Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 marzo 2022| n. 7783.

Assegno di divorzio e la dimostrazione della possibilità di lavorare.

Sussiste il diritto della ex coniuge che abbia rinunciato ad una propria vita professionale e lavorativa per dedicarsi alla famiglia svolgendo attività di casalinga per tutta la durata del matrimonio alla luce di una decisione presa e condivisa dai coniugi. Ciò anche alla luce dell’età della moglie e delle difficoltà connesse al conseguimento di un’attività lavorativa in età avanzata. Inoltre risultano irrilevanti le eccezioni sollevate solo in sede di appello, relative al concreto apporto prestato dalla coniuge che abbia svolto attività di casalinga.

Ordinanza|10 marzo 2022| n. 7783. Assegno di divorzio e la dimostrazione della possibilità di lavorare

Data udienza 14 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Separazione e divorzio – Assegno di divorzio – Foto su Facebook della moglie in attività ricreative e mondane – Salute cagionevole – Dimostrazione della possibilità di lavorare – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20946-2020 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 380/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 04/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PARISE CLOTILDE.

Assegno di divorzio e la dimostrazione della possibilità di lavorare

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 4-3-2020, ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 333/2018, con la quale era stato posto a carico dell’ex marito l’assegno mensile divorzile in favore di (OMISSIS) di Euro 800,00, oltre rivalutazione monetaria automatica annuale secondo gli indici Istat.
2. Avverso la succitata sentenza, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, con due motivi, nei confronti di (OMISSIS), che resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
3. I motivi di ricorso sono cosi’ rubricati: “I. Violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, e articolo 2697 c.c.; II. Violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, errata valutazione comparativa post matrimoniale delle posizioni reddituali- patrimoniali dei coniugi”. Con il primo motivo il ricorrente deduce che all’ex moglie incombeva l’onere di provare l’insussistenza di suoi mezzi economici adeguati o l’impossibilita’ di procurarseli e anche di avere dedicato le sue energie, durante il matrimonio, alla cura dei figli, rinunciando ad aspettative lavorative, e di avere contribuito alla creazione del patrimonio familiare. Detto onere non era stato, ad avviso del ricorrente, adempiuto, per essere stata l’ex moglie una madre anaffettiva e che non svolgeva alcuna incombenza domestica, mentre solo il ricorrente si occupava materialmente ed affettivamente dei figli. Il ricorrente censura, dunque, la valutazione della Corte di merito circa il nesso causale tra la disparita’ economica tra le parti e il ruolo endofamiliare svolto dalla Fruscella, che per sua scelta non aveva mai cercato attivita’ lavorativa. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che il Giudice del merito abbia erroneamente ritenuto l’ex moglie affetta da non trascurabili disturbi fisici, contesta che la situazione psico-fisica, peraltro risalente nel tempo, descritta nella sentenza sia reale, come era dato evincersi dall’esame della documentazione medica prodotta, adduce che non sono gravi le patologie da cui e’ affetta la (OMISSIS) e non sono tali da renderla inabile al lavoro, anzi le consentono di svolgere attivita’ presso la Croce Rossa e di partecipare ad eventi ricreativi e ricevimenti, in base a quanto risulta dalle fotografie presenti sul suo profilo Facebook. Inoltre la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto dei fatti dimostrati in causa in ordine alla reale situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi (incasso di Euro 25.000 da parte dell’ex moglie derivante dalla vendita della casa in comproprieta’ con il marito, nonche’ della quota del 1PR liquidato al ricorrente spettante per legge all’ex moglie, che aveva allegato di condurre in locazione un appartamento, ma aveva prodotto un contratto non registrato; con riguardo alla situazione dell’ex marito l’onere a suo carico di un mutuo necessario alla ristrutturazione di una casa dove egli, in quanto prossimo alla pensione, aveva dovuto trasferirsi, essendo stato costretto a lasciare l’alloggio di servizio dove abitava).
3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono in parte infondati e in parte inammissibili.
3.1. Secondo il piu’ recente orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuita’, all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarieta’, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensi’ il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo anche conto delle aspettative professionali sacrificate (Cass. S.U. n. 18287/2018). Inoltre, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione dell’articolo 115 c.p.c. e’ apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non gia’ dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimita’, essendo riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilita’ e della concludenza delle prove, nonche’ la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.n. 24434/2016 e Cass.n. 21187/2019).
3.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale, con adeguata motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014), ha ritenuto, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la citata sentenza n. 18287/2018, che la rilevata sproporzione economico-patrimoniale tra le parti fosse riconducibile alle scelte di conduzione familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con il sacrificio delle aspettative professionali dell’ex moglie, che non aveva mai lavorato, svolgendo sempre l’attivita’ di casalinga, e, considerata anche la sua non piu’ giovane eta’ e le sue problematiche di salute, non poteva accedere al mondo del lavoro.
La Corte di merito non solo ha in dettaglio esaminato i fatti che il ricorrente ripropone (vendita casa comune, TFR, e via dicendo; cfr. pag. 6 e 7 sentenza) ma anche e soprattutto ha affermato che solo in appello l’attuale ricorrente aveva formulato contestazioni in ordine al contributo fornito dalla ex moglie allo svolgimento della vita familiare (25 anni di durata del matrimonio e nascita di due figlie), e detta ultima affermazione non risulta oggetto di specifica censura. La Corte d’appello ha, percio’, confermato la statuizione del Tribunale, che aveva riconosciuto alla (OMISSIS), la quale si era dedicata in maniera piena ed esclusiva alla cura della famiglia (anche delle cinque figlie), l’assegno divorzile nell’importo di Euro 800. Il suddetto convincimento e’ stato fondato su un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimita’, al di fuori delle ipotesi, non denunciate in ricorso, di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Le violazioni di legge di cui si duole il ricorrente sono, dunque, insussistenti, essendosi, per un verso, la Corte d’appello attenuta ai principi di diritto precisati ed avendo, per altro verso, i Giudici di merito esaminato i fatti di rilevanza e, motivatamente, valutato ed interpretato le risultanze probatorie. La Corte d’appello ha, in particolare, dato conto degli elementi allegati dal Di Celo a sostegno della richiesta di non debenza dell’assegno divorzile o riduzione dell’importo come riconosciuto, valutando tutte le circostanze del caso concreto (condizione reddituale dell’ex moglie come dimostrata in causa, raffronto con la situazione patrimoniale del ricorrente, eta’ e condotta complessiva dell’ex moglie, valutata in considerazione delle concrete possibilita’ ed offerte di lavoro esistenti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, ruolo svolto dalla stessa a livello endofamiliare e durata del matrimonio).
Le censure sono inammissibili nella parte in cui non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, circa la tardivita’ e novita’ della deduzione in appello del mancato contributo dell’ex moglie al menage familiare, e nella parte in cui si risolvono, in buona sostanza, in un’impropria richiesta di riesame del merito e di rivalutazione dei fatti storici.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza.
Non ricorre nella specie ipotesi di responsabilita’ aggravata ex articolo 96 c.p.c., commi 1 e 2, non essendo riscontrabile l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del ricorrente.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, articolo 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro2.900,00, di cui Euro100,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15/0) ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, articolo 52.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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