Appello e lo specifico avvertimento della costituzione oltre i termini

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 marzo 2022| n. 7772.

Appello e lo specifico avvertimento della costituzione oltre i termini.

L’art. 342 c.p.c. non richiede che l’atto di appello da proporsi con citazione contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del comma 3 dell’art. 163 c.p.c., a tenore del quale la costituzione, oltre i termini di legge, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un’espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comportano la mancata tempestiva costituzione della parte appellata.

Ordinanza|10 marzo 2022| n. 7772. Appello e lo specifico avvertimento della costituzione oltre i termini

Data udienza 14 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: IMPUGNAZIONI CIVILI – INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 30550-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1164/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata 11 10/08/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Appello e lo specifico avvertimento della costituzione oltre i termini

RILEVATO

Che:
– il giudizio trae origine dalla domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti degli eredi di (OMISSIS), con cui chiese accertarsi l’usucapione di un appezzamento di terreno sito in Rende, assumendo di aver esercitato il possesso per oltre venti anni;
– si costituirono in giudizio (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per resistere alla domanda;
– il Tribunale di Cosenza rigetto’ la domanda;
– la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, accolse la domanda di usucapione;
– per quel che ancora rileva in sede di legittimita’, il giudizio si svolse nel contraddittorio con (OMISSIS) mentre rimasero contumaci (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), eredi di (OMISSIS), che avevano rinunciato all’eredita’;
– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso
Cerisano Adiana sulla base di tre motivi;
hanno resistito con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in qualita’ di eredi di (OMISSIS);
– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., di infondatezza del ricorso.
RITENUTO
Che:
con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullita’ della sentenza, – a, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) nel primo termine assegnato dalla Corte d’appello; il ricorrente deduce che la corte distrettuale aveva disposto l’integrazione del contraddittorio con ordinanza del 15.3.2019 e, sulla richiesta di revoca da parte del Perri, aveva disposto la comparizione personale delle parti per l’udienza del
4.6.2019; con ordinanza del 27.6.2019, emessa fuori udienza, la Corte aveva confermato la precedente ordinanza di integrazione del contraddittorio ed assegnato un nuovo termine, nel quale la notifica era stata effettuata; l’appello sarebbe quindi inammissibile per omessa integrazione del contraddittorio nel primo termine assegnato dal giudice, attesa la sua perentorieta’ che ne impedirebbe la proroga;
con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 331 c.p.c., articolo 342 c.p.c., articolo 163 c.p.c., comma 1, n. 7 e articolo 163-bis c.p.c. perche’ l’atto di integrazione del contraddittorio non conteneva gli avvertimenti di cui all’articolo 167 c.p.c., comma 3;
con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 330 e 331 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per omessa notifica dell’atto di appello presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado ma alle parti personalmente e, quanto a (OMISSIS) in un indirizzo nel quale la predetta non avrebbe la propria residenza;
i motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati;
come risulta dalla stessa prospettazione della parte ricorrente, in seguito all’istanza di revoca dell’ordinanza di integrazione del contraddittorio da parte del Perri, la Corte distrettuale dispose la comparizione delle parti sicche’ l’ordine di integrazione non venne adempiuto per espressa disposizione del giudice, che si riservo’, all’esito dell’udienza di comparizione delle parti di provvedere sull’istanza di revoca;
con ordinanza disposta fuori udienza, la Corte di merito assegno’ ulteriore termine, che venne regolarmente rispettato;
non vi e’ stata, pertanto, violazione dell’articolo 331 c.p.c. perche’ il nuovo termine venne concesso in seguito al provvedimento della stessa Corte (Cass. Sez. Unite 14815/2008) e non derivo’ dall’inerzia della parte;
l’atto di integrazione del contraddittorio non doveva contenere gli avvertimenti di cui all’articolo 163 c.p.c., comma 1, n. 7 e articolo 163-bis c.p.c. in quanto, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’articolo 342 c.p.c. non richiede che ratto di appello contenga detti avvertimenti, che si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non e’ possibile, in mancanza di un’espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tali avvertimenti alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata (Cassazione civile sez. un., 18/04/2013, n. 9407; Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2011 n. 30652, Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2011 n. 30603, Cass. civ., sez. II, 23 dicembre 2011 n. 28676);
il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
ricorrono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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