disposizione che trova applicazione ai fini della definizione del presente giudizio.

 

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D’altro canto, il ricorrente sostiene che il notaio non puo’ essere passibile di responsabilita’ disciplinare per il ritardato adempimento delle formalita’ di trascrizione, quando poi una legge subordina la trascrizione stessa al pagamento dell’imposta di registro. Tuttavia, se e’ vero che il notaio, che abbia rogato un atto di alienazione immobiliare, non e’ esonerato dal dovere di adempiere le formalita’ di registrazione e trascrizione dello stesso per la mancata anticipazione, da parte del cliente, delle relative spese, egli, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 28 della legge notarile, “puo’ ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l’importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell’atto (salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti)” (Cass. Sez. 3, 25/05/1981, n. 3433; Cass. Sez. 3, 27/11/2012, n. 20995). Cio’ priva di rilievo anche il punto relativo all’effettivo ricevimento delle somme da parte del notaio allorche’ effettuo’ le trascrizioni, di cui discute nelle memoria presentata dal ricorrente. Infine, non puo’ attribuirsi alla disciplina sopravvenuta di cui al citato articolo 3 bis del Decreto Legislativo n. 463 del 1997 ed all’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 agosto 2000, n. 308 (secondo cui la registrazione deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data dell’atto determinata ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) l’effetto di abrogazione implicita dell’articolo 2671 c.c. che ravvisa il ricorrente nel quinto motivo.
L’articolo 15 delle disp. gen. prevede che l’abrogazione delle leggi non puo’ avvenire che per effetto di leggi posteriori, o per espressa dichiarazione del legislatore, o per incompatibilita’ tra le nuove disposizioni e le precedenti, ovvero perche’ la nuova legge regola l’intera materia gia’ regolata dalla legge anteriore.
E’ evidente, allora, come non sussista alcuna incompatibilita’ tra la sopravvenuta disciplina della richiesta di registrazione degli atti relativi a diritti sugli immobili formati o autenticati da pubblici ufficiali, le cui copie siano integralmente predisposte con strumenti informatici, disciplina che regolamenta soltanto il termine ultimo per l’adempimento dell’obbligo di natura tributaria, volto allo scopo di procurare entrate all’erario, e la norma di cui all’articolo 2671 c.c., la quale sancisce a carico di notai ed altri pubblici ufficiali un distinto obbligo di natura privatistica verso le parti interessate di curare la formalita’ “nel piu’ breve tempo possibile”.
5. Il quarto motivo del ricorso del notaio (OMISSIS) denuncia, come visto, la violazione dell’articolo 153 della L. n. 89 del 2013, per omesso rilievo dell’intempestivita’ dell’azione disciplinare. Il procedimento disciplinare e’ stato promosso con richiesta del 16 aprile 2020, pur avendo ad oggetto comportamenti tenuti tra il 1 giugno 2018 e il 31 dicembre 2018.
5.1. Il quarto motivo e’ inammissibile, in quanto introduce in questa sede una questione, di diritto e di fatto, di cui non vi e’ alcuna menzione nell’ordinanza impugnata, ne’ il ricorrente adempie all’onere, imposto dall’articolo 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di indicare “come” e “quando” tale questione fosse stata oggetto di discussione processuale tra le parti nel giudizio di merito.

 

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Anche a voler disattendere l’orientamento secondo cui, in tema di responsabilita’ disciplinare dei notai, i termini della fase amministrativa del procedimento sono ordinatori, in mancanza di una espressa qualificazione di perentorieta’ (per cui andrebbe escluso che l’articolo 153, comma 2, della L. n. 89 del 1913, nello stabilire che l’organo dotato d’iniziativa debba procedere senza indugio, comporti la decadenza o l’estinzione dell’azione intempestiva: cosi’, ad esempio, Cass. Sez. 2, 05/05/2016, n. 9041; Cass. Sez. 6 – 3, 20/07/2011, n. 15963), ed ove si intendesse procedere a verificare se il tempo all’uopo impiegato possa considerarsi adeguato in relazione all’esigenza di celerita’ richiesta (come piu’ recentemente affermato da Cass. Sez. 2, 12/03/2021, n. 7051), sarebbe stato necessario allegare circostanze di fatto e procedere a nuovi accertamenti incompatibili col giudizio di cassazione.
