Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|30 novembre 2022| n. 35192.
L’assegno bancario recante data successiva a quella della sua emissione (c.d. postdatato)
L’assegno bancario recante data successiva a quella della sua emissione (c.d. postdatato) può valere come titolo esecutivo soltanto se in regola sin dall’origine con l’imposta di bollo; a tal fine, avendo l’assegno postdatato il valore di una promessa di pagamento ed una funzione equivalente a quella del vaglia cambiario, tale imposta deve essere applicata non in misura fissa, ma proporzionale al valore, così come previsto dall’art. 6 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 647 del 1972.
Ordinanza|30 novembre 2022| n. 35192. L’assegno bancario recante data successiva a quella della sua emissione (c.d. postdatato)
Data udienza 13 settembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Esecuzione forzata – Assegno bancario postdatato – Titolo esecutivo – Assoluzione dell’imposta di bollo dal momento dell’emissione – Misura prevista per il vaglia cambiario dall’articolo 6 della Tariffa allegata al Dpr n. 647/1972 – Circostanza che il titolo sia stato presentato per l’incasso dopo la scadenza della data in esso formalmente indicata – Irrilevanza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. GAIME GUIZZI Stefano – Consigliere
Dott. Spa ZIANI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28619-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 189/2020 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 24/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO
ROSSETTI.
L’assegno bancario recante data successiva a quella della sua emissione (c.d. postdatato)
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2011 (OMISSIS) inizio’ l’esecuzione forzata nei confronti di (OMISSIS), avvalendosi come titolo esecutivo d’un assegno bancario.
(OMISSIS)propose opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Macerata.
Per quanto in questa sede ancora rileva, a fondamento dell’opposizione dedusse che l’assegno invocato quale titolo esecutivo era stato emesso a titolo di garanzia dell’adempimento di una obbligazione preesistente, e con l’indicazione di una data successiva a quella di emissione.
2. Con sentenza 2 dicembre 2015 n. 1086 il Tribunale di Macerata rigetto’ l’opposizione. Il Tribunale ritenne che l’assegno fosse un valido titolo esecutivo, in quanto recante quale data di emissione il 31 ottobre 2010, e presentato per l’incasso il 2 novembre 2010. Aggiunse che, quando un assegno bancario sia presentato per l’incasso in data successiva a quella risultante dal titolo, e’ irrilevante che quest’ultima sia successiva a quella di effettiva emissione del titolo.
La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.
3. Con sentenza 24 febbraio 2020 n. 189 la Corte d’appello d’Ancona rigetto’ il gravame.
La Corte d’appello confermo’ che anche un assegno postdatato costituisca un valido titolo esecutivo, quando sia stato presentato all’incasso in data successiva a quella posta sul titolo.
4. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.
(OMISSIS) non si e’ difesa.
L’assegno bancario recante data successiva a quella della sua emissione (c.d. postdatato)
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio rileva preliminarmente che, al contrario di quanto prospettato dalla proposta formulata dal consigliere relatore ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., il ricorso e’ tempestivo.
Infatti il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, articolo 83, comma 1, ha disposto la sospensione dei termini processuali “dal 9 mago 2020 al 15 aprile 2020”.
La chiara lettera della legge non consente di dubitare che il primo giorno di sospensione fu il 9 marzo, e l’ultimo il 15 aprile: e dunque che la sospensione si protrasse per 64 giorni.
Dinanzi ad un testo normativo di tale tenore, non puo’ quindi trovare applicazione la regola di cui all’articolo 155, comma 1, c.p.c., secondo cui “nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali âEuroËœ.
Il giorno iniziale della sospensione dunque va conteggiato, perche’ Decreto Legge 18 del 2020 articolo 83, cit., ha derogato alla regola generale dies a quo non computatur in termino, di cui all’articolo 155 c.p.c. (cosi’ gia’ Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23947 del 2.8.2022).
2. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 1, 2 e 31 Regio Decreto 21.12.1933 n. 1736. Nella illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che un assegno postdatato possa costituire valido titolo esecutivo.
2.1. Il motivo e’ fondato.
Un assegno bancario non ha, sempre e comunque, l’efficacia di titolo
esecutivo: puo’ averla solo se “regolarmente bollato sin dall’origine”: cosi’ stabilisce Decreto del Presidente della Repubblica n. 26 ottobre 1972, n. 642 articolo 20, comma 1, (il cui comma 3 soggiunge che l’inefficacia dell’assegno come titolo esecutivo deve essere rilevata anche d’ufficio).
La “bollatura regolare” e’, ovviamente, quella conforme alla tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, cit..
2.2. Un assegno bancario recante una data di emissione successiva a quella effettiva (c.d. assegno postdatato) e’ privo d’uno dei requisiti essenziali richiesti dalla legge per questo tipo di titolo di credito (articolo 1, n. 5, Regio Decreto 21.12.1933 n. 1736).
