Assicurazione dal rischio di insolvenza di crediti commerciali

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 7 novembre 2019, n. 28625.

La massima estrapolata:

Nel caso di assicurazione dal rischio di insolvenza di crediti commerciali, non è conforme ai canoni di corretta ermeneutica contrattuale l’interpretazione della polizza che imputi i pagamenti successivi alla scadenza del periodo assicurato ai crediti più recenti, né rilevano in contrario accordi diretti tra assicurata e debitrice società di capitale, neppure se le quote di questa sono state sottoposte a sequestro penale.

Sentenza 7 novembre 2019, n. 28625

Data udienza 20 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8690-2018 proposto da:
(OMISSIS), in persona del Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3937/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2019 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per accoglimento l e 2 assorbiti i restanti;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La (OMISSIS) spa, societa’ di lavorazione e commercio di ferro e metalli non ferrosi, aveva assicurato con polizza n. (OMISSIS) della (OMISSIS), con decorrenza 01/04/2010, le perdite da parziale o totale mancato pagamento di crediti verso i clienti derivanti da normale attivita’ commerciale dell’assicurata e riferiti tra l’altro a merce spedita nel periodo di validita’ della polizza, sia pure per una percentuale dell’85% della perdita e comunque entro il limite del credito (o, descrittivamente, del fido).
2. In particolare, quanto agli insoluti delle clienti (OMISSIS) srl e (OMISSIS) srl per forniture di zinco per rispettivi Euro 465.625,08 e 174.567,85 fino al 01/10/2010 (data di revoca della copertura assicurativa), l’assicurata aveva adito il Tribunale di Milano per conseguire la condanna dell’assicuratrice al pagamento dei relativi indennizzi, pari a totali Euro 212.500,00, riferibili per Euro 170.000 agli insoluti di (OMISSIS) srl e per Euro 42.500 a quelli di (OMISSIS) srl.
3. La convenuta contesto’ la domanda, salvo il riconoscimento della spettanza di indennizzo sul secondo sinistro e per soli Euro 19.571,46, in quanto gli ingenti pagamenti ricevuti dall’assicurata in tempo successivo agli insoluti, benche’ imputati dalle debitrici a forniture piu’ recenti, avrebbero dovuto essere invece imputati, a termini di polizza, in stretto ordine cronologico di maturazione e pertanto a quelli oggetto di assicurazione, da considerarsi cosi’ estinti: e tale eccezione fu accolta dal tribunale, che ritenne pure la relativa interpretazione del contratto la piu’ coerente con l’obbligo di salvataggio previsto dall’articolo 1914 c.c., pure rilevando che, dopo l’apertura dei sinistri, per comportamento concludente era intercorso nuovo patto tra le parti di riconoscimento dell’imputazione per almeno Euro 25.000 mensili di ogni nuovo pagamento ai crediti coperti dall’assicurazione.
4. La sentenza del tribunale ambrosiano (n. 11564/14 del 02/10/2014) fu gravata di appello dalla soccombente assicurata: che, resistendovi l’assicuratrice, la corte territoriale accolse, interpretando invece la clausola di polizza come riferita ai soli pagamenti imputati ai crediti assicurati ed esclusa la violazione dell’obbligo di salvataggio in base a diversi elementi, tra cui: la mancanza di prova di un accordo successivo tra l’assicurata e le sue clienti; il sollecito delle imputazioni dei pagamenti ai crediti piu’ recenti da parte dell’amministratore giudiziario delle societa’ clienti, nominato a seguito di sequestro penale preventivo delle quote di queste e durato almeno fino a fine maggio 2011; la corrispondenza di tale imputazione alle esigenze di separazione delle gestioni proprie del procedimento penale e, in ogni caso, allo stesso interesse dell’assicuratrice alla persistenza sul mercato delle clienti debitrici.
5. Per la cassazione di tale sentenza, n. 3937 del 13/09/2017, ricorre oggi, affidandosi a sei motivi e con atto notificato a mezzo posta elettronica certificata il 12/03/2018, la (OMISSIS) (d’ora in avanti, anche solo (OMISSIS)), nella dedotta qualita’ di incorporante per fusione dell’originaria convenuta; e, resistendo con controricorso la (OMISSIS) spa, il ricorso e’ trattato alla pubblica udienza del 20/09/2019, per la quale le parti depositano memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente/ rilevato che la ricorrente dimostra la propria successione all’originaria convenuta ed appellata producendo copia della comunicazione pubblicata sulla G.U. parte seconda – foglio inserzioni – del 24/01/2017, si osserva che la (OMISSIS) si duole, con un primo motivo, di “violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1362 c.c. e segg. e in particolare dell’articolo 1367 c.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3))”: con esso deduce l’erroneita’, per conseguente sostanziale elisione di ogni senso della clausola contrattuale, dell’interpretazione della stessa come riferita ai pagamenti in conto degli insoluti gia’ maturati; e tanto nonostante il tenore letterale e la specifica approvazione per iscritto della clausola, ma soprattutto oltre all’incongruita’ dell’argomento speso dalla Corte territoriale, riferendosi la ripartizione di quote alla limitazione del capitale assicurato – a dispetto della nota del 24/11/2010 della stessa assicurata, che prospettava come la diversa imputazione proposta dipendesse da accordi con le clienti a seguito del sequestro giudiziario delle relative quote.
