L’aggiornamento e la conseguente liberatoria antimafia

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 3 luglio 2019, n. 4577.

La massima estrapolata:

L’aggiornamento e la conseguente liberatoria antimafia presuppongono elementi sopravvenuti oggettivamente capaci di rendere irrilevanti e di rendere inefficace il significato indiziario degli elementi sintomatici valorizzati dall’originaria informativa anche dopo la scadenza del termine annuale.

Sentenza 3 luglio 2019, n. 4577

Data udienza 24 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7281 del 2018, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS-di -OMISSIS–OMISSIS- & C. S.a.s., rappresentati e difesi dagli avvocati Pa. Si. e An. Ci., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pa. Si. in Aosta, corso (…);
contro
Ministero dell’Interno e Questura Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente informazione antimafia interdittiva Prot. -OMISSIS-emessa in data 25 maggio 2017 dalla Questura di Aosta divisione Anticrimine;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Questura Aosta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2019 il Cons. Giorgio Calderoni e uditi per le parti gli avvocati Fa. Vi. su delega di An. Ci. e Pa. Si. e l’Avvocato dello Stato Ca. Co.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In data 6 agosto 2015, il Questore di Aosta emetteva, nei confronti della Società odierna appellante, informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell’art. 89 bis del d.lgs. n. 159 del 2011.
Tale provvedimento veniva impugnato dalla Società avanti il Tar Valle d’Aosta che, con sentenza n. -OMISSIS-, respingeva il ricorso: la sentenza non veniva appellata.
Successivamente, la legale rappresentante della Società presentava (20.4.2017) richiesta di riesame/aggiornamento dell’informazione, essendo intervenuta la sentenza del Tribunale di Aosta 18.1.2017, n. 24 di assoluzione della medesima legale rappresentante e del di lei padre dai reati di associazione finalizzata al traffico illecito e organizzato di rifiuti speciali e non pericolosi.
La Questura di Aosta (provvedimento 25.5.2017) ha ritenuto non rilevante tale elemento di novità, per le seguenti ragioni:
– l’istanza di aggiornamento si fonda esclusivamente sulla predetta sentenza n. -OMISSIS-;
– l’assoluzione ivi pronunciata è dovuta al fatto che le intercettazioni telefoniche sono state dichiarate inutilizzabili, poiché disposte per un diverso procedimento penale;
– da attività investigativa del Gruppo Carabinieri di Aosta e da un accesso al cantiere dove la ditta operava, risulta che la direzione di fatto della Società è svolta dal padre della legale rappresentante, che secondo informative dell’Arma dei Carabinieri, sarebbe a capo di una cosca mafiosa calabrese.
2. Con sentenza n. -OMISSIS-, il Tar Aosta ha respinto il ricorso proposto dalla Società avverso tale nuovo provvedimento, affermando – in “disparte la sua irricevibilità per tardività della notifica effettuata presso l’Avvocatura” distrettuale dello Stato – che:
< Nel caso di specie, la sentenza invocata dalla ricorrente assolve gli imputati per l’assenza di prova dei fatti contestati, dovuta alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte in un diverso procedimento penale, così come previsto all’art. 270 c.p.p. Essa non va dunque, di per sé, a palesare una illogicità del quadro indiziario posto a fondamento dell’originaria informativa, la quale, in ogni caso, era fondata non solo sulle indagini, nei confronti di -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-, per il delitto di cui all’art. 416 c.p., ma su ulteriori elementi> .
3. Nel presente atto di appello avverso detta sentenza si sostiene in sintesi che:
* il Tribunale di Aosta ha assolto gli imputati dai reati agli stessi ascritti perché il fatto non sussiste e, non a causa dell’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche perché nonostante l’acquisizione delle produzioni documentali dell’accusa e l’escussione dei testi della Procura non emergeva nessun elemento a carico degli imputati;
* lo stesso Tribunale afferma che “la iscrizione del reato associativo era funzionale allo scopo di acquisire, allorquando erano scaduti i termini delle indagini preliminari relativi ai reati ambientali, le fonti di prova assunte nel diverso procedimento e non utilizzabili in questo giudizio”;
* pertanto, l’assoluzione in favore della signora -OMISSIS–OMISSIS- e del padre -OMISSIS-dalle imputazione ex art. 416 c.p. non potrebbe essere considerata un elemento secondario e il giudice amministrativo di primo grado si sarebbe illegittimamente sostituito al giudice ordinario.
