Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 7 maggio 2019, n. 19249.
La massima estrapolata:
L’appaltatore compie un furto se non restituisce i beni di proprietà dell’inquilino. Il proprietario, per l’art. 1575 c.c., deve consegnare all’inquilino la cosa locata in buono stato di manutenzione, mantenerla in stato da servire all’uso convenuto, garantirne il pacifico godimento durante la locazione. Tuttavia al termine della locazione il proprietario deve restituire all’inquilino beni e le suppellettili che egli abbia lasciato all’interno dell’appartamento, altrimenti commette il reato di furto aggravato. Ugualmente risponde di tale reato anche il titolare di un’impresa che aveva effettuato lavori non autorizzati di ristrutturazione all’interno di un appartamento.
Sentenza 7 maggio 2019, n. 19249
Data udienza 5 febbraio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere
Dott. SCARLINI Enrico – rel. Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
Dott. MOROSINI Elisabetta M – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/12/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. FIMIANI PASQUALE, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’;
udito il difensore avv. (OMISSIS);
il difensore presente si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1 – Con sentenza del 5 dicembre 2016, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, concedeva ad (OMISSIS) le circostanze attenuanti generiche che dichiarava prevalenti sulla contestata aggravante e cosi’ rideterminava la pena inflittagli per i delitti di furto pluriaggravato in abitazione e di invasione di edifici ascrittigli.
La Corte territoriale, in risposta ai motivi di appello (e per quanto di rilievo per i dedotti motivi di ricorso), aveva osservato che:
– dall’appartamento delle persone offese (che le stesse avevano da poco abbandonato pur mantenendovi la residenza anagrafica) erano stati sottratti beni di valore (mobili, lenzuola, tovaglie, vasi, un pianoforte) che, alle loro rimostranze, l’imputato (titolare dell’impresa che stava effettuando non autorizzati lavori di ristrutturazione) solo in parte restituiva;
– alla luce dei ricordati fatti, non era possibile derubricare la condotta di furto nell’ipotesi prevista dall’articolo 624 c.p., costituendo i locali dai quali erano stati sottratti i beni ancora uno dei domicili delle persone offese e non essendovi prova alcuna che alla sottrazione dei beni fosse seguita la loro mera dispersione (che, anzi, era esclusa per quelli che erano stati restituiti).
2 – Propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo con l’unico complesso motivo, la violazione di legge e l’omessa motivazione in relazione:
– alla prova della commissione da parte del prevenuto del delitto di furto non essendosi lo stesso impossessato di alcun bene e non avendone comunque ricavato alcun profitto, essendosi al piu’ sbarazzato di quei beni la cui dispersione aveva subito ammesso, concordando con le persone offese anche l’entita’ del risarcimento del danno loro cagionato; cosi’ che la condotta avrebbe dovuto essere riqualificata nel danneggiamento di tali suppellettili;
– il luogo dal quale erano stati asportati i beni non era la privata abitazione dei prevenuti, che vi si recavano solo saltuariamente, cosi’ che il furto avrebbe dovuto essere piu’ correttamente qualificato ai sensi dell’articolo 624 e non del contestato articolo 624 bis c.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso promosso nell’interesse dell’imputato e’ inammissibile.
1 – Entrambi i motivi sono versati in fatto e, invece, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le piu’ recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
La Corte territoriale, infatti, come sopra gia’ evidenziato, aveva osservato che:
– i beni sottratti dal prevenuto erano anche di rilevante valore e non vi era prova alcuna che egli intendesse solo sbarazzarsene;
– solo alcuni di tali beni, dopo la loro sottrazione, erano stati restituiti;
– i locali dai quali erano stati sottratti costituivano anche una privata dimora posto che gli stessi erano ancora a disposizione delle persone offese come domicilio seppur secondario.
Deve inoltre sottolinearsi che lo stesso risarcimento accordato dal ricorrente alle persone offese dimostra, sul piano logico, come i beni alle medesime sottratti conservassero un preciso valore economico.
Ne’ si puo’ addivenire alla richiesta riqualificazione della condotta, da furto a danneggiamento, posto che i beni indicati era stati sottratti e non ne risulta, di contro ed affatto, il loro danneggiamento se non dalle mere affermazioni del ricorrente.
2 – All’inammissibilita’ del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.
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