Appalto di lavori e denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 maggio 2022| n. 15925.

Appalto di lavori e denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti

In tema di appalto, nell’ipotesi disciplinata dall’art. 1669 cod. civ., qualora l’appaltatore, convenuto in giudizio, eccepisca il decorso del termine decennale dal compimento dell’opera, è onere del committente, attore in giudizio, dimostrare di aver azionato la responsabilità entro il decennale lasso temporale prefigurato dalla evocata disposizione codicistica

Ordinanza|18 maggio 2022| n. 15925. Appalto di lavori e denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti

Data udienza 25 febbraio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Edilizia – Appalto di lavori – Denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione dell’immobile – Azione di responsabilità contro l’appaltatore – Appalto di lavori e denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti –  Decorrenza – Dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera – Cass. Ord. n. 777 del 16.1.2020 – Acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo – Giudice di merito – Materiale acquisizione – Cass. 9.11.2009, n. 23693

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 16479 – 2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), e dell’avvocato (OMISSIS), che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – (OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – rappresentati e difesi in virtu’ di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS).
– controricorrente –
e
(OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – (OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – (OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) -;
– intimati –
avverso la sentenza n. 12/2017 della Corte d’Appello di Catania;
udita la relazione nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 del consigliere Dott. Luigi Abete.

Appalto di lavori e denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto in data 9.5.2002 i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) citavano a comparire dinanzi al Tribunale di Ragusa (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Deducevano che avevano affidato in appalto ai convenuti l’esecuzione dei lavori, rispettivamente, di scavo, di realizzazione del rustico e di impermeabilizzazione dell’edificio di loro proprieta’, lavori progettati e diretti dall’architetto (OMISSIS).
Deducevano che i lavori eseguiti presentavano gravi difetti, come emergeva dalla relazione predisposta nel febbraio del 2002 da un tecnico di loro fiducia.
Chiedevano condannare i convenuti, ciascuno per quanto responsabile, al risarcimento dei danni.
2. Si costituiva (OMISSIS).
Instava per il rigetto dell’avversa domanda.
3. Si costituivano (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Del pari instavano per il rigetto della domanda.
4. Espletata la c.t.u., espletata l’ulteriore c.t.u., assunta la prova per testimoni, con sentenza n. 738/2010 il tribunale condannava in solido i convenuti a pagare agli attori la somma di Euro 85.000,00 – oltre interessi – corrispondente all’importo necessario ai fini dell’eliminazione dei difetti.
5. (OMISSIS) proponeva appello.
Resistevano (OMISSIS) e (OMISSIS); proponevano appello incidentale.
Si costituivano (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Ciascuno, parimenti, proponeva appello incidentale.
6. Con sentenza n. 12/2017 la Corte d’Appello di Catania accoglieva il gravame incidentale proposto da (OMISSIS) e rigettava la domanda nei suoi confronti esperita dagli iniziali attori; rigettava il gravame principale e gli ulteriori gravami incidentali; dichiarava che nei rapporti interni tra i coobbligati in solido la quota di responsabilita’ di (OMISSIS) era pari al 40%, la quota di responsabilita’ di (OMISSIS) era pari al 40% e la quota di responsabilita’ di (OMISSIS) era pari al 20%.
Evidenziava la corte, in relazione al termine decennale dal compimento dell’opera di cui all’articolo 1669 c.c., comma 1, che l’assunto di (OMISSIS), secondo cui dalla scrittura del (OMISSIS), intercorsa tra il direttore dei lavori, (OMISSIS), e (OMISSIS) e con la quale costoro avevano risolto consensualmente il loro rapporto, si desumeva la prova del compimento dell’opera gia’ a quella data, risultava smentito dagli atti di causa.
Evidenziava invero, la corte, che erano sufficienti il confronto tra i lavori eseguiti e quali indicati nella scrittura in data (OMISSIS) con i lavori che (OMISSIS) avrebbe dovuto realizzare alla stregua del contratto d’appalto nonche’ il riferimento alle dichiarazioni testimoniali rese dall’architetto (OMISSIS), subentrato all’architetto (OMISSIS) nella direzione dei lavori.

