Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 30 maggio 2019, n. 14779.

La massima estrapolata:

L’art. 1 comma 11 della legge n. 249 del 1997 norma che impone di esperire il tentativo di conciliazione prima di iniziare una controversia ha un ambito soggettivo delimitato, in quanto impone l’onere del tentativo di conciliazione solo in controversie che oppongano: a) utenti a soggetti autorizzati o titolari di licenze, dove per utenti si intendono coloro che, persone fisiche o giuridiche, “utilizzano o chiedono di realizzare servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico” (delibera 182/ 02), sempre che l’utente abbia stipulato un contratto di utenza telefonica, e quindi le controversie tra chi eroga il servizio e chi lo riceve; b) tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro, ossia tra soggetti che erogano il servizio di telecomunicazione, nelle controversie che, per via di tale erogazione, insorgano tra loro (delibera 182/ 02). Questo secondo ambito presuppone che i protagonisti della controversia siano, ciascuno, titolari di autorizzazione ad erogare il servizio (quindi, ad esempio, una controversia tra gestori). In entrambi i casi, il tentativo di conciliazione presuppone che la controversia abbia titolo nel servizio di telecomunicazione. Ne consegue che il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere esperito nel quadro di una controversia che, oltre a non riguardare due soggetti del servizio di telecomunicazione, ha titolo in un contratto di franchising dove ci si duole dell’asserito inadempimento di obbligazioni assunte con tale negozio.

Sentenza 30 maggio 2019, n. 14779

Data udienza 28 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 28376-2017 proposto da:
(OMISSIS) SAS, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 106/2017 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 11/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

La societa’ ricorrente, che nelle more del giudizio ha assunto una diversa denominazione, ha stipulato con la (OMISSIS) spa un contratto di franchising, in base al quale si obbligava a rendere servizi di manutenzione per conto di quest’ultima.
La ricorrente, raggiunto un certo numero di servizi effettuati per conto di (OMISSIS), ne ha chiesto il pagamento con atto scritto, e ricevuta contestazione da parte dell’affiliante, ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo.
La (OMISSIS) ha proposto opposizione, ed il giudice di primo grado ha dichiarato improcedibile la domanda, per difetto del previo tentativo di conciliazione previsto dalla L. n. 249 del 1997, articolo 1, comma 2 e della successiva delibera dell’Autorita’ Garante n. 182 del 2002.
La decisione e’ stata confermata dalla corte di appello, che ha ribadito l’improcedibilita’ della domanda.
Avverso tale statuizione propone ricorso per cassazione la societa’ affiliata, con un solo motivo che denuncia la non applicabilita’ al caso di specie della regola sul tentativo obbligatorio di conciliazione.
V’e’ costituzione di (OMISSIS) con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso, la (OMISSIS) denuncia violazione della L. n. 249 del 1997, articolo 1, comma 11, norma che impone di esperire il tentativo di conciliazione prima di iniziare una controversia che abbia come opposte parti un utente (o categoria di utenti) ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze, oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di utenze tra loro.
Secondo la ricorrente, la fattispecie che la riguarda non ricadrebbe in questa ipotesi, e dunque non sarebbe soggetta a tentativo obbligatorio. Il motivo e’ fondato.
Invero, l’ambito della norma e’ abbastanza chiaro: il tentativo di conciliazione e’ imposto solo per le controversie che hanno fonte nel servizio di telecomunicazione, ossia che attengono al servizio di telecomunicazione tra fornitore ed utente.
Questa delimitazione, oltre che essere imposta dalla circostanza che l’organismo di mediazione e’ l’Autorita’ per le comunicazioni, che evidentemente decide controversie che abbiano riguardo ai servizi di telecomunicazione, discende anche dalla portata letterale e dalla ratio della norma.
La norma, infatti, ha un ambito soggettivo delimitato, in quanto impone l’onere del tentativo di conciliazione solo in controversie che oppongano: a) utenti a soggetti autorizzati o titolari di licenze, dove per utenti si intendono coloro che, persone fisiche o giuridiche, “utilizzano o chiedono di realizzare servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico” (delibera 182/ 02), sempre che l’utente abbia stipulato un contratto di utenza telefonica (chiara sul punto Cass. 25853/ 2008), e quindi le controversie tra chi eroga il servizio e chi lo riceve; b) tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro, ossia tra soggetti che erogano il servizio di telecomunicazione, nelle controversie che, per via di tale erogazione, insorgano tra loro (delibera 182/ 02). E questo secondo ambito presuppone che i protagonisti della controversia siano, ciascuno, titolari di autorizzazione ad erogare il servizio (quindi, ad esempio, una controversia tra gestori).
In entrambi i casi, il tentativo di conciliazione presuppone che la controversia abbia titolo nel servizio di telecomunicazione.
Gia’, da un punto di vista dell’ambito soggettivo della norma, e’ escluso che possa rientrarvi una controversia tra un soggetto autorizzato ad erogare il servizio ( (OMISSIS)) ed un suo affiliato in franchising (la ricorrente).
La norma infatti mira alla soluzione preventiva di controversie che, oltre che riguardare i soggetti del servizio telefonico (e non altri), attengano pur sempre a prestazioni finalizzate alla telecomunicazione.
Nella fattispecie invece la controversia, oltre che non riguardare due soggetti del servizio di telecomunicazione, in quanto la ricorrente non e’ ne’ utente del servizio ne’ soggetto autorizzato ad erogarlo, ha titolo nel contratto di franchising. Si tratta cioe’ di una controversia che riguarda l’asserito inadempimento di obbligazioni assunte con il contratto di franchising, e non di obbligazioni riguardanti il contratto di utenza telefonica o, piuttosto, il rapporto tra gestori del servizio telefonico.
Il ricorso va dunque accolto, con rinvio al giudice di primo grado, per l’esame delle questioni di merito non affrontate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese.

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