2. Ancora, la ricorrente lamenta, con un secondo motivo, la “violazione ed/o falsa applicazione degli articoli 1914 e 1915 c.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3))”, in particolare denunciando la scorrettezza dell’esclusione di una cosciente volonta’ dell’assicurata di non osservare l’obbligo di salvataggio: in primo luogo perche’ la nota del 24/11/2010 della stessa assicurata era stata riscontrata con nota 03/12/2010, in cui si controproponeva fra l’altro un’imputazione di almeno Euro 25.000 mensili al credito coperto dal fido, comunque indicando quali condotte avrebbero rispettato l’obbligo di salvataggio.
3. Coi motivi successivi, dal terzo al sesto, la (OMISSIS) prospetta differenti fatti decisivi di cui sarebbe stato omesso l’esame:
– la pattuizione dell’imputazione dei pagamenti delle clienti (OMISSIS) srl e (OMISSIS) srl proprio con l’assicurata (OMISSIS), cosi’ integrata la fattispecie gia’ decisa da Cass. 14579/07;
– la persistenza di insoluti e la conseguente insostenibilita’ della bonta’ delle scelte dell’assicurata ai fini della conservazione del patrimonio delle clienti;
– la cessazione a fine maggio 2011 del sequestro giudiziario preventivo su quote di partecipazione al capitale sociale di (OMISSIS) srl e (OMISSIS) srl;
– la corrispondenza intercorsa, da cui si sarebbe tratta la piu’ corretta imputazione dei pagamenti, soprattutto dinanzi alla protrazione per interi mesi dell’inerzia dell’assicurata.
4. Vanno esaminati preliminarmente i motivi dal primo al terzo, tra loro congiuntamente perche’ intimamente connessi ed integrando il primo dei fatti di cui si lamenta l’omesso esame uno dei presupposti dell’erronea sussunzione della fattispecie: ed essi sono fondati.
5. Va premesso che va con convinzione data continuita’ al consolidato orientamento di questa Corte in punto di censura dell’ermeneutica contrattuale (tra moltissime, v. Cass. 08/06/2017, n. 14268), a mente del quale l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed e’ insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimita’ avere ad oggetto non gia’ la ricostruzione della volonta’ delle parti, bensi’ solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (v. pure: Cass. 31/03/2006, n. 7597; Cass. 01/04/2011, n. 7557; Cass. 14/02/2012, n. 2109; Cass. 29/07/2016, n. 15763).
6. Nella specie, pero’, la ricorrente non si limita a prospettare l’incongruita’ della soluzione ermeneutica fatta propria dalla qui gravata sentenza in relazione ad altre egualmente plausibili, cio’ che avrebbe comportato l’inammissibilita’ della doglianza (tra molte: Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass. 03/09/2010, n. 19044), ma legittimamente censura l’assoluta insostenibilita’ logica e giuridica dell’interpretazione prescelta dal giudice del merito e(quindi,I la scorrettezza della conclusione quale conseguenza di un procedimento ermeneutico condotto in violazione delle sue regole. E tale complessiva censura, oltre che ammissibile, e’ pure fondata.
7. Costituisce invero principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, dal quale non si ha motivo di discostarsi ed al quale va quindi assicurata continuita’, che, “ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell’articolo 1915 c.c., non occorre lo specifico e fraudolento intento di creare danno all’assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell’obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volonta’ di non osservarlo” (Cass. 22/06/2007, n. 14579; Cass. 28/07/2014, n. 17088: riferita al caso di un’assicurata che, dopo il sinistro, aveva proseguito le forniture al cliente in rilevante esposizione debitoria, con imputazione dei pagamenti ai piu’ recenti debiti piuttosto che a quelli piu’ vecchi coperti dalla garanzia assicurativa; Cass. 30/06/2015, n. 13355: relativa a fattispecie in cui l’assicurata aveva pattuito od applicato con la debitrice, la cui insolvenza aveva assicurato, nuove condizioni di rientro dalle esposizioni).
8. Al riguardo, gli argomenti sulla cui base la corte territoriale ha escluso la sussistenza dei presupposti dell’articolo 1914 c.c. non possono condividersi.
