Assumono rilievo soltanto le condizioni psico-fisiche date al momento dell’accertamento in sede concorsuale

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 21 gennaio 2019, n. 503.

La massima estrapolata:

Assumono rilievo soltanto le condizioni psico-fisiche date al momento dell’accertamento in sede concorsuale, sulle quali non possono incidere eventuali successivi trattamenti chirurgici o farmacologici.

Sentenza 21 gennaio 2019, n. 503

Data udienza 27 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3995 del 2012, proposto da
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro in carica;
Comando generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante generale pro-tempore;
rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via (…);
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. An. Fi. Ta., e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, al viale (…), per mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione 2^, n. 2955 del 28 marzo 2012, notificata il 5 aprile 2012, resa tra le parti, con cui, in accoglimento del ricorso in primo grado n. r.64/2012 è stato annullato il giudizio espresso in sede di visita medica di revisione in data 19 ottobre 2011 e il conforme giudizio medico di prima istanza del 22 settembre 2011, in ordine alla non idoneità dell’interessato ai fini dell’ammissione al concorso per il reclutamento di milleduecentocinquanta allievi finanzieri
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive depositate dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 settembre 2018 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Ru. e l’avv. Fi. Ta.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.) -OMISSIS-, già volontario in ferma breve annuale raffermato e quindi volontario in ferma prefissata quadriennale, ha partecipato a concorso per il reclutamento di milleduecentocinquanta finanzieri, dal quale è stato escluso per inidoneità fisica in relazione al riscontro di “esostosi a carico del perone prossimale distale diafico-metafisario gamba destra”, come da verbale della sottocommissione medica del 22 settembre 2011, confermato in sede di revisione in data 19 ottobre 2011.
1.1) Con il ricorso in primo grado n. r. 64/2012 l’interessato ha impugnato il giudizio di inidoneità, contestando la persistenza della patologia, risolta chirurgicamente e senza esiti funzionali.
1.2) A seguito di rinnovata visita medica collegiale, disposta con ordinanza istruttoria n. 847 del 26 gennaio 2012, il TAR per il Lazio, con sentenza in forma semplificata n. 2955 del 28 marzo 2012, ha accolto il ricorso, rilevando come l’interessato fosse stato ritenuto idoneo con coefficiente L.I.2.
2.) Con appello notificato il 23 maggio 2012 e depositato il 29 maggio 2015 la sentenza è stata impugnata, deducendosi:
1) Error in iudicando in relazione al recepimento delle conclusioni del collegio verificatore, perché il disciplinare tecnico alla sezione XX classifica le esostosi osteo-genetiche non limitanti la funzione con coefficienti L.3-4 LS o LI, laddove il coefficiente minimo ai fini dell’idoneità è L.2, e perché assumono rilievo solo gli stati di fatto accertati al momento della visita in sede concorsuale.
2) Error in iudicando sotto altro profilo, ribadendosi che l’intervento di rimozione chirurgica non può assumere rilievo in relazione al quadro clinico al momento dell’accertamento.
2.1) Con memoria di costituzione in giudizio, depositata il 1° giugno 2012, l’appellato ha dedotto a sua volta l’infondatezza dell’appello in funzione dell’intervenuta rimozione chirurgica, dell’inesistenza di esiti funzionali, della mera ipoteticità di recidiva, della fondatezza del giudizio di idoneità con coefficiente L.2.
Con ordinanza n. 2456 del 26 giugno 2012 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con memorie difensive depositate rispettivamente il 16 luglio 2018 (-OMISSIS-) e il 30 luglio 2018 (il Ministero) le parti hanno ribadito e ulteriormente illustrato le proprie difese.
All’udienza pubblica del 27 settembre 2018 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.
2.) L’appello in epigrafe è fondato e deve essere accolto, onde, in riforma della sentenza gravata, va rigettato il ricorso proposto in primo grado.
2.1) Secondo costante orientamento giurisprudenziale assumono rilievo soltanto le condizioni psico-fisiche date al momento dell’accertamento in sede concorsuale, sulle quali non possono incidere eventuali successivi trattamenti chirurgici o farmacologici, onde non può assumere rilievo la rimozione chirurgica intervenuta nell’intervallo tra il primo accertamento di cui al verbale della sottocommissione medica del 22 settembre 2011 e la revisione in data 19 ottobre 2011 (cfr. cfr., ex plurimis e solo fra le più recenti, Cons. Stato, Sez. IV, 28 agosto 2015, nr. 4024, 22 maggio 2014, n. 2639, 20 settembre 2012, nr. 5039; id., Sez. III, 5 marzo 2013, nr. 1326).
2.2) In linea consequenziale deve escludersi che in sede giurisdizionale possa disporsi una “rivalutazione” che sovrapponga al giudizio medico-legale svolto in sede concorsuale l’apprezzamento di altro organo di natura tecnica (vedi Cons. Stato, Sez. IV, 1° agosto 2016, n. 3463 e 26 marzo 2012, n. 1767).
2.3) Al rilievo che precede, ex se assorbente, va aggiunto che effettivamente la direttiva tecnica alla sezione XX classifica le esostosi osteo-genetiche non limitanti la funzione con coefficienti L.3-4 LS o LI, laddove il coefficiente minimo ai fini dell’idoneità è L.2.
2.4) Non assume immediato rilievo, ancorché spieghi la rilevanza della patologia, l’ipotetica recidiva della patologia, costituita da un tumore osseo benigno (osteocondrosarcoma) che si manifesta attraverso la formazione di escrescenze ossee rivestite di cartilagine in corrispondenza delle metafisi delle ossa lunghe.
3.) In conclusione, in accoglimento dell’appello in epigrafe e in riforma della sentenza gravata, deve essere rigettato il ricorso proposto in primo grado.
4.) Sussistono, nondimeno, giuste ragioni per dichiarare compensate per intero le spese del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. r. 3995 del 2012, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) accoglie l’appello, e per l’effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione 2^, n. 2955 del 28 marzo 2012, rigetta il ricorso proposto in primo grado;
2) dichiara compensate per intero le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8 d.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Leonardo Spagnoletti – Consigliere, Estensore
Nicola D’Angelo – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere

Avv. Renato D’Isa

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