Assorbimento di una domanda in senso proprio

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|17 febbraio 2023| n. 5089.

Assorbimento di una domanda in senso proprio

L’assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l’assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronunzia. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la corte del merito, nel confermare la decisione di rigetto di primo grado della domanda del ricorrente volta ad ottenere l’accertamento del proprio diritto all’assunzione, con conseguente ordine alla convenuta di integrarlo nel posto di lavoro, secondo i termini e le condizioni pattuite nell’ambito di una proposta negoziale, aveva ritenuto assorbito “ogni altro profilo di appello” senza pronunziarsi, tuttavia, sulla subordinata domanda volta al riconoscimento della responsabilità extracontrattuale di controparte ex articolo 2043 cod. civ. o nelle trattative, ex articolo 1337 cod. civ. nonché sulla connessa domanda di risarcimento del danno). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione L civile, sentenza 22 giugno 2022, n. 12193).

Sentenza|17 febbraio 2023| n. 5089. Assorbimento di una domanda in senso proprio

Data udienza 7 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Sentenza – Domanda – Assorbimento – Erronea dichiarazione – Omessa pronuncia – Ricorrenza – Decisione sulla domanda assorbita divenuta superflua – Sopravvenuto difetto di interesse della parte – Conseguimento della tutela richiesta nel modo più pieno

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere

Dott. MICHELINI Gualtiero – Consigliere

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20154/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MIRAGLIA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI RIZZO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 1190/2017 pubblicata il 12/07/2017 RGN. 1447/2016;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 07/02/2023 dal Consigliere DOTT. VALERIA PICCONE.
Udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI ROBERTO, che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine, il rigetto del ricorso.
Udito l’Avv. Manlio Abati, per delega dell’Avv. Massimo Miraglia.

Assorbimento di una domanda in senso proprio

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza n. 1190 del 2017, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del locale Tribunale che aveva respinto il ricorso proposto da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) S.p.A. volto ad ottenere l’accertamento del proprio diritto all’assunzione a far data dal 29 marzo 2014 o, in subordine, dalla data del 9 febbraio 2015, con conseguente ordine alla convenuta di integrarlo nel posto di lavoro secondo i termini e le condizioni pattuite nella proposta datata 7 marzo 2014;
secondo la prospettazione di parte ricorrente, la proposta in oggetto doveva considerarsi accettata, nel previsto termine di dieci giorni, con conseguente perfezionamento dell’accordo contrattuale, talche’ avrebbe dovuto conseguire all’inadempimento della societa’ la condanna della stessa alla corresponsione delle retribuzioni non versate, dalla data di perfezionamento del contratto sino a quella di effettiva collocazione nel posto di lavoro, oltre TFR, ferie ed altri accessori;
tale domanda era stata, tuttavia, respinta in primo grado al pari della subordinata domanda di accertamento della responsabilita’ extracontrattuale della societa’ convenuta per fatto illecito ex articolo 2043 c.c., ovvero per responsabilita’ nelle trattative ex articolo 1337 c.c.
Il Tribunale, infatti, aveva reputato l’asserito perfezionamento del contratto in contrasto con l’affermazione di mancata accettazione della proposta di assunzione a tempo parziale espressa in altro giudizio, innanzi al Tribunale di Civitavecchia, giudizio nel quale il (OMISSIS) aveva agito, piuttosto, per ottenere il riconoscimento della prosecuzione del rapporto di lavoro alle medesime condizioni contrattuali precedentemente intercorse e, quindi, a tempo pieno, ai sensi dell’articolo 2112 c.c., con la societa’ convenuta, previo accertamento della nullita’ ed inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente in data 31 marzo 2014 da (OMISSIS) S.p.A.

