L’assegnazione del tetto di spesa

Consiglio di Stato, Sezione terza, Sentenza 13 luglio 2020, n. 4520.

La massima estrapolata:

Sebbene l’assegnazione del tetto di spesa abbia natura di atto di programmazione e, quindi, non sia soggetto ad uno specifico obbligo di motivazione – nondimeno deve essere comunque possibile ricostruire l’iter logico seguito dall’Amministrazione per la sua individuazione, rendendo conoscibili, dunque, i criteri (anche matematici) utilizzati per la fissazione del minor budget.

Sentenza 13 luglio 2020, n. 4520

Data udienza 18 giugno 2020

Tag – parola chiave: Sanità – Tetti di spesa – Assegnazione – Atto amministrativo – Atto di programmazione – Motivazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9449 del 2019, proposto dallo
St. Fi. de. Sa. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Al. Pu., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ma. Ba. e St. Po. e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia
contro
A.T.S. (Azienda per la Tutela della Salute) Sardegna, non costituita in giudizio
nei confronti
St. Fi. Or. dott. Gi. Ma. e dott.ssa An. De Gi. S.a.s., non costituito in giudizio
per la riforma,
previa sospensione dell’esecutività,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, n. 431/2019 del 22 maggio 2019, resa tra le parti e non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso R.G. n. 836/2018 promosso avverso la proposta di contratto formulata al ricorrente dall’A.T.S. per il triennio 2018/2019/2020 per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale, nonché avverso gli atti presupposti e connessi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata, presentata in via incidentale dall’appellante, e preso atto del suo rinvio al merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 84, commi 5 e 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con l. 24 aprile 2020, n. 27;
Visto, altresì, l’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28;
Relatore nell’udienza del 18 giugno 2020 il Cons. Pietro De Berardinis, in collegamento da remoto in videoconferenza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

FATTO

L’odierno appellante, St. Fi. de. Sa. S.r.l., (d’ora in poi: Studio), evidenzia di essere una struttura autorizzata ed accreditata con il S.S.N. ed il S.S.R. per erogare prestazioni di specialistica ambulatoriale – branca “fisiokinesiterapia”.
La struttura impugna la sentenza del T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 431/2019 del 22 maggio 2019, che ha respinto il ricorso promosso dallo stesso Studio Fi. avverso la proposta di contratto formulata dall’A.T.S. (Azienda per la Tutela della Salute) della Sardegna al ricorrente per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale per il triennio 2018/2020.
Con il ricorso di primo grado lo Studio ha impugnato, altresì, l’istruttoria presupposta alla proposta di contratto, i provvedimenti (non conosciuti) che hanno approvato la proposta stessa e il contratto e, in parte qua, la deliberazione del direttore dell’A.T.S. n. 903 del 12 luglio 2018 (che ha previsto una riduzione del tetto di spesa per le prestazioni specialistiche nel limite massimo del 7% del fatturato 2017).
In particolare, lo Studio ha impugnato la predetta deliberazione nelle parte cui questa avrebbe fatto illegittima applicazione dei criteri di ripartizione del fondo sanitario regionale fissati dalla Regione con deliberazione della Giunta (“D.G.R.”) n. 21/12 del 24 aprile 2018.
In fatto, la struttura ha ricevuto una proposta di contratto triennale con tetti di spesa annui che per il 2018 comporta una riduzione del tetto di spesa del 7% rispetto al fatturato del 2017 e che prevede poi ulteriori riduzioni per il 2019 e per il 2020.
Nel ricorso di primo grado lo Studio ha lamentato: 1) che è illegittima la considerazione del fatturato del solo 2017, mentre in base ai criteri regionali avrebbe dovuto essere considerato il fatturato per il triennio 2015/2017; 2) che illegittimamente non sarebbero stati applicati i criteri previsti dalla D.G.R. n. 21/12 del 2018 (capacità erogativa della struttura, sua dislocazione sul territorio al fine di favorire, a seconda dei casi, la capillarizzazione o la concentrazione dell’offerta, capacità di garantire tempi di attesa coerenti con i bacini di garanzia) e che l’applicazione della riduzione del tetto di spesa del 7% (cioè nella misura massima) sarebbe immotivata e incomprensibile; 3) che sarebbe inoltre immotivata la scelta di ridurre ulteriormente il tetto di spesa per il 2019 e per il 2020.
