Appalti e le proposte migliorative

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 2 agosto 2019, n. 5505.

La massima estrapolata:

In materia di appalti possono essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.

Sentenza 2 agosto 2019, n. 5505

Data udienza 4 luglio 2019

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2235 del 2019, proposto da
Ap. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ar. Ca. e Fr. Va., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ar. Ca. in Roma, piazza (…);
contro
Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via (…);
nei confronti
Po. Co. Ge. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Pi. Na., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gi. Ma. Gr. in Roma, corso (…);
Ed. Co. s.r.l. ed altri, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione II) n. 1597 del 2018, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e di Po. Co. Ge. s.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, Cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2019 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti l’avvocato Va., l’avvocato dello Stato Gr., e l’avvocato Na.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Ministero della giustizia – Direzione generale del personale e delle risorse, indiceva un bando di gara per l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dell’esecuzione presso la casa circondariale di Fi. So. di “Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture e delle facciate dei reparti detentivi; revisione delle sottocentrali termiche e realizzazione delle dorsali degli impianti idrico-sanitari, mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale secondo i criteri ambientali minimi conformi al Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11.1.2017, in vista dell’adeguamento dei servizi igienici al D.P.R. n. 230/2000”.
Ap. s.r.l. partecipava alla procedura risultandone quale aggiudicataria. Ed. Co. s.r.l., seconda in graduatoria, contestava in tale aggiudicazione la verificazione di alcune “incongruenze” nell’offerta di Ap., specie per ciò che concerneva gli spessori dei rivestimenti dei pannelli di trasmissione termica, chiedendo un ulteriore riesame dell’offerta dell’aggiudicataria, che riteneva non conforme alla disciplina di gara. Sulla base di tali rimostranze, che la commissione di gara giudicava fondate, veniva disposta una conseguente modificazione dei punteggi in relazione a tali profili, che comportavano la revoca dell’aggiudicazione. In seguito all’approvazione della nuova graduatoria, Ed. Co. s.r.l. si aggiudicava l’appalto quale migliore offerente.
Ap. proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana chiedendo l’annullamento del provvedimento prot. n. 2782 del 22 giugno 2018 di revoca e di contestuale nuova aggiudicazione a Ed. Co., con tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi inclusi i pareri resi dai progettisti il 24 maggio 2018 e dalla Commissione il 5 giugno 2018, nonché le relazioni a firma del RUP del 21 marzo 2018 e del 7 giugno 2018 e, in subordine, del disciplinare di gara nella parte in cui, per il criterio di valutazione sub B3a) (“Miglioramento della coibentazione termica dei pannelli di rivestimento delle facciate”), pur esigendo il miglioramento delle prestazioni termiche dei pannelli, imponeva che gli stessi avessero uno “spessore uguale o inferiore a quello di progetto”. La ricorrente asseriva, in particolare, l’erroneità della valutazione della propria offerta tecnica e la conseguente illegittimità della revoca, insistendo, altresì, per la condanna del Ministero intimato al risarcimento del danno; contestualmente, anche la seconda classificata Po. Co. Ge. s.p.a. impugnava l’esito dell’aggiudicazione nei confronti di Ed. Co..
Con sentenza n. 1597 del 2018 il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana giudicava inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto da Ap. ed accoglieva quello di Po.. Il Ministero, in esecuzione di tali statuizioni, disponeva l’esclusione dalla gara di Ed. Co. e aggiudicava la procedura in favore di Po..
