Assunzione anche solo occasionale di sostanza stupefacente

Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 20 gennaio 2020, n. 455

La massima estrapolata:

L’assunzione anche solo occasionale di sostanza stupefacente da parte del personale appartenente alla Guardia di Finanza si configura quale comportamento suscettivo di applicazione della sanzione della perdita del grado, giustificano tale sanzione in relazione alla gravità del comportamento sanzionato, comunque contrario ai doveri del militare della Guardia di finanza rilevanti ai sensi dell’art. 40, n. 6, l. 3 agosto 1961 n. 833.

Sentenza 20 gennaio 2020, n. 455

Data udienza 26 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9313 del 2009, proposto da
Ministero dell’economia e delle finanze, Comando generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via (…);
contro
Appuntato -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Do. Re. e Gi. Ta., con domicilio eletto presso l’avv. Gi. Co. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE III n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CON LA SANZIONE DELLA PERDITA DEL GRADO PER RIMOZIONE.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appuntato -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2019 il Cons. Cecilia Altavista e uditi per le parti l’avvocato Gi. Co. e l’Avvocato dello Stato Fa. Di Ru.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente atto di appello il Ministero dell’economia e delle finanze e il Comando generale della Guardia di Finanza hanno impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano, n. -OMISSIS-, che ha accolto il ricorso dell’appuntato della Guardia di Finanza -OMISSIS- annullando il provvedimento del Comandante interregionale dell’Italia Nord occidentale del -OMISSIS-.
A seguito dell’ordinanza n. -OMISSIS-pronunciata dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare, con cui era stata accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato in primo grado non ritenendo comprovati i fatti contestati, l’appuntato era stato già reintegrato in servizio con provvedimento del -OMISSIS-.
Il provvedimento disciplinare era stato adottato in quanto, il 1 settembre 2007, a seguito di un controllo di Polizia -OMISSIS–OMISSIS-, in licenza, era stato fermato e trovato in possesso di una sigaretta confezionata artigianalmente contenente un modico quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish mescolato a tabacco; dalle analisi effettuate nella immediatezza presso l’ospedale di Bergamo risultava l’assunzione da parte -OMISSIS-di sostanza stupefacente, ma non veniva individuata la quantità del principio attivo rilevato, per la bassa quantità della sostanza. Nei successivi esami ripetuti sei giorni dopo non veniva riscontrata traccia dell’assunzione di stupefacente e così negli esami successivi.
A seguito del controllo di polizia era stato avviato anche un procedimento per la irrogazione di una sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, successivamente archiviato dal Prefetto di Vercelli il -OMISSIS-.
Nel corso del procedimento disciplinare l’ufficiale inquirente aveva concluso nel senso della irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio per 4 mesi.
Anche sulla base di tali elementi di fatto, il Tribunale amministrativo ha ravvisato la violazione del principio di proporzionalità, non essendovi comunque la prova della assunzione della sostanza stupefacente ed emergendo dalla ricostruzione dei fatti al limite un episodio di natura del tutto occasionale commesso al di fuori del servizio e lontano dalla sede di servizio.
Con l’atto di appello si deduce in punto di fatto che l’assunzione della sostanza stupefacente risulterebbe provata comunque dalle analisi effettuata subito dopo il controllo ed in diritto si richiama la giurisprudenza relativa alla rilevanza disciplinare per un militare della guardia di finanza della assunzione anche episodica di sostanza stupefacente contestando quindi la applicazione del principio di proporzionalità da parte del giudice di primo grado.
Con la ordinanza del -OMISSIS-è stata respinta la domanda cautelare di sospensione della sentenza, in relazione all’applicazione del principio di proporzionalità nel caso di specie.
Si è costituito in giudizio l’appellato che ha contestato la fondatezza dell’appello e in vista dell’udienza pubblica ha depositato in giudizio gli attestati di servizio positivi per tutti gli anni dal 2009 al 2019 e un elogio ottenuto nell’anno 2015.
All’udienza pubblica del 26 novembre 2019 l’appello è stato trattenuto in decisione.
L’appello è infondato.
Il provvedimento disciplinare è stato adottato sulla base dell’art. 40, comma 1, n. 6, della legge 3 agosto 1961, n. 833, che prevede la perdita del grado per rimozione “per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio di una Commissione di disciplina”.
La difesa appellante sostanzialmente sostiene che le violazioni previste dal n. 6 del comma 1 dell’art. 40 della legge n. 833 del 1961, in particolare il “comportamento comunque contrario alle finalità del Corpo” costituiscano il presupposto sufficiente per l’applicazione della grave sanzione della perdita del grado.