Il T.A.R. ha, però, respinto il ricorso, osservando, in estrema sintesi, che è infondata la doglianza per cui A.T.S. non ha applicato allo Studio i criteri di cui alla D.G.R. n. 21/12 del 2018: in realtà, essendo detta applicazione risultata pregiudizievole per la struttura, A.T.S. ha introdotto un correttivo basato sul criterio della soglia massima di riduzione del tetto del 7% rispetto al fatturato 2017, previsto dalla deliberazione n. 903/2018, e tale correttivo è risultato più vantaggioso per lo Studio, il quale altrimenti avrebbe ottenuto un tetto notevolmente inferiore.
L’appello si basa sui seguenti motivi:
1) (rubricato V/a) error in iudicando, eccesso di potere per illogicità ed errore di fatto sui presupposti, nonché carenza di istruttoria e difetto di motivazione, violazione dei principi regolatori in materia di determinazione dei tetti di spesa delle strutture sanitarie, poiché il T.A.R. non avrebbe rilevato che dagli atti impugnati sarebbe impossibile comprendere: a) le modalità del calcolo, ad opera di A.T.S., dei tetti teorici di spesa sulla base dei criteri di cui alla D.G.R. n. 21/12 del 2018; b) le ragioni per le quali all’appellante è stata applicata la riduzione del tetto nella misura massima del 7%; c) le ragioni delle ulteriori riduzioni previste per il 2019 e il 2020; d) la rispondenza del citato criterio correttivo a un interesse pubblico concreto, attuale e prevalente rispetto all’interesse alla conservazione dei criteri di cui alla D.G.R. n. 21/12 cit.;
2) (rubricato V/b) violazione dell’art. 32, comma 8, della l. n. 449/2007, dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 8, comma 1, della l.r. n. 10/2006, violazione della D.G.R. n. 21/12 del 24 aprile 2018, in quanto il T.A.R. non avrebbe colto né i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione da cui sarebbero affetti gli atti impugnati, né l’illegittimo esautoramento, da parte di A.T.S., dei criteri della D.G.R. n. 21/12 cit. e, in specie, del criterio del fatturato dell’ultimo triennio;
3) (rubricato V/c) omissione di pronuncia, atteso che nel ricorso di primo grado lo Studio si sarebbe lamentato dell’illegittimità dell’ulteriore riduzione del tetto di spesa prevista per il 2019 e per il 2020, ma il T.A.R. non si sarebbe pronunciato su detta doglianza (che, quindi, viene ripresentata in sede di appello).
L’A.T.S. Sardegna, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
Nella camera di consiglio del 19 dicembre 2019, fissata per la discussione dell’istanza cautelare, il Presidente ha disposto il rinvio al merito del ricorso.
All’udienza del 18 giugno 2020, tenutasi in collegamento da remoto con le modalità di cui all’art. 84 del d.l. n. 18/2020 (conv. con l. n. 27/2020) ed all’art. 4 del d.l. n. 28/2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Forma oggetto di appello la sentenza del T.A.R. Sardegna, Sez. I^, n. 431/2019, che ha respinto il ricorso proposto dalla struttura sanitaria appellante contro gli atti dell’A.T.S. che hanno rideterminato in pejus il tetto ad essa spettante per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per il triennio 2018-2019-2020.
