L’assenza di movente dell’azione omicidiaria

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|26 maggio 2021| n. 20851.

L’assenza di movente dell’azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell’affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell’attribuibilità di detta azione all’imputato, non risolvendosi il suo mancato accertamento nell’affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell’azione.

Sentenza|26 maggio 2021| n. 20851. L’assenza di movente dell’azione omicidiaria

Data udienza 12 marzo 2021

Integrale

Tag – parola: Omicidio volontario -L’assenza di movente dell’azione omicidiaria –  Aggravante della premeditazione – Condanna – Investimento – Volontarietà – Dolo omicidiario – Motivazione esente da vizi logici e giuridici

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Presidente

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. TUDINO A. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/03/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALESSANDRINA TUDINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. LOCATELLI GIUSEPPE, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
ulto il difensore
L’avvocato (OMISSIS) si associa alla richiesta del Procuratore Generale; deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta.
L’avvocato (OMISSIS) deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta.
L’avvocato (OMISSIS) si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento dello stesso.

L’assenza di movente dell’azione omicidiaria

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata del 5 marzo 2019, la Corte d’assise d’appello di
Napoli, decidendo in sede di rinvio in seguito ad annullamento della sentenza della medesima Corte del 18 marzo 2016, pronunciato dalla Prima sezione di questa Corte con sentenza 8621/2018, ha confermato la decisione della Corte d’assise di Santa Maria Capua Vetere in data 14 marzo 2013, con la quale e’ stata affermata la responsabilita’ penale di (OMISSIS) in ordine all’omicidio volontario di (OMISSIS), aggravato dalla premeditazione, oltre al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73.
1.1. Dalla sentenza di annullamento risulta come (OMISSIS) fosse stato rinvenuto gia’ agonizzante, in posizione supina, sul marciapiede antistante un ristorante in (OMISSIS), (OMISSIS), nella notte tra il (OMISSIS) da alcuni passanti, che avevano richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. Trasportato in ospedale, il (OMISSIS) era deceduto nell’immediatezza per le lesioni subite in seguito ad investimento.
La visione delle immagini delle telecamere della zona aveva consentito agli inquirenti di individuare un’auto Alfa 156 di colore grigio, transitata due volte, in concomitanza temporale col passaggio del (OMISSIS), mentre i familiari di questi avevano dichiarato che il medesimo era stato gia’ vittima, in passato, di un tentativo di investimento ad opera di un ignoto, alla guida di un’auto Alfa dello stesso colore.
Il (OMISSIS) un’auto Alfa delle medesime caratteristiche era stata rinvenuta, danneggiata e data alle fiamme, a distanza di pochi chilometri dall’abitazione di (OMISSIS), il quale – presentatosi spontaneamente agli inquirenti il 27 marzo successivo aveva dichiarato di aver investito la vittima mentre percorreva, in stato di ebbrezza ed alla guida dell’auto rinvenuta, il (OMISSIS), avvedendosi solo successivamente alla percezione dell’impatto di aver travolto il (OMISSIS).

 

L’assenza di movente dell’azione omicidiaria

I rilievi sulla scena dei fatti erano stati, invece, ostacolati dalla rimozione delle tracce presenti sulla parete e sulla porta di ingresso del locale adiacente il punto d’impatto ad opera del gestore del ristorante ivi prospieciente.
1.2. Le conformi sentenze di merito avevano desunto la volontarieta’ dell’investimento da plurimi e concordanti elementi: l’assenza di manovre di sterzata e di frenata, che avrebbe posto in essere anche un soggetto ubriaco; la sostanziale convergenza delle valutazioni dei consulenti del Pubblico ministero e delle indicazioni dello stesso imputato circa il punto d’impatto del pedone con l’auto (zona anteriore centrale o sinistra, anche a ragione della peculiare apposizione della targa del modello Alfa 156 sul lato sinistro); la presenza di una traccia ematica sulla parete prospiciente il marciapiede; elementi dai quali era stato possibile ricostruire come la vittima, dopo l’urto con lo spigolo sinistro dell’auto, avesse impattato contro il muro, ricadendo in una posizione di quiete.
Sulla base di tali dati, e’ stato ritenuto che l’autovettura, marciante alla velocita’ di 41 km/h, avesse compiuto un’improvvisa deviazione verso sinistra, colpendo la vittima mentre la stesse si trovava ad attraversare un passo carraio.
1.3. La Prima sezione di questa Corte, con la sentenza indicata, ha annullato la sentenza della Corte d’assise d’appello.
Premessi i criteri direttivi che devono orientare il giudice nella valutazione della prova indiziaria, la Prima sezione ha rilevato un vulnus, sotto un triplice profilo declinato, riguardo la ricostruzione dell’elemento soggettivo doloso, considerando gli elementi che, nella costruzione dell’articolato ragionamento addotto a supporto delle accuse avevano assunto – secondo quanto gia’ rappresentato nella sentenza di primo grado – essenziale rilevanza ai fini della tenuta dell’intero impianto dimostrativo.
1.3.1. Un primo punto di criticita’ e’ stato ravvisato in riferimento alle tracce presenti sul muro, la cui natura ematica e’ stata esclusa dagli accertamenti tecnici del RIS e contraddittoriamente affermata dai testi; al riguardo, e’ stato evidenziato come anche l’impiego di candeggina nelle operazioni di pulizia delle macchie presenti sul muro, ed ammesso che tale circostanza possa avere come risultato di deprivare di significato ogni analisi specifica tesa a individuare tracce di sangue lavato, sia stata ricondotta a mera deduzione del teste di P.G. della sezione biologia, in contrasto con le stesse dichiarazioni del titolare del ristorante, Fusciello, che aveva ammesso di avere, nell’immediatezza, effettuato la pulizia del marciapiede antistante l’attivita’.

