Assicurazione con la clausola di regolazione del premio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 novembre 2021| n. 35042.

Assicurazione con la clausola di regolazione del premio.

Nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedano la determinazione del premio in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con la clausola di regolazione del premio), l’obbligo dell’assicurato di comunicare periodicamente all’assicuratore gli elementi variabili costituisce oggetto di un’obbligazione diversa da quelle indicate nell’art. 1901 c.c., il cui inadempimento non comporta l’automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale effetto, così come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell’inadempimento e di buona fede nell’esecuzione del contratto, senza che assuma rilievo il richiamo, operato con apposita clausola contrattuale, all’art. 1901 c.c.. con riguardo alla mancata comunicazione delle variazioni, trattandosi di clausola nulla ai sensi dell’art. 1932 c.c. in quanto derogatoria della disciplina legale in senso meno favorevole all’assicurato.

Ordinanza|17 novembre 2021| n. 35042. Assicurazione con la clausola di regolazione del premio

Data udienza 26 maggio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Assicurazione danni – Contratto contro rischi credito commerciale – Denuncia sinistri – Rifiuto indennizzo – Premio – Determinazione – Elementi variabili – Obbligo dell’assicurato di comunicazione – Costituisce oggetto di obbligazione diversa da quelle indicate nell’art. 1901 c.c. – L’inadempimento non comporta l’automatica sospensione della garanzia ma può giustificare la risoluzione del contratto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6985/2019 proposto da:
(OMISSIS) SA, in persona del Legale Rappresentante (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6773/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

