Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 11294.
Assegnazione della casa coniugale questa può essere assegnata in misura parziale ad uno dei coniugi
In tema di assegnazione della casa coniugale, questa può essere assegnata in misura parziale ad uno dei coniugi solo se l’immobile sia effettivamente divisibile e solo una parte dello stesso sia destinata ad uno di casa coniugale.
Ordinanza|| n. 11294. Assegnazione della casa coniugale questa può essere assegnata in misura parziale ad uno dei coniugi
Data udienza 1 febbraio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Divorzio – Rito camerale – Caratteristiche – Assegnazione parziale della casa familiare – Esclusione – Eccezione – Unità immobiliare sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia, ovvero questa ecceda per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile – Cass. 23631/2011 – Cass.22266/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28231/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO TORINO n. cronol. 866/2021 depositato il 11/11/2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 Data pubblicazione 28/04/2023 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Assegnazione della casa coniugale questa può essere assegnata in misura parziale ad uno dei coniugi
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Torino, decreto n. cronol. 866/21, pubblicato il 23/8/21, in controversia promossa ex articolo 337 bis c.c., ha, in parte, confermato la decisione di primo grado, che aveva disposto l’affidamento congiunto della figlia minore (OMISSIS), nata nel (OMISSIS) dall’unione tra (OMISSIS) e (OMISSIS), ad entrambi i genitori, con collocamento della stessa presso la madre, assegnazione della casa famigliare con gli arredi a quest’ultima, fissazione delle modalita’ di visita del padre e dei periodi di vacanza che la figlia avrebbe trascorso con i genitori secondo il principio dell’alternanza, nonche’ stabilito l’obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia con il versamento di Euro 250,00 mensili, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive e ricreative.
In particolare, i giudici d’appello hanno: a) respinto il reclamo principale dell’ (OMISSIS) in punto di assegnazione della casa coniugale (sostenendo il reclamante che durante la convivenza la famiglia abitava l’appartamento posto al piano terreno della villa, mentre dopo la fine della relazione, per espresso accordo delle parti, la (OMISSIS) si era trasferita al piano mansardato e l’ (OMISSIS) aveva continuato ad abitare l’appartamento al piano terra, cosicche’ l’assegnazione alla (OMISSIS) avrebbe dovuto riguardare solo il piano mansardato dell’immobile da ultimo abitato dalla minore o, in subordine, il solo appartamento al piano terra), per difetto di prova del fatto che, durante la vita famigliare e prima della rottura del legame sentimentale, soltanto una parte della villa fosse destinata ad abitazione familiare; b) accolto, in parte, il reclamo incidentale della (OMISSIS), aumentando, a far data dalla domanda giudiziale, il contributo al mantenimento della figlia minore a carico dell’ (OMISSIS) ad Euro 700,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, considerato che l’ (OMISSIS), di professione odontoiatra, e’ proprietario, oltre alla villa destinata ad abitazione famigliare, di altro immobile (gravato da mutuo), dove vive con la nuova compagna ed un figlio nato da una precedente unione, nonche’ dell’immobile dove svolge l’attivita’ professionale, valutati i redditi da attivita’ professionale, “elevati”, mentre la (OMISSIS), come titolare di un negozio di abbigliamento, ha risentito sicuramente delle restrizioni a causa del Covid, e’ proprietaria di due immobili in (OMISSIS) ma deve pagare le rate di mutuo gravante su uno dei due alloggi e dispone di redditi dichiarati nel 2019, sicuramente inferiori a quelli dell’ex compagno. Avverso la suddetta pronuncia, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, notificato il 27/10-3/11-2021, affidato a tre motivi, nei confronti di (OMISSIS) (che non svolge difese).
Assegnazione della casa coniugale questa può essere assegnata in misura parziale ad uno dei coniugi
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, degli articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, articoli 113, 115 c.p.c., articolo 118 disp. att. c.p.c., articolo 111 Cost., comma 6, e articoli 24 e 3 Cost., per carenza di motivazione sulle plurime richieste di concessione dei termini ex articolo 183 c.p.c., comma 4 ed ex articolo 337 octies c.c., per formulazione di richieste istruttorie in merito all’effettivo utilizzo da parte del nucleo familiare delle unita’ immobiliari site al piano terreno ed al piano mansardato della villa unifamiliare ed alla loro autonomia ed indipendenza; b) con il secondo motivo, la violazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 337 sexies c.c., non avendo la Corte d’appello stabilito alternativa modalita’ di godimento frazionato della casa coniugale; c) con il terzo motivo, la violazione, ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, degli articoli 148, 155, 316 bis, comma 1, e articolo 337 ter c.c., comma 4, in relazione all’accoglimento parziale del reclamo incidentale della (OMISSIS), in punto di aumento dell’assegno di mantenimento della figlia minore a carico del padre, non avendo la Corte d’appello vagliato le effettive esigenze della figlia in rapporto al mantenimento del tenore di vita dalla stessa goduto in costanza di convivenza dei genitori nonche’ l’apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole (considerato che era stato disposto, in primo grado, l’affidamento congiunto della minore, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, “con tempi paritari di permanenza della minore presso ciascun genitore”).