 

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1.3.2. Un ulteriore profilo di opacita’ e’ stato individuato nella ricostruzione del movente, rimasto affidato a variabili suggestioni. La Corte territoriale aveva, sul punto, valorizzato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia (OMISSIS) – e relative al precedente conferimento al dichiarante del mandato omicidiario della medesima vittima e con le stesse modalita’ di investimento da parte di tale (OMISSIS), reggente del clan camorristico dei (OMISSIS) – senza indagare l’attendibilita’ della fonte, i rapporti tra l’imputato ed il (OMISSIS) ed omettendo di giustificare le maldestre modalita’ dell’esecuzione rispetto al contesto associativo adombrato.
1.3.3. E’ stato, infine, ritenuto frutto di enfatizzazione la valorizzazione del transito preliminare dell’Alfa 164, ritratto dalle telecamere quaranta minuti prima dell’investimento, in considerazione delle ridotte dimensioni del centro urbano, tali da giustificare la reiterata percorrenza del medesimo tragitto e da depotenziarne il rilievo probatorio.
1.4. Alla luce delle evidenziate aporie, la Prima sezione ha censurato la sentenza laddove le argomentazioni poste a fondamento delle conclusioni rassegnate sono risultate prive dei necessari requisiti di puntualita’, adeguatezza e ragionevolezza giustificativa con riferimento all’intenzionalita’ dell’investimento.
In tal senso, e’ stata censurata la lettura parcellizzata degli indizi, avendo la Corte territoriale omesso la disamina, singolarmente e poi complessivamente, degli elementi indicati, in linea con l’approccio alla prova di natura indiziaria richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimita’.
2. Con la sentenza oggi impugnata, la Corte d’assise d’appello di Napoli ha riconsiderato gli elementi indiziari acquisiti al processo, procedendo – per ciascuno dei tre profili censurati dalla sentenza d’annullamento – a rinnovarne la disamina, nel quadro complessivo dei dati gia’ rassegnati nella precedente fase di merito.

 

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2.1. Ha, in tal guisa, depotenziato – ai fini della ricostruzione dell’elemento soggettivo del reato – la valenza assegnata al mancato accertamento della natura ematica delle tracce, inopinatamente rimosse, presenti sulla facciata dell’edificio prospiciente la posizione di quiete del (OMISSIS). Ha, sul punto, rilevato come le macchie rimaste impresse sulla parete fossero – diversamente da quanto in precedenza rilevato – due, rispettivamente poste a destra e a sinistra dell’ingresso del ristorante, e che solo quella di destra era stata rimossa dal Fusciello, tanto che l’esito negativo sulle tracce poste a destra non poteva ritenersi dirimente in riferimento accertamento, reputato sul punto negativo, del RIS, in quanto limitato a quella sola porzione di muro, mentre le dichiarazioni della teste (OMISSIS) – che aveva affermato di aver notato tracce ematiche – dovevano ritenersi riferite al lato destro, con la conseguenza per cui se la prova della natura della sostanza non era stata acquisita, neppure poteva sostenersi assunta prova contraria.
Ha, conseguentemente, ritenuto l’irrilevanza della questione in punto di ricostruzione della dinamica dell’investimento resa, anche mediante videosimulazione, dal consulente del Pubblico ministero – e non confutata da quello a discarico – secondo i dati ricostruiti attraverso le videoregistrazioni relative al passaggio del pedone, al transito ed alla velocita’ dell’Alfa 164; dati alla cui stregua la ricostruzione dinamica dell’urto aveva restituito l’impatto del pedone proprio sulla parete destra del muro, con conseguente caduta della portata dimostrativa assegnata alla traccia non repertata.
Ha, del pari, escluso l’inconciliabilita’ dei diversi apporti consulenziali – e la necessita’ di perizia – richiamando la compatibilita’ delle ferite con la conformazione del lato anteriore sinistro dell’Alfa e la collocazione del punto d’urto rispetto alla natura dei danni riportati dall’auto, tanto da accreditare l’ipotesi di un investimento volontario e da escludere la prospettazione dell’imputato, intrinsecamente caratterizzata da incongruenze logiche e smentita dagli accertamenti svolti a riscontro.
Ha, infine, richiamato il precedente tentativo di investimento subito dal (OMISSIS) con un’auto delle medesime caratteristiche.

