L’anzianità di servizio quinquennale

Consiglio di Stato, sezione seconda, Sentenza 5 dicembre 2019, n. 8315

La massima estrapolata:

L’anzianità di servizio quinquennale richiesta dall’articoli 9, comma 4, del D.P.R. n. 44 del 1990 per il riconoscimento della maggiorazione retributiva individuale di anzianità, a favore dei dipendenti del comparto ministeri, è quella effettivamente conseguita, anche in modo non continuativo presso qualsiasi amministrazione pubblica, anche locale, e, non necessariamente, nel comparto ministeri; l’unico limite all’applicazione della r.i.a. è il divieto di duplicazioni di calcoli della stessa derivanti da diversi regimi contrattuali.

Sentenza 5 dicembre 2019, n. 8315

Data udienza 17 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4241 del 2009, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è ope legis domiciliato in Roma, via (…);
contro
la signora Ga. Ro., rappresentata e difesa dall’avvocato Pa. Fe., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato An. Ca. in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 7450 del 2009, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è ope legis domiciliato in Roma, via (…);
contro
i signori Re. As. Le. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Pa. Fe., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato An. Ca. in Roma, via (…);
per la riforma, per ambedue i ricorsi, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione seconda, n. 8426/2008, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 settembre 2019, il consigliere Francesco Frigida e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Alfonso Peluso e l’avvocato Paola Ferrara;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I signori Ga. Ro. ed altri – ex dipendenti di enti locali con la qualifica di istruttori direttivi, transitati, con procedura di mobilità disciplinata dal D.P.C.M. n. 325 del 5 agosto 1988, nei ruoli del Ministero dell’economia e finanze nel 1991, e inquadrati, con singoli decreti, nel profilo professionale di assistente tributario, ex sesto livello funzionale – hanno proposto il ricorso di primo grado n. 11391 del 1993 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, al fine di ottenere l’annullamento dei predetti decreti e vedersi riconosciuti sia il diritto all’inquadramento nella settima qualifica funzionale sia il la pregressa anzianità di servizio con la maggiorazione retributiva individuale di anzianità (cosiddetta r.i.a.).
2. Il T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, sezione seconda, con sentenza parziale n. 533 del 25 marzo 1996, ha dichiarato inammissibili le domande di inquadramento nella qualifica superiore, mentre, con l’impugnata sentenza n. 8426 del 22 settembre 2008, ha accolto le domande di riconoscimento della maggiorazione retributiva individuale di anzianità ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del D.P.R. n. 44 del 1990.
3. Il Ministero dell’economia e finanze ha interposto due appelli avverso la su menzionata sentenza.
Un primo appello, iscritto al numero di registro generale 4241 del 2009, è stato ritualmente notificato in data 5-6 maggio 2009 a Ga. Ro., ancora dipendente del Ministero al momento dell’impugnazione, e depositato in data 20 maggio 2009.
Successivamente il Ministero ha proposto un secondo appello, iscritto al numero di registro generale 4241 del 2009, ritualmente notificato in data 8-9 settembre 2009 nei confronti dei signori Re. As. ed altri dipendenti transitati nel corso del giudizio di primo grado nei ruoli dell’Agenzia delle entrate, e depositato in data 18 settembre 2009.
4. Le parti private si sono ritualmente costituite, resistendo agli appelli.
5. Entrambe le cause sono state trattenute in decisione all’udienza pubblica del 17 settembre 2019.
6. Preliminarmente il Collegio riunisce gli appelli ai sensi dell’articolo 96, comma 1, del codice del processo amministrativo, in quanto si tratta di impugnazioni avverso la medesima sentenza.
7. I riuniti appelli sono infondati e vanno respinti alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.
8. Soltanto nel ricorso n. 7450 del 2009, l’appellante ha sostenuto che la sentenza di primo grado, per quanto concerne i quattro dipendenti su citati che prestano servizio presso l’Agenzia delle entrate, sarebbe stata pronunciata erroneamente nei propri confronti, siccome soggetto privo di legittimazione passiva.
