Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 aprile 2022| n. 10763.

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del Dlgs n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’articolo 144, comma 3, dello stesso decreto (Nel caso di specie, rilevato che nei gradi di merito il contraddittorio non poteva definirsi integro in quanto il responsabile del danno, ovvero l’altro conducente, non era stato chiamato in causa, la Suprema Corte, accogliendo il motivo di ricorso con cui la società cessionaria del credito vantato dal danneggiato aveva lamentato la violazione o falsa applicazione dell’articolo 102 cod. proc. civ., ha cassato la sentenza impugnata con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità al giudice di prime cure. ) )Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 31 dicembre 2021, n. 42112; Cassazione, sezione civile III, sentenza 8 aprile 2020, n. 7755; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 20 settembre 2017, n. 21896).

Ordinanza|4 aprile 2022| n. 10763. Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

Data udienza 19 gennaio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Circolazione stradale – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile – Procedura di risarcimento diretto ex articolo 149 del Dlgs n. 209 del 2005 – Proposizione da parte del danneggiato nei confronti del proprio assicuratore – Litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile – Articolo 144, comma 3 Dlgs n. 209 del 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28874-2020 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1704/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 27/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:
1. La (OMISSIS) azionava giudizialmente il credito cedutogli da (OMISSIS) e conveniva in Giudizio la (OMISSIS) S.p.a..
Il Giudice di Pace di Roma con la sentenza n. 379 del 13 aprile 2016 accoglieva parzialmente la domanda nei confronti di (OMISSIS) condannandola al pagamento di Euro 200 in favore della (OMISSIS).
La pronuncia era fondata sul presupposto che ad essere oggetto della cessione in favore dell’ (OMISSIS) fosse il solo risarcimento del danno conseguente al fermo auto, ritenuto provato nella misura di Euro 200.
2. Tale decisione veniva impugnata dall’ (OMISSIS) chiedendo che fosse riconosciuto che oggetto della cessione era parte dell’intero credito risarcitorio maturato dal (OMISSIS) e non il solo risarcimento dovuto al ristoro del danno da fermo tecnico.
Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 1704 del 27 gennaio 2020 dichiarava inammissibile il gravame ai sensi del combinato disposto dell’articolo 113 c.p.c., comma 2, e dell’articolo 339 c.p.c., comma 3.
3. Avverso tale pronuncia (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

CONSIDERATO

che:
4. Con il primo motivo di ricorso la societa’ ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 339 c.p.c., commi 2 e 3, e dell’articolo 113 c.p.c., comma 2, (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4).
Censura che il giudice dell’appello avrebbe violato le predette norme dove ha ritenuto inammissibile il gravame proposto dalla (OMISSIS) S.r.l. sebbene la denuncia fosse fondata sulla denuncia di violazioni di norme del procedimento e di principi regolatori della materia.
La ricorrente lamenta di aver impugnato la sentenza di primo grado chiedendone la riforma per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la’ dove era stato disapplicato il criterio della priorita’ temporale riconosciuta al primo notificante in caso di cessioni diacronica del medesimo credito; l’omesso giudicato sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale conseguente all’inadempimento nonche’ per violazione del diritto di difesa a causa del diniego dei mezzi istruttori richiesti.
4.1. Con il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione o falsa applicazione dell’articolo 102 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4).
Denuncia che la cessione del credito per cui e’ causa ha per oggetto una quota parte del piu’ ampio credito risarcitorio che il (OMISSIS) afferma di vantare nei confronti del responsabile del sinistro stradale nel quale e’ rimasto coinvolto in data 9 gennaio 2009.
5. Occorre partire dall’esame del secondo motivo di ricorso. Esso e’ fondato.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore,
sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dallo stesso decreto, articolo 144, comma 3, sicche’, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex articolo 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza ai sensi dell’articolo 383 c.p.c., comma 3.
Al riguardo, questa Corte, in un giudizio del tutto analogo al presente (di cui era parte la stessa (OMISSIS)), ha affermato che “in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall’articolo 144, comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggiante responsabile” (Cass. civ., ord. 20/09/2017, n. 21896).
Poiche’ il responsabile del danno, cioe’ l’altro conducente, non e’ stato chiamato in causa, ne risulta che il contraddittorio non e’ integro.
5.1. Il primo motivo e’ assorbito dall’accoglimento del secondo.
6. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso come in motivazione, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Giudice di Pace di Roma.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso come in motivazione, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Giudice di Pace di Roma.

 

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