Assorbimento di una domanda in senso proprio

1.1. In particolare, il giudice di secondo grado, nel condividere l’iter argomentativo del primo giudice, pur non ritenendo la natura confessoria tout court di quanto affermato nel parallelo giudizio, ha escluso il perfezionamento del contratto, sulla base della ritenuta espressa volonta’ del ricorrente di proseguire il precedente rapporto intercorso fra le parti, a tempo pieno, negando, altresi’, che potesse valutarsi in termini di congrua accettazione della proposta il contenuto della missiva inviata dal (OMISSIS) alla societa’ in data 20 marzo 2014 in quanto contenente diverse modalita’ di conclusione del negozio e, quindi, da configurarsi quale controproposta.
2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso (OMISSIS), affidandolo a tre motivi.
2.1. Resiste, con controricorso assistito da memoria, (OMISSIS) S.p.A.
3. Il Procuratore Generale ha concluso, nella propria requisitoria, chiedendo l’inammissibilita’ o, in subordine, il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1326 e 1362 c.c. e ss., nonche’ dell’articolo 132 c.p.c. per omessa motivazione.
1.1. Con il secondo motivo si allega la carenza, illogicita’, il vizio di motivazione, e la falsa applicazione dell’articolo 2730 c.c.
1.2. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., per omessa pronuncia sulla subordinata domanda relativa alla responsabilita’ precontrattuale della societa’;
2. Il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, non possono trovare accoglimento.
Va preliminarmente rilevato che gli stessi, oltre ad essere inammissibilmente formulati in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione senza che nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuita’ (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contestano l’accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla configurazione dei rapporti negoziali fra le parti.
2.1. Quanto, in particolare, alla censura concernente il vizio di motivazione, deve evidenziarsi come si verta nell’ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimita’, in quanto in seguito alla riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimita’ rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’articolo 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorieta’; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullita’ della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validita’ (fra le piu’ recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017);

Assorbimento di una domanda in senso proprio

2.2. Con riguardo alla denunziata violazione dell’articolo 1362 c.c., giova evidenziare che l’interpretazione del regolamento contrattuale e’ attivita’ riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimita’ salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, violazione la quale, tuttavia, non puo’ dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, talche’, quando di una clausola siano possibili due o piu’ interpretazioni, non e’ consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimita’ del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (sul punto, ex plurimis, Cass. n. 11254 del 10/05/2018).
Deve, inoltre, sottolinearsi che se il richiamo alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici quando il senso letterale e’ oscuro o incerto ovvero la’ dove risulti incoerente con indici esterni che rivelano una diversa volonta’ dei contraenti (Cass. 12568 del 2021) tuttavia, le disposizioni in tema di ermeneutica contrattuale implicano l’avvenuta conclusione di un contratto e la necessita’ di indagarne il contenuto (pur se anche alla luce anche del comportamento antecedente e successivo delle parti) la’ dove, nella specie, e’ stata dalla Corte territoriale verificata ed esclusa, prioritariamente, come si vedra’, la stessa idoneita’ delle manifestazioni di volonta’ dei contraenti a concludere un contratto per gli stessi vincolante.
2. Con riguardo a tale aspetto, occorre richiamare il percorso argomentativo del giudice di secondo grado.
Parte ricorrente, con il proprio primo motivo di appello aveva censurato la decisione impugnata per aver la stessa conferito rilievo confessorio alle dichiarazioni contenute negli scritti difensivi di altro giudizio intercorso fra le parti, nel quale aveva dedotto la persistente vitalita’ del precedente rapporto di lavoro – full time – in luogo della conclusione di un nuovo negozio.