 

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2.2. Quanto al rilievo dimostrativo assegnato al duplice transito dell’alfa 164, immortalato dalle telecamere su (OMISSIS), la Corte territoriale ne ha ricostruito lo scopo di localizzazione della vittima, pur nel circoscritto contesto di riferimento.
2.3. In relazione al movente, la Corte ha depotenziato la valenza – nel quadro della dinamica dell’investimento come ricostruita – della mancata ricostruzione della causale, in termini di certezza, evidenziando, comunque, un principio di prova in termini di interesse all’eliminazione del (OMISSIS) da parte della criminalita’ organizzata, valorizzando le dichiarazioni rese dal (OMISSIS) – e gia’ ampiamente ritenute attendibili in diversi procedimenti penali – soprattutto per la specificita’ del loro contenuto, in quanto descrittive di un previo ed inattuato mandato omicidiario delle medesime caratteristiche di quelle effettivamente impiegate, oltre che le comprovate cointeressenze criminali tra il (OMISSIS) ed il datore di lavoro dell’imputato.
Procedendo alla valutazione complessiva demandata dalla sentenza rescindente, la Corte ha analizzato unitariamente la complessa provvista indiziaria, escludendo le subordinate richieste di derubricazione.
3. Avverso la sentenza della Corte d’assise d’appello di Napoli ha proposto ricorso l’imputato, con atto a firma del difensore, Avv. (OMISSIS), affidando le proprie censure a cinque motivi.
3.1. Con il primo, articolato, motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione, sub specie di travisamento della prova, in riferimento all’affermazione di responsabilita’.

 

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3.1.1. Con un primo punto, censura il diniego della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, richiesta mediante espletamento di perizia o nuova escussione dei consulenti, restando tuttora irrisolti aspetti della dinamica del sinistro e, in particolare, la presenza di tracce ematiche sulla parete e la localizzazione del punto d’impatto dell’auto con il pedone. Quanto al primo profilo, la sentenza impugnata rinuncia all’accertamento, mentre la sentenza di annullamento ne aveva richiesto la compiuta disamina, trattandosi di circostanza essenziale ai fini della ricostruzione dell’elemento psicologico del reato, in quanto elemento di riscontro alla ricostruzione resa tanto nelle consulenze tecniche, come risulta dalla relazione dell’Ing. (OMISSIS), riportata nel ricorso unitamente allo stralcio della deposizione dibattimentale, secondo le quali l’impatto sulla parete e’ stato determinato dalla minima distanza orizzontale tra il muro ed il punto di investimento; che nei rilievi medico-legali, elaborati secondo le tracce rilevate sul muro. Di guisa che del tutto illogicamente la Corte territoriale ha estromesso la presenza di tracce ematiche dall’indagine e non ha, invece, tratto le necessarie valutazioni dall’assenza delle medesime, sulle quali tutti gli apporti consulenziali avevano fondato le rispettive conclusioni.
Risulta, del pari, ingiustificatamente omessa la valutazione del margine di errore del 5%, rappresentato dal consulente (OMISSIS) in merito alla ricostruzione del punto d’urto.
3.1.2. Con un secondo punto, si stigmatizza la ritenuta convergenza delle consulenze cinematica e medico legale, invece incompatibili, nella misura in cui l’Ing. (OMISSIS) ha ricostruito il punto d’impatto attraverso le immagini registrare, determinando la velocita’ stimata dell’auto e del pedone, e concludendo che il (OMISSIS) e’ stato attinto con la parte laterale anteriore (passaruota sinistro dell’auto), mentre il Dott. (OMISSIS) riconduce il contatto alla parte anteriore sinistra dell’autovettura (paraurti lato sinistro dove e’ posizionata la targa), peraltro evincendolo dalla sola conformazione delle lesioni (a forma di “elle”), con conseguente inconciliabilita’ delle rispettive conclusioni e contraddittorieta’ della motivazione.

 

