Anche un credito litigioso può essere tutelato ai sensi dell’art. 2901 c.c.

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 10 settembre 2019, n. 22589

Massima estrapolata:

Anche un credito litigioso può essere tutelato ai sensi dell’art. 2901 c.c., in quanto tale norma ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore.

Ordinanza 10 settembre 2019, n. 22589

Data udienza 21 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21664-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 253/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Milano, pubblicata il 18 gennaio 2018, con cui e’ stata respinto il gravarne proposto da (OMISSIS) nei confronti del Tribunale del capoluogo lombardo. Con quest’ultima pronuncia era stato negato che al ricorrente potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato e si era altresi’ escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.
2. – Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.
Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo e’ lamentata la violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, del Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articoli 8 e 27, degli articoli 2, e 3 CEDU e “omesso esame di fatti decisivi e assenza di motivazione, nonche’ violazione dei parametri normativi relativi agli atti di persecuzione subiti”.
Il secondo mezzo denuncia la violazione del Decreto Legislativo n. 351 del 2007, articolo 3, comma 5, lettera c), per violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria, la violazione o falsa applicazione degli Decreto Legislativo n. 251 del 2007, articoli 2, 3 e 14, del Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articoli 8 e 27, degli articoli 2, 3, 6 e 13 CEDU, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, articolo 47, della dir. 2013/32/UE, articolo 46.
Col terzo motivo e’ lamentata la violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 5, comma 6, articolo 10, comma 3 e articolo 19, motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria e all’apprezzamento della vulnerabilita’, omesso esame di fatti decisivi circa la sussistenza delle condizioni per l’accesso a questa forma di protezione, nonche’, ancora, violazione del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articoli 3, 4, 7, 14, 16 e 17, del Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articoli 8, 10, 32, dell’articolo 10 Cost.; e’ pure lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo e la mancanza o apparenza della motivazione, nonche’ la nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 112 e 132 Cost. e dell’articolo 156 Cost., comma 2 e dell’articolo 11 Cost., comma 6.
2. – Gli esposti motivi non hanno fondamento.
La Corte di merito ha ritenuto che le domande proposte non potessero trovare accoglimento rilevando, tra l’altro, che la vicenda personale del ricorrente – incentrata sulle pressioni esercitate su di lui dallo zio, che avrebbe inteso fargli prendere in moglie la figlia disabile e che avrebbe pure minacciato di farlo arrestare dalla polizia in caso di rifiuto (cio’ che secondo l’istante sarebbe stato ben possibile, in considerazione della corruttibilita’ delle forze dell’ordine) era connotata da assenza di specificita’ (e’ stata rimarcata, in particolare, la “genericita’ con la quale i contrasti di natura familiare sono stati riferiti”); lo stesso giudice del gravame ha evidenziato che l’istanza di protezione internazionale risultava essere stata proposta solo un anno dopo l’arrivo del richiedente in Italia. In tal modo, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del Decreto Legislativo n. 251 del 2007, articolo 3, comma 5. Infanti, questa Corte ha precisato che in tema di protezione internazionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 251 del 2007, articolo 3, comma 5, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito e’ tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (Cass. 10 luglio 2014, n. 15782, e in precedenza Cass. 18 febbraio 2011, n. 4138, secondo cui ove il richiedente non abbia fornito prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova devono essere ritenuti comunque veritieri se ricorrano le richiamate condizioni). Nondimeno, cio’ che e’ mancato, nella fattispecie in esame, e’ il positivo riscontro di alcune delle condizioni contemplate dal cit. articolo 3, comma 5: segnatamente quelle di cui alla lettera a) e alla lettera d). Per un verso, infatti, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda ai sensi del Decreto Legislativo n. 251 del 2007, ex articolo 3, comma 5 lettera a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati: infatti, al giudice del merito compete bensi’ di valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, ai sensi del Decreto Legislativo n. 251 del 2007, ex articolo 3, comma 5 lettera c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503). Per altro verso, e’ evidente il rilievo che assuma, sul piano della presunzione di veridicita’ dei fatti narrati, il ritardo di un anno nella presentazione della domanda di protezione internazionale, dovendosi per certo negare, nell’evenienza descritta, che lo straniero abbia “presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile”.
Esclusa, per le ragioni anzidette, la genuinita’ del racconto, la Corte di merito non aveva alcun motivo per riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria di cui alle prime due lettere del Decreto Legislativo n. 251 del 2007, articolo 14. Si rileva, in proposito, che la prima forma di tutela esige che si dia conto di una personalizzazione del pericolo di essere fatto oggetto di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalita’, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica: cio’ che nel caso in esame deve evidentemente escludersi. Con riguardo alle fattispecie tipizzate dall’articolo 14, lettera a) e lettera b), e’ necessario invece osservare che l’esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti deve pur sempre rivestire un certo grado di individualizzazione (cfr.: Cass. 20 giugno 2018, n. 16275; Cass. 20 marzo 2014, n. 6503): il che, nel caso in esame va negato proprio in ragione della mancanza di riscontri quanto a una vicenda personale che conferisca specificita’ e concretezza a un tale rischio.
L’ipotesi di cui all’articolo 14, lettera c), che si configura anche in mancanza di un diretto coinvolgimento individuale dello straniero nella situazione di pericolo, e’ stata, poi, motivatamente esclusa dalla Corte distrettuale, la quale, basandosi su fonti di informazione internazionale, ha appurato che il paese di provenienza dell’odierno istante non e’ teatro di un “conflitto diffuso” e di una “violenza generalizzata”: Tale apprezzamento, che sfugge al sindacato di legittimita’, porta ovviamente a disconoscere che nel presente giudizio di cassazione si possa far questione della “minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
Quanto, infine, alla protezione umanitaria, la Corte di appello ha negato l’esistenza di speciali condizioni di vulnerabilita’ e tale conclusione non puo’ essere sovvertita richiamando la situazione del paese di origine del ricorrente. Infatti, la condizione di vulnerabilita’ deve essere sempre correlata a elementi legati alla vicenda personale del richiedente, apprezzata nella sua individualita’ e concretezza (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).
3. – Nulla deve disporsi in punto di spese processuali, stante la mancata resistenza del Ministero.
L’ammissione della parte ricorrente al gratuito patrocinio determina l’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’importo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio (Cass. 22 marzo 2017, n. 7368).

P.Q.M.

La Corte:
rigetta il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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