Nello specifico, la sentenza impugnata ha osservato che:
– A.T.S. ha, in primo luogo, calcolato il tetto di spesa risultante dalla distribuzione del 90% del tetto assegnato dalla Regione, utilizzando i criteri di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 21/12 del 24 aprile 2018;
– da tale calcolo è emerso che il tetto di spesa per lo Studio ricorrente sarebbe stato pari, per il 2018, ad Euro 174.115,28, cioè inferiore al fatturato 2017 nella percentuale del 23,68%;
– visto tale esito, in applicazione della deliberazione della stessa A.T.S. n. 903/2018, che ha previsto una riduzione del tetto per le strutture non superiore al massimo al 7%, ovvero un aumento del tetto non superiore al massimo all’8%, rispetto al fatturato 2017, l’Azienda ha provveduto a rideterminare il tetto spettante allo Studio, prevedendo per esso la riduzione rispetto al fatturato del 2017 non del 23,68% (la misura che, come detto, sarebbe derivata dai criteri fissati dalla D.G.R. n. 21/12 cit.), ma del 7%, secondo l’ora vista deliberazione n. 903/2018;
– dunque, il tetto spettante alla struttura è stato rideterminato per il 2018 in Euro 212.173,77, anziché Euro 174.115,28 e l’applicazione del correttivo di cui alla deliberazione n. 903/2018 (riduzione del tetto non superiore al 7%) ha consentito di ricondurre tale rideterminazione entro la soglia massima della riduzione stabilita dalla medesima A.T.S.;
– non è vero, perciò, sostenere che l’Azienda abbia disatteso i criteri di cui alla D.G.R. n. 21/12 del 2018: in realtà li ha corretti sulla base del criterio della soglia massima di riduzione di cui alla citata deliberazione n. 903/2018, poiché il criterio correttivo risultava più vantaggioso per lo Studio, il quale avrebbe altrimenti ottenuto un tetto notevolmente inferiore.
Il Collegio ritiene che le connessioni logico-giuridiche sussistenti tra i motivi di appello ne rendano doverosa o almeno opportuna la trattazione congiunta.
In via preliminare il Collegio rileva che A.T.S. Sardegna non si è costituita nel giudizio di appello, ma che la notifica dell’impugnazione, fatta via P.E.C., si mostra regolare.
Nell’atto di appello, la struttura ricorda che, a fronte di un fatturato per il 2017 di Euro 228.143,84, ha ottenuto per il 2018 un tetto di spesa di Euro 212.173,77 (-7%), che si riduce ulteriormente di un 2,5% per il 2019 (Euro 206.869,43) e per il 2020 (Euro 201.565,08). Ciò premesso, con il primo motivo lo Studio lamenta che i giudici di primo grado non avrebbero colto il difetto di motivazione da cui sarebbero affetti gli atti impugnati, atteso che nel caso di specie:
a) secondo le difese di A.T.S. nel giudizio di primo grado, i criteri della D.G.R. n. 21/12 del 2018 sarebbero stati “pesati” dall’Azienda e quindi sarebbero confluiti in un algoritmo, ma di questo non verrebbero indicati negli atti dell’Azienda stessa né l’esistenza, né la natura, né tantomeno le modalità di applicazione;
b) non si comprenderebbero i tetti teorici calcolati da A.T.S. per ogni struttura con i criteri di cui alla D.G.R. n. 21/12 cit., né i calcoli per la loro determinazione;
c) non si comprenderebbero nemmeno le ragioni per cui allo Studio è stata applicata la riduzione del tetto nella misura del 7% mentre per altre strutture è stato previsto un incremento del tetto, o almeno una riduzione meno penalizzante;
d) ancora, non si comprenderebbero le ragioni delle ulteriori riduzioni del tetto per il 2019 e per il 2020;
e) A.T.S. avrebbe omesso di dimostrare la rispondenza del criterio della riduzione massima del tetto del 7% del fatturato 2017 ad un interesse pubblico attuale, concreto e prevalente rispetto all’interesse alla conservazione dei criteri di cui alla D.G.R. n. 21/12 del 2018.
L’appellante aggiunge che, per colmare le lacune dell’iter motivazionale degli atti impugnati, A.T.S. ha depositato in primo grado un documento (il n. 5) che riprodurrebbe i criteri utilizzati per addivenire al calcolo dei tetti di spesa, ma che costituirebbe un tentativo, del tutto inammissibile, di integrazione postuma della motivazione. Tale documento, inoltre, mancherebbe degli elementi che consentano di ricondurne la paternità all’Azienda (e non ai suoi difensori) e di stabilirne l’anteriorità nei confronti delle determinazioni e degli altri atti impugnati, essendo esso privo di intestazione, provenienza, data e sottoscrizione; lo stesso, poi, conterrebbe calcoli sconclusionati e incomprensibili, tali da impedire alla parte di difendersi sul punto. La sentenza appellata, dunque, avrebbe gravemente errato nel tenere conto di un documento simile.
