Corte di Cassazione, civile, Sentenza|1 marzo 2023| n. 6126.
Annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere
Per l’annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere, ai sensi dell’art. 428, comma 2, cod. civ. non è richiesta, a differenza dell’ipotesi del primo comma, la sussistenza di un grave pregiudizio, che, invece, costituisce indizio rivelatore dell’essenziale requisito della mala fede dell’altro contraente; quest’ultima deve risultare, infatti, o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all’incapace, o dalla natura e qualità del contratto, e consiste nella consapevolezza che l’altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente. Qualora sia proposta domanda di annullamento di un contratto per incapacità naturale, è quindi devoluta al giudice di merito l’indagine relativa sia alla sussistenza dello stato di incapacità del soggetto che lo ha stipulato che alla malafede di colui che contrae con l’incapace di intendere e di volere
Sentenza|1 marzo 2023| n. 6126. Annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere
Data udienza 14 dicembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Annullamento del contratto – Incapacità di intendere e di volere – Sufficienza della menomazione delle facoltà intellettive e volitive – Accertamento dell’incapacità in due periodi prossimi nel tempo – Presunzione della sussistenza di tale condizione anche nel periodo intermedio – Omessa pronuncia in merito alla malafede dell’altro contraente – Annullamento con rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. ROLFI Federico Vincenzo – Consigliere
Dott. POLETTI Dianora – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15390-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati PIETRO USAI, FRANCO USAI;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 336-2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 28/04/2016;
viste le conclusioni motivate formulate dal P.M. in persona della Sostituta Procuratore Generale ROSA MARIA DELL’ERBA, la quale ha chiesto il rigetto dei primi due motivi e l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona della Sostituta Procuratore Generale ROSA MARIA DELL’ERBA, la quale ha chiesto di rigettare i primi due motivi e di accogliere il terzo motivo del ricorso;
uditi gli Avvocati PIETRO USAI, FRANCO USAI, FRANCO PILIA.
Annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 336-2016 del 28 aprile 2016.
Resistono con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Rimane intimata senza svolgere attivita’ difensive (OMISSIS).
La sentenza impugnata, pronunciando sull’appello formulato da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) contro la decisione resa in primo grado dal Tribunale di Lanusei il 17 novembre 2010, ha confermato l’annullamento del contratto stipulato per scrittura privata del (OMISSIS) fra (OMISSIS), dante causa degli attuali controricorrenti, e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nipoti del (OMISSIS), in relazione alla vendita di un terreno con sovrastante fabbricato, nonche’ di ulteriori tre terreni, in (OMISSIS), a fronte del corrispettivo da versare in tre soluzioni pari a Lire 150.000.000, Lire 70.000.000 e Lire 45.000.000. La Corte d’Appello ha richiamato le risultanze delle consulenze psichiatrica e grafologica espletate, secondo le quali (OMISSIS) (poi dichiarato interdetto nell’anno 2002) non era cosciente al momento della firma della scrittura privata del (OMISSIS), essendogli stata diagnosticata nel giugno 1998 una encefalopatia vascolare cronica (che si traduce in uno stato di demenza senile), mentre nell’agosto del 1998 gli erano state riscontrate eccessiva sonnolenza, difficolta’ a ricordare il nome degli oggetti, deficit delle funzioni mnesiche e disorientamento temporale.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375, comma 1, n. 5), c.p.c., venne fissata l’adunanza della camera di consiglio in data 4 luglio 2018.
Il Collegio affermo’, tuttavia, che non ricorresse l’ipotesi prevista dall’articolo 375, comma 1, numero 3, c.p.c., con riferimento particolare al terzo motivo, il quale argomenta sulla violazione di legge sostanziale (articolo 428, comma 2, c.c.) e sostiene che vi sia stata “omessa motivazione” per la mancata pronuncia da parte della Corte di Cagliari sul secondo motivo di appello circa “l’assenza di mala fede”. Al riguardo, la proposta del relatore ex articolo 380 bis, comma 1, c.p.c., non condivisa dal Collegio, aveva ravvisato una inammissibilita’ della censura, sul presupposto che l’omessa pronuncia su un motivo di appello integri, piuttosto, la violazione dell’articolo 112 c.p.c. La causa, percio’, con ordinanza interlocutoria n. 30294/2018, venne rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice e rinviata a nuovo ruolo.
Il ricorso e’ stato quindi deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui al Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con istanza di discussione orale dei controricorrenti.
