Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 9 novembre 2018, n. 28800
La massima estrapolata:
In materia di appalto, l’appaltatore è titolare del diritto di recesso dal contratto che, qualora manifestato mediante apposita istanza che, nell’ipotesi di mancato accoglimento, genera il diritto al maggior compenso per i maggiori oneri imputabili al ritardo, pur facendo venir meno un diritto al risarcimento, laddove in caso di mancata presentazione della istanza di cui sopra, il contratto si ritiene ancora eseguibile senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante.
Ordinanza 9 novembre 2018, n. 28800
Data udienza 20 settembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19008/2014 proposto da:
(OMISSIS) S.a.s., gia’ (OMISSIS) S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Castellana Grotte, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 110/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI, pubblicata il 06/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dei 20/09/2018 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 110/2014, – pronunciata in giudizio promosso dalla (OMISSIS) sas nei confronti del Comune di Castellana Grotte, al fine di sentire accertare la risoluzione del contratto di appalto, stipulato nel 1993, avente ad oggetto l’esecuzione di lavori completamento degli impianti sportivi polivalenti da realizzare in zona P.E.E.P., per colpa esclusiva del convenuto o, in subordine, per impossibilita’ sopravvenuta, con condanna del Comune al risarcimento dei danni, – ha, in riforma della decisione di primo grado (che aveva ritenuto improcedibili, Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, ex articoli 43 e 46, le domande), respinto, nel merito, le domande attrici.
In particolare, la Corte d’appello ha rilevato che, successivamente all’affidamento dei lavori alla (OMISSIS) ed alla stipula del contratto di appalto, era intervenuta una perizia di variante, al cui esito l’appaltatore aveva manifestato (con una missiva dell’aprile 1997) la volonta’ di proseguire il rapporto, previo riconoscimento di un equo compenso, Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, ex articolo 13, comma 5, quantificato dall’amministrazione, la quale aveva piu’ volte sollecitato l’impresa alla sottoscrizione dell’atto suppletivo di variante ed alla presa in consegna dei lavori, senza esito, con conseguente legittimita’ della delibera, adottata nel 1998, della Giunta Comunale di risoluzione del contratto, stante “la situazione di stallo creatasi per il silenzio dell’appaltatore”. Avverso la suddetta sentenza, la (OMISSIS) sas (gia’ (OMISSIS) sas) propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti del Comune di Castellana Grotte (che resiste con controricorso). La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, sa l’omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, rappresentati dalle gravi inadempienze in cui era incorso il Comune, quali l’omessa consegna dei lavori e l’omessa notifica della variante, sia la violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, articolo 13 e dell’articolo 1661 c.c., comma 2, avendo la Corte d’appello omesso di considerare, da un lato, che le lagnanze mosse dall’appaltatrice concernevano, non tanto la liquidazione dell’equo compenso per effetto della perizia di variante, quanto la mancata notifica della variante e la mancata consegna ce lavori, atteso che il contratto di appalto era di fatto ineseguibile, essendo state le aree interessate dallo stesso destinate ad altra struttura gia’ realizzata, e, dall’altro lato, che solo nel dicembre 1996 era stato sottoposto all’appaltatrice un atto di sottomissione, a seguito della perizia di variante, privo di documentazione che contenesse la previsione dell’equo compenso spettante all’impresa.
2. La censura e’, in parte, inammissibile, in quanto volta ad introdurre, in questa sede di legittimita’, un riesame nel merito delle risultanze istruttorie, in difetto di vizi motivazionali, nei limiti dettati dalla nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Quanto dedotto dalla ricorrente non configura violazioni di diritto sostanziale presenti nella decisione impugnata, avendo la Corte distrettuale vagliato complessivamente la condotta della pubblica amministrazione, cosicche’ il riferimento alle norme civilistiche ed in materia di OO.PP., risulta palesemente inconferente, giacche’ quel che viene in discussione e’ unicamente il modo in cui la Corte di merito, cui competeva farlo, ha valutato le risultanze documentali acquisite agli atti. Si e’ trattato, dunque, di una valutazione di merito, come tale di stretta competenza della Corte territoriale, che il riferimento alla documentazione prodotta rende adeguatamente motivata.
La Corte d’appello ha accertato, invero, che, dall’esame della documentazione, risultava che venne sottoposto all’impresa un atto di sottomissione contemplante anche un equo compenso, richiesto dall’appaltatrice (la quale non aveva quindi contestato in radice l’ineseguibilita’ dell’opera, chiedendo lo scioglimento dal rapporto contrattale), ma che questa non rispose ai diversi solleciti, determinando, a distanza di anni dalla stipula del contratto, una situazione di stallo, legittimante il committente alla risoluzione del rapporto.
La censura e’ comunque, nella restante parte, infondata.
Questa Corte (Cass. 21484/2004; Cass. 4780/2012; Cass. 22112/2015) ha precisato da tempo, anche con riguardo ala ritardata consegna dei lavori da parte della Stazione Appaltante, che “negli appalti pubblici regolati dal capitolato generale approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, la consegna dei lavori costituisce obbligo dell’Amministrazione appaltante, il cui inadempimento, pero’, e’ disciplinato in modo diverso rispetto alle norme del codice civile, nel senso che non conferisce all’appaltatore il diritto di risolvere il rapporto (ne’ con domanda ai sensi dell’articolo 1453 c.c., ne’ a seguito di diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 c.c.), ne’ di avanzare pretese risarcitorie, ma gli attribuisce, invece, in base alla norma speciale dell’articolo 10 del capitolato generale cit., la sola facolta’ di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue il sorgere di un diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; sicche’ il riconoscimento all’appaltatore un diritto al risarcimento puo’ venire in considerazione solo se egli abbia preventivamente esercitato tale facolta’ di recesso, dovendosi altrimenti presumere che abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante”. Ne consegue che, nel caso di mancata presentazione dell’istanza, contratto si presume ancora eseguibile, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante, mentre il mancato accoglimento della stessa origina, “a contrario”, il diritto dell’appaltatore al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
La decisione impugnata e’ pertanto conforme a tali principi di diritto. 3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimita’, liquidate, in favore del Comune controricorrente, in complessivi Euro 4.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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