Ad ogni modo, anche nel merito il documento in esame sarebbe inattendibile, poiché esso errerebbe nell’applicare i criteri di cui alla DGR n. 21/12 del 2018. Infatti:
1) il riferito documento indicherebbe per lo Studio il fatturato dell’ultimo triennio in Euro 138.621,43, laddove la media del fatturato in questione sarebbe di Euro 244.707,00;
2) la capacità erogativa, acclarata da A.T.S. in sede di accreditamento in Euro 295.570,00, sarebbe fissata in soli Euro 3.444,64;
3) lo Studio non verrebbe premiato sotto il profilo della capillarizzazione, come pure avrebbe dovuto accadere, poiché lo stesso ha sede in Muravera ed opera nella periferia sud-est del Sarrabus, mentre A.T.S. si lamenta del fatto che le strutture sono concentrate su Cagliari;
4) il documento non avrebbe assegnato alcun punteggio per il criterio della capacità di garantire tempi di attesa coerenti con i bacini di garanzia.
Con il secondo motivo di appello la struttura insiste, in sostanza, sui vizi di difetto di istruttoria e di motivazione che affliggerebbero gli atti impugnati e che non sarebbero stati colti dal T.A.R., nonché sull’illegittimo esautoramento da parte di A.T.S. – anch’esso non colto dal T.A.R. – dei criteri fissati dalla D.G.R. n. 21/12 del 2018 e in specie del criterio del fatturato dell’ultimo triennio, il quale, ove applicato, avrebbe garantito all’appellante un sicuro esito premiante nella determinazione del tetto di spesa da riconoscergli.
Il T.A.R. invece si sarebbe adagiato sulla versione di A.T.S., incentrata sul presupposto – che sarebbe indimostrato – della necessità dell’intervento correttivo dell’Azienda (con applicazione della soglia di riduzione del 7%), in quanto volta a rideterminare in melius il più esiguo importo calcolato dalla stessa Azienda sulla base dell’applicazione – secondo l’appellante: distorta – dei criteri previsti dalla D.G.R. n. 21/12.
Con il terzo motivo di appello si deduce l’omissione di pronuncia da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata, per non essersi pronunciata sulla doglianza del ricorso di primo grado avente ad oggetto l’illegittimità dell’ulteriore riduzione del tetto di spesa prevista per il 2019 e per il 2020. Al riguardo l’appellante reitera la censura già formulata in primo grado, essendo a suo avviso incomprensibili le ragioni di tale ulteriore riduzione.
Così riportate le censure della struttura appellante, il Collegio ritiene che le stesse siano fondate e da condividere.
Risulta, in particolare, fondata la doglianza di difetto di motivazione degli atti impugnati nel giudizio di primo grado, che non viene superata – al contrario di quanto sostenuto dalla sentenza appellata – dal documento n. 5 depositato da A.T.S. in detto giudizio, contenente un estratto del calcolo del tetto effettuato per lo Studio: infatti, tale documento – in disparte la sua qualificazione o meno in chiave di integrazione postuma della motivazione degli atti impugnati – nulla chiarisce su come l’Azienda sia pervenuta a quantificare per lo Studio un tetto di spesa, in applicazione dei criteri di cui alla D.G.R. n. 21/12 cit., di Euro 174.115,28, inferiore del 23,68% al fatturato del 2017 e che, quindi, ha fatto scattare il criterio correttivo della riduzione del 7% (con fissazione del tetto ad Euro 212.173,77),
Insomma, l’estratto nulla chiarisce su come l’Azienda sia pervenuta a computare le altre cifre in esso indicate, cioè i valori, per lo Studio, corrispondenti a tre criteri di cui alla D.G.R. n. 21/12 del 2018 (fatturato della struttura sanitaria: Euro 138.621,43; capacità erogativa: Euro 3.444.64; capillarizzazione: Euro 32.049,21): valori che, sommati, danno l’importo complessivo di Euro 174.115,28.
Le informazioni o chiarimenti utili ai fini che qui interessano non si riescono, poi, a ricavare neppure dagli altri documenti citati dal T.A.R. e in specie dal doc. 1 di A.T.S., consistente nella nota trasmessa dalla direzione aziendale alle OO.SS./Associazioni di categoria, che ha ad oggetto l’illustrazione dei criteri per la ripartizione dei tetti di spesa.
