Anche i crediti condominiali possono essere tutelati con l’esercizio della revocatoria ordinaria

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 9 agosto 2019, n. 21257.

Massima estrapolata:

Anche i crediti condominiali possono essere tutelati con l’esercizio della revocatoria ordinaria, di cui all’articolo 2901 del Codice civile, cioè la possibilità di annullare le cessioni del patrimonio del moroso quando rappresentino un potenziale danno per il condominio creditore e siano state messe in atto con frode da parte dell’acquirente. E nonostante il credito sia ancora in corso di accertamento giudiziario. Inoltre, per l’esercizio dell’azione da parte del condominio, non sarebbe necessario la partecipazione o la conoscenza dell’intento fraudolento ma la semplice consapevolezza della frode.

Ordinanza 9 agosto 2019, n. 21257

Data udienza 13 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27209/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. e (OMISSIS) S.R.L., in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentate e difese dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS).
– RICORRENTI-
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio in (OMISSIS).
– CONTRORICORRENTE –
e
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS).
– CONTRORICORRENTE –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3951/2018, depositata in data 6.6.2018.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 13.6.2019.

FATTI DI CAUSA

Il Condominio (OMISSIS) ha adito il tribunale di Roma, esponendo di esser creditrice della (OMISSIS) s.r.l. per il pagamento delle quote condominiali relative all’esecuzione di lavori allo stabile comune; che la pretesa era stata azionata in un autonomo giudizio, non ancora definito, e che nel frattempo la societa’ debitrice aveva ceduto taluni immobili all’ (OMISSIS) s.r.l., ponendo a rischio il soddisfacimento della pretesa.
Ha chiesto di revocare il rogito di vendita concluso in data 8.4.2010, ai sensi dell’articolo 2901 c.c..
Le convenute hanno resistito alla domanda, chiedendone il rigetto. In corso di casa e’ intervenuta (OMISSIS), che ha parimenti chiesto di dichiarare l’inefficacia della vendita, dichiarandosi titolare di taluni crediti verso la (OMISSIS) – azionati in un separato giudizio – in virtu’ degli obblighi nascenti da un contratto preliminare.
Il Tribunale ha dichiarato l’inefficacia della vendita, regolando le spese.
L’appello dalle societa’ soccombenti, e’ stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’articolo 342 c.p.c..
A parere della Corte distrettuale i motivi di impugnazione erano “generici ed inconsistenti”, poiche’ carenti di specifiche argomentazioni volte a contrastare le motivazioni della sentenza impugnata.
La cassazione della sentenza e’ chiesta dalla (OMISSIS) s.r.l. e dall’ (OMISSIS) s.r.l. sulla base di tre motivi di ricorso, illustrati con memoria.
Il Condominio (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’articolo 342 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza dichiarato erroneamente inammissibile l’appello sebbene la ricorrente avesse sottoposto all’esame del giudice di secondo grado, con censure specifiche ed argomentate, due distinte questioni: la mancanza di eventus damni e l’insussistenza della prova di un credito liquido ed esigibile, profili su cui la sentenza non avrebbe pronunciato.
Il motivo non merita accoglimento.
La censura appare minata da un evidente difetto di specificita’, poiche’, a fronte dell’analitica disamina delle singole censure e della puntuale valutazione di genericita’ ed inconsistenza formulata, per ciascuna di esse, dalla Corte d’appello, il ricorso si limita a sintetizzare le due questioni proposte in sede di impugnazione, senza riportarne piu’ analiticamente il contenuto e senza minimamente argomentare le ragioni di dissenso sollevate in sede di legittimita’. Nello specifico, la Corte distrettuale ha, come detto, ritenuto inconferenti ed inconsistenti i motivi di appello, osservando che:
a) con il primo motivo, in luogo di confutare l’assunto contenuto nella sentenza di primo grado, secondo cui ai fini della revocatoria era sufficiente la sussistenza di una ragione di credito ancorche’ litigiosa, era stato obiettato che i giudizi aventi ad oggetto i crediti vantati dal Condominio e da (OMISSIS) erano ancora in corso, senza, quindi, minimamente spiegare perche’ tale circostanza fosse ostativa per l’accoglimento della domanda;