 

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Evidenziava dunque – la corte – che nel gennaio del 1992 l’opera non era stata ancora completata, sicche’ inevitabilmente occorreva correlarne il compimento al momento della consegna, avvenuta nel novembre del 1992.
Evidenziava quindi che alla data – maggio 2002 – di notifica della citazione non erano decorsi ne’ il termine decennale ne’ il termine di decadenza di un anno, per la denunzia, a far data dalla scoperta, siccome i committenti avevano acquisito piena consapevolezza dei difetti di costruzione solo a seguito del riscontro tecnico espletato su loro mandato nel febbraio del 2002.
Evidenziava segnatamente, a tal ultimo riguardo, che agli atti si rinveniva, si’, copia di relazione di c.t.u. datata 4.9.1996, predisposta nell’ambito dell’accertamento tecnico preventivo richiesto dai committenti a cagione delle infiltrazioni d’acqua verificatesi, e, nondimeno, trattavasi di documento acquisito direttamente dal c.t.u. e non allegato dalle parti entro i termini previsti per le produzioni documentali, sicche’, conformemente a quanto eccepito dai committenti, non era possibile tenerne conto; che in pari tempo sarebbe stato onere dell’appaltatore dimostrare che i committenti avevano acquisito piena consapevolezza dei gravi difetti in epoca anteriore al febbraio 2002.
Evidenziava sotto altro profilo, la corte, che da ambedue le relazioni di c.t.u. all’uopo espletate nonche’ dalle tre relazioni integrative redatte all’esito dell’invito a chiarimenti rivolto ai consulenti emergeva il riscontro della piena responsabilita’, tra gli altri, dell’appaltatore (OMISSIS); che invero il secondo ausiliario aveva confermato gli accertamenti e le valutazioni del primo ausiliario.
Evidenziava segnatamente che la responsabilita’ di (OMISSIS) per le copiose infiltrazioni d’acqua verificatesi nel piano interrato dell’edificio e per l’ampia presenza di umidita’ risultava indubitabile alla luce delle conclusioni di cui alla relazione di c.t.u. dell’ingegner (OMISSIS) in data 4.6.2004.
Evidenziava ulteriormente che (OMISSIS) doveva reputarsi corresponsabile altresi’ per le lesioni arrecate alla guaina esterna e per la non corretta posa in opera della guaina su una porzione della parete esterna del piano interrato, siccome difettava lo spazio sufficiente tra la parete esterna del piano interrato e la parete dello scavo.
Evidenziava infine, in ordine alle quote di responsabilita’ gravanti su ciascuno degli obbligati, che le colpe piu’ gravi erano da ascrivere al progettista e direttore dei lavori nonche’ al (OMISSIS), giacche’ i difetti piu’ gravi all’uopo accertati erano da ricondurre a vizi del progetto ed alla scelta dei materiali, viepiu’ che (OMISSIS) era corresponsabile della non corretta posa in opera della guaina.
7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS); ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
(OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) non hanno svolto difese.

 