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3.1.3. Il terzo punto censura la motivazione riguardo la ricostruzione del movente per avere la Corte territoriale eluso il mandato tracciato nella sentenza d’annullamento:
– richiamando le dichiarazioni del collaboratore (OMISSIS), senza indagarne funditus l’attendibilita’ ed omettendo di replicare alle censure difensive relativamente al tempo delle propalazioni, rese ad oltre quattro anni dai fatti, ed alla notorieta’ della vicenda;
– superando del tutto genericamente, mediante il riferimento ad una disaccorta iniziativa dell’imputato, i rilievi svolti nella sentenza d’annullamento riguardo la compatibilita’ delle maldestre modalita’ esecutive con l’esecuzione di un mandato della criminalita’ organizzata, illogicamente richiamando rapporti tra terzi (il (OMISSIS) ed il (OMISSIS)) e non superando l’impiego dell’auto intestata al secondo;
– illogicamente sopravvalutando il primo transito dell’Alfa per ragioni (monitoraggio di luoghi e persone) gia’ introdotte da ulteriori fonti di prova.
3.3. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione quanto alla valutazione delle dichiarazioni rese dall’imputato in sede di
interrogatorio, avendone tratto la Corte territoriali argomenti a sostegno dell’imputazione dolosa in modo illogico, ritenendo non veritiero l’assunto difensivo alla stregua della fase antecedente e successiva al fatto delittuoso e richiamando il precedente tentativo di investimento ed il reiterato transito dell’Alfa.
3.4. Con il terzo motivo, deduce analoga censura quanto all’esclusione del reato di cui all’articolo 584 c.p., fondata su illogiche deduzioni, intese a valorizzare il pregresso tentativo di investimento, e su dati neutri, quali la velocita’ dell’Alfa, che non costituisce elemento univoco del dolo omicidiario.

 

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3.5. Con il quarto motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione quanto all’aggravante della premeditazione, ritenuta anche in tal caso il tentativo di investimento ed il primo transito ante delictum, mentre risulta ingiustificatamente svalutata la condotta successiva, caratterizzata dalla conservazione del veicolo, maldestramente danneggiato, in luogo prossimo all’abitazione o dal tentativo della postuma denuncia di furto del veicolo; circostanze come tali esplicative dell’assenza di qualsivoglia programmazione.
2.6. Il quinto motivo censura la determinazione del trattamento sanzionatorio in punto di equivalenza delle circostanze, per avere la Corte territoriale non adeguatamente apprezzato l’intervenuta confessione.

 

L’assenza di movente dell’azione omicidiaria

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Alla disamina dei motivi va premessa, in via generale, l’esatta delimitazione dell’ambito della cognizione devoluta alla Corte territoriale in sede di rinvio, all’esito della statuizione di annullamento resa dalla Prima sezione di questa Corte.
1.1. Fermo restando che, nel caso in esame, l’annullamento della Prima sezione di questa Suprema Corte e’ stato disposto per vizio della motivazione, ritiene il Collegio di dover richiamare la pacifica e condivisa giurisprudenza di legittimita’ in forza della quale, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio e’ chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza e’ stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge e consistenti nel non fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato ed il valore delle relative fonti di prova (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259811; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Rv. 248413).
In particolare, questa Sezione (n. 42814 del 19/06/2014, Cataldo, Rv. 261760) ha gia’ precisato come i poteri attribuiti al giudice del rinvio siano diversificati a seconda
che l’annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, ovvero – come nel caso all’odierno vaglio – per mancanza o manifesta
illogicita’ della motivazione: nella prima ipotesi, resta ferma la valutazione dei fatti come accertati dal provvedimento annullato; nella seconda, invece, l’annullamento travolge gli accertamenti e le valutazioni gia’ operate e, dunque, i poteri del giudice di rinvio hanno la massima latitudine, imponendo – si ribadisce – un nuovo ed esaustivo esame del materiale probatorio, con l’unico limite negativo gia’ sopra richiamato.
1.2. Va precisato, inoltre che la medesima giurisprudenza di legittimita’ riconosce
come, qualora l’annullamento con rinvio – sempre per vizio di motivazione – sia statuito mediante l’indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorieta’, il potere del giudice di rinvio non possa ritenersi limitato all’esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, essendo il giudice stesso tenuto a compiere anche eventuali atti istruttori necessari per la decisione (tra le altre, Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273628); con l’ulteriore corollario in forza del quale, in tali casi, il giudice di merito non e’ vincolato ne’ condizionato dalle possibili valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettandogli solo il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali tutte e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264861 e, recentemente, Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019 – dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629).

 