Il ricorrente in memoria, replicando alla asserita tardivita’ dell’allegazione, sostiene che il rilievo della intempestivita’ dell’azione disciplinare deve essere compiuto anche d’ufficio dal giudice, stante (‘indisponibilita’ degli interessi in contesa. Tuttavia, anche le questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio non possono essere eccepite o rilevate per la prima volta nel procedimento di cassazione, qualora esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto, poiche’ la stessa rilevabilita’ d’ufficio va coordinata con il principio della domanda, il quale non puo’ essere fondato, in sede di legittimita’, su un fatto mai dedotto in precedenza ed implicante un diverso tema di indagine e di decisione. Nella memoria si invocano ancora sia la sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 2021, la quale ha avvertito la specifica esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale e’ quella sanzionatoria, sia i precedenti di questa Corte in tema di rilevabilita’ d’ufficio nel giudizio di cassazione della prescrizione dell’azione disciplinare.
Tuttavia, il secondo argomento comparativo non puo’ adattarsi alla questione in esame, giacche’ la prescrizione della potesta’ disciplinare si compie per effetto del decorso del tempo dal giorno in cui l’infrazione e’ stata commessa, e dunque ben puo’ non richiedere nuove indagini di fatto in cassazione. Viceversa, il primo tema addotto a modello di comparazione identicamente postula, come quello in esame, la individuazione di un termine non particolarmente distante dal momento dell’accertamento dell’illecito, sulla base di apprezzamenti di congruita’ che spettano, pero’, ai giudici del merito.
6. Il settimo motivo di ricorso deduce la violazione degli articoli 244, 115, 116 e 209 c.p.c. in relazione al rigetto del motivo sub 2 di reclamo. Viene censurata la parte dell’ordinanza della Corte d’appello di Cagliari che ha negato la rilevanza dei capitoli della prova testimoniale atta a dimostrare che veniva data lettura alle parti degli atti rogati, che la stipula era preceduta da un incontro preparatorio e dall’inoltro di una bozza agli interessati e che era prassi dello studio comportarsi secondo le modalita’ indicate. I giudici del merito hanno concluso che la comprovata stipula di piu’ atti nello stesso giorno tra Cagliari, Iglesias, Carloforte, Quartu, Porto-scuso, Settimo San Pietro, a seconda dei casi, confermasse l’inadempimento da parte del notaio del dovere di indagare la volonta’ delle parti e di personalita’ della prestazione. La Corte di Cagliari ha poi osservato che i fatti oggetto della deduzione probatoria non erano riferibili univocamente agli atti in contestazione, intendendo dimostrare l’esistenza di una prassi dello studio notarile, e che le medesime circostanze potevano essere piuttosto provate mediante produzioni documentali, ovvero indicando quali persone da interrogare proprio le parti degli atti rogati. I giudici del merito hanno altresi’ reputato irrilevante l’istanza del notaio (OMISSIS) volta a procedere alla “ripetizione della lettura degli atti” mediante il deposito di un CD Rom contenente le relative registrazioni, non potendo la stessa lettura rivelare la comprensibilita’ e la condivisione da parte dei clienti.

 

Atti soggetti a trascrizione adempimento sia compiuto dal pubblico ufficiale nel più breve tempo possibile

Per il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe cosi’ operato una illegittima anticipazione nella valutazione delle prova testimoniale richiesta e un rifiuto di trarre dal documento informatico utili risultanze.
6.1. Anche il settimo motivo di ricorso e’ da rigettare.
Innanzitutto, e’ errata l’indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, sicche’ il ricorrente ha trasgredito l’onere, imposto dall’articolo 366, comma 1, n. 4, c.p.c. di raffrontare il contenuto precettivo di tali norme con le affermazioni nella sentenza ordinanza impugnata (Cass. Sez. Unite, 28/10/2020, n. 23745).
Invero, la violazione dell’articolo 115 c.p.c. puo’ essere dedotta come vizio di legittimita’ solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli.
La violazione dell’articolo 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) e’ invece idonea ad integrare il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).
La violazione dell’articolo 244 c.p.c., a sua volta, viene in gioco per denunciare l’errata applicazione del precetto sul modo de de-
duzione della prova per testimoni, ovvero l’indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti formulati in articoli separati.
L’articolo 209 c.p.c., infine, riguarda la chiusura dell’assunzione della prova, avendo il giudice del merito il potere, nell’esercizio della sua funzione moderatrice specifica nel campo istruttorio, di valutare la convenienza di procedere all’esame di tutti o di parte dei mezzi ammessi e, quindi, la facolta’ di sospendere gli esami e dichiarare chiusa la prova, quando dai risultati raggiunti ne ravvisi superflua l’ulteriore assunzione.