Appalto di lavori e denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti

8. Il ricorrente ha depositato memoria.
Del pari hanno depositato memoria i controricorrenti.
9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1669 e 2697 c.c.
Deduce che la Corte di Catania, allorche’ ha assunto che nel mese di febbraio del 2002 il termine decennale di cui all’articolo 1669 c.c. non era decorso, non ha tenuto conto che sarebbe stato onere dei committenti, originari attori, dar prova del mancato decorso del termine anzidetto.
Deduce dunque che la corte ha sollevato i committenti dall’onere probatorio su di essi incombente.
10. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 Cost., degli articoli 1669 e 2697 c.c. e degli articoli 194, 696 e 698 c.p.c.
Deduce che la Corte di Catania, allorche’ ha assunto che ai fini della tempestivita’ o meno della denunzia, entro un anno dalla scoperta dei gravi difetti, non vi fosse margine per tener conto della relazione di c.t.u. in data 4.9.1996, redatta nell’ambito dell’a.t.p. richiesto dagli originari attori-committenti, non ha considerato che dapprima il secondo ausiliario d’ufficio, anche al fine di riscontrare la correttezza delle verifiche operate dal primo ausiliario d’ufficio, e poi il Tribunale di Ragusa, con la statuizione di primo grado, hanno tenuto ampiamente conto dell’elaborato peritale in data 4.9.1996.
Deduce quindi che l’acquisizione della relazione di c.t.u. doveva reputarsi compresa nei poteri del consulente tecnico d’ufficio all’uopo incaricato.
Deduce inoltre che la Corte catanese non ha considerato che l’acquisizione della relazione di consulenza predisposta in sede di a.t.p. non e’ soggetta a particolare rigore formale e che e’ bastevole la sua materiale acquisizione.
11. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1655 e ss. e 2055 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c.; ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio.
Deduce che la Corte di Catania, allorche’ lo ha ritenuto corresponsabile per le lesioni arrecate alla guaina esterna e per la non corretta posa in opera della guaina su una porzione della parete esterna, non ha considerato gli esiti della puntuale verifica eseguita dal primo c.t.u., il quale nella relazione suppletiva, ad integrazione di quanto addotto nella relazione, ha chiarito che vi “era una larghezza di scavo, anche se minima, sufficiente pero’ ad operare”; che siffatto riscontro e’ stato confermato anche dal secondo c.t.u.
Deduce quindi che ingiustificatamente la Corte catanese ha assunto che difettasse lo spazio sufficiente.
12. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1655 c.c. e ss. e articolo 2055 c.c., commi 2 e 3; ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio.
Deduce che la Corte di Catania ha errato a reputarlo corresponsabile nella misura del 40%; che pur a tal riguardo rileva il riscontro operato dal primo c.t.u. circa la sussistenza dello spazio necessario per l’applicazione della guaina.
Deduce che in ogni caso la percentuale del suo concorso non poteva che esser pari, al piu’, al 20%, ossia eguale a quella del (OMISSIS).

 