L’appello di Ap. contro la sentenza succitata è affidato ai seguenti motivi:
I) sull’erronea valutazione dell’offerta tecnica dell’impresa Ap. e sulla conseguente illegittimità della revoca dell’aggiudicazione: violazione dei principi ordinamentali di buon andamento ed imparzialità (art. 97 Cost.); violazione di legge (art. 95, comma 14, d.lgs. n. 50 del 2016); violazione della lex specialis (artt. 14 e 75 capitolato speciale d’appalto); eccesso di potere per istruttoria assente, contraddittorietà infraprocedimentale, travisamento in fatto e in diritto; in via subordinata: illegittimità del par. 7.2 del disciplinare di gara con specifico riferimento al sub elemento B3a);
II) sulla illegittimità dell’omessa esclusione e della omessa rimodulazione dei punteggi in danno del concorrente Ed. per non conformità alla legge di gara dei pannelli offerti: violazione della lex specialis (art. 75 capitolato speciale d’appalto); violazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1990 in punto di omesso onere motivazionale; violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. e del principio di par condicio competitorum; eccesso di potere per difetto di istruttoria, grave travisamento, irragionevolezza, motivazione apparente;
III) sull’omessa valutazione dei profili di erroneità dei punteggi tecnici assegnati agli altri concorrenti: violazione dei principi ordinamentali ex art. 97 Cost.; eccesso di potere per istruttoria assente, travisamento in punto di fatto, contraddittorietà infraprocedimentale con riferimento alle prescrizioni del disciplinare; violazione di legge, con riferimento ai profili inderogabili dell’offerta tecnica contenuti nel disciplinare; violazione dei principi del “giusto procedimento”; eccesso di potere per travisamento, omessa istruttoria e disparità di trattamento;
IV) sull’illegittimità della omessa esclusione e della omessa rimodulazione dei punteggi in danno del concorrente La. An., per non conformità alla legge di gara dei pannelli offerti: violazione della lex specialis (art. 75 capitolato speciale d’appalto); violazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1990 in punto di omesso onere motivazionale; violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. e del principio di par condicio competitorum; eccesso di potere per difetto di istruttoria, grave travisamento, irragionevolezza, motivazione apparente.
Si sono costituiti per resistere all’appello il Ministero della giustizia e Po. Co. Ge. s.p.a..
Le parti hanno anche prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 4 luglio 2019 l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Giunge in decisione l’appello di Ap. contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana n. 1597 del 2018, che ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto dalla stessa società per l’annullamento della revoca dell’aggiudicazione intervenuta in un primo momento a favore della stessa, con contestuale aggiudicazione a Ed., riguardo ai lavori di manutenzione straordinaria della casa circondariale di Fi. So., ed ha, invece, accolto il ricorso proposto dalla seconda classificata Po., disponendo l’esclusione di Ed. per indeterminatezza dell’offerta e la conseguente aggiudicazione della commessa a favore della stessa Po..
La revoca è stata adottata perché nell’offerta di Ap. erano contemplati pannelli di rivestimento dell’edificio di spessore maggiore rispetto a quello previsto inderogabilmente nel massimo dalla lex specialis. In conseguenza di tale accertamento, l’offerta della stessa, alla quale era stato in un primo momento attribuito il punteggio di “quindici” in relazione al subcriterio di valutazione B.3.a) del disciplinare, corretto, ora, con “zero”, è risultata quarta in graduatoria, in posizione deteriore rispetto a Ed. ed altri, classificatesi, rispettivamente, prima, seconda e terza.
L’appellante sostiene l’erroneità sul punto della sentenza gravata, che ha così statuito: “Nel caso di specie la volontà della stazione appaltante è stata espressa in modo chiaro: sono ammissibili proposte che comportino il mantenimento o una diminuzione dello spessore indicato nel progetto posto a base di gara; non sono invece ammesse proposte le quali implichino un aumento del medesimo e che devono essere qualificate come inammissibili varianti progettuali.
Correttamente quindi è stato attribuito alla ricorrente un punteggio pari a zero nell’elemento “B3a – Miglioramento della coibentazione termica dei pannelli di rivestimento delle facciate”, avendo presentato un pannello con spessore maggiore rispetto a quello di progetto”.
