Assenza del querelante in dibattimento

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 6 novembre 2019, n. 45152.

Massima estrapolata:

L’assenza del querelante in dibattimento non può essere interpretata come una volontà di fare marcia indietro rispetto alla “denuncia”, se questo non è stato prima avvertito dal giudice che l’eventuale mancata comparizione sarebbe stata considerata incompatibile con la volontà di persistere nella querela.

Sentenza 6 novembre 2019, n. 45152

Data udienza 4 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. ROMANO Michele – rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania;
nel procedimento a carico di:
1. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/09/2017 del Giudice di pace di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore Generale Dott. PINELLI Mario Maria Stefano, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Catania;
udito il difensore degli imputati, avv. (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Catania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS) per il reato di lesione personale lieve e nei confronti di (OMISSIS) per il reato di minaccia per essere i reati estinti per remissione della querela.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, chiedendo l’annullamento della sentenza per un unico motivo con il quale lamenta violazione dell’articolo 152 c.p., comma 2.
Nello specifico, il Giudice di pace aveva ravvisato un’ipotesi di remissione tacita della querela nel comportamento del querelante che si era trasferito per ignota destinazione e che per tale motivo non aveva ricevuto la notifica a mani proprie del decreto di citazione a giudizio; la notificazione era avvenuta mediante deposito in cancelleria. L’allontanamento del querelante poteva trovare ragione nelle cause piu’ disparate e da esso non poteva trarsi la sua intenzione di rimettere la querela; affinche’ la mancata comparizione del querelante potesse avere rilevanza occorreva la previa notifica al querelante del verbale di udienza contenente l’espresso avvertimento che la sua mancata comparizione sarebbe stata interpretata quale manifestazione della sua volonta’ di non persistere nella querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale (nella specie davanti al Giudice di pace) del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sara’ interpretata come fatto incompatibile con la volonta’ di persistere nella querela (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 26723901).
Nel caso di specie difetta il predetto avvertimento e pertanto, in applicazione del principio sopra esposto, risulta violato l’articolo 152 c.p., avendo il Giudice di pace dichiarato estinti i reati in difetto della remissione della querela.
2. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice di pace di Catania per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Catania per nuovo esame.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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