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Ne consegue che non viola l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l’annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente anche all’affermazione di responsabilita’ – ovvero alla valutazione positiva della gravita’ indiziaria, in sede cautelare – sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello gia’ censurato in sede di legittimita’ (cfr., Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017, Liverani, Rv. 271696; Sez. 4, n. 2044 del 17/03/2015, S., Rv. 263864).
1.3. In forza di tutto quanto sommariamente richiamato, va rilevato come, nella fattispecie, l’annullamento con rinvio disposto dalla Prima sezione di questa Suprema Corte non ha coperto di definitivita’ alcun profilo inerente la valutazione dell’elemento soggettivo del reato, in quanto le censure hanno riguardato in toto la motivazione sul punto, con la conseguenza per cui la Corte d’assise territoriale e’ stata nuovamente investita dell’intero giudizio per come delineato e devoluto nell’atto di gravame, potendo – e dovendo – lo stesso giudice del rinvio pronunciare su tutte le questioni in allora proposte, con l’unico limite di non ripetere il percorso logico censurato dalla Corte rescindente. E senza che possa ritenersi contrastante l’orientamento giurisprudenziale (Sez. 6, n. 11641 del 20/02/2018, Ranzi, Rv. 272641) in base al quale il giudice del rinvio e’ tenuto ad uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico-giuridicofattuali poste a base dell’annullamento, con conseguente ritenuta impossibilita’ di “rivalutazione” delle questioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si e’ formato il giudicato implicito interno. Questo assunto, infatti, e’ stato sostenuto con riguardo ad un caso di annullamento con rinvio per violazione di legge (non, dunque, per vizio di motivazione), nel quale il principio di diritto vincolante era stato affermato sulla base di presupposti fattuali convalidati dalla Corte di legittimita’, e premessa della regula iuris dettata: un contesto, quindi, del tutto diverso da quello in esame e, come tale, da ritenersi inconferente.
Va, pertanto, qui conclusivamente affermato come, nel giudizio di rinvio facente seguito ad annullamento per vizio della motivazione, la sentenza cassata – e rimossa dalla sequenza processuale – non dispiega alcun effetto preclusivo, se non quello di delineare gli errori, rilevati nel giudizio di legittimita’, e dei quali e’ vietata al giudice del merito la reiterazione.
2. L’ulteriore questione che si impone all’analisi, in via preliminare, attiene ai criteri di accertamento dell’elemento soggettivo del reato; questione che – nel caso al vaglio – si profila risolutiva, in presenza di una fattispecie concreta in cui sono incontestati gli elementi della triade “condotta-evento-nesso di causalita’”, mentre si controverte esclusivamente riguardo l’imputazione soggettiva della morte del (OMISSIS) all’imputato che, ad una iniziale rivendicazione della natura essenzialmente colposa dell’omicidio, sostituisce nel ricorso la subordinata prospettazione di cui all’articolo 584 c.p..
2.1. Sul punto, e con specifico riguardo ai correlativi oneri motivazionali, va qui richiamata l’elaborazione sistematica svolta dal Supremo consesso di questa Corte (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105) che, in una visione di ampio respiro che si spinge oltre il tema in quella sede devoluto e che parte (§ 34) dalla definizione legislativa, ha ammonito dalla tentazione di una eccessiva normativizzazione del dolo e dal ricorso a schemi presuntivi che consentano di superare le difficolta’ connesse alla dimostrazione di un dato cosi’ poco estrinseco come l’atteggiamento interiore, rimarcano la necessita’, insita nell’accertamento, di non proscrivere del tutto il riferimento a modelli generalizzanti dell’agire umano e di adattare, in certo modo semplificandoli, discussi concetti tratti dalla psicologia o dal senso comune, cosi’ da renderne possibile l’applicazione nel contesto giudiziario.

 

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Con il dichiarato intento di uscire, per quanto possibile, da formule astratte per percorrere itinerari analitici e concreti, le Sezioni unite sono partite dalla particolare complessita’ dell’accertamento del dolo, dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall’id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l’espressione o accompagnano o sono, comunque, collegate agli stati psichici, in tal modo coinvolgendo i profili strutturali dell’elemento soggettivo, posto che “sovente e’ proprio dalle particolari caratteristiche dell’oggetto che sara’ possibile rendersi conto della natura del processo psicologico che lo riflette: sara’ insomma l’oggetto a definire in concreto i profili intellettivi e volitivi del dolo”.
Richiamata l’esigenza di non svuotare di significato la dimensione psicologica dell’imputazione soggettiva, connessa alla specificita’ del caso concreto, si e’ rimarcato il rilievo centrale del momento dell’accertamento, che impone al giudice di effettuare una penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso, valorizzandone le concrete declinazioni al fine di ricostruire, secondo lo schema del giudizio inferenziale ed attraverso l’utilizzazione di idonei indicatori, l’atteggiamento soggettivo dell’agente.
2.2 Al di la’ dello “strumentario concettuale chiaro e concretamente utilizzabile, utile alla sicura risoluzione di casi difficili o di nuova emersione connessi…a contesti di base leciti”, compendiato nei c.d. indicatori differenziali del dolo eventuale e della colpa cosciente, le Sezioni unite Espenhahn hanno ribadito il metodo di accertamento del dolo, tutto proiettato alla ricostruzione delriter” e dell’esito del processo decisionale attraverso la valutazione in concreto della condotta e della sua finalita’, oltre che della personalita’ dell’agente, anche alla luce del comportamento successivo al fatto.
In tal modo, e’ solo dalla disamina del fatto per come accaduto e della personalita’ dell’agente che potra’, in chiave retrospettiva e postuma, ricostruirsi l’elemento psicologico del reato, una volta accertati la componente oggettiva ed il rapporto di causalita’.
2.3. Nel quadro cosi’ delineato, la sentenza di annullamento ha, essenzialmente, censurato la valenza assegnata ai dati di fatto ai fini della retrospettiva ricostruzione del dolo, segnalando la necessita’ di riesaminarne la portata dimostrativa su tre punti: la resistenza della ricostruzione dinamica dell’investimento una volta chiarita l’esistenza o meno di tracce ematiche sul punto d’impatto; l’esplicazione e la rilevanza del movente; il significato da assegnare al documentato transito dell’auto sui luoghi dell’investimento, da riesaminare nella complessiva convergenza probatoria.
Ed e’ sulla motivazione rassegnata al riguardo che i motivi di ricorso debbono essere vagliati.