La doglianza è infondata, poiché il ricorso di primo grado n. 11391 del 1993 è stato introdotto prima dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, avvenuta con il decreto legislativo n. 300 del 1999. Pertanto vi è stata un’automatica successione ex lege nel rapporto processuale, sicché, a prescindere dalla formale intestazione della sentenza, essa non potrà non svolgere i propri effetti anche nei confronti dell’Agenzia, per il relativo periodo temporale, mentre spiegherà i suoi effetti verso il Ministero dell’economia e delle finanze per il periodo dal 1991 (anno di ingresso dei lavoratori nei ruoli del Ministero) al 1999.
9. Nel merito, in ambedue le impugnazioni, l’amministrazione statale ha sostenuto che: “la maggiorazione RIA compete, a norma dell’art. 9 commi 4 e 5, del DPR 17.01.1990 n. 44 al personale del comparto Ministeri che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno 5 anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio alla data del 31.12.1990”, sicché gli odierni appellati, essendo transitati dopo il 31 dicembre 1990 e segnatamente nel 1991, non potrebbero essere destinatari del predetto beneficio economico, pur avendo pacificamente maturato l’anzianità quinquennale.
Tale motivo è infondato. L’art. 9, comma 4, del D.P.R. n. 44 del 1990 richiede, infatti, che il quinquennio sia stato maturato entro l’arco della vigenza contrattuale, che all’epoca scadeva il 31 dicembre 1990, essendo irrilevante il momento del transito da un’amministrazione all’altra. In particolare, nel caso di specie le parti private, transitate nei ruoli statali nel 1991, hanno tutte conseguito un’anzianità di servizio quinquennale entro il 31 dicembre 1990 presso le rispettive amministrazioni locali: ed invero, Re. As. Le. ha iniziato il proprio rapporto impiegatizio alle pubbliche dipendenze l’11 marzo 1979, Gi. Ci. il 6 febbraio 1974, El. Gi. il 31 maggio 1985, Se.o Pr. il 1° marzo 1983 e Ga. Ro., in via definitiva, il 1° novembre 1984. Il che è sufficiente per l’attribuzione del beneficio economico per cui è causa.
Ne consegue che del tutto legittimamente il T.a.r. ha accolto la pretesa degli odierni appellati. Ed invero, da un lato, va rilevata la sussistenza della continuità di servizio, con conseguente maturazione del requisito di legge in ragione della conservazione dell’anzianità pregressa; dall’altro, si reputa non configurabile una preclusione discendente, ex se, dalla conservazione del maturato economico relativo al settore di provenienza (ex art. 5, comma 2, del D.P.C.M. n. 325 del 1988) a titolo di assegno ad personam, operando, infatti, tale beneficio, soltanto “ove più favorevole” e, pertanto, presupponendo, ai fini del raffronto, la considerazione del complessivo “trattamento economico” spettante al dipendente trasferito, ivi inclusa la retribuzione individuale di anzianità .
Va peraltro evidenziato che – come già chiarito dal Consiglio di Stato, sezione IV, con decisioni numeri 441 del 16 marzo 1998, 4173 del 5 agosto 2005, 260 del 30 gennaio 2006 e 1266 del 27 marzo 2008, nonché con sentenza n. 1405 del 7 marzo 2013 – l’anzianità di servizio quinquennale richiesta dall’articoli 9, comma 4, del D.P.R. n. 44 del 1990 per il riconoscimento della maggiorazione retributiva individuale di anzianità, a favore dei dipendenti del comparto ministeri, è quella effettivamente conseguita, anche in modo non continuativo presso qualsiasi amministrazione pubblica, anche locale, e, non necessariamente, nel comparto ministeri; l’unico limite all’applicazione della r.i.a. è il divieto di duplicazioni di calcoli della stessa derivanti da diversi regimi contrattuali.
10. In conclusione i riuniti appelli vanno respinti, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
11. La particolarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sugli appelli numeri 4241 del 2009 e 7450 del 2009, come in epigrafe proposti, li riunisce e li respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata; compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2019, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina – Presidente
Italo Volpe – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere, Estensore
Antonella Manzione – Consigliere
Giovanni Orsini – Consigliere

 

 

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