Secondo l’appellante, poiché, con riferimento alla componente tecnica dell’offerta, la legge di gara non consentiva ai concorrenti di proporre alcuna variante rispetto ai contenuti del progetto posto a base di gara e, di conseguenza, con riferimento a ciascuno dei sub-criteri di valutazione dell’offerta fissati dalla lex specialis di gara, i concorrenti potevano offrire esclusivamente migliorie, mentre non potevano in alcun modo discostarsi dalle soluzioni tecniche, strutturali e funzionali individuate a priori negli atti di gara, l’unico modo per apportare migliorie alla trasmittanza termica sarebbe stato quello di aumentare lo spessore del pannello, ottenendo, in tal modo, un migliore livello di isolamento.
Ap. impugna, sul punto, anche la legge di gara, ed in particolare il sub-criterio qualitativo B.3.a) previsto dal disciplinare (“Miglioramento della coibentazione termica dei pannelli di rivestimento delle facciate”), che prescriveva che: “il miglioramento relativo alla coibentazione dei rivestimenti delle facciate sarà valutato in base alla riduzione della trasmittanza termica dei materiali proposti, con spessore uguale o inferiore a quello progettato”.
Il motivo è infondato, potendosi assorbire l’eccezione di inammissibilità sollevata da Po..
La legge di gara consentiva ai concorrenti di offrire soluzioni tecniche migliorative rispetto a quelle individuate nel progetto posto a base di gara, mentre non ammetteva varianti progettuali.
Invero, per costante giurisprudenza, nelle procedure ad evidenza pubblica finalizzate all’aggiudicazione di un contratto pubblico, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’amministrazione; le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva disposizione contenuta nella disciplina di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dall’amministrazione.
Ne deriva che possono essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 270; 10 gennaio 2017, n. 42; 16 aprile 2014, n. 1923).
Nel caso di specie i concorrenti avrebbero potuto offrire materiali più performanti rispetto a quelli individuati nel progetto posto a base di gara, per garantire una migliore coibentazione termica dell’edificio. Al contrario, la legge di gara era ben chiara nell’escludere che le migliori prestazioni termiche potessero essere ottenute aumentando lo spessore dei pannelli, rispetto a quelli previsti nel progetto posto a base di gara: “il miglioramento relativo alla coibentazione dei rivestimenti delle facciate sarà valutato in base alla riduzione della trasmittanza termica dei materiali proposti, con spessore uguale o inferiore a quello progettato” (cfr. disciplinare di gara, sub-criterio qualitativo B.3.a).
L’art. 75 del capitolato speciale d’appalto, inoltre, indicava espressamente lo spessore di progetto dei pannelli di rivestimento delle facciate, dettando la misura di 54 (cinquantaquattro) mm.
La ratio di tali prescrizioni risulta dalla nota del RUP del 21 marzo 2018, per la quale: “i prospetti sui quali si dovrà intervenire sono fortemente caratterizzati da setti verticali in c.a., sporgenti dallo sfondato costituito dai pannelli delle facciate (contenenti le “logge” interne denunciate da una serie di pilastrini in c.a. che fungono da grate penitenziarie), che scandiscono ritmicamente le partiture della superficie, secondo rapporti dimensionali oramai consolidatisi e facenti parte della memoria visiva collettiva.
Le superiori considerazioni, per come già indicato, hanno portato i progettisti a determinare lo spessore massimo del pannello da utilizzare, scelta progettuale che contempera le esigenze di funzionalità da conseguire e quelle estetiche da preservare, queste ultime intese non nel senso di accrescere le potenzialità espressive dell’immagine come pervenuta, ma a limitare al minimo una sua contaminazione con interventi poco riguardosi della sua conservazione”.
Invero, secondo le prescrizioni dell’art. 7.2 del disciplinare: “il miglioramento relativo alla coibentazione dei rivestimenti delle facciate sarà valutato in base alla riduzione della trasmittanza termica dei materiali proposti, con spessore uguale o inferiore a quello progettato”, pari a 54 mm., ai sensi dell’art. 75 del capitolato speciale d’appalto.
Dalla risposta resa dalla stazione appaltante alla richiesta di chiarimenti dell’impresa La. An. l’11 ottobre 2017, pubblicata sulla piattaforma ASP, risulta, poi, che: “I valori di spessore riportati nella colonna di progetto sono valori massimi non superabili (dovuti a vincoli architettonici). Ai fini del miglioramento della qualità è possibile proporre materiali con spessori e valori di trasmittanza inferiori a quelli indicati”.
