Appalto distinzione tra atto di consegna e di accettazione dell’opera

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 settembre 2022| n. 27915.

Appalto distinzione tra atto di consegna e di accettazione dell’opera

In tema di appalto, ai sensi dell’art. 1665, comma 4, cod. civ., è necessario distinguere tra atto di “consegna” e atto di “accettazione” dell’opera: la prima, costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre la seconda esige, al contrario, che il committente esprima (anche “per facta concludentia”) il gradimento dell’opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l’esonero dell’appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in merito all’esecuzione di lavori di “abbellimento” di una imbarcazione, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, avendo il giudice d’appello ritenuto che, a fronte della riconoscibilità dei vizi desunta da una deposizione testimoniale, la semplice presa in consegna della barca senza riserve da parte del ricorrente avesse comportato l’esclusione della garanzia dell’appaltatore ex art. 1667 cod. civ.)

Ordinanza|23 settembre 2022| n. 27915. Appalto distinzione tra atto di consegna e di accettazione dell’opera

Data udienza 13 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave:
Appalto – Vizi dell’opera – Opera – Atto di accettazione – Atto di consegna – Distinzione – Fattispecie

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24411/2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di soci della (OMISSIS) s.a.s., elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4942/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 6/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO IN FATTO

CHE:
(OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4942/2021 che, in accoglimento dell’appello incidentale, ha rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente contro il decreto che gli aveva ingiunto il pagamento di Euro 34.178,80 per l’esecuzione di lavori di “abbellimento” della propria imbarcazione.
Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:
Il ricorrente lamenta, nell’unico motivo di ricorso, “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Il ricorso e’ manifestamente fondato. La Corte d’appello ha ritenuto che il ricorrente avesse accettato i lavori eseguiti, in base al rilievo, ricavato da una dichiarazione testimoniale, della riconoscibilita’ dei vizi; a fronte della riconoscibilita’ dei vizi lamentati, la semplice presa in consegna della barca senza riserve da parte del (OMISSIS), avrebbe – ad avviso del giudice d’appello – comportato l’esclusione della garanzia dell’appaltatore di cui all’articolo 1667 c.c..
Secondo la giurisprudenza di questa Corte e’, invece, necessario distinguere tra atto di “consegna” e atto di “accettazione” dell’opera (cfr. Cass. 19019/2017). La consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l’accettazione dell’opera esige che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell’opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l’esonero dell’appaltatore da ogni responsabilita’ per i vizi e le difformita’ dell’opera e il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (cfr. Cass. 10452/2020). Se la concreta esistenza delle circostanze dalle quali presumere l’accettazione da parte del committente costituisce quaestio facti rimessa all’apprezzamento del giudice del merito, la mera circostanza della presa in consegna dell’opera non puo’ configurare accettazione della medesima, cosi’ come non indica accettazione la conoscibilita’ dei vizi.
La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Roma, che decidera’ la causa attenendosi ai principi di diritto sopra ricordati; il giudice di rinvio provvedera’ anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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