 

L’assenza di movente dell’azione omicidiaria

3. Il ricorso e’ inammissibile.
3.1. Sono manifestamente inconducenti i rilievi svolti nel primo motivo di ricorso.
3.1.1. I punti di censura rivolti alla ricostruzione dell’investimento sono generici.
Premesso che la ricostruzione di un sinistro stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia, e’ rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimita’ se sorretti da adeguata motivazione (ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679), va rilevato come la Corte di rinvio abbia affrontato la questione dell’esistenza di macchie ematiche sulla parete prospiciente la posizione statica finale della vittima – e della implicazioni ricostruttive in punto di dolo – attraverso un percorso argomentativo innovativo rispetto alla decisione cassata, che non evidenzia margine alcuno di irragionevolezza.
Richiamando la sentenza di primo grado e riferendo alla lettura combinata di due fronti testimoniali, intervenuti in tempi diversi (gli operanti (OMISSIS) e (OMISSIS), che notarono solo tracce a sinistra, ancora visibili nel fascicolo fotografico; il ristoratore Fusciello, che aveva dichiarato di aver rimosso una macchia rilasciata sul lato destro dell’ingresso del locale; i primi soccorritori (OMISSIS) e (OMISSIS), che l’avevano collocata nella stessa posizione), la presenza di due macchie, la Corte territoriale ha, innanzitutto, argomentato come la presenza di tracce ematiche, sebbene non scientificamente dimostrata in seguito all’alterazione del focus commissi delicti, non potesse neppure ritenersi esclusa; ma ha, soprattutto, negato la decisivita’ della circostanza ai fini della ricostruzione dell’investimento, comprovato – nella sua dinamica – attraverso la lettura combinata delle consulenze tecniche cinematica e medico-legale, dimostrative di un impatto con il pedone eseguito, attraverso una repentina manovra di svolta verso un passo carraio che interrompeva la continuita’ del marciapiede e che il (OMISSIS) stava attraversando, mentre l’auto procedeva alla velocita’ stimata di oltre 40 km/h, cosi’ calcolata attraverso l’elaborazione dei tempi di percorrenza della pubblica via come registrati dalle videocamere e di una simulazione di crash svolta mediante elaborazione dei dati oggettivi riscontrati.
Ed a conferma della attendibilita’ della dinamica dell’investimento – che aveva determinato l’impatto della vittima con il lato sinistro dell’auto – la Corte ha segnalato come la predetta simulazione abbia ricostruito la proiezione del corpo della vittima e l’urto proprio contro la frazione di parete successivamente ripulita, risultando confermata dai danni riportati dal veicolo e dalla lesioni personali, in linea con i rilievi medico legali. Quanto ai disallineamenti tra le consulenze, segnalati dalla difesa
nell’appello, la Corte ha analiticamente raffrontato le modalita’ dell’impatto con il quadro lesivo, reputando insussistenti i rilievi critici quanto al punto di contatto (parte laterale anteriore sinistra dell’auto-gamba destra della vittima), univocamente individuato dai consulenti tecnici tanto da non rendere necessaria la rinnovazione del dibattimento mediante perizia, richiesta dall’imputato.

 