9. In primo luogo, la sussistenza di un accordo tra assicurata e sue clienti sull’imputazione dei pagamenti successivi ai crediti piu’ recenti e’ data dal tenore testuale della nota del 24/11/2010 della stessa (OMISSIS) spa, in cui si da’ conto dei contatti intercorsi col nuovo amministratore delle societa’ clienti a seguito del sequestro penale delle relative quote e significativamente si propone proprio l’imputazione dei pagamenti successivi alle nuove forniture o, comunque, di mantenere quella ai debiti pregressi per una quota di Euro 25.000 mensili, nella consapevolezza quindi di un – almeno potenziale – diverso contenuto dell’obbligo contrattuale di computo dei pagamenti derivante dalla clausola oggetto di contestazione.
10. In secondo luogo, il fatto che tale imputazione sia stata sollecitata dall’amministratore delle clienti dell’assicurata nell’interesse – evidentemente ritenuto preminente – del procedimento penale e’ irrilevante, visto che, a prescindere dal fatto che il sequestro aveva riguardato solo le sue quote sia pure di maggioranza e non pure le societa’ di capitali clienti e debitrici in se’ e quali autonomi soggetti di diritto considerate, tale preminenza di interessi – oltre a mancare di specifica previsione normativa applicabile alla fattispecie e quindi di dubbia configurabilita’ gia’ solo in astratto – non puo’ certo comportare in via unilaterale il sacrificio di terzi estranei, quali la compagnia di assicurazione.
11. In terzo luogo, la permanenza sul mercato delle clienti quale giustificazione della condotta della fornitrice nell’interesse dell’assicuratrice e’ argomento contrario alle logiche stesse del mercato, in presenza oltretutto della prova della persistenza di insoluti ed in carenza di quella – di cui era gravata l’assicurata, su cui incombeva l’obbligo di salvataggio – di una sua fruttuosita’, se non effettiva, almeno prevedibile al momento della condotta, in termini di risanamento della cliente almeno ai fini del ripiano dei debiti coperti dalla polizza.
12. Neppure, infine, puo’ sostenersi che la separazione delle gestioni delle imprese debitrici discendesse direttamente dal sequestro penale, in difetto di immediata efficacia di quello delle sole quote di quelle societa’ di capitali (per fattispecie analoga, v. Cass. 13/06/2017, n. 14638); ed e’ infine non corrispondente al vero che la separazione delle gestioni fosse stata accettata o non contestata dall’assicuratrice, la quale invece la aveva fatta oggetto di puntuale contestazione, pure sotto il profilo della negativita’ delle conseguenze che si sarebbero fatte derivare a suo esclusivo danno: sul punto avendo quella ribadito la sua posizione costituendosi quale appellata (come indicato a pag. 6 del ricorso e cosi’ restando escluso il presupposto della non contestazione della separazione delle gestioni, posto dalla qui gravata sentenza a suggello dell’esclusione della violazione dell’obbligo di salvataggio); mentre l’inerzia dopo l’ultima lettera dell’assicuratrice non puo’ dirsi univoca manifestazione di volonta’ in un senso o nell’altro da parte di alcun contraente.
13. L’accoglimento dei primi tre motivi, congiuntamente esaminati, si impone alla stregua del seguente principio di diritto: “ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell’articolo 1915 c.c., e’ sufficiente la consapevolezza dell’obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volonta’ di non osservarlo, sicche’, nel caso di assicurazione dal rischio di insolvenza di crediti commerciali, non e’ conforme ai canoni di corretta ermeneutica contrattuale l’interpretazione della polizza che imputi i pagamenti successivi alla scadenza del periodo assicurato ai crediti piu’ recenti, ne’ rilevano in contrario accordi diretti tra assicurata e debitrice societa’ di capitale, neppure ove le quote di questa fossero sottoposte a sequestro penale”.
14. Tanto implica l’assorbimento (sulla cui nozione v., tra le altre, Cass. Sez. U. 17/02/2017, n. 4225), in senso proprio (poiche’ la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua per sopravvenuto difetto di interesse della parte), dei motivi dal quarto al sesto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, affinche’ esamini l’appello di (OMISSIS) spa (avverso la sentenza 11564/14 del Tribunale di quel capoluogo) in applicazione del principio di diritto di cui al paragrafo precedente e provveda pure, in considerazione del complessivo esito della lite, sulle spese del presente giudizio di legittimita’.
15. Infine, per essere stato accolto il ricorso, non sussistono i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

Accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri.
Cassa la gravata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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