Le parti hanno presentato memorie.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 428, 2697 e 2729 c.c., ovvero la mancata osservanza degli orientamenti giurisprudenziali in tema di accertamento dello stato di incapacita’. I ricorrenti contestano gli esiti delle due consulenze ed invocano un riesame delle risultanze probatorie ignorate dai giudici di merito (relazione del dottor (OMISSIS), certificati medici del giugno ed agosto 1998, attivita’ svolte da (OMISSIS) negli anni 1998, 1999 e 2000, matrimonio contratto dallo stesso con (OMISSIS) in data (OMISSIS)).
Il secondo motivo di ricorso di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 428, 2697 e 2729 c.c., l’omesso esame di fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5 e il travisamento della prova, richiamando le prove oggetto della prima censura.
Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’articolo 428, comma 2, c.c. e l’omessa motivazione in relazione all’articolo 360 n. 5, c.p.c., non avendo la Corte di Cagliari pronunciato sul secondo motivo di appello circa “l’assenza di mala fede”, requisito necessario ai fini dell’annullamento del contratto e dal Tribunale erroneamente desunto dalla mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento del prezzo della vendita, nonche’ da altre circostanze che per i ricorrenti sono prive di rilievo.
2. I primi due motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, rivelano diffusi profili di inammissibilita’ e risultano comunque infondati.
Non opera, peraltro, ratione temporis (agli effetti del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 2, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134), la previsione d’inammissibilita’ del ricorso per cassazione, di cui all’articolo 348-ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata ex articolo 360 c.p.c., n. 5 la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”, essendo stato il giudizio di appello introdotto con citazione di cui fu richiesta la notificazione anteriormente all’11 settembre 2012.
2.1. Sono inammissibili le doglianze di travisamento della prova nonche’ quelle, contenute in entrambi i motivi, che, attraverso il parametro della violazione di norme di diritto (articoli 428, 2697 e 2729 c.c.), ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurano in realta’ non l’interpretazione della fattispecie astratta delle disposizioni di legge richiamate, quanto la ricostruzione della fattispecie concreta operata dalla Corte d’appello sulla base dell’apprezzamento delle emergenze istruttorie, ricostruzione che e’ sindacabile soltanto nei limiti dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 D’altro canto, sempre con riguardo alla censura di “travisamento della prova”, inteso tale “travisamento” come constatazione di un errore di percezione o di ricezione di un elemento istruttorio, esso comunque assume rilievo, ai sensi del vigente articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando abbia prodotto l’effetto dell’omesso esame di un fatto decisivo, altrimenti rilevando l’anomalia motivazionale con riguardo ad una determinata informazione probatoria soltanto se risulta dal testo della sentenza, prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, secondo i principi enunciati da Cass. sezioni unite 7 aprile 2014, n. 8053.
Annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere
Lo stesso parametro dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, convertito in L. n. 134 del 2012, contempla unicamente il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Tale ultimo attributo e’, nella specie, comunque da negare, perche’ e’ da intendere in tal senso decisivo solo un fatto che, se esaminato dal giudice, avrebbe ex se portato ad una diversa soluzione della controversia, laddove l’omesso esame di elementi istruttori non si risolve nella corretta prospettazione di un vizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove i fatti storici (nella specie, le circostanze attinenti allo stato patologico di (OMISSIS) ed alle sue facolta’ intellettive e volitive) siano stati comunque presi in considerazione nella sentenza impugnata. La valutazione degli esiti delle prove, come la scelta, tra le varie emergenze istruttorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale e’ libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga piu’ attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti.
2.2. La Corte di Cagliari ha, comunque, deciso la questione di diritto in maniera conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini della sussistenza dell’incapacita’ di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex articolo 428 c.c., non occorre la totale privazione delle facolta’ intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, si’ da impedire comunque la formazione di una volonta’ cosciente; la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l’atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facolta’ psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volonta’ cosciente, e puo’ essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilita’, sulla base di apprezzamento che spetta al giudice di merito e che rimane incensurabile in sede di legittimita’, se sorretto, come nel caso in esame, da congrue argomentazioni, scevre da vizi logici ed errori di diritto (Cass. Sez. 2, 30/05/2017, n. 13659; Cass. Sez. 2, 08/06/2011 n. 12532; Cass. Sez. 2, 28/03/2002, n. 4539). La Corte di appello, nell’ambito di tale apprezzamento delle emergenze istruttorie istituzionalmente devoluto al giudice del merito, ha evidenziato come ad (OMISSIS) fosse stata diagnosticata nel giugno 1998 una encefalopatia vascolare cronica, mentre nell’agosto del 1998 lo stesso aveva manifestato deficit delle funzioni mnesiche e disorientamento temporale, arrivando alla conclusione, anche sulla base delle emergenze di due consulenze tecniche (psichiatrica e grafologica), che il venditore non fosse cosciente al momento della firma della scrittura privata del (OMISSIS). La sentenza impugnata ha tratto dalla consulenza grafologica, in particolare, elementi per maturare il convincimento di un rapporto tra il tracciato grafico e le patologie cerebrali da cui era affetto (OMISSIS), quale indizio della incapacita’ di intendere e di volere dello stesso.