Assorbimento di una domanda in senso proprio

La Corte, nell’esaminare tale censura, evidenzia come, tuttavia, non fosse stato tanto il riconoscimento di valore confessorio a quelle dichiarazioni – oggetto, piuttosto, di libera valutazione da parte del giudice – ad assumere rilievo dirimente nell’iter decisionale, quanto, piuttosto, il complessivo atteggiarsi del rapporto da cui poteva arguirsi, con tranquillante certezza, la volonta’ di parte appellante di non accettare la proposta di conclusione di un nuovo contratto a tempo parziale, come gia’ accertato dal primo giudice.
Nella valutazione del giudice di secondo grado, quindi, non si attribuisce senz’altro valore dirimente al “carattere confessorio” delle dichiarazioni contenute negli scritti difensivi quanto se ne evince, comunque, la volonta’ contraria all’accettazione e volta, invece, alla prosecuzione del precedente rapporto a tempo pieno.
2.1. Ha evidenziato, in merito, la Corte territoriale come alla proposta contrattuale inviata da (OMISSIS) con lettera raccomandata del 7 marzo 2014 e ritirata il successivo 19 marzo, il (OMISSIS) avesse risposto con la richiesta di “proroga sull’assunzione per motivi di salute,” dando atto di aver gia’ incontrato, all’uopo, in data 17 marzo, il Direttore (OMISSIS).
In data 12 settembre 2014 era stato, quindi, depositato un ricorso presso il Tribunale di Civitavecchia, in cui l’appellante aveva dichiarato che la proposta contrattuale non era stata accettata ed aveva eccepito al contempo la nullita’ dell’accordo raggiunto in sede regionale il 6 febbraio in cui le parti sociali avevano deciso che, a determinate condizioni (e, in particolare, mediante assunzione con rapporto di lavoro part- time di 38 ore settimanali) i lavoratori in esubero (fra cui il ricorrente) di (OMISSIS) S.p.A. avrebbero ricevuto una proposta contrattuale, accordi ai quali lo stesso (OMISSIS) aveva partecipato in qualita’ di RSA.

Assorbimento di una domanda in senso proprio

Ha poi aggiunto la Corte che soltanto in data 11 maggio 2015, il ricorrente aveva inviato, tramite il proprio legale, richiesta di formalizzazione dell’assunzione secondo la proposta datata 12 marzo. Il giudice di secondo grado ha quindi, escluso, sulla base di una valutazione della sequenza cronologica degli accadimenti, nella connessione degli uni con gli altri, condotta alla stregua dell’id quod plerumque accidit, la volonta’ del ricorrente di accettare la proposta contrattuale relativa al contratto a tempo parziale, in primo luogo alla luce della pacifica richiesta di differimento sine die dell’assunzione ed inoltre, in considerazione, altresi’, del successivo deposito presso il Tribunale di Civitavecchia di ricorso nel quale era stato espressamente dichiarato che la proposta non aveva formato oggetto di accettazione. In particolare, poi, la Corte ha evidenziato come la volonta’ del (OMISSIS) di proseguire il precedente rapporto a tempo pieno fosse stata ribadita all’udienza del 17 marzo 2016, dinanzi al Tribunale di Civitavecchia – ove i procuratori della parte avevano chiesto di proseguire il giudizio, intentato nei confronti di (OMISSIS) S.p.A. nei confronti di (OMISSIS), in virtu’ dell’intervenuto trasferimento d’azienda – quindi palesandosi una volonta’ contraria all’assunzione, pochi giorni prima del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
3. Ha convenuto, pertanto, il giudice di secondo grado con le conclusioni del primo giudice secondo cui le dichiarazioni contenute nel ricorso introduttivo dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, con il quale si chiedeva la prosecuzione del rapporto a tempo pieno con la (OMISSIS), a decorrere dal 14 gennaio 2014, sul rilievo di non aver accettato la proposta contrattuale del 7 marzo 2014, trovasse conferma nella lettera del (OMISSIS), datata 20 marzo 2014 che non conteneva, quindi, l’accettazione della proposta contrattuale non essendo ad essa conforme secondo quanto previsto dall’articolo 1326 c.c.

Assorbimento di una domanda in senso proprio

3.1. Avuto riguardo, infatti, alla proroga della data di inizio del contratto, suscettibile di essere accettata o meno dal destinatario, il giudice ha escluso, con il proprio prudente apprezzamento, che potesse configurarsi una accettazione, reputando, invece, ipotizzabile esclusivamente una controproposta contrattuale.
Orbene, parte ricorrente suggerisce, in ordine al contenuto della lettera inviata dal (OMISSIS) in risposta alla proposta ricevuta dalla (OMISSIS) una interpretazione in base alla quale il riferimento alla “proroga dell’assunzione”, subordinata alla cessazione della temporanea invalidita’ dovuta all’infortunio occorsogli – durata poi fino all’anno seguente – avrebbe avuto ad oggetto la fase meramente esecutiva, non incidendo sul perfezionamento del contratto.
Al riguardo va rilevato come questa Corte abbia evidenziato che anche la modifica, da parte dell’accettante, del termine per l’esecuzione indicato nella proposta – implicando la realizzazione di un assetto di interessi sostanzialmente diverso da quello indicato dal proponente, specie in caso di attribuzione, anche implicita, di essenzialita’ al nuovo termine – si configuri, ai sensi dell’articolo 1326 c.c., comma 5, come nuova proposta, con conseguente necessita’ di accettazione dell’originario proponente (Cass. n. 12899 del 2019).