Dunque la proposta di materiali diversi non si configurava come variante, atteso che non rappresentava una variazione tipologica, strutturale e funzionale rispetto alle soluzioni individuate dal progetto.
L’art. 75 del capitolato speciale d’appalto, inoltre, come già osservato, indicava espressamente lo spessore di progetto dei pannelli di rivestimento delle facciate, dettando la misura di 54 (cinquantaquattro) mm. Perciò l’appellante, che ha offerto pannelli di 89 (ottantanove) mm, doveva ricevere “zero” punti per il criterio B3.a) e non “quindici”.
Risulta da quanto sopra la legittimità della decurtazione del punteggio nei suoi confronti e, di conseguenza, della revoca dell’iniziale aggiudicazione a suo favore.
Con il secondo motivo, Ap. si duole dell’erroneità della sentenza contestando la mancata esclusione e comunque la bontà dei punteggi attribuiti a Ed. per avere la stessa modificato i pannelli rispetto a quanto previsto dalla legge di gara, offrendo un aliud pro alio.
In particolare, a suo dire Ed. avrebbe aumentato, anziché diminuire, la trasmittanza termica dei materiali offerti prevista dal progetto di gara e quindi avrebbe dovuto essere esclusa o, quantomeno, avrebbe dovuto ottenere un punteggio pari a zero in relazione al criterio B3a).
Anche in relazione al sub-criterio B.3.b) “Miglioramento della coibentazione termica del sistema di copertura del tetto” Ed. avrebbe dovuto essere esclusa o, quantomeno, avrebbe dovuto ricevere un punteggio pari a zero, avendo introdotto varianti progettuali, mediante l’eliminazione di cinque cm di ghiaia, l’inserimento di una coibentazione da dieci cm e la previsione della posa in opera, al di sopra del coibente, di un pannello OSB con spessore pari a un cm., non previsto in progetto e che aumenta lo spessore totale previsto da dieci ad undici cm.
Ed. avrebbe, insomma, offerto pannelli privi delle caratteristiche richieste dalla legge di gara (il modello di pannello posto a base di gara è stato infatti tagliato e implementato con uno strato di isolante), oltre che privi della omologazione tecnica europea e della certificazione a prestazione del sistema pannelli, la quale è stata rilasciata dal produttore PIZ in relazione al modello originale e non potrebbe considerarsi estesa anche alla versione modificata dalla Ed..
L’appellata sentenza ha rilevato come effettivamente Ed. abbia “offerto un materiale non ammesso dalla legge di gara, finendo a sua volta per proporre un aliud pro alio”, ma ha statuito che “l’accoglimento (parziale) del motivo non implica l’esclusione dell’offerta proposta da Ed. poiché tale conseguenza non è prevista dalla legge di gara; implica però una variazione del punteggio ad essa attribuita”, con la conseguenza che “anche in caso di accoglimento del gravame sotto questo profilo essa resterebbe comunque in posizione deteriore rispetto ad Ed.. L’accoglimento del ricorso non le apporterebbe alcuna utilità, neanche in ipotesi di fondatezza delle ulteriori censure dedotte”.
Tale statuizione sarebbe, però, erronea, oltre che contraddittoria rispetto alle conclusioni cui è pervenuta la stessa sentenza in relazione alla identica censura sollevata da Po. Co. Ge., posto che l’avere offerto un radicale aliud pro alio avrebbe dovuto necessariamente comportarne l’esclusione dalla gara di Ed., e non solo la decurtazione del punteggio relativamente al criterio B.3.a).
