Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18505.

Appello le domande non esaminate e la decisione che ha giudicato inammissibile il ricorso

In tema di appello, la regola per cui le domande non esaminate perché ritenute assorbite, pur non potendo costituire oggetto di motivo d’appello, devono comunque essere riproposte ai sensi dell’articolo 346 Cpc, non trova applicazione in caso di impugnazione della decisione che ha giudicato inammissibile il ricorso di primo grado, la quale costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, specialmente quando tale volontà sia anche chiaramente espressa con l’esplicito rinvio, nelle conclusioni dei motivi di appello, al ricorso introduttivo, non avendo altrimenti alcuna valida e concreta ragione la sola impugnativa della questione pregiudiziale di rito.

Ordinanza|| n. 18505. Appello le domande non esaminate e la decisione che ha giudicato inammissibile il ricorso

Data udienza  28 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Appello – Declaratoria di inammissibilità – Omessa pronuncia nel merito del giudice di primo grado – Trascrizione e/o richiamo alle conclusioni dell’atto introduttivo di primo grado – Irrilevanza – Erroneità della declaratoria

 

 

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