Appalto di lavori e denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti

13. Il primo motivo di ricorso va respinto.
14. E’ da ritenere senza dubbio, nell’ipotesi di cui all’articolo 1669 c.c., che, qualora l’appaltatore, convenuto in giudizio, eccepisca il decorso del termine decennale dal compimento dell’opera, e’ onere del committente, attore in giudizio, dimostrare di aver azionato la responsabilita’ entro il decennale lasso temporale prefigurato dalla disposizione codicistica.
Tanto si reputa similmente a quanto questa Corte ha ritenuto con riferimento al termine di decadenza di un anno dalla scoperta (cfr. Cass. 16.6.2000, n. 8187, secondo cui, in tema di appalto, poiche’ la denuncia dei gravi difetti o del pericolo di rovina dell’opera costituisce, ai sensi dell’articolo 1669 c.c., una condizione dell’azione di responsabilita’ esercitabile nei confronti dell’appaltatore o del costruttore-venditore, quando il convenuto eccepisca la decadenza dall’azione per intempestivita’ della denuncia, costituisce onere dell’attore fornire la prova di avere operato la denuncia entro l’anno dalla scoperta).
Tanto si reputa, siccome, analogamente, il rispetto del termine decennale costituisce una condizione dell’azione di responsabilita’.
15. Nondimeno e’ da escludere che la corte di merito abbia sollevato i committenti, originari attori, dall’onere probatorio su di essi gravante.
Piu’ semplicemente, la corte distrettuale ha ritenuto che il riscontro del mancato decorso del termine decennale si desumesse dalla valutazione complessiva degli esiti istruttori, in particolare, dal tenore del contratto d’appalto, dalla scrittura in data (OMISSIS), con cui i committenti e l’originario direttore dei lavori, (OMISSIS), avevano consensualmente risolto il loro rapporto, e dalle dichiarazioni testimoniali rese dall’architetto (OMISSIS), subentrato al (OMISSIS) nel ruolo di direttore dei lavori.
Tanto, evidentemente, giacche’ nel sistema processualcivilistico vigente opera il principio cosiddetto dell’acquisizione della prova, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, e’ legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza (cfr. Cass. 29.11.2000, n. 15312; Cass. 8.5.2006, n. 10499).
16. A nulla vale che il ricorrente adduca che la corte territoriale avrebbe dovuto indicare analiticamente i lavori che nel mese di gennaio del 1992 non erano stati ultimati, onde desumere che nello stesso mese di gennaio l’opera non era stata compiuta.
Invero, la Corte di Catania ha altresi’ puntualizzato che la circostanza del conferimento dell’incarico all’architetto (OMISSIS), all’esito della risoluzione del rapporto con l’architetto (OMISSIS), era atta di per se’ a dimostrare che l’opera non era stata ancora completata, “atteso che, altrimenti, non vi sarebbe stato bisogno di un nuovo D.L.” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 12).
17. Il secondo motivo di ricorso e’ fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono. Il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina del terzo e del quarto motivo di ricorso.
18. Per un verso, certamente, il consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’articolo 194 c.p.c., puo’ acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti “accessori”, rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati, e non di fatti e situazioni – siccome la tempestivita’ della denunzia ex articolo 1669 c.c. – che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (cfr. Cass. 21.8.2012, n. 14577; Cass. (ord.) 30.7.2021, n. 21926).
19. Per altro verso, tuttavia, l’acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l’accertamento dei fatti di causa, non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l’abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualita’ dell’acquisizione e l’impossibilita’ di esame delle risultanze dell’indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse (cfr. Cass. 9.11.2009, n. 23693; Cass. 5.4.2016, n. 6591; Cass. 7.9.2004, n. 17990).
20. Per altro verso ancora, il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall’articolo 1669 c.c. a pena di decadenza dall’azione di responsabilita’ contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravita’ dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (cfr. Cass. (ord.) 16.1.2020, n. 777; Cass. 29.3.2002, n. 4622; Cass. 28.4.1984, n. 2676).
21. Ebbene, alla luce dei rilievi surriferiti, per nulla si giustifica l’assunto della corte d’appello secondo cui non era da tener conto della relazione in atti di c.t.u. redatta in sede di a.t.p., in quanto acquisita direttamente dall’ausiliario d’ufficio.
Invero, la relazione era stata vagliata – dunque “materialmente acquisita” – dal secondo consulente officiato in primo grado, quindi era divenuta “oggetto” del contraddittorio tra le parti in lite gia’ in prime cure, gia’ in prima istanza, cioe’, le parti in lite avevano avuto sicura possibilita’ di interloquire al riguardo.
Cosicche’ gia’ il tribunale avrebbe dovuto tenerne conto in sede di valutazione dell’eccezione di decadenza per decorso al di della denunzia del termine di un anno dalla scoperta.
Cosicche’ correttamente il primo dictum e’ stato censurato, in parte qua, in sede di gravame, dall’appellante incidentale, qui ricorrente (cfr. a tal specifico proposito controricorso, pagg. 11 – 12).
22. In pari tempo va debitamente rimarcato che, allorche’ ebbe a costituirsi in prime cure, (OMISSIS), seppur con riferimento all’articolo 1667 c.c., ebbe, anch’egli, ad eccepire la decadenza in mancanza di tempestiva denuncia (cfr. a tal specifico proposito sentenza d’appello, pag. 3).
Tanto si puntualizza in ordine ai rilievi dei controricorrenti, secondo cui “tutte le controparti, nel corso del giudizio di primo grado, hanno sempre e soltanto eccepito il presunto decorso del termine di prescrizione; mai quello di decadenza dell’azione” e secondo cui “l’eccezione di decadenza e’ stata formulata per la prima volta, da tutte le controparti, solo nel grado d’appello” (cosi’ memoria dei controricorrenti, pagg. 3 – 4).
23. Ovviamente valutera’ il giudice di rinvio la deduzione dei controricorrenti secondo cui “i vizi riscontrati dai coniugi (OMISSIS) e Gurreri e i conseguenti danni al manufatto edilizio sono del tutto estranei alle risultanze dell’A.T.P. in questione” (cosi’ memoria dei controricorrenti, pagg. 3 – 4; cfr. altresi’ controricorso, pag. 12).
24. In accoglimento e nei limiti dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza n. 12/2017 della Corte d’Appello di Catania va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’articolo 384 c.p.c., comma 1, del principio di diritto – al quale ci si dovra’ uniformare in sede di rinvio – puo’ farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dalle pronunce di questa Corte n. 23693/2009, n. 6591/2016 e n. 17990/2004 in precedenza menzionate.
25. In dipendenza del (parziale) buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perche’, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’articolo 13, comma 1 bis Decreto del Presidente della Repubblica cit.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede:
accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti dell’accoglimento del secondo motivo la sentenza n. 12/2017 della Corte d’Appello di Catania e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’;
rigetta il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbiti nell’accoglimento del secondo motivo di ricorso il terzo motivo di ricorso ed il quarto motivo di ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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