Assorbimento di una domanda in senso proprio

In ogni caso, in termini generali, deve concludersi che la interpretazione da parte della Corte territoriale del contenuto della dichiarazione della parte in fase precontrattuale, in quanto non implausibile, deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimita’ ed ogni diversa valutazione si tradurrebbe in una inammissibile rivalutazione dei fatti storici rispetto all’accertamento compiuto dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021).
4. Il terzo motivo e’ fondato.
Va preliminarmente rilevato come la doglianza, pur formulata ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve reputarsi attinente ad una omessa pronunzia e, pertanto, configurabile come concernente il profilo di cui a n. 4 della medesima disposizione codicistica, alla luce del consolidato orientamento di legittimita’, (cfr., sul punto, Cass. n. 4289 del 2018) secondo cui in sede di ricorso per cassazione, il motivo mediante il quale venga dedotto il vizio di omessa pronuncia facendo erroneamente riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in luogo del n. 4 della stessa disposizione, non e’ inammissibile, purche’ venga posta con univoca chiarezza la questione dell’omessa pronuncia, individuandone l’oggetto, quale specifico vizio processuale della sentenza impugnata.
E’ poi opportuno premettere, con riguardo all’eccezione di omessa pronuncia, come, contrariamente a quanto osservato da parte controricorrente, da ultimo nella memoria depositata ex articolo 378 c.p.c., che il ricorrente, nel riportare integralmente nell’atto introduttivo del presente giudizio di legittimita’ il contenuto della propria domanda come formulata nel ricorso introduttivo, abbia ottemperato al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresi’, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualita’ e della tempestivita’ e, in secondo luogo, della decisivita’ delle questioni prospettatevi (Cass. n. 28072 del 2021).
Ma v’e’ di piu’. Nella specie, correttamente parte ricorrente ha fatto valere nel tessuto della censura prospettata, la lesione dell’articolo 1337 c.c., assumendo l’errata applicazione da parte del secondo giudice, del principio dell’assorbimento.
Invero, la Corte territoriale, dopo ampia disamina delle dichiarazioni negoziali intercorse fra le parti, volta ad escluderne la idoneita’ a costruire un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, ha ritenuto assorbito “ogni altro profilo di appello” senza pronunziarsi, quindi, sulla subordinata domanda volta al riconoscimento della responsabilita’ extracontrattuale ex articolo 2043 c.c. o nelle trattative, ex articolo 1337 c.c. nonche’ sulla connessa domanda di risarcimento del danno.

Assorbimento di una domanda in senso proprio

4.1. Orbene, cosi’ pronunciando, il giudice di secondo grado ha obliterato l’insegnamento di questa Corte secondo cui per potersi parlare di assorbimento, anche improprio, occorre essere in presenza del rigetto di una domanda in base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo che renda vano esaminare le altre (da ultimo, ex multis, Cass. n. 48 del 2022).
In particolare, ha chiarito questa Corte (sul punto, Cass. n. 12193 del 2020) che l’assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo piu’ pieno, mentre quello in senso improprio e’ ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessita’ o la possibilita’ di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande.
Nella specie deve ritenersi, ad avviso del (OMISSIS)gio, che non possa configurarsi alcun rigetto implicito, e, quindi, nessun assorbimento in ordine ad una domanda avente ad oggetto la responsabilita’ precontrattuale o extracontrattuale rispetto a quella inerente all’accertamento circa l’avvenuta conclusione del contratto ed alle conseguenze ad essa connesse.
Ne consegue che l’assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronunzia (cfr. Cass. n. 12193 del 2020 cit).
5. Alla luce delle suesposte argomentazioni, respinti il primo ed il secondo motivo di ricorso, va accolto il terzo.
5.1. La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte respinge il primo e il secondo motivo di ricorso. Accoglie il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimita’.

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