L’interpretazione giurisprudenziale consolidata sostiene che, in tema di incapacita’ naturale conseguente, come nella specie, ad infermita’ psichica, causa di un deterioramento cognitivo globale, cronico e generalmente irreversibile, accertata la totale incapacita’ di un soggetto in due periodi prossimi nel tempo (quale quello intercorrente tra le certificazioni mediche del 1998 e la dichiarazione di interdizione del 2002), la sussistenza di tale condizione puo’ essere legittimamente presunta, “iuris tantum”, anche nel periodo intermedio, sicche’ la parte che sostiene la validita’ dell’atto compiuto e’ tenuta a provare che il soggetto ha agito in una fase di lucido intervallo o di remissione della patologia (Cass. Sez. 2, 04/03/2016, n. 4316; Cass. Sez. 2, 09/08/2011, n. 17130).
Lo stato di incapacita’ di intendere e di volere del soggetto che abbia stipulato un contratto, del quale si chieda l’annullamento ai sensi dell’articolo 428 c.c., del resto, e’ una condizione personale dell’individuo, che solo quando assume connotazioni eclatanti puo’ essere provata in modo diretto; il piu’ delle volte, essa va invece accertata in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilita’ (Cass. Sez. 2, 07/04/2000, n. 4344).
La deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di violazione di legge o di omesso esame di fatto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non conferisce al giudice di legittimita’ il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’ la sola facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito. I ricorrenti, per contro, coi primi due motivi sollecitano questa Corte a rivalutare l’idoneita’ probatoria di documenti ed atti dei pregressi gradi di merito (peraltro senza indicarne specificamente il contenuto, come prescritto dall’articolo 366, comma 1, n. 6) c.p.c.): cio’ si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento dei primi giudici, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.
Ancora nella memoria presentata ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., i ricorrenti deducono che non sia stata “raggiunta la prova dello stato di incapacita’ del (OMISSIS) al momento della conclusione del contratto”, criticano il “ragionamento deduttivo” della Corte d’appello e lamentano che non sia stato tenuto conto di alcuni “dati di fatto suscettibili di rendere incongrua e contraddittoria l’affermazione dello stato di incapacita’”. Non puo’ che ribadirsi che, al fine del controllo di legittimita’ sul “valore” e sulla “operativita’” delle presunzioni, la verifica della sussistenza degli estremi cui all’articolo 2729, comma 1, c.c., avviene, si’, nelle forme del sindacato per violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma e’ finalizzata a disvelare che il giudice abbia fondato la presunzione su indizi privi di gravita’, precisione e concordanza, incorrendo, quindi, in una falsa applicazione della norma (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), evenienza da escludere nel caso in esame. I ricorrenti, piuttosto, elencano una serie di ulteriori elementi di fatto che non infirmano l’attendibilita’ della giustificazione fornita dalla Corte d’appello, auspicando che la Corte di cassazione pervenga in via inferenziale ad un esito decisorio contrapposto a quello raggiunto dai giudici del merito quanto all’apprezzamento sull’esito della prova dell’incapacita’.
3. Il terzo motivo del ricorso e’, invece, fondato.
3.1. I ricorrenti deducono la violazione dell’articolo 428, comma 2, c.c. e l’omessa motivazione in relazione all’articolo 360 n. 5, c.p.c., per la mancata pronuncia da parte della Corte di Cagliari sul secondo motivo di appello circa “l’assenza di mala fede”.
Come evidenziano anche i controricorrenti, il Tribunale di Lanusei aveva affermato che lo stato di incapacita’ di (OMISSIS) sussisteva al momento della stipula del contratto di compravendita e che tale condizione fosse ben nota ai compratori, come desumibile dai rapporti familiari correnti tra le parti, dalle dichiarazioni rese dei medesimi compratori in sede di interrogatorio, dalla mancata prova dell’avvenuto pagamento del prezzo, dal valore dei beni, dal contenuto del contratto, dai riscontri del perito grafologo.