Viceversa, il ricorrente (OMISSIS), nel settimo motivo, censura il diniego della prova testimoniale, come richiesta nel motivo “sub 2 di reclamo”, senza qui indicare chi fossero le persone da interrogare, nonche’ “la mancata ammissione del CD Rom contenente la lettura degli atti”.
Le circostanze oggetto delle prove testimoniali, che si lamentano non ammesse, concernerebbero le modalita’ di esecuzione dell’incarico “nelle date indicate nella tabella Allegato L”, nonche’ secondo la prassi in uso nello studio notarile. I capitoli di prova 1, 2 e 3 riportati in ricorso (pagina 38) erano, in particolare, diretti a dimostrare che, in relazione agli atti di cui alla “tabella Allegato L”, il notaio aveva provveduto alla integrale lettura degli atti, aveva fatto precedere rispetto alla stipula un incontro preparatorio con le parti e reso disponibile una bozza. La Corte d’appello di Cagliari ha ravvisato la carenza di specifica idoneita’ dimostrativa delle circostanze su cui era stata avanzata la deduzione istruttoria, in quanto non si faceva riferimento “a circostanze di tempo, di luogo ovvero alle modalita’” con le quali si sarebbe concretizzata la preventiva interlocuzione del notaio con i clienti, mentre la produzione documentale avrebbe solo confermato il dato della integrale lettura degli atti, di per se’ non dirimente.
Nonostante l’improprio riferimento alle indicate norme di diritto asseritamente violate, stanti l’espresso rigetto delle deduzioni istruttorie e il negativo giudizio sulla pertinenza di un documento operati dai giudici del reclamo, puo’ valutarsi se essi abbiano generato un vizio di motivazione sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il contenuto delle censure induce a premettere che il diritto alla prova spettante alle parti impone al giudice di ritenere sempre ammissibili, e quindi di assumere, tutte le prove rilevanti. In particolare, l’ammissibilita’ di una prova suppone la verifica della conformita’ del mezzo all’astratto modello normativo, mentre il giudizio di rilevanza postula l’accertamento dell’idoneita’ della prova stessa a favorire l’accoglimento, integrale o parziale, di domande o eccezioni. La valutazione circa la rilevanza o meno di una prova non puo’ riguardare, quindi, la verosimiglianza dei fatti articolati, ne’ la probabilita’ di un esito positivo della prova stessa, ma certamente concerne la sua idoneita’ astratta a dimostrare la fondatezza della domanda, cioe’ la sua influenza ai fini della decisione.
Cio’ premesso, le circostanze che il ricorrente indica come oggetto della prova denegata non rivelano alcuna sicura attitudine dimostrativa di fatti rilevanti ai fini del decidere. Si assume che il “richiamo all’allegato L” costituiva un “rinvio per relatio-nem” alla risultanze di tale documento, ma neppure in ricorso viene specificato quali fossero gli atti contemplati nell'”allegato L”. L’articolo 244 c.p.c., che impone un’indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti da provare per testimoni, seppur non vada inteso in modo formalistico, deve essere pur sempre applicato in relazione all’oggetto della prova, cosicche’, qualora, come nella specie, la prova riguardi un comportamento o un’attivita’ che si dipana in molteplici circostanze, occorre precisare il singolo comportamento o la singola attivita’, in modo da permettere alla controparte di contrastarne la prova attraverso la deduzione e l’accertamento di attivita’ o comportamenti di carattere diverso, spettando peraltro al difensore e al giudice, durante l’esperimento del mezzo istruttorio, una volta che i fatti siano stati indicati nei loro estremi essenziali, l’eventuale individuazione dei dettagli utili a chiarire i fatti (articolo 253 c.p.c.) (Cass. Sez. 1, 19/05/2006, n. 11844; Cass. Sez. L, 22/04/2002, n. 5842; Cass. Sez. 1, 14/04/1969, n. 1185). D’altro canto, ove una prova testimoniale avente ad oggetto specifici comportamenti o attivita’ reiterati nel tempo non sia stata ammessa dal giudice del merito, il ricorrente che lamenti in cassazione la mancata ammissione ha l’onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimita’ il controllo della decisivita’ dei fatti da provare (ex multis, Cass. Sez. Unite, 22/12/2011, n. 28336).