La sentenza avrebbe, inoltre, errato nel ritenere infondato il secondo profilo di censura, statuendo che: “Non vi è invece luogo a contestare l’attribuzione del punteggio tecnico relativamente al sottoparametro “B3b) – Miglioramento della coibentazione termica del sistema di copertura del tetto”, poiché il pacchetto coibente è formato da 10 cm. di materiale con detrazione di 5 cm. di ghiaia. Il pannello di OSB (Oriented Strand Board), consistente in un pannello in legno costituito da a strati incollati e pressati in modo da renderlo compatto, ha solo la funzione di proteggere il coibente formando un piano di calpestio uniforme per le successive lavorazioni (pag. 16 della “Relazione Tecnica Migliorie” presentata da Ed.)”.
Il motivo è infondato.
Invero, la sentenza bene ha ritenuto che la parziale fondatezza del motivo comportasse solo l’annullamento del punteggio in relazione al sub-criterio di valutazione B3a), e non l’esclusione di Ed., non essendo la stessa prevista dalla legge di gara (“L’accoglimento (parziale) del motivo non implica l’esclusione dell’offerta proposta da Ed. poiché tale conseguenza non è prevista dalla legge di gara; implica però una variazione del punteggio ad essa attribuita. In particolare, come risulta dalla tabella dei punteggi contenuta a pag. 4 del provvedimento del Ministero 22 giugno 2018, n. 2782, il punteggio tecnico di Ed. avrebbe dovuto corrispondere a (52,75 – 15) punti 37,75 mentre quello finale avrebbe dovuto assommare a (37,75+20,77) 58,52. Posto che la ricorrente ha ottenuto 58,28 e di tale valutazione è stata acclarata la legittimità, ne segue che anche in caso di accoglimento del gravame sotto questo profilo essa resterebbe comunque in posizione deteriore rispetto ad Ed.. L’accoglimento del ricorso non le apporterebbe alcuna utilità, neanche in ipotesi di fondatezza delle ulteriori censure dedotte”).
Al contrario, l’esclusione di Ed. è derivata dall’accoglimento di una diversa censura dedotta da Po., che si era classificata seconda a seguito della revoca della iniziale aggiudicazione, e precisamente dalla censurata indeterminatezza della sua offerta. Per la sentenza, infatti: “…non solo il prodotto è difforme dalle prescrizioni richieste dalla stazione appaltante, ma anche che l’offerta non è esattamente determinata, come correttamente lamenta la ricorrente. E’ stato stabilito che le offerte nelle pubbliche gare devono essere improntate alla massima linearità e chiarezza al fine di prefigurare all’Amministrazione un quadro certo dei rispettivi doveri ed obblighi contrattuali, e ogni elemento che introduca nel sinallagma negoziale profili di indeterminatezza o di incertezza, anche se in ipotesi vantaggiosi per l’Amministrazione, conferisce all’offerta la qualifica di “indeterminata” o “condizionata” con conseguente inevitabile esclusione (T.A.R. Lazio – Roma II, 5 agosto 2016 n. 9182)”.
La non contraddittorietà della sentenza e la bontà delle suddette statuizioni in ordine alla doverosità dell’esclusione di Ed. esimono il Collegio dal pronunciarsi sul secondo profilo della censura dedotta dall’appellante, concernente il sub-criterio di valutazione B3b).
Con il terzo motivo di censura Ap. ha riproposto le ulteriori censure dedotte in primo grado e non esaminate dal Tribunale amministrativo regionale in ragione della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, contestando la bontà dei punteggi attribuiti ai concorrenti Po. Co. Ge. ed altri per le caratteristiche dei pannelli, le cui offerte avrebbero dovuto ricevere un punteggio pari a “zero” in ragione dell’aumento di spessore nelle stesse previsto rispetto a quello limite previsto dalla lex specialis.
Con riferimento, in particolare, a Po., in relazione al sub-criterio B.3.a), la Commissione di gara avrebbe valutato la sua proposta migliorativa, attribuendole il punteggio complessivo di 1,15 punti, non avvedendosi che detta Impresa ha aumentato – anziché diminuire – la trasmittanza termica a base di gara dei materiali proposti, avendo proposto un pannello PI. Ro. Me. St. 54 con trasmittanza termica pari a 0,85 W/mqK, superiore alla trasmittanza termica del pannello posto a base di gara (0,69 W/mqK); inoltre, il pannello offerto dal Po. (Me. 54 standard) comporterebbe, altresì, l’aumento dello spessore massimo consentito dalla disciplina di gara, perché sarebbe di mm. 56 anziché 54.
