Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 febbraio 2023| n. 3929.

Appello i motivi ed il requisito della specificità

In tema di appello, presupponendo la specificità dei motivi la specificità della motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la prima va sempre commisurata all’ampiezza ed alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice, qualora la sentenza impugnata si incentri su una sola e sintetica “ratio decidendi”, il motivo di appello può anche consistere nella riproposizione degli argomenti già svolti in primo grado. Infatti, sostenere il contrario, significherebbe pretendere dall’appellante di introdurre sempre e comunque in appello un “quid novi” rispetto agli argomenti spesi in primo grado, il che, a tacer d’altro, non sarebbe coerente col divieto di “nova” prescritto dall’art. 342 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, ritenuto che il ricorrente avesse riprodotto la stessa trama di argomentazioni spesa davanti al giudice di prime cure, aveva di conseguenza dichiarato inammissibile il gravame ex art. 342 cod. proc. civ. per difetto di specificità dei relativi motivi). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 26 luglio 2021, n. 21401; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 4 novembre 2020, n. 24464; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 24 aprile 2019, n. 11197; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3115; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 29 luglio 2016, n. 15790).

Ordinanza|9 febbraio 2023| n. 3929. Appello i motivi ed il requisito della specificità

Data udienza 23 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Locazione uso diverso – Appello – Motivi – Requisito della specificità – Esclusione – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco M. – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5752-2022 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentata difesa dall’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 490/2021 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 27/12/2021;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

RITENUTO IN FATTO

– che (OMISSIS) ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 490/21, del 27 dicembre 2021, della Corte di Appello di Caltanissetta, che – dichiarandone inammissibile il gravame avverso la sentenza n. 311/2017 del Tribunale di Caltanissetta – ha confermato la declaratoria di risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda corrente tra lo stesso e la societa’ (OMISSIS) S.r.l. (d’ora in poi, “(OMISSIS)”):
– che, in punto di fatto, l’odierno ricorrente riferisce di essere stato convenuto in giudizio dalla (OMISSIS) S.r.l., affinche’ fosse dichiarato risolto – per l’operare di clausola risolutiva espressa – il contratto di affitto di azienda, relativo ad impianto distribuzione di carburanti e lubrificanti, con annesso locale adibito ad esercizio bar, contratto corrente dal (OMISSIS), “ab origine”, tra il (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) S.p.a.;
– che subentrata a tale societa’ La (OMISSIS) srl, unica parte contraente del (OMISSIS), poi, diveniva – a seguito di fusione societaria intervenuta il 28 ottobre 2005 – la predetta (OMISSIS) S.r.l., con la quale il medesimo sottoscriveva un nuovo contratto, il (OMISSIS);
– che alla domanda di risoluzione l’attrice ne affiancava altra di condanna del (OMISSIS) a pagare l’importo di Euro 23.156,46, per canoni non corrisposti fino alla data del 2 settembre 2016, oltre interessi moratori;
– che, costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva – tra l’altro – il difetto di legittimazione di (OMISSIS), per essere stato ogni diritto verso esso (OMISSIS), quanto all’affitto dell’esercizio commerciale destinato a bar e adiacente alla stazione di servizio, ceduto alla societa’ (OMISSIS) S.r.l.;
– che il primo giudice dichiarava risolto il contratto inadempimento del (OMISSIS);
– che il giudice di appello, nel pronunciarsi sul gravame esperito dal convenuto soccombente (dopo che questa Corte investista con regolamento di competenza avverso il provvedimento con cui la Corte nissena aveva dichiarato competente il Tribunale di Roma – dichiarava, invece la competenza del Tribunale di Caltanissetta, ha ritenuto lo stesso inammissibile, a norma dell’articolo 342 c.p.c.;
– che avverso tale sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione il (OMISSIS), sulla base – come detto – di due motivi:
– che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c., censurando la pronuncia di inammissibilita’ dell’appello, resa dal secondo giudice per difetto di specificita’ dei motivi di gravame;
– che il secondo motivo denuncia omessa motivazione in ordine a piu’ punti decisivi della controversia;
– che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la (OMISSIS) S.r.l., chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata;
– che la proposta del relatore, dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 23 novembre 2022″;
– che la controricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati, ovvero in relazione al suo primo motivo;
– che ritiene, infatti, questo Collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del Consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dalla controricorrente nella memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 2;
– che il primo motivo di ricorso e’ fondato;
– che il giudice di prime cure aveva affermato che, dal contratto di affitto di ramo di azienda concluso con (OMISSIS), erano esclusi “gli immobili aventi ad oggetto attivita’ diverse dalla distribuzione come quella di ristorazione e bar”;
– che, secondo l’allora appellante (OMISSIS), la conferma, invece, della titolarita’ della (OMISSIS) sarebbe stata costituita dalla “comunicazione di dichiarata risoluzione del contratto di affitto (…) a firma del responsabile della (OMISSIS) e non anche di (OMISSIS)”;
– che a fronte di tale rilievo il giudice di appello ha affermato che il (OMISSIS) ha riprodotto la stessa trama di argomentazioni che era stata spesa davanti al giudice di prime cure”, dichiarando il gravame inammissibile ex articolo 342 c.p.c.;
– che, tuttavia, la “specificita’ dei motivi di appello presuppone la specificita’ della motivazione della sentenza impugnata” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 24 aprile 2019, n. 11197, Rv. 653588-Oli), nel senso che la prima va sempre “commisurata all’ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice” (Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 2016, n. 15790, Rv. 641584-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21401, Rv. 669911-01), sicche’, qualora essa si incentri, come nella specie, su una sola e sintetica “ratio decidendi”, il motivo di appello – diversamente da quanto mostra di ritenere l’odierna controricorrente, che pure ha inteso richiamarsi a tale indirizzo giurisprudenziale – puo’ anche consistere nella riproposizione degli argomenti gia’ svolti;
– che, invero, sostenere il contrario, “significherebbe pretendere dall’appellante di introdurre sempre e comunque in appello un “quid novi” rispetto agli argomenti spesi in primo grado, il che – a tacer – non sarebbe coerente col divieto di nova prescritto dall’articolo 345 c.p.c.” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 8 febbraio 2018, n. 3115, Rv. 648034-01; nello stesso, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 4 novembre 2020, n. 24464, Rv. 659759-01);
– che il primo motivo di ricorso va, dunque, accolto, con assorbimento del secondo:
– che la sentenza, pertanto, va cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta per la decisione nel merito oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

 

 

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