Si tratta, infatti, di un documento che fornisce dati a livello macro, ossia: a) qual è il tetto da distribuire sulla base dei criteri di cui alla D.G.R. n. 21/12 cit. (Euro 55.885.916,70, pari al 90% del totale, meno il valore delle prestazioni di emodialisi, Euro 9.642.798,84, per un importo finale di Euro 46.243.117,86); b) il peso che rispetto a tale importo finale hanno i suddetti criteri (fatturato storico dell’ultimo triennio: 75%, per una porzione del tetto pari ad Euro 34.682.338,40; capacità erogativa della struttura: 2,5%, per una porzione di Euro 1.156.077,95; dislocazione territoriale: 15%, per una porzione di Euro 6.936.467,68; tempi d’attesa: peso 7,5% per una porzione di Euro 3.468.233,84).
Di seguito, la nota in esame spiega com’è avvenuta la distribuzione delle somme tra i macro-aggregati (fisiokinesiterapia; laboratorio; branche a visita; radiologia; RMN/TAC) e com’è si è poi passati dai macro-aggregati alle strutture. In particolare, la distribuzione delle somme dai macro-aggregati alle strutture è avvenuta sulla base dei seguenti criteri: 1) il fatturato storico dell’ultimo triennio, calcolato in forza dell’effettivo periodo di attività della struttura, comprendendo pure il cd. extrabudget; 2) la capacità produttiva di ogni struttura, determinata sulla base del numero delle prestazioni accreditate moltiplicato per la relativa tariffa; 3) la dislocazione territoriale, stabilita assumendo a riferimento il Distretto, ovvero l’A.S.S.L., ovvero la Zona, a seconda della branca interessata; 4) le liste d’attesa, ai fini delle quali sono state considerate le prestazioni per le quali è previsto l’inserimento a CUP, tranne laboratorio, dialisi e fisiokinesiterapia.
Tuttavia, nonostante l’indicazione apparentemente dettagliata di tali criteri, nulla è stato precisato in ordine alla loro concreta applicazione all’appellante, sul come, cioè, dall’applicazione dei criteri stessi si sia pervenuti, per lo Studio Fi., alle cifre elencate nell’estratto già ricordato e che hanno quindi giustificato l’applicazione, da parte di A.T.S., del criterio correttivo della fissazione del tetto per il 2018 al fatturato del 2017 ridotto di una percentuale del 7%.
Analogamente, dagli atti di causa – ed in particolare dalla deliberazione di A.T.S. n. 903/2018 – non emergono in alcun modo le ragioni per le quali si è addivenuti a stabilire ulteriori riduzioni del tetto di spesa (in misura di circa il 2,5%) per le annualità 2019 e 2020.
Non si comprende, infine, perché, avendo la deliberazione n. 903/2018 introdotto il più volte ricordato criterio correttivo, di tal ché nessuna struttura perdesse più del 7% o guadagnasse più dell’8% rispetto al fatturato 2017, l’A.T.S. abbia poi applicato allo Studio appellante la riduzione secca del 7%, invece di graduare la stessa e così applicarla in una percentuale inferiore, compresa nell’intervallo tra lo 0 e il 7 per cento.
La stessa Azienda appellata, nel giudizio di primo grado, ha ammesso che “le percentuali di perdita o guadagno sono da intendersi come range entro le quali poteva muoversi, all’esito dell’applicazione dei criteri regionali, la perdita o il guadagno, e non certamente una percentuale secca da riconoscere puramente e semplicemente, in aumento o diminuzione” (così la memoria di replica).
Si rammenta, in proposito, che secondo la giurisprudenza, “ai sensi dell’art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241 l’atto amministrativo deve recare l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione in relazione alle risultanze dell’istruttoria”, e che si ha difetto di motivazione “quando non sia possibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall’autorità emanante e siano incomprensibili le ragioni sottese alla determinazione assunta”, poiché “il rispetto dell’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo va valutato in coerenza con la funzione che esso riveste, consistente nell’imporre all’amministrazione di esternare il percorso logico-giuridico seguito nell’emanazione dell’atto finale e rendere così possibile il controllo esterno circa il corretto esercizio della discrezionalità amministrativa” (cfr., ex plurimis, C.d.S, Sez. V, 21 aprile 2015, n. 2011 e 5 dicembre 2014, n. 6006; Sez. III, 16 aprile 2014, n. 1963). Invero, l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo di cui all’art. 3 della l. n. 241/1990 “assume una valenza non formale-procedimentale ma sostanziale rappresentando il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo” (Sez. VI, 14 ottobre 2016, n. 4250).
