Attestazione del mero fatto del ricevimento di una somma di denaro

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 24 settembre 2019, n. 23636.

La massima estrapolata:

L’attestazione del mero fatto del ricevimento di una somma di denaro (nella specie, contenuta in una ricevuta di pagamento del canone di locazione) non può valere in nessun caso ad integrare la prova scritta della volontà contrattuale delle parti diretta a modificare l’importo del canone ricevuto rispetto a quello originariamente pattuito per iscritto ed è quindi priva di alcun valore negoziale, potendo, semmai, valere come dichiarazione di scienza.

Sentenza 24 settembre 2019, n. 23636

Data udienza 22 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 29558-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 865/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 9/5/2017, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da (OMISSIS), ha pronunciato la risoluzione del contratto di locazione concluso tra il (OMISSIS) e (OMISSIS), per inadempimento di quest’ultima, avendo la (OMISSIS) omesso di corrispondere in modo integrale i canoni di locazione dalla stessa dovuti in favore della controparte.
2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva riconosciuto l’avvenuta conclusione, tra le parti, in corso di rapporto, di un accordo modificativo dell’originario contratto di locazione, inteso a rideterminare in aumento l’importo dei canoni alla scadenza del primo quadriennio, come attestato dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio. Cio’ posto, dato atto del mancato integrale adempimento, da parte della conduttrice, degli importi dovuti in conformita’ all’aumento negoziato, la corte d’appello ha confermato la pronuncia risolutoria del primo giudice e le conseguenti statuizioni condannatorie.
3. Avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione.
4. Gli intimati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di eredi di (OMISSIS), non hanno svolto difese in questa sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 112 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente rilevato d’ufficio la tardivita’ del disconoscimento della sottoscrizione apparentemente apposta dalla (OMISSIS) in calce al modello di pagamento F24 nel quale risultava l’applicazione del canone annuo di Euro 6.240,00 in relazione al contratto dedotto in giudizio, trattandosi della sollevazione di un’eccezione in senso proprio e stretto riservata all’iniziativa processuale della parte.
2. Il motivo e’ fondato.
3. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la tardivita’ del disconoscimento di una scrittura privata non e’ rilevabile d’ufficio, ma dev’essere eccepita dalla parte che tale scrittura abbia prodotto (v. Sez. 2, Sentenza n. 9994 del 24/06/2003, Rv. 564495 – 01), dovendo ritenersi che l’attribuzione esclusiva, alla parte che ha prodotto il documento, del potere di eccepire la tardivita’ dell’altrui disconoscimento della scrittura privata, risponda al riconoscimento del carattere esclusivo del correlativo interesse dell’istante a valutare l’utilita’ di un accertamento positivo della provenienza della scrittura (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 10147 del 09/05/2011, Rv. 617920 – 01).
4. Cio’ posto, l’avvenuta negazione, ad opera del giudice di merito, dell’efficacia del disconoscimento operato in relazione al documento in esame sulla base dell’irrituale rilevazione d’ufficio della relativa tardivita’, impone la cassazione della sentenza impugnata per effetto del rilevato error in procedendo, con la restituzione degli atti al giudice a quo ai fini della corretta definizione dell’istruzione probatoria della causa.
5. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione della L. n. 431 del 1998, articolo 1, u.c., nonche’ degli articoli 1199 e 2735 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la ricevuta di pagamento del canone di locazione per l’importo di Euro 520,00 in relazione alla mensilita’ di dicembre 2012, sottoscritta dal locatore, fosse valsa a integrare la prova scritta della volonta’ negoziale delle parti di modificare le originarie pattuizioni contrattuali riferite al canone di locazione, essendosi viceversa trattato di una mera dichiarazione di scienza relativa all’avvenuto adempimento di un’obbligazione contrattuale e non gia’ della manifestazione in forma scritta di una volonta’ negoziale della parte.
6. Il motivo e’ fondato.
7. Al riguardo, osserva il Collegio come l’attestazione del mero fatto del ricevimento di una somma di denaro (contenuta nella ricevuta di pagamento in esame) non puo’ in nessun caso valere, sul piano logico, a giustificare la conclusione dell’avvenuta manifestazione di alcuna volonta’ contrattuale diretta a individuare l’importo del canone ricevuto quale nuova entita’ del canone contrattuale, in via modificativa rispetto a quello originariamente stipulato per iscritto dalle parti.
8. Nella specie, infatti, deve ritenersi che la ricevuta in esame si sia limitata all’emissione, ad opera del suo autore, di una mera dichiarazione di scienza, priva, per cio’ stesso, di alcun valore negoziale.
9. Tale rilievo impone l’ulteriore cassazione della sentenza impugnata, nella parte in cui contraddice inammissibilmente il significato logico-giuridico della dichiarazione di ricevuta in esame, interpretandola erroneamente alla stregua di una manifestazione di volonta’ negoziale.
10. Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 112 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sul motivo di appello avanzato dalla (OMISSIS) avente a oggetto la contestazione del mancato rilievo, da parte del primo giudice, della nullita’ del patto eventualmente concluso tra le parti diretto a modificare il canone di locazione originariamente convenuto sulla base di un contratto scritto e registrato, alla prima scadenza di questo.
11. La rilevata fondatezza dei primi due motivi d’impugnazione vale a ritenere integralmente assorbita la rilevanza del motivo in esame.
12. Sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata la fondatezza dei primi due motivi, e assorbito il terzo, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il secondo motivo; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

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