L’assenza di movente dell’azione omicidiaria

Ne ha, quindi, ritratto la dimostrazione della intenzionalita’ dell’investimento, eseguito mediante una manovra effettuata attraverso il monitoraggio del pedone, colpito a considerevole velocita’ in un punto (attraversamento di un passo carraio) tale da non determinare la decelerazione del veicolo ed imprimere l’energia cinetica necessaria a determinare l’impatto degli organi vitali contro superfici anelastiche, in tal guisa rivelando la rappresentazione e volizione dell’evento letale. In tale cornice, la Corte del rinvio ha (ri)qualificato come inerente alla fase preparatoria dell’investimento il previo transito su quello che sarebbe stato il luogo del delitto, respingendo i dubbi rilevati sul punto nella sentenza d’annullamento, anche all’esito della analitica confutazione delle deduzioni a discarico, rimaste smentite dagli accertamenti di
riscontro. Sotto l’ultimo profilo evocato, la Corte non ha mancato di affrontare uno ad uno i dettagli diversamente rappresentati dall’imputato quanto agli spostamenti, ai mezzi ed agli obiettivi perseguiti dal medesimo nella sera del commesso reato, traendo anche dal conclamato fallimento degli argomenti addotti a discarico la resistenza della ricostruzione operata, solo a latere richiamando l’omogeneita’ del precedente tentativo d’investimento, da parte dell’ignoto conducente di un’Alfa 164 grigia, del quale il (OMISSIS) era rimasto vittima lungo il medesimo (OMISSIS).
3.1.2. Siffatta argomentazione, svolta alla luce dei rilievi espressi nella sentenza di annullamento e mediante analitica confutazione delle censure contenute nell’appello, resiste indenne ai rilievi riportati nel primo punto (ff. 1-25) del primo motivo di ricorso che, riproducendo testualmente – salva una breve interpolazione d’esordio – la parallela censura di merito, non si confronta criticamente con la decisione qui avversata, riversando nella presente sede di legittimita’ questioni alle quali risulta offerta ineccepibile risposta (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Del resto, dalla stessa articolazione del ricorso manca alcun riferimento all’eventuale reiterazione di vizi della motivazione gia’ stigmatizzati in sede di annullamento, insistendo il ricorrente nelle medesime argomentazioni originariamente proposte (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).
Quanto alla rilevanza delle macchie ematiche, il ricorso elude del tutto la ricostruzione della traccia, collocata sul lato destro dell’ingresso del ristorante, sulla quale la avversata sentenza si e’ ampiamente soffermata, indicandone persino la corrispondenza con la traiettoria del corpo restituita dalla simulazione cinematica svolta nella consulenza tecnica, in tal modo rinunciando a criticare l’innovativo ordito della sentenza emessa in sede rescissoria; nel resto, il profilo di censura della ricostruzione del punto di impatto soffre dello stesso astrattismo, non confrontandosi con la rinnovata riconciliazione degli esiti delle consulenze cinematica e medico legale rappresentata, senza alcuna aporia, nella parte in cui la Corte territoriale (ff. 17 e 18) pone a raffronto i danni materiali con le lesioni alla persona, superando in termini di mera dissonanza definitoria le diverse espressioni usate dai consulenti.

 

L’assenza di movente dell’azione omicidiaria

Generica e’, altresi’, la censura inerente la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
Oltre a non specificare a quale violazione dell’articolo 603 c.p.p. (norma neppure evocata) il rilievo si riferisca, il punto si risolve, da un lato, in generiche deduzioni di un vizio di motivazione, proposto fuori dei casi previsti dalla legge in quanto inerente questione di diritto (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); dall’altro, non si confronta con la motivazione resa al riguardo che, nel segnalare espressamente (f. 17) l’esaustivita’ e completezza delle consulenze tecniche, resta insindacabile nella presente sede di legittimita’ (ex multis Sez. 5, n. 7569 del 21/04/1999, Jovino, Rv. 213637).
L’indicatore del dolo ritratto dalle modalita’ della condotta resiste, pertanto, alle censure del ricorrente.
3.2. Le doglianze relative alla ricostruzione del movente sono, invece, manifestamente infondate.
3.2.1. Sul punto, la sentenza rescindente – pur dando atto delle perduranti incertezze sulla causale, chiaramente evidenziate nella sentenza annullata – ha richiesto un approfondimento su una delle possibili linee comunque ipotizzate, e riconducibile alla matrice camorristica dell’esecuzione, rimasta generica e suggestiva.
Con la sentenza investita dell’odierna impugnazione, la Corte territoriale premessa l’irrilevanza della causale una volta risolta la questione dell’attribuibilita’ della condotta all’imputato – non ha, comunque, mancato di seguire il protocollo valutativo delineato dalla Prima sezione di questa Corte, affermando la credibilita’ del dichiarante (OMISSIS) (cosi’ come ritenuta nei procedimenti nei quali al medesimo e’ stata riconosciuta l’attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 8) e l’attendibilita’ intrinseca del narrato (in quanto inerente le stesse, peculiari caratteristiche del mandato omicidiario, conferitogli e rimasto ineseguito, dal capo clan (OMISSIS) in danno del medesimo obiettivo), respingendo la tesi che le dichiarazioni in argomento potessero costituire una chiamata erga alios da riscontrare, in quanto meramente esplicative di un antefatto. Nondimeno, ha ulteriormente lumeggiato le illecite cointeressenze tra il (OMISSIS) e (OMISSIS), datore di lavoro dell’imputato e proprietario dell’Alfa 164 utilizzata, coinvolto nel tentativo di depistaggio (falsa denuncia di furto) posto in essere dall’ (OMISSIS); ed ha argomentativamente superato – richiamando una “disaccorta iniziativa dell’ (OMISSIS) non specificamente concordata con i committenti l’incarico” – la regola d’esperienza, alla cui stregua modalita’ maldestre post delictum escluderebbero la regia di organizzazioni criminali.
3.2.2. Sul punto, il ricorso reitera censure inerenti il protocollo valutativo della prova interessata ex articolo 192 c.p.p., comma 3, che s’appalesano, invece, inconferenti, in quanto correttamente la Corte territoriale ha ricondotto le dichiarazioni del (OMISSIS) nell’ambito della testimonianza su fatti propri, solo argomentativamente confluiti nella prova di colpevolezza.
Ne’ evidenzia alcun profilo di illogicita’ la riconduzione all’imputato di modalita’ esecutive, approssimative e meldestre, tale essendosi altresi’ rivelata la linea difensiva, rimasta contraddetta in ogni deduzione dall’acquisizione di elementi obiettivi incompatibili.
Del resto, il disimpegno argomentativo della Corte di merito – reso entro le rime tracciate dalla sentenza rescindente e senza pretesa di accreditare certezze della cui mancanza la stessa Prima sezione da’ atto – s’appalesa incensurabile e comunque recessivo rispetto al consolidato principio, che va qui ribadito, per cui l’assenza di movente dell’azione omicidiaria e’ irrilevante ai fini dell’affermazione della responsabilita’, allorche’ vi sia – come nel caso in esame – comunque la prova dell’attribuibilita’ di detta azione all’imputato, non risolvendosi il suo mancato accertamento nell’affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volonta’ dell’azione (Sez. 5, n. 22995 del 03/03/2017, M., Rv. 270138).