RILEVATO

che:
(OMISSIS) s.r.l. conveniva davanti al Tribunale di Roma (OMISSIS) s.p.a., con cui aveva, in data 6 novembre 2007, stipulato un contratto assicurativo contro rischi di credito commerciale, adducendo di aver adempiuto ai propri obblighi e di aver denunciato due sinistri rispettivamente per l’importo di Euro 361.386 e per l’importo di Euro 179.412, il cui indennizzo la convenuta avrebbe rifiutato di pagare per omessa comunicazione da parte dell’attrice di alcuni fatturati, ritenendo cosi’ risolto il contratto. Pertanto l’attrice chiedeva la condanna della convenuta a pagarle l’indennizzo.
La convenuta si costituiva resistendo e adducendo l’inadempimento di controparte per avere effettuato un’autonoma selezione del rischio, violando cosi’ il principio di globalita’.
In Tribunale, con sentenza del 31 ottobre 2013, rigettava la domanda attorea.
(OMISSIS) presentava appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d’appello di Roma accoglieva con sentenza del 25 ottobre 2018, condannando l’appellata a pagare l’indennizzo e a risarcire i danni da inadempimento, per un totale di Euro 486.465,77 oltre interessi e le spese processuali dei due gradi.
(OMISSIS) S.A. (cosi’ ora denominata a seguito di una fusione) ha proposto ricorso, che e’ fondato su un unico motivo, da cui si e’ difesa con controricorso (OMISSIS).
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Il motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli articoli 1321, 1322, 1325, 1326, 1341, 1372, 1453, 1456, 1901 e 2697 c.c..
La ricorrente avrebbe sempre addotto l’obbligo contrattuale di controparte di conteggiare, per determinare il premio, ogni operazione a credito, per il principio di globalita’ tipico dei contratti di assicurazione del credito. Essa avrebbe, durante “un controllo di carattere amministrativo”, “rilevato una serie di irregolarita’ ed inadempienze”, tali da determinare “la decadenza dal diritto all’indennizzo”. Dal computo del conguaglio del premio sarebbe stato indebitamente escluso in totale l’importo di Euro 48.209,20, per cui appunto sarebbe stato violato il principio di globalita’, in quanto controparte avrebbe compiuto una selezione del rischio, sottoponendo alla copertura assicurativa “solo una parte delle operazioni a credito”. Viene quindi descritta la vicenda, invocando poi l’articolo 1 delle Condizioni particolari di polizza, il cui contenuto avrebbe imposto l’obbligo di globalita’. Questo sarebbe stato il “principio cardine”, perche’ solo assicurando tutti i crediti e applicando i “Grandi Numeri” sarebbe possibile “attuare il meccanismo… dell’assicurazione”.
Si prosegue successivamente con la descrizione di quella che sarebbe stata la vicenda ad avviso della ricorrente, indicando quali elementi sarebbero stati “illegittimamente estromessi dall’indagine” e richiamando clausole contrattuali.
La Corte d’appello sarebbe incorsa in un “totale sconfinamento” dal tema della lite, perche’ le “vicende in punto di fatto erano legate esclusivamente alla violazione, da parte della (OMISSIS) SRL, delle clausole contrattuali”. Vengono dunque invocati l’articolo 1 della polizza, articolo 6, lettera A, delle Condizioni Generali, articolo 9 della polizza, articoli 8 e 9, anche doppiamente sottoscritti ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. e si richiama il contenuto della sentenza impugnata – in cui il giudice d’appello avrebbe “proceduto in autonomia alla qualificazione del rapporto contrattuale” – affermando poi che la giurisprudenza ivi citata riguarderebbe la “diversa ipotesi di un pagamento eseguito in ritardo” e/o di una omessa comunicazione degli elementi variabili, non insegnando affatto che la violazione del principio di globalita’ consenta la valutazione nel merito “secondo le regole dell’adempimento delle obbligazioni civili”. La Corte d’appello avrebbe invece violato i principi generali del contratto, pure in riferimento all’articolo 1372 c.c., in ordine ai suoi effetti. Avendo il contratto efficacia autonoma, “nessun sindacato in merito alla importanza o meno dell’inadempimento e’ rimesso al Giudice di merito qualora sia stato violato il principio fondamentale di globalita’”.
2. Sulla questione della valutazione dell’inadempimento nella fattispecie in esame, sussistendo discrasia nella giurisprudenza di legittimita’ (in particolare, un orientamento negava l’incidenza del canone di buona fede, mentre un altro orientamento prevedeva un’automatica sospensione della garanzia ai sensi dell’articolo 1901 c.c.), intervennero le Sezioni Unite con la sentenza 28 febbraio 2007 n. 4631, cosi’ massimata: “La determinazione del premio nei contratti di assicurazione contro i danni, fissata convenzionalmente in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con clausola di regolazione del premio assicurativo), comporta che l’adempimento dell’assicurato e’ adempimento di un’obbligazione civile diversa dalle obbligazioni indicate nell’articolo 1901 c.c., tenendo conto del comportamento di buona fede tenuta dalle parti nell’esecuzione del contratto, del tempo in cui la prestazione e’ effettuata e dell’importanza dell’inadempimento. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale non era stato considerato il carattere autonomo dell’obbligazione di pagamento del conguaglio del premio dipendente dalla suddetta clausola, il cui inadempimento non avrebbe dovuto essere valutato alla stregua dell’articolo 1901 c.c., bensi’ in maniera indipendente dalla disciplina contenuta in questa disposizione ovvero secondo le regole che presiedono alla valutazione dell’adempimento delle obbligazioni civili, considerando il comportamento dell’obbligato con il metro della buona fede oggettiva)”.
Sulla linea di questo intervento nomofilattico si sono poste Cass. sez. 3, 8 aprile 2010 n. 8368, Cass. sez. 3, 11 giugno 2010 n. 14065 e Cass. sez 6-3, ord. 13 dicembre 2011 n. 26783.
Tra gli arresti massimati la piu’ recente e’ peraltro Cass. sez. 3, 19 dicembre 2013 n. 28472: “Nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedono la determinazione del premio in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con la clausola di regolazione del premio), l’obbligo dell’assicurato di comunicare periodicamente all’assicuratore gli elementi variabili costituisce l’oggetto di un’obbligazione diversa da quelle indicate nell’articolo 1901 c.c., il cui inadempimento non comporta l’automatica sospensione della garanzia, ma puo’ giustificare un tale effetto, cosi’ come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell’inadempimento e di buona fede nell’esecuzione del contratto, senza che assuma rilievo il richiamo, operato con apposita clausola contrattuale, all’articolo 1901 c.c., con riguardo alla mancata comunicazione delle variazioni, trattandosi di clausola nulla ai sensi dell’articolo 1932 c.c., in quanto derogatoria della disciplina legale in senso meno favorevole all’assicurato”.
E’ evidente, quindi, che l’interpretazione giurisprudenziale e’ stabilizzata – e ad essa si e’ adeguato il giudice d’appello -, e che non sussiste alcuna ragione per contraddire l’intervento delle Sezioni Unite, che comporterebbe comunque la rimessione della causa ex articolo 374 c.p.c..
3. Si e’ rilevato cio’, peraltro, meramente ad abundantiam.
Infatti il ricorso patisce una serie di vizi che gli apportano inammissibilita’ per come e’ conformato: non presenta una sommaria esposizione dei fatti di causa, violando l’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, bensi’ dedica loro addirittura 29 pagine su un totale di 45 pagine del ricorso; inoltre nella rubrica dell’unico motivo vengono indicate molte norme, ma nella illustrazione del motivo stesso non sono specificamente individuate le violazioni di ciascuna di esse; per di piu’ il motivo puo’ anche definirsi fattuale, nel senso che esige, prima dell’applicazione del principio di globalita’, un accertamento di fatto affidato inammissibilmente al giudice di legittimita’.
4. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile per tali vizi; e anche qualora questi non sussistessero, si sarebbe dinanzi ad una fattispecie di inammissibilita’ riconducibile all’articolo 360 bis c.p.c., comma 1.
Ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2012, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 12.000,00 oltre a Euro 200,00 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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