A fronte di cio’, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano dedotto nell’atto di appello la “assenza di mala fede”, criticando la sentenza di primo grado quanto al rilievo attribuito all’asserita mancata dimostrazione del pagamento del prezzo, alle risposte rese in sede di interrogatorio, al tenore ed al contenuto del contratto.
3.2. Per l’annullamento del contratto per incapacita’ di intendere e di volere, ai sensi dell’articolo 428, comma 2, c.c., non e’, invero, richiesta, a differenza dell’ipotesi del comma 1, la sussistenza di un grave pregiudizio, che, invece, costituisce indizio rivelatore dell’essenziale requisito della mala fede dell’altro contraente; quest’ultima deve risultare, infatti, o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all’incapace, o dalla natura e qualita’ del contratto, e consiste nella consapevolezza che l’altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente. Qualora sia proposta domanda di annullamento di un contratto per incapacita’ naturale, e’ quindi devoluta al giudice di merito l’indagine relativa sia alla sussistenza dello stato di incapacita’ del soggetto che lo ha stipulato che alla malafede di colui che contrae con l’incapace di intendere e di volere (Cass. Sez. 2, del 26/02/2009, n. 4677; Cass. Sez. 3, 08/02/2012, n. 1770).
3.3. E’ vero che il terzo motivo di ricorso e’ formulato deducendo in rubrica la violazione dell’articolo 428, comma 2, c.c. e l’omessa motivazione in relazione all’articolo 360 n. 5, c.p.c., ma nella esposizione dello stesso i ricorrenti lamentano che i giudici di secondo grado, “ritenendo erroneamente di dover decidere su un unico motivo di doglianza” (cosi’ effettivamente asserisce la sentenza impugnata a pagina 8), hanno “completamente trascurato le censure svolte dagli appellanti” nel “secondo motivo sviluppato da pagina 17 in poi” dell’atto di gravame, quanto all’accertamento del requisito della mala fede, prescritto dall’articolo 428, comma 2, c.c. La richiesta finale dei ricorrenti e’ comunque quella di “annullare la sentenza impugnata”.
3.3.1. Ora, l’interpretazione di questa Corte afferma frequentemente che l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’articolo 112 c.p.c. per difetto di attivita’ del giudice, e non gia’ la violazione di una norma di diritto sostanziale ne’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto la censura di violazione di norme di diritto presuppone che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto, ed inoltre il motivo di appello non costituisce un fatto principale o secondario, bensi’ la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello, sicche’, ove il vizio sia dedotto come violazione dell’articolo 360, comma 1, n. 3 n. 5, c.p.c., il motivo dovrebbe essere dichiarato inammissibile (ad esempio, Cass. Sez. 3, 20/09/2021, n. 25359; Cass. Sez. 6 – 3, 16/03/2017, n. 6835; Cass. Sez. L, 27/10/2014, n. 22759).
3.3.2.Deve pero’ qui farsi applicazione del principio enunciato da Cass. Sez. Unite, 24 luglio 2013, n. 17931, affermando che, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad un motivo di appello, non e’ indispensabile, ai fini dell’ammissibilita’ in ordine al requisito di cui all’articolo 366, comma 1, n. 4, c.p.c., che faccia esplicita menzione della ravvisabilita’ della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell’articolo 360 c.p.c., con riguardo all’articolo 112 c.p.c., ove, come nel caso esame, risulti comunque soddisfatta l’esigenza di una chiara esposizione delle ragioni per le quali la censura e’ stata formulata e la stessa, per di piu’, rechi univoco riferimento alla nullita’ della decisione derivante dalla relativa omissione, cio’ consentendo di individuare il vizio dedotto e la norma o il principio di diritto che si assume violato.
Non puo’ altrimenti ritenersi, come assumono i controricorrenti, che la sentenza della Corte di d’appello, pur in mancanza di espresso esame del motivo di impugnazione a cio’ inerente, abbia “fatto proprie” le valutazioni sulla mala fede dei compratori esplicitate dal Tribunale, essendo cio’ implicito nel rigetto integrale dell’appello, in quanto i giudici di secondo grado hanno deciso unicamente le censure in ordine alla sussistenza dello stato di incapacita’, diversa essendo l’indagine sulla consapevolezza che un contraente abbia della menomazione dell’altro contraente.
4. Conseguono l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, il rigetto del primo e del secondo motivo e la cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, la quale riesaminera’ la causa pronunciando sul motivo di gravame non esaminato, tenendo conto dei rilievi svolti ed uniformandosi ai richiamati principi, e provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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