E’ vero che i capitoli di prova riportati in ricorso facevano rinvio agli atti stipulati nelle date indicate nel gia’ piu’ volte menzionato “allegato L”, prodotto a corredo dell’atto di reclamo del notaio (OMISSIS) dinanzi alla Corte d’appello di Cagliari.
Il Collegio ha allora comunque altresi’ proceduto all’esame diretto di atti e documenti sui quali si fonda la censura, ove si volesse considerare la stessa proposta in conformita’ alla prescrizione dettata dall’articolo 366, comma 1, n. 6, c.p.c., secondo l’insegnamento dettato da Cass. Sez. Unite, 22/05/2012, n. 8077.
L’atto di reclamo indicava come persone da interrogare i soli dottori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). La contestazione e la decisione della CO.RE.DI avevano fatto, tuttavia, riferimento a 75 atti stipulati nei giorni 5 ottobre, 16 ottobre, 17 ottobre, 23 ottobre, 24 ottobre, 13 dicembre e 28 dicembre dell’anno 2018. L'”allegato L” recava un elenco di tali atti, definendo data, ora e luogo di stipula, nonche’ il tipo contrattuale. Nella giornata del 28 dicembre 2018, indicativamente, risultavano stipulati 28 atti, tra cui mutui bancari, vendite, verbali di assemblea o di riunione societarie.
Alla luce di tali premesse, l’indicazione recata dal settimo motivo di ricorso con riguardo agli atti di cui “allegato L” o comunque alle modalita’ normalmente praticate dallo studio notarile nei rapporti con la clientela non si connota, di per se’, come decisiva ai fini della valutazione di insussistenza degli illeciti disciplinari che sono stati ravvisati con riguardo alle condotte mantenute nei giorni 5 ottobre, 16 ottobre, 17 ottobre, 23 ottobre, 24 ottobre, 13 dicembre e 28 dicembre dell’anno 2018. E’ con riferimento a queste specifiche condotte mantenute nei giorni individuati che sono state mosse le contestazioni disciplinari in esame, per violazione non occasionale delle norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato in tema di personalita’ dell’esecuzione della prestazione del notaio, le quali impongono la instaurazione di un “rapporto personale” con le parti e lo svolgimento di persona, da parte del notaio, in modo effettivo e sostanziale, di tutti i comportamenti necessari per l’accertamento della identita’ personale delle parti, per l’indagine, approfondita e completa, sulla volonta’ delle stesse, mediante proposizione di domande e scambio di informazioni, e per la direzione della compilazione dell’atto. Per i giudici del merito la prova testimoniale avrebbe acquisito il crisma della rilevanza se fossero state interrogate le parti degli atti rogati. Nel criticare tale valutazione, il ricorrente, oltre come detto a non indicare chi fossero le persone da interrogare, neppure precisa quale posizione avessero assunto i tre testi nominati nell’atto di reclamo rispetto ai fatti di causa.
Del resto, avendo i giudici del merito ricavato in via presuntiva la prova che il notaio fosse venuto meno al dovere di informazione, di chiarimento e di lettura personale (fatto ignoto) dal numero degli atti rogati nei sette giorni specificati (fatto noto), ovvero in via di conseguenzialita’ logica ragionevolmente e normalmente possibile secondo regole di esperienza (si vedano gia’ Cass. Sez. 2, 07/06/2018, n. 14822; Cass. Sez. 6 – 3, 21/12/2011, n. 28023), puo’ denunciarsi in cassazione come omessa valutazione di una prova decisiva non quella diretta a fornire, a sua volta, una mera presunzione in senso opposto, quanto, piuttosto, quella che riveli che il dato di fatto su cui si fonda la presunzione non corrispondeva alla realta’, e dunque che, nella specie, riguardo ai 75 atti rogati nei sette giorni indicati il notaio aveva adempiuto personalmente ai doveri di audizione e di informazione delle parti.
E’ infine irrituale la doglianza sulla “mancata ammissione del CD Rom”, in quanto le prove precostituite, quali i documenti, entrano nel processo secondo le formalita’ prescritte per la loro produzione, la quale non e’ soggetta ad un giudizio preliminare di rilevanza ne’ ad un’autorizzazione del giudice, mentre attiene al merito il profilo della valutazione della loro effettiva idoneita’ probatoria (ex multis, Cass. Sez. 2, 25/03/2013, n. 7466). Per l’ordinanza impugnata, non rivestiva rilevanza la documentazione inerente alla lettura degli atti, e cio’ si spiega in base all’apprezzamento, qui non censurabile, secondo cui, allorche’ sia in discussione l’avvenuto adempimento del dovere di informazione e del dovere di chiarimento, propri della funzione notarile, non e’ decisiva in se’ la dimostrazione dell’avvenuta lettura dell’atto rogato, occorrendo piuttosto verificare che essa rivestisse i caratteri dell’intelligibilita’ e della chiarezza, ovvero che fosse stata effettuata con modalita’ tali da renderla idonea a soddisfare lo scopo di raggiungere il risultato pratico voluto dalle parti e verificato alla stregua delle indagini preventivamente svolte.