Come negozio giuridico, tuttavia, l’assegno postdatato costituisce una promessa di pagamento: e dunque assolve la medesima funzione del vaglia cambiario, di cui all’articolo 100 Regio Decreto 14.12.1933 n. 1669.
Anche il vaglia cambiario, come l’assegno, puo’ costituire titolo esecutivo solo se in regola “sin dall’origine” con l’imposta di bollo. Tuttavia la tariffa prevista dalla legge sul bollo per il vaglia cambiario e’ differente da quella prevista per l’assegno bancario.
Quest’ultimo infatti, per valere quale titolo esecutivo, sconta una imposta fissa (articolo 9 della Tariffa all.ta sub A al Decreto del Presidente della Repubblica n. 647 del 1972); il vaglia cambiario, invece, sconta un’imposta proporzionale al valore (articolo 6 della Tariffa).
Ed infatti la Tariffa appena ricordata prevede espressamente che gli assegni postdatati siano soggetti alle imposte stabilite per le cambiali (articolo 9, punto b)).
2.3. Se dunque l’assegno bancario puo’ valere come titolo esecutivo solo se in regola “sin dall’origine” con l’imposta di bollo; e se l’assegno postdatato assolve la funzione del vaglia cambiario, la conclusione inevitabile e’ che l’assegno bancario postdatato puo’ valere come titolo esecutivo solo se in regola, sin dal momento in cui venne emesso, con l’imposta di bollo cui sono soggetti i c.d. “paghero'” cambiari.
2.4. Nel caso di specie la Corte d’appello, ritenendo che anche un assegno postdatato possa avere efficacia di titolo esecutivo, ha falsamente applicato le norme appena riassunte, sotto due profili.
In primo luogo ha trascurato di accertare il presupposto stesso dell’efficacia esecutiva dell’assegno bancario postdatato, e cioe’ la regolarita’ fiscale “sin dall’origine”.
In secondo luogo ha ritenuto che un assegno postdatato costituisca un valido titolo esecutivo, se presentato per l’incasso in data successiva a quella risultante dal contesto letterale del titolo.
Cosi’ giudicando, pero’, la Corte d’appello ha confuso il problema della validita’ del negozio (che non necessariamente e’ esclusa dalla postdatazione) con quello della sua efficacia di titolo esecutivo, la quale e’ invece incompatibile con la postdatazione, se il titolo sia fiscalmente irregolare ab origine.
2.5. Resta solo da aggiungere che i principi sin qui esposti non sono contrastati dai due precedenti di questa Corte richiamati dalla Corte d’appello a fondamento della propria decisione.
Quanto al primo (Sez. 3, Sentenza n. 5069 del 03/03/2010), esso ha affermato un principio esattamente coincidente con quello richiamato sopra, al 5 2.3; e comunque dalla motivazione di tale provvedimento non risulta affatto che, in quel caso, l’assegno fosse stato presentato all’incasso prima della data formalmente indicata su esso.
L’altro precedente (Sez. 1, Sentenza n. 10710 del 24/05/2016) non e’ invece pertinente, in quanto non aveva ad oggetto il problema della validita’ dell’assegno come titolo esecutivo, ma il diverso problema della validita’ del patto con cui il debitore consegna al creditore un assegno a titolo di garanzia.
2.6. La sentenza va dunque cassata sul punto, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, la quale nel riesaminare l’appello applichera’ il seguente principio di diritto:
`l’assegno bancario postdatato puo’ costituire titolo esecutivo solo se, sin dal momento dell’emissione, sia stata per esso assolta l’imposta di bollo, nella misura prevista per il vaglia cambiario dall’articolo 6 della Tariffa allegata al d.p. r. 64 7 / 72″; e’, invece, irrilevante la circostanza che il titolo sia stato presentato per l’incasso dopo la scadenza della data in esso formalmente indicata”.
3. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli articoli 1197 c.c. e 115 c.p.c..
Nella illustrazione del motivo sostiene che, unitamente all’opposizione all’esecuzione, aveva formulato domanda di accertamento dell’avvenuta estinzione della propria obbligazione ai sensi dell’articolo 1197 c.c., e che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che di tale datio in solutum non vi fosse prova.
Sostiene al riguardo la ricorrente che la controparte non aveva mai contestato la sussistenza di una causa di estinzione dell’obbligazione, e che pertanto tale circostanza di fatto si doveva ritenere provata ai sensi dell’articolo 115 c.p.c..
3.1. Nella parte in cui lamenta la violazione dell’articolo 115 c.p.c., il motivo e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 336, n. 6, c.p.c., in quanto la ricorrente ne’ trascrive, ne’ riassume, i termini in cui la controparte contesto’, nel primo grado, l’eccezione di estinzione dell’obbligazione.
Nella parte restante il motivo e’ parimenti inammissibile, perche’ censura un tipico apprezzamento di fatto riservata al giudice di merito, quale e’ lo stabilire se vi sia o non vi sia prova di una datio in solutum.
4. Le spese del presente giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice di rinvio.
P.q.m.
(-) accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’; (-) dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
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