Tale ricostruzione non può essere condivisa.
Lo stesso provvedimento disciplinare impugnato in primo grado si riferisce a valutazione di proporzionalità ed equità della sanzione.
Inoltre, la giurisprudenza di questo Consiglio, se è vero che ha interpretato la perdita del grado prevista da tale disposizione come sanzione unica ed indivisibile, non essendo stata stabilita con la caratteristica di una sua possibile graduazione tra un minimo ed un massimo, entro i quali l’Amministrazione deve esercitare il potere sanzionatorio (Consiglio di Stato, sez. IV, 23 maggio 2017, n. 2405; id., 13 maggio 2010, n. 2927), però concretamente ha ritenuto la legittimità della sanzione della perdita del grado, in quanto “congrua ai principi di gradualità e ragionevolezza”, in relazione alla gravità del comportamento del militare e dell’appartenenza del medesimo al Corpo della Guardia di Finanza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 marzo 2013, n. 1474; id., 3 ottobre 2018, n. 5684; 18 gennaio 2018, n. 307).
Anche gli orientamenti più rigorosi della giurisprudenza, che affermano che l’assunzione anche solo occasionale di sostanza stupefacente da parte del personale appartenente alla Guardia di Finanza si configura quale comportamento suscettivo di applicazione della sanzione della perdita del grado, giustificano tale sanzione in relazione alla gravità del comportamento sanzionato, comunque contrario ai doveri del militare della Guardia di finanza rilevanti ai sensi dell’art. 40, n. 6, l. 3 agosto 1961 n. 833 (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 marzo 2012, n. 1452).
Ritiene, dunque, il Collegio la infondatezza delle deduzioni della difesa appellante in quanto, come già affermato dalla Sezione il principio di proporzionalità della sanzione deve ritenersi immanente all’ordinamento anche militare ed in particolare costituisce un principio fondamentale dei procedimenti disciplinari (Consiglio di Stato Sez, II, 15 ottobre 2019, n. 7037).
L’amministrazione è, quindi, comunque tenuta ad effettuare una valutazione complessiva e contestualizzata della condotta illecita al fine di irrogare una sanzione equa (Consiglio di Stato, Sez. II, 7 novembre 2019, n. 7598).
Soccorre, del resto, anche la disposizione dell’art. 1355 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 codice dell’ordinamento militare, non applicabile al provvedimento impugnato, ratione temporis, ma espressione di un principio generale dei procedimenti disciplinari, per cui “le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa”. In particolare, ai sensi dei comma 2, “nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l’età, e l’anzianità di servizio del militare che ha mancato”; in base al comma 3 “vanno punite con maggior rigore le infrazioni: a) intenzionali; b) commesse in presenza di altri militari; c) commesse in concorso con altri militari; d) ricorrenti con carattere di recidività “.
Sotto tale profilo non si può non tenere conto del concreto episodio contestato in relazione alla particolare gravità della sanzione della perdita del grado, che comporta effetti irreversibili sullo stato del militare.
Non ignora il Collegio il costante orientamento giurisprudenziale per cui le valutazioni dell’Amministrazione in materia di sanzioni disciplinari sono connotate da ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta illogicità, illogicità, errori di fatto (Consiglio di Stato, sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1176; id., 31 ottobre 2012, n. 5582).
Nel caso di specie, peraltro, nel ristretto ambito del sindacato giurisdizionale sul potere sanzionatorio discrezionale dell’Amministrazione, sussistono tali profili di manifesta illogicità, in quanto il fatto che ha coinvolto il militare risulta connotato non solo dalla episodicità e occasionalità, confermata dal successivo stato di servizio della appellato, ma anche non concretamente provato nella sua oggettiva consistenza, considerato che non vi è la prova della effettiva assunzione della sostanza stupefacente, che il quantitativo rilevato nelle prime analisi era particolarmente basso e che è stato archiviato il procedimento sanzionatorio amministrativo previsto dall’art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per il possesso di sostanze stupefacenti.
Inoltre, nello stesso procedimento disciplinare, nel quale l’ufficiale inquirente aveva concluso ritenendo congrua la sanzione della sospensione dal servizio per quattro mesi.
Sussiste, quindi, il vizio di proporzionalità ravvisato dal giudice di primo grado, considerata la gravità della sanzione inflitta, anche sotto il profilo della irreversibilità rispetto allo stato del militare.
L’appello è quindi infondato e deve essere respinto.
In considerazione della particolarità della questione in fatto sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg – Presidente
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere, Estensore
Carla Ciuffetti – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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