b) il secondo motivo di appello (volto a sostenere che la cessione immobiliare era anteriore al sorgere dei crediti vantati dal condominio ed era giustificata dalle esigenze di una migliore gestione del patrimonio dell’impresa, non essendo diretta a diminuire la garanzia patrimoniale), mancava di qualsivoglia argomentazione volta a contrastare la tesi del tribunale secondo cui la cessione era stata perfezionata allorquando erano gia’ sorti i crediti vantati dalle resistenti, e che quindi, ai fini della revocatoria, non erano necessari ne’ il consilium fraudis, ne’ la partecipazione o la conoscenza dell’intento fraudolento del cedente, ma la mera scientia damni.
c) il terzo motivo di appello, volto a negare che l’atto dispositivo avesse provocato un concreto pregiudizio patrimoniale alle ragioni dei creditori, non censurava, in maniera argomentata e pertinente, la tesi del tribunale secondo cui la dismissione di un bene immobile e’ di per se’ lesivo della garanzia patrimoniale, essendo il ricavato della vendita piu’ difficilmente aggredibile dai creditori;
d) il quarto motivo di impugnazione, diretto a negare il perseguimento di un intento fraudolento da parte della venditrice, mancava della benche’ minima confutazione di quanto sostenuto dal primo giudice, ossia che, essendo l’atto dispositivo successivo al sorgere del credito, era sufficiente la mera scientia damni.
Alla luce della puntuale disamina del contenuto dell’impugnazione operata dalla Corte di merito, le ricorrenti avrebbero dovuto esporrei con la dovuta analiticita’, il contenuto del gravame ed argomentare le ragioni di critica, non potendosi limitare ad elencare – in modo del tutto sintetico – le questioni sollevate in secondo grado.
L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimita’ ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilita’ del motivo di censura.
Il ricorrente deve quindi specificare – nell’atto di impugnazione – il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando i fatti processuali alla base dell’errore denunciato.
Ove sia censurata la statuizione di inammissibilita’ dell’appello ex articolo 342 c.p.c. occorre inoltre indicare in modo puntuale le ragioni per cui si ritiene sufficientemente specifico e pertinente il motivo di gravame, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne l’errore denunciato (Cass. 22880/2017; Cass. 20405/2006).
Le pronuncia di inammissibilita’ dell’appello appare dunque incensurabile e cio’ anche a voler tener conto dei motivi riportati nella sentenza impugnata, risultando evidente la carenza di qualsivoglia sviluppo argomentativo e di effettiva pertinenza delle ragioni di doglianza proposte dalle appellanti, in contrapposizione con le motivazioni della sentenza di primo grado.
2. Il secondo motivo, proposto in via subordinata, denuncia la violazione dell’articolo 2901 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza ritenuto sufficiente, per l’esperimento della revocatoria, la sussistenza di una semplice ragione di credito pur se ancora sub iudice, senza considerare i rilevanti riflessi patrimoniali che tale soluzione – di cui si sollecita un ripensamento, anche con eventuale rimessione della questione alle Sezioni Unite – puo’ produrre sulla tenuta economica delle imprese di costruzione.
Il terzo motivo, parimenti proposto in via subordinata, denuncia la violazione degli articoli 2901 e 2697 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza posto a carico delle ricorrenti l’onere di provare l’insussistenza di un concreto pregiudizio per il soddisfacimento del credito, mentre competeva al Condominio provare preliminarmente che l’atto dispositivo aveva cagionato una “maggiore difficolta’ o incertezza nella realizzazione della pretesa” dedotta a fondamento dell’azione revocatoria.
I due motivi sono inammissibili, attesa la definitivita’ della pronuncia di inammissibilita’ dell’appello che consegue al rigetto del primo motivo di ricorso.
Il ricorso e’ quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.
Si da’ atto che sussistono le condizioni per dichiarare che le ricorrenti sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, che si liquidano, per ciascun controricorrente, in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%. Da’ atto che sussistono le condizioni per dichiarare che le ricorrenti sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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