2. La prima censura e’ inammissibile.
Il ricorrente si duole, in particolare, della mancata istruttoria in merito all’effettivo utilizzo da parte del nucleo familiare delle unita’ immobiliari site al piano terreno ed al piano mansardato della villa unifamiliare e della loro autonomia ed indipendenza (oltre che dell’utilizzo da parte della moglie e della figlia minore del solo locale mansardato per un periodo dopo la cessazione della convivenza con l’ (OMISSIS)), deducendo che, avendo fatto richiesta dei termini di legge, egli era “legittimato ad articolare prove testimoniali ed a produrre idonea documentazione”.
Anzitutto e’ inammissibile la doglianza in ordine alla mancata concessione dei termini di cui all’articolo 183 c.p.c., comma 4, ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1.
Il procedimento in oggetto, concernente provvedimenti relativi a figli, si svolge secondo il rito in camera di consiglio di cui agli articoli 737 c.p.c. e ss., cosicche’, pur dovendo rispettare il principio del contraddittorio, si caratterizza per la particolare celerita’ e semplicita’ di forme; ne consegue che a tale giudizio non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria (cfr. con riferimento all’inapplicabilita’ dei termini previsti dall’articolo 190 c.p.c., Cass. 26200/2015; Cass. 33175/2021; Cass. 29865/2022).
Questa Corte (Cass. 4412/2015), in ordine al rito camerale, ha gia’ chiarito che “nel procedimento camerale, il giudice, al fine di garantire il contraddittorio, l’esercizio del diritto di difesa e l’effettivita’ della tutela giurisdizionale, deve esercitare poteri ufficiosi anche mediante l’applicazione estensiva ed analogica delle disposizioni del processo di cognizione, sicche’ e’ tenuto a indicare alle parti le questioni rilevabili d’ufficio richiedendo i necessari chiarimenti (ex articolo 183 c.p.c., comma 4) e, se del caso, assumendo sommarie informazioni da soggetti terzi (ex articolo 738 c.p.c., comma 3), sempreche’ tale modalita’ di acquisizione di elementi di giudizio non sia impiegata per supplire all’onere probatorio o con finalita’ meramente esplorative”.
Peraltro, il ricorrente si limita a dolersi della mancata concessione di termini per articolare deduzioni istruttorie ed oltretutto non chiarisce ed indica le specifiche prove testimoniali o documentali che egli avrebbe articolato, in sede di atto introduttivo, ne’ deduce quali elementi aveva offerto al giudice tali da giustificare l’attivazione del potere istruttorio officioso che caratterizza lo svolgimento dei procedimenti in camera di consiglio.
E, nella specie, si trattava di reclamo e la Corte d’appello ha rilevato che il reclamante principale (che si doveva dell’assegnazione per intero della casa coniugale a madre e figlia) non avesse “dimostrato in primo grado che soltanto una parte dell’abitazione famigliare costituita da una villa fosse destinata ad abitazione del nucleo famigliare”, essendo, anzi, ammesso dallo stesso reclamante che l’alloggio a piano terreno “era sicuramente destinato ad abitazione della famiglia durante la convivenza”, mentre non era rilevante la asserita decisione comune di destinare la sola mansarda a madre e figlia, in quanto successiva alla rottura del legame sentimentale della coppia.
La censura e’ quindi anche carente di autosufficienza.
3. Il secondo motivo e’, di conseguenza, assorbito, in quanto la Corte d’appello ha ritenuto indimostrata la circostanza della destinazione a casa coniugale di solo una parte dell’unita’ immobiliare ed anche quindi dell’autonomia della mansarda rispetto alla villa.
Questa Corte ha chiarito che ” non puo’ disporsi l’assegnazione parziale della casa familiare, a meno che l’unita’ immobiliare sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia, ovvero questa ecceda per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile” (Cass. 23631/2011; Casss. 22266/2021).
4. Il terzo motivo, in punto di parziale accoglimento del reclamo incidentale e di aumento del contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia, e’ inammissibile per assoluta genericita’, avendo la Corte d’appello correttamente valutato le condizioni reddituali dei genitori e le complessive disponibilita’ economiche del nucleo famigliare ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento a carico del genitore non collocatario della figlia minore.
Peraltro, come chiarito da questa Corte (Cass. 18187/2006; Cass. 16736/2011; Cass. 26060/2014), ” l’affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori – previsto dall’articolo 6 Legge sul divorzio (1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, articolo 11), analogicamente applicabile anche alla separazione personale dei coniugi – e’ istituto che, in quanto fondato sull’esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l’istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze”.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese, non avendo l’intimata svolto attivita’ difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Dispone che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, siano omessi le generalita’ e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
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