Annullamento il dolo ed i raggiri della parte

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 settembre 2021| n. 25968.

Annullamento il dolo ed i raggiri della parte.

A produrre l’annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull’altro contraente; sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano un’efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest’ultima.
Secondo quanto disposto dall’art. 1439 c.c. il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel “deceptus” una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell’articolo 1429 c.c.

Ordinanza|24 settembre 2021| n. 25968 Annullamento il dolo ed i raggiri della parte

Data udienza 21 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Proprietà – Contratto – Annullamento – Dolo – Raggiri che senza di essi l’altra parte non avrebbe prestato il consenso per la conclusione del contratto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8474-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
contro
(OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SRL, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 21/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

RILEVATO

che:

– (OMISSIS) convenne in giudizio, innanzi a Tribunale di Modena, (OMISSIS) e (OMISSIS), l’impresa (OMISSIS) s.r.l., la (OMISSIS) s.r.l. nonche’ i signori (OMISSIS) e (OMISSIS), per chiedere dichiararsi la nullita’ e/I l’annullabilita’ della procura speciale rilasciata dallo stesso in favore di (OMISSIS), in data (OMISSIS) con atto per notar (OMISSIS), avente ad oggetto la vendita di un appartamento e la conseguente nullita’ e/o l’annullabilita’ dell’atto di vendita;
– l’attore esponeva che con contratto preliminare del 24.11.2000, l’impresa (OMISSIS) s.r.l., della quale il (OMISSIS) era il legale rappresentante, si era obbligata a vendergli un immobile in Modena ricevendo in permuta, come parte del prezzo, l’immobile per il quale (OMISSIS) aveva rilasciato la procura a vendere in data 11.12.2000 al (OMISSIS);
– oggetto del preliminare di permuta era un appartamento in fase di ristrutturazione di proprieta’ della societa’ (OMISSIS) s.r.l.;
– solo in seguito al parere contrario della Commissione Edilizia in relazione all’immobile in ristrutturazione, egli aveva consapevolezza del disegno fraudolento da parte di tutti i convenuti;
– sulla base della procura a vendere rilasciata con atto dell'(OMISSIS), l’appartamento di sua proprieta’ veniva alienato a (OMISSIS) e (OMISSIS);
– la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 2.1.2020 rigetto’ l’appello del (OMISSIS) e, per l’effetto, confermo’ la sentenza di primo grado, con cui era stata rigettata la domanda per carenza di prova in ordine al raggiro;
– ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di due motivi;
– hanno resistito con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS);
– (OMISSIS), l’impresa (OMISSIS) s.r.l., la (OMISSIS) s.r.l. sono rimasti intimati;
– il relatore ha formulato proposta di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO

che:
– va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per cassazione per non essere stato notificato a (OMISSIS), che era parte nei giudizi di merito;
– osserva il collegio che, sebbene si versi in un caso di litisconsorzio necessario, per cui sarebbe indispensabile l’impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti, ai sensi dell’articolo 331 c.p.c., tuttavia il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’articolo 111 Cost., comma 2, e dalla Convenzione Europea dei diritti del l’uomo e delle liberta’ fondamentali, articoli 6 e 13), impone al giudice di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivita’ processuali e formalita’ superflue perche’ non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’articolo 101 c.p.c., da sostanziali garanzie di difesa (articolo 24 Cost.), e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parita’ (articolo 111 Cost., comma 2), dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale e’ destinato ad esplicare i suoi effetti (Cass. 17 giugno 2013 n. 15106; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass., Sez. 3, 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18410; Cass., Sez. 3, 23 dicembre 2009, n. 27129);
– in applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso (per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo) inammissibile, appare superflua la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettivita’ dei diritti processuali delle parti;
– con il primo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti avente ad oggetto i vizi della procura dell’11.12.2000 e, conseguentemente, dell’atto di vendita;
– il motivo e’ inammissibile perche’ la deduzione del vizio motivazionale e’ precluso dall’esistenza di una “doppia conforme”, ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c., comma 5, in quanto il giudizio d’appello e’ stato introdotto in data successiva all’11.9.2012;
– il Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, convertito nella L. n. 134 del 2012, prevede l’applicabilita’ della normativa ai giudizi introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall’11.9.2012;
– con il secondo motivo di ricorso si deduce la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in ordine alla richiesta di annullamento della procura notarile dell’11.12.2000 ai sensi dell’articolo 1439 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3” perche’ la corte di merito non avrebbe accertato il dolo in quanto il ricorrente sarebbe stato indotto in errore nella sottoscrizione della procura da parte della societa’ (OMISSIS) nella convinzione che l’atto fosse necessario per ottenere le autorizzazioni amministrative;
– il motivo e’ inammissibile;
– il ricorrente, sotto lo schermo della violazione di legge, chiede una rivalutazione dei fatti di causa volta all’accertamento del raggiro subito, laddove la corte di merito ha correttamente ritenuto che non integrasse il raggiro l’incomprensione degli effetti giuridici dell’atto notarile con la quale egli aveva rilasciato la procura a vendere in quanto vi era stata una compiuta illustrazione da parte del notaio rogante, non assumendo rilevanza gli accordi, dedotti ma non dimostrati, in ordine alle rassicurazioni ricevute dal (OMISSIS) sui tempi della vendita dell’immobile oggetto della permuta e sulla partecipazione dei terzi nel consilum fraudis;
– ne consegue l’inammissibilita’ del ricorso anche ai sensi dell’articolo 360 bis, n. 1 c.p.c. per essere la decisione della corte distrettuale conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte in materia di annullamento del contratto per dolo (Cassazione civile sez. un., 21/03/2017, n. 7155);
– a norma dell’articolo 1439 c.c., infatti, il dolo e’ causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volonta’ del contraente, abbiano ingenerato nel “deceptus” una rappresentazione alterata della realta’, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell’articolo 1429 c.c.. Ne consegue che a produrre l’annullamento del contratto non e’ sufficiente una qualunque influenza psicologica sull’altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un’efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest’ultima (Cassazione civile sez. VI, 08/05/2018, n. 11009; Cassazine civile sez. III, 23/06/2015, n. 12892);
– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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