 

L’assenza di movente dell’azione omicidiaria

In altri termini, la sentenza non si e’ sottratta alle indicazioni fornite in sede rescindente, ma ha legittimamente ritenuto le stesse superate dalla rivalutazione del compendio probatorio resa nella fase rescissoria e dalle precisazioni svolte in ordine alla sua interpretazione.
Il rilievo inerente la collocazione del previo transito in (OMISSIS) nella fase rappresentativa propedeutica all’esecuzione del reato e’, infine, assertivo e non si confronta con la complessiva ricostruzione resa sul punto della portata dimostrativa del dolo dei fatti oggettivamente accertati.
In definitiva, la sentenza impugnata ha ricostruito l’elemento soggettivo del reato facendo corretta applicazione del metodo euristico declinato da questa Corte, secondo cui il giudice di merito non puo’ limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, ne’ procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguita’ di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato al di la’ di ogni ragionevole dubbio e, cioe’, con un alto grado di credibilita’ razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalita’ umana (ex multis Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020 – dep. 2021, S., Rv. 280605).
Il primo motivo di ricorso e’, dunque, inammissibilmente formulato, con assorbimento delle censure svolte nel secondo e nel terzo motivo riguardo l’alternativa – e logicamente inconciliabile – qualificazione dei fatti ai sensi degli articoli 589 o 584 c.p..
4. Il quarto motivo e’, del pari, aspecifico.
4.1. Reiterando argomenti gia’ introdotti nelle precedenti censure, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione quanto all’aggravante della premeditazione senza considerare – al di la’ del precedente ed analogo episodio che pure dispiega ut supra rilevanza nella trama argomentativa – le modalita’ esecutive accertate che, nel segnare lo studio del punto piu’ favorevole e l’attesa del momento propizio, rendono ragione – nel percorso giustificativo seguito alla Corte – del se, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalita’ della condotta, anche solo tale lasso di tempo sia stato sufficiente a far riflettere l’agente sulla grave decisione adottata e a consentire l’attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere (Sez. 1, n. 574 del 09/07/2019 – dep. 2020, R., Rv. 278492).
4.2. Nel resto, il motivo indugia nel segnalare una pretesa ricaduta sull’esclusione dell’aggravante della condotta post delictum connotata, come rilevato, dalla conservazione delle tracce del reato, riproducendo – sotto il versante della premeditazione – censure gia’ argomentativamente contrastate, senza introdurre profili atti a disarticolare l’iter giustificativo sul punto, non evidenziando illogicita’ la coesistenza di una preordinazione delle modalita’ esecutive e la permanenza del disegno omicidiario rispetto ad una successiva scarsa avvedutezza nella dispersione delle tracce del reato, trattandosi di piani temporali diversi e non dipendenti.

 

L’assenza di movente dell’azione omicidiaria

5. Il quinto motivo e’ manifestamente infondato.
Il ricorrente censura l’esito del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, lamentando la sottovalutazione della confessione ai fini della richiesta prevalenza delle attenuanti generiche, mentre la Corte territoriale ha ritenuto il contributo ricostruttivo dell’imputato recessivo rispetto alla gravita’ dei fatti, valorizzandolo, invece, in punto di determinazione (nel minimo edittale) della pena.
Siffatta valutazione complessiva non evidenzia profili di irragionevolezza sindacabili in questa sede, in quanto, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’articolo 133 c.p. e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019 – dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181).
6. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso segue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equo determinare in Euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, nonche’ alla rifusione alle Parti civili delle spese di assistenza nel grado, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio, che liquida in Euro quattromila per le parti civili difese dall’Avvocato (OMISSIS) e in Euro tremilacinquecento per la parte civile (OMISSIS) tutrice di (OMISSIS).

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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