Assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 aprile 2022| n. 12611.

Assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario .

Ai sensi dell’art. 6, sesto comma, della l. n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dall’art. 11 della l. n. 74 del 1987) in vigore “ratione temporis” – dettato con riguardo al procedimento di divorzio e applicabile anche in tema di separazione personale dei coniugi – il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente solo a condizione che sia stato adottato anteriormente all’atto di acquisto da parte del terzo, ivi compreso il creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull’immobile in base ad un atto iscritto anteriormente al provvedimento di assegnazione.

Ordinanza|20 aprile 2022| n. 12611. Assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario

Data udienza 14 dicembre 2021

Integrale
Tag/parola chiave: COMUNIONE E CONDOMINIO – COMUNIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4773/2017 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), e dall’Avvocato (OMISSIS), per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in qualita’ di mandataria della (OMISSIS) s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonche’
(OMISSIS) S.P.A., in qualita’ di mandataria della (OMISSIS) s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), per procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
nonche’
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), per procura agli atti;
– resistente –
(OMISSIS) S.P.A., gia’ (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) S.P.A., gia’ (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) S.P.A., gia’ (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) S.P.A. – Servizio Riscossione Tributi, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la SENTENZA n. 19/2015 DEL TRIBUNALE DI GROSSETO, depositata il 5/1/2015, a seguito dell’ordinanza d’inammissibilita’ della corte d’appello di Firenze pronunciata ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c., in data 20/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

Assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario

FATTI DI CAUSA

1.1. Il Tribunale, con la sentenza in epigrafe, pronunciando sulla domanda di divisione giudiziale proposta dalla (OMISSIS) s.p.a., quale creditore pignorante della quota appartenente ad (OMISSIS), suo debitore, sugli immobili siti a (OMISSIS), dopo aver disposto lo scioglimento della comunione tra il predetto esecutato e la moglie dello stesso, (OMISSIS) sui predetti immobili, ha provveduto ad assegnare a quest’ultima la proprieta’ esclusiva di quelli siti a (OMISSIS), censiti, nel N.C.E.U., al f. (OMISSIS), p.lle (OMISSIS), e ad assegnare al primo la proprieta’ esclusiva di quelli siti in (OMISSIS), censiti, nel N.C.E.U., al f. (OMISSIS), p.lla (OMISSIS), imponendo all’ (OMISSIS) di pagare, con versamento nella procedura esecutiva introdotta dalla banca attrice a mezzo di pignoramento trascritto nel 1998, la somma di Euro 61.211,70 a titolo di conguaglio, e condannandola, insieme al (OMISSIS), al pagamento pro quota delle spese di lite alla (OMISSIS) s.r.l., intervenuta in giudizio ai sensi dell’articolo 111 c.p.c., quale cessionaria del credito azionato dalla banca attrice.
1.2. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver evidenziato che (OMISSIS), senza opporsi alla divisione della comunione esistente con (OMISSIS), aveva chiesto l’assegnazione dell’immobile censito al f. (OMISSIS), (p.lle (OMISSIS)) (OMISSIS) e ((OMISSIS)) (OMISSIS), tenendo, pero’, presente il diritto di abitazione attribuitole in sede di separazione omologata dal tribunale in data 29/11/1994, ha ritenuto: – innanzitutto, che la banca aveva promosso il giudizio di divisione al fine di veder soddisfatto il proprio credito in virtu’ della garanzia ipotecaria, sicche’ non era condivisibile l’assunto dell’ (OMISSIS) la quale aveva dedotto che il creditore ipotecario aveva agito non come tale ma, come uno dei condividenti, in surroga al comproprietario; – in secondo luogo, che il diritto di abitazione attribuito alla (OMISSIS) sull’immobile gia’ adibito a casa coniugale, costituito con la sentenza di separazione del 29/11/1994, peraltro non trascritta, era inopponibile, ai sensi degli articoli 2812 e 2644 c.c., alla banca creditrice, che aveva provveduto ad iscrivere ipoteca gia’ in data 12/11/1993, “ben prima dunque della costituzione del diritto di abitazione in favore della sig.ra (OMISSIS) a seguito della omologa della separazione sui beni oggetto di esecuzione”.
1.3. Il tribunale, quindi, dopo aver assegnato alla (OMISSIS) la proprieta’ esclusiva dell’immobile, dalla stessa abitato, censito al f. (OMISSIS), p.lle (OMISSIS), e al (OMISSIS) la proprieta’ esclusiva di quelli censiti al f. (OMISSIS), p.lla (OMISSIS), e ad aver imposto all’ (OMISSIS) di pagare, con versamento nella indicata procedura esecutiva, la somma di Euro 61.211,70 a titolo di conguaglio, ha rilevato come la condividente non debitrice, anche se formalmente non si era opposta allo scioglimento, aveva avanzato pretese in ordine alla sua quota e che, pertanto, sussistevano “giusti motivi” per porre a carico di entrambi i condividenti le spese di giudizio e di consulenza tecnica d’ufficio in pari misura.
1.4. La corte d’appello di Firenze, con ordinanza in data 20/12/2016, ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c., l’inammissibilita’ dell’appello proposto da (OMISSIS), sul rilievo che nessuno dei motivi di gravame proposti avesse probabilita’ di essere accolto, ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo grado in favore degli unici appellati costituiti, e cioe’ l’ (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.r.l. quali “cessionari di creditori procedenti”.
2.1. (OMISSIS), con ricorso notificato il 10/9/2017, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza del tribunale e dell’ordinanza della corte d’appello.
2.2. Hanno resistito con controricorsi (OMISSIS) s.p.a. ed (OMISSIS) s.r.l..
2.3. Sono rimasti intimati (OMISSIS) nonche’ la (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a., la (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a., il (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a., il (OMISSIS) s.p.a. – Servizio Riscossione Tributi, la (OMISSIS).
2.4. La ricorrente ha depositato memoria nella quale ha, tra l’altro, dedotto che: – (OMISSIS), con decreto in data 27/4/2018, e’ stato ammesso dal tribunale alla procedura della liquidazione prevista dalla L. n. 3 del 2012, articolo 14 ter, con il conseguente divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive sul patrimonio oggetto della liquidazione da parte dei creditori; – in caso di positiva conclusione di tale procedimento, il creditore che ha domandato l’apertura del procedimento di divisione endoesecutiva perderebbe, per effetto della conseguente esdebitazione del debitore, la titolarita’ del credito azionato e, quindi, la legittimazione a proseguire il giudizio di divisione che dovrebbe essere, pertanto, sospeso in attesa dell’esito della procedura di liquidazione sopra indicata.

Assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli articoli 1111 e 2900 c.c. e articolo 600 c.p.c., e la falsa applicazione dell’articolo 2812 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il creditore che ai sensi dell’articolo 600 c.p.c., promuove il giudizio di divisione della comunione ereditaria facente capo al suo debitore agisce, in realta’, facendo valere un proprio ed autonomo diritto e non in surroga del debitore stesso, senza, tuttavia, considerare che, in caso di comunione, il diritto alla divisione spetta, a norma dell’articolo 1111 c.c., solo ai singoli compartecipi e che il creditore, non rivestendo la qualita’ di comproprietario, non e’, al contrario, titolare, come si ricava dalle norme previste dagli articoli 599 c.p.c. e segg., di alcun diritto autonomo avendo solo la possibilita’ di azionare, sul piano esclusivamente processuale, una facolta’ della quale il debitore rimane l’unico titolare, in applicazione dei principi dettati dall’articolo 2900 c.c., in materia di azione surrogatoria. Ne consegue che, avendo il creditore procedente fatto valere, a mezzo dell’istanza di cui all’articolo 600 c.p.c., il diritto alla divisione spettante, sul piano sostanziale, al debitore, e cioe’ (OMISSIS), non vi erano ragioni per porsi, come ha invece fatto il tribunale, la questione dell’opponibilita’ a terzi del diritto di abitazione costituito sull’appartamento di (OMISSIS) in favore della (OMISSIS) in forza dell’accordo raggiunto in sede di separazione e riportato nella sentenza del tribunale che nel 1994 ha provveduto alla relativa omologa. Il tribunale, piuttosto, partendo dal presupposto che il diritto reale di abitazione era opponibile inter partes, avrebbe dovuto riconoscere che lo stesso, essendo opponibile al coniuge comproprietario, costituiva un vincolo sull’immobile che doveva essere valutato dal giudice ai fini della determinazione del valore dell’immobile e, quindi, del conguaglio che, alla luce della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di primo grado, ammonta alla somma di Euro 547,06.
3.2. Il motivo e’ infondato. Ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 6, comma 6, nel testo sostituito dalla L. n. 74 del 1987, articolo 11, ed in vigore ratione temporis (non potendo applicarsi, al di fuori dei modi previsti dalla L. n. 54 del 2006, articolo 4, comma 1, che nella specie non risultano attivati, l’articolo 155 quater c.c., cosi’ come introdotto da quest’ultima legge: cfr. Cass. n. 20256 del 2006), applicabile anche in tema di separazione personale a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 454 del 1989, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, e’ opponibile, ancorche’ non trascritto, al terzo acquirente ma solo a condizione che sia stato adottato anteriormente all’atto di acquisto da parte del terzo (Cass. SU n. 11096 del 2002; Cass. n. 5067 del 2003): ivi compreso il creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull’immobile in base ad un atto iscritto anteriormente al provvedimento di assegnazione (cfr., con riguardo alla nuova normativa, Cass. n. 7776 del 2016, secondo cui, in materia di assegnazione della casa familiare, l’articolo 155 quater c.c., applicabile ratione temporis, laddove prevede che “il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643 c.c.”, va interpretato nel senso che entrambi non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull’immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il quale percio’ puo’ far vendere coattivamente l’immobile come libero).
3.3. Nel caso di specie, poiche’, come accertato dal giudice di merito, la banca creditrice ha provveduto ad iscrivere ipoteca gia’ in data 12/11/1993, “ben prima dunque della costituzione”, “sui beni oggetto di esecuzione”, “del diritto di abitazione in favore della sig.ra (OMISSIS) a seguito della omologa della separazione” con sentenza del 29/11/1994, peraltro non trascritta, risulta, allora, evidente che, come correttamente ritenuto dal tribunale, l’assegnazione dell’immobile gia’ adibito a casa coniugale non era certo opponibile alla banca che, in data anteriore rispetto ad essa, aveva provveduto ad iscrivere ipoteca sulla quota dell’immobile gia’ in titolarita’ del suo debitore e che, pertanto, non si presta a critiche la conseguenza che lo stesso tribunale ne ha ulteriormente tratto, vale a dire l’irrilevanza, nei confronti della stessa banca, quale creditore che aveva proceduto al pignoramento della quota ipotecata, dell’assegnazione stessa al fine di determinare il valore del bene stesso e, per l’effetto, a fronte della sua assegnazione in proprieta’ esclusiva al coniuge beneficiario del diritto di abitazione, del conguaglio dallo stesso dovuto all’altro comproprietario (e coniuge separato) debitore esecutato (e, in definitiva, alla relativa procedura esecutiva). Rimane, quindi, irrilevante, in questa sede, ulteriormente approfondire se il creditore che proponga la domanda di divisione ai sensi dell’articolo 600 c.p.c., agisca in giudizio, nell’esercizio di tale “eccezionale legittimazione… a provocare lo scioglimento della comunione”, “utendo iuribus debitoria o iure proprio” (Cass. n. 20817 del 2018 che, sia pur incidenter tantum, ha ritenuto “preferibile la seconda soluzione, cosi’ prospettandosi tale legittimazione del creditore quale ulteriore facolta’ di soddisfacimento del credito riconosciutagli in via diretta ed immediata in considerazione della peculiare conformazione del patrimonio del debitore e quindi delle concrete modalita’ di estrinsecazione, possibili nella specie, della generale sua responsabilita’ patrimoniale generale di cui all’articolo 2740 c.c.)”; cosi’ anche Cass. n. 6072 del 2012, in motiv.).
4. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli articoli 96 e 785 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale l’ha condannata al pagamento pro quota delle spese di lite, comprese quelle di consulenza tecnica d’ufficio, sul rilievo che il giudizio di divisione era stato promosso a seguito di procedura esecutiva immobiliare azionata dal creditore procedente per realizzare il proprio diritto e che, di conseguenza, le relative spese, in forza del principio di soccombenza, dovevano essere poste a carico dei comunisti, senza, tuttavia, considerare che, nel giudizio di divisione, il principio della soccombenza trova applicazione solo per quelle spese che sono state determinate dall’ingiustificato comportamento della parte, concretizzatosi in pretese eccessive o in inutili resistenze, laddove, nel caso in esame, l’ (OMISSIS), senza opporsi alla divisione, si era limitata a chiedere che si tenesse conto del suo diritto di abitazione sull’immobile.
5. Il motivo e’ infondato. Il tribunale, infatti, li’ dove ha ritenuto che la condividente non debitrice, anche se formalmente non si era opposta allo scioglimento, aveva avanzato pretese in ordine alla sua quota e che, per tali “giusti motivi”, l’ha condannata pro quota, in ragione della sua conseguente soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio e di consulenza tecnica d’ufficio, si e’ attenuta al principio ripetutamente affermato da questa Corte, per cui, nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facolta’ di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (Cass. n. 1635 del 2020; Cass. n. 3083 del 2006; Cass. n. 22903 del 2013).
6. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli articoli 1260 e 1264 c.c. e articolo 96 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, dichiarando l’inammissibilita’ dell’appello, l’ha condannata al pagamento delle spese del grado in favore degli appellati costituiti, e cioe’ l’ (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.r.l., quali “cessionari di creditori procedenti”, senza, tuttavia, considerare che tanto l’una quanto l’altra societa’ erano cessionarie della (OMISSIS) s.p.a., per cui l’intervenuto trasferimento del credito legittimava solo una delle suddette societa’ a partecipare al giudizio d’appello.
7. Il motivo e’ infondato. Le societa’ controricorrenti, in effetti, hanno compiutamente rappresentato, senza che alcuna contestazione la ricorrente abbia svolto sul punto, come i crediti dalle stesse azionati hanno avuto origine del tutto distinta tra loro e come distinta sia rimasta anche in seguito la loro titolarita’ giuridica. Gli appellati, pertanto, distintamente costituitisi nel giudizio d’appello, a fronte della diversita’ oggettiva e soggettiva delle relative pretese, avevano senz’altro il diritto, correttamente riconosciuto alle stesse dalla corte d’appello, al rimborso delle spese processuali rispettivamente anticipate.
8. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato: dovendosi, peraltro, escludere ogni rilievo (quanto allo svolgimento e all’esito del presente giudizio) all’intervenuta ammissione di (OMISSIS), e cioe’ il debitore esecutato, alla procedura di liquidazione dei beni prevista dalla L. n. 3 del 2012, articolo 14 ter e all’effetto che dalla stessa deriva ai sensi della cit. L. n. 3, articolo 14 quinquies, comma 2, lettera b), e cioe’ il divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutivi sui beni che vi sono compresi. Si tratta, invero, di un effetto che riguarda al piu’ l’azione esecutiva sulle quote immobiliari che sono state pignorate (se comprese nella procedura di liquidazione) e, quindi, sui beni che gli sono stati attribuiti con la divisione dei beni indivisi (articolo 601 c.p.c., comma 2) ma, di certo non il giudizio di cognizione azionato dal creditore procedente per la divisione dei beni dei quali lo stesso era comproprietario.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
10. La Corte da’ atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese di lite, che liquida in Euro. 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e le spese generali nella misura del 15%; da’ atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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