Si richiama ancora, sul punto, la più recente giurisprudenza di questa Sezione, secondo cui “sebbene l’assegnazione del tetto di spesa abbia natura di atto di programmazione e, quindi, non sia soggetto ad uno specifico obbligo di motivazione – nondimeno deve essere comunque possibile ricostruire l’iter logico seguito dall’Amministrazione per la sua individuazione, rendendo conoscibili, dunque, i criteri (anche matematici) utilizzati per la fissazione del minor budget” (5 marzo 2019, n. 1526 e 20 agosto 2018, n. 4986).
Un’ulteriore riflessione è resa necessaria dall’osservazione dell’appellante per cui la difesa di A.T.S. ha invocato in primo grado l’utilizzo di un algoritmo in sede di applicazione dei criteri previsti dalla D.G.R. n. 21/12 cit., “pesati” dall’Azienda, alle singole strutture sanitarie.
Tuttavia, negli atti impugnati e nei documenti prodotti dall’A.T.S. non si rinvengono elementi tali da comprovare l’uso di un simile algoritmo, per la determinazione, relativamente allo Studio appellante, delle cifre riportate nell’estratto sopra menzionato.
Ma anche a voler ipotizzare che l’algoritmo sia stato realmente utilizzato, sarebbe stato necessario, ad avviso del Collegio, un percorso condiviso, tra l’Azienda e le strutture, di verifica della modalità di calcolo dei tetti e di contestuale accertamento della correttezza dell’algoritmo a tal fine impiegato (arg. ex C.d.S., Sez. III, 23 gennaio 2017, n. 268).
In conclusione, nel caso di specie dagli atti di causa non si riescono a decifrare con la dovuta chiarezza le ragioni sottese alla determinazione assunta dall’A.T.S. circa i tetti di spesa per l’appellante per il triennio 2018/2020.
L’unico chiarimento che si ottiene, combinando la documentazione versata dall’Azienda nel giudizio di primo grado e la deliberazione del direttore generale dell’Azienda n. 903/2018, riguarda l’omessa considerazione, per lo Studio Fi., del criterio delle tempistiche di attesa: lo Studio, infatti, presta la sua attività nella branca “fisiokinesiterapia” e in detta branca è stato ricompreso dalla deliberazione n. 903 cit., ma per tale settore la nota trasmessa dall’A.T.S. alle OO.SS./Associazioni di categoria esclude espressamente l’uso del criterio delle liste d’attesa. Ciò si spiega – ha precisato l’Azienda – perché, non essendo le prestazioni di fisiokinesiterapia integralmente inserite nel “CUP” (Studio unico di prenotazione), non è possibile una comparazione omogenea tra le strutture, riferita ai volumi di produzione dei livelli assistenziali, ma ci si può riferire soltanto a quanto riportato dalle strutture (e non a un dato oggettivo).
Ma è evidente l’insufficienza di detto chiarimento ai fini che qui interessano: donde, in conclusione, la fondatezza dell’appello.
L’appello va dunque accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va accolto il ricorso di primo grado con conseguente annullamento degli atti impugnati con detto ricorso, tra cui in parte qua la deliberazione n. 903/2018, per difetto di istruttoria e motivazione, e conseguentemente del tetto di spesa assegnato alla parte appellante per il triennio 2018-2020.
Ne consegue l’obbligo dell’Azienda di rinnovare il procedimento di determinazione del tetto di spesa tenendo conto dei principi desumibili dal cd. effetto conformativo della presente decisione (v. Sez. III, n. 1526/2019, cit.).
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo a carico di A.T.S., mentre si ritiene equo compensarle nei confronti dell’altra parte non costituitasi in giudizio (St. Fi. Or. dott. Gi. Ma. e dott.ssa An. De Gi. S.a.s.), rimasta sostanzialmente estranea alla controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza (III^), così definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e dispone l’annullamento degli atti con esso impugnati, ai sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Condanna A.T.S. (Azienda per la Tutela della Salute) Sardegna a rifondere all’appellante le spese del doppio grado di giudizio che vengono liquidate in misura forfettaria in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Compensa le spese nei confronti dello St. Fi. Or. dott. Gi. Ma. e dott.ssa An. De Gi. S.a.s..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Giovanni Pescatore – Consigliere
Pietro De Berardinis – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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