7. L’ottavo motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione dell’articolo 145 e la violazione dell’articolo 144, comma 1, legge notarile, in relazione al rigetto del motivo sub 3 di reclamo. La censura attiene, in realta’, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione delle precedenti condanne disciplinari subite dal notaio Do-ha. La Corte d’appello di Cagliari ha escluso che nel caso rilevasse la recidiva ex articolo 145 legge notarile, in quanto la Commissione amministrativa regionale di disciplina sui notai per la regione Sardegna aveva comminato al ricorrente la sanzione della sospensione per sei mesi, senza applicare alcuna aggravante. L’ordinanza impugnata ha pure negato che deponesse ai fini delle attenuanti richieste la “prassi” conforme seguita dal (OMISSIS) nel periodo maggio-luglio 2020. L’ottavo motivo sottolinea che il notaio (OMISSIS) “aveva registrato tutti gli atti nel termine di cui all’articolo 3 bis”, il che doveva valere ai fini della concessione delle attenuanti.
7.1. E’ infondato anche l’ottavo motivo di ricorso.
Questa Corte ancora di recente (Cass. Sez. 2, 09/06/2022, n. 18578, non massimata) ha richiamato il diffuso orientamento secondo il quale la concessione delle attenuanti di cui all’articolo 144 della legge notarile e’ “rimessa al potere discrezionale del giudice del merito ed e’ incensurabile in sede di legittimita’ (Cass. Sez. 6 – 3, 27/05/2011, n. 11790; Cass. Sez. 3, 25/02/2000, n. 2138; Cass. Sez. 3, 16/06/1977, n. 2507), pur precisando che, in realta’, la norma in esame contempla la diminuzione della sanzione sia per l’ipotesi generica in cui “ricorrono circostanze attenuanti”, sia per l’ipotesi specifica in cui il notaio, dopo aver commesso l’infrazione, si e’ adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto. Ove, dunque, il danno sia stato risarcito, o vi siano state le restituzioni o il notaio abbia comunque mostrato un ravvedimento operoso, in assenza di un danno patrimoniale arrecato, spetta al giudice disciplinare ed a quello del merito valutare la sussistenza dei fatti che con-cretizzano tali attenuanti e cosi’ producano gli effetti sulla sanzione prestabiliti dal legislatore.
Nella specie, la mancata concessione delle attenuanti generiche e’ stata motivata dai giudici del merito indicando quale ragione ostativa di preponderante rilievo la non incensuratezza disciplinare dell’incolpato, il che costituisce adeguata motivazione dell’uso del correlato potere discrezionale (Cass. Sez. 3, 06/07/2006, n. 15351). Ne’ l’aver proceduto alle trascrizioni “nel termine di cui all’articolo 3 bis” (e non invece “nel piu’ breve tempo possibile” ex articolo 2671 c.c.), o l’essersi dopo le condotte sanzionate uniformato “alla prassi… che il Consiglio – ancorche’ a torto – ritiene dovuta”, possono essere qualificate come condotte idonee ad “eliminare le conseguenze dannose della violazione” o di “riparazione integrale del danno prodotto”.
La circostanza attenuante del ravvedimento operoso conferisce rilievo, invero, ad un comportamento del colpevole che segue alla consumazione dell’illecito, nella specie conclamata dalla reiterata trascrizione degli atti eseguita dal notaio (OMISSIS) non “nel piu’ breve tempo possibile”, ma tra il ventesimo ed il trentesimo giorno dalla stipula, seppur nel rispetto del termine indicato dall’articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 31 ottobre 1997, n. 347; sicche’, anche considerando le conclusioni raggiunte da Cass. Sez. 2, 12/02/2014, n. 3203, la sistematica tardiva registrazione non potrebbe contemporaneamente valere come elemento costitutivo della condotta sanzionabile e come causa di successiva attenuazione della sua illiceita’.
8- Il ricorso viene, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione si regolano secondo soccombenza in favore del controricorrente nell’importo liquidato in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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