Anche in relazione al sub-criterio B.3.c) (“Miglioramento della coibentazione termica delle coperture dei locali del piano terra”), la commissione di gara avrebbe assegnato alla Po. un punteggio superiore (10 punti) a quello ad essa effettivamente spettante (0 punti).
In relazione a tale sub-criterio la stazione appaltante si è impegnata a valutare il miglioramento relativo alla coibentazione delle coperture dei locali al piano terra “in base alla riduzione della trasmittanza termica dei materiali proposti con spessore uguale o inferiore a quello di progetto”.
Nella tabella 2 allegata alla propria offerta, Po. riporta di avere offerto un pannello con una trasmittanza di 0.26 W/mq k con lo stesso spessore a base di gara (3 cm e 6 cm); ma dalla relazione allegata all’offerta emergerebbe invece, a parere dell’appellante, che con riferimento alla coibentazione del piano terra Po. ha proposto un pannello con una trasmittanza di 0.26 W/mq k e con uno spessore di 10 cm (ossia superiore a quello massimo consentito dalla legge di gara).
La censura è infondata sotto entrambi i profili, potendo anche in questo caso prescindere dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata da Po..
Riguardo al sub-criterio B.3.a), dalla documentazione prodotta in giudizio dal Ministero intimato risulta che Po. ha proposto un pannello PI. Ro. Me. St. 54 con trasmittanza termica pari a 0,66 W/mqK, inferiore, dunque, alla trasmittanza termica del pannello posto a base di gara (0,69 W/mqK); inoltre, dalla relazione tecnica allegata all’offerta della stessa si legge che: “il sistema è costituito da pannelli di malta composita modificata e fibrorinforzata con fibre di vetro, colorata a mezzo ossidi in pasta del tipo idoneo a resistere agli agenti atmosferici, intimamente accoppiata a elemento coibente in polistrene espanso sinterizzato del tipo autoestinguente, tipo neopor (basf) dello spessore di 45 mm”… “spessore totale pannello 54 mm”.
Riguardo al sub-criterio B.3.c), per le coperture del piano terra la legge di gara prescriveva per le falde inclinate pannelli di spessore pari a 3 cm e per le falde piane pannelli di spessore pari a 6 cm. Il valore massimo di trasmittanza riferito a pannelli di spessore di 10 cm era di 0,32 W/mqK.
Dalla documentazione versata in atti (cfr. relazione tecnica pagg. 10 e 11 e offerta tecnica ed in particolare tabella con i valori di trasmittanza termica e gli specifici spessori dei pannelli offerti), risulta che Po. ha offerto pannelli in materiale di tipo stiferite fire B del seguente spessore: per le coperture del tetto (sub-criterio B3b) di 10 cm; per le coperture del piano terra (sub-criterio B3c) per le falde inclinate pannelli di spessore pari a 3 cm e per le falde piane pannelli di spessore pari a 6 cm, con indice di trasmittanza di 0,26 W/mq k, valore riferito a pannelli di spessore pari a 10 cm.
Po. ha, dunque, rispettato la legge di gara.
Dall’infondatezza delle dette censure deriva l’inammissibilità di quelle ulteriormente dedotte per carenza di interesse di Ap. allo scrutinio delle stesse, con cui ha contestato l’errata attribuzione dei punteggi nei confronti degli altri concorrenti per non conformità alla legge di gara dei pannelli dagli stessi offerti. I concorrenti, invero, si sono classificati tutti in posizione deteriore rispetto a Po..
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Ap. s.r.l. alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del Ministero della giustizia e di Po. Co. Ge. s.p.a., in via solidale e per la stessa quota, che si liquidano in una somma complessiva pari ad euro 10.000, oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini – Presidente
Federico Di Matteo – Consigliere
Alberto Urso – Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere
Elena Quadri – Consigliere, Estensore

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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