4. Il Ministero ribadisce l’irricevibilità del ricorso di primo grado e contesta la fondatezza dell’appello.
5. Ciò premesso, il Collegio osserva che effettivamente il ricorso di primo grado era irricevibile, siccome notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato il 9.10.2017, mentre il provvedimento impugnato era stato comunicato alla destinataria il 25.5.2017: il tutto come affermato dalla difesa del Ministero tanto in primo che in secondo grado, senza ricevere sul punto precise contestazioni di controparte.
Né – come ancora esattamente dedotto dalla difesa erariale – può rilevare in contrario la notifica effettuata in precedenza (24.7.2017) direttamente alla Questura di Aosta, in quanto non rispettosa dell’art. 11 RD n. 1611 del 1933; e nemmeno tale tardività può ritenersi sanata dall’avvenuta costituzione in giudizio dell’Amministrazione, in quanto quest’ultima ha puntualmente eccepito l’irricevibilità del ricorso.
6. Nel merito, l’appello è, altresì, infondato.
6.1. Invero, la sentenza gravata pone correttamente in evidenza come la giurisprudenza di questa Sezione sia costante nell’affermare che gli elementi posti a base dell’informativa antimafia possono anche essere stati oggetto di giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione: e ciò è stato, invero, ribadito anche di recente dalla Sezione (cfr. ad es. 21/01/2019, n. 515; 15/01/2019, n. 389; 14/0-OMISSIS-, n. 5410).
6.2. Nel caso di specie, poi, il provvedimento questorile impugnato in primo grado non si limita a prendere in considerazione la sentenza di assoluzione n. -OMISSIS-del Tribunale di Aosta, ma rimarca i precedenti giudiziari ascritti al padre della legale rappresentante dell’impresa e come, pertanto, la sentenza di assoluzione del Tribunale di Aosta non possa essere considerata un quid novi favorevole alla ditta istante e tale da far superare il quadro delineato dall’originaria informativa del 2015 (condanna definitiva 1986 del padre dell’appellante ex art. 416 c.p. e decreto 1990 di applicazione della misura della sorveglianza speciale per due anni, senza che sia intervenuta riabilitazione); quadro la cui perdurante pericolosità è stata, del resto, ribadita dal nuovo parere 23.5.2017 del Gruppo In..
6.3. A quest’ultimo proposito, va osservato che proprio una delle sentenza sopra citate sub 6.1. (e cioè la n. 5410 del 2018) ha affermato (cfr. capo 11) che < l’attualità degli elementi indizianti, da cui trarre la sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa (…) permane inalterata fino al sopraggiungere di fatti nuovi ed ulteriori che evidenzino il venir meno della situazione di pericolo. In pratica, l’aggiornamento e la conseguente liberatoria antimafia presuppongono elementi sopravvenuti oggettivamente capaci di rendere irrilevanti e di rendere, essi sì, inefficace il significato indiziario degli elementi sintomatici valorizzati dall’originaria informativa anche dopo la scadenza del termine annuale> .
In altri termini, una prognosi positiva di sopravvenuta impermeabilità mafiosa deve fondarsi, in sede di aggiornamento richiesto ai sensi dell’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, su fatti nuovi, che dimostrino la recisione di legami, rapporti, amicizie o cointeressenze con soggetti organici o contigui alle associazioni mafiose e una comprovata “presa di distanza” da contesti criminali: nulla di tutto ciò può ritenersi avvenuto nel caso di specie, per effetto della sola sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Aosta il 18 gennaio 2017.
7. Conclusivamente, l’appello deve essere respinto.
Stante la tardività e infondatezza dell’azione proposta sin dal primo grado dalla parte che ha poi appellato la relativa sentenza, occorre applicare nei suoi confronti la regola della soccombenza, ponendo a carico della stessa parte appellante le spese del grado, liquidate nella misura di Euro 5.000 (euro cinquemila/00).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante a rifondere all’Amministrazione dell’Interno le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 5.000 (euro cinquemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti appellanti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Giulia Ferrari – Consigliere
Giorgio Calderoni – Consigliere, Estensore

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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