Ammissibilita’ del ricorso, riguardante una decisione che, in quanto avente carattere definitivo ed incidente su un diritto soggettivo, e’ impugnabile in sede di legittimita’ ai sensi dell’articolo 111 Cost.

Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 27 marzo 2018, n. 7549.

Ammissibilita’ del ricorso, riguardante una decisione che, in quanto avente carattere definitivo ed incidente su un diritto soggettivo, e’ impugnabile in sede di legittimita’ ai sensi dell’articolo 111 Cost.: si tratta, di un provvedimento camerale con cui il tribunale fallimentare, pronunciando sul reclamo proposto avverso un decreto emesso dal giudice delegato ai sensi della L. Fall., articolo 26, ha statuito sulla liquidazione del compenso dovuto al reclamante per l’attivita’ giudiziale prestata in favore della curatela del fallimento.

Ordinanza 27 marzo 2018, n. 7549
Data udienza 19 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 2423/2013 proposto da:
(OMISSIS), (cod. fisc. (OMISSIS)), difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del curatore pro tempore, dott. (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA depositato in data
05/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L’Avv. (OMISSIS) ricorre per cassazione, ex articolo 111, comma 7, Cost., affidandosi a tre motivi, avverso il decreto del Tribunale di Civitavecchia del 25 ottobre/5 dicembre 2012, comunicato l’11 gennaio 2013, che ritenne parzialmente fondato, “nei limiti di cui in parte dispositiva, avuto riguardo alle ragioni esposte nell’atto introduttivo del presente procedimento ed alla documentazione prodotta”, il reclamo L. Fall., ex articolo 26, dal primo proposto contro il decreto con cui il giudice delegato del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. gli aveva liquidato i compensi per alcuni incarichi professionali svolti nell’interesse della predetta procedura.
1.1. Quest’ultima non ha spiegato difese.
2. Con il primo motivo, rubricato “Omessa pronuncia, violazione articolo 112 c.p.c. – Omessa motivazione – Art. 111 Cost., comma 6 – Art. 360 c.p.c., n. 4 – Omesso esame di un punto decisivo che e’ stato oggetto di discussione tra le parti – Art. 360 c.p.c., n. 5”, si lamenta la carenza, nel provvedimento impugnato, di qualsivoglia pronuncia sulla formulata domanda di liquidazione degli interessi, “su tutte le somme riconosciute, dal di’ del dovuto”.
2.1. Con il secondo motivo, recante “Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione. Art. 360 c.p.c., n. 5. Motivazione omessa, del tutto apparente ed apodittica, violazione articolo 111 Cost., comma 6, – Art. 360 c.p.c., n. 4”, si sostiene la apoditticita’, laconicita’ e mera apparenza della motivazione – “ritenuto che meriti integrale conferma il provvedimento impugnato nella parte relativa alla liquidazione dei diritti e degli onorari in quanto conforme alle tabelle all’epoca vigenti” – con cui quel tribunale disattese le censure proposte avverso la effettuata quantificazione, ad opera del giudice delegato del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., degli onorari per gli incarichi professionali svolti dall’odierno ricorrente nell’interesse della predetta procedura.
2.2. Con il terzo motivo, infine, intitolato “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 Cost., comma 6, del Decreto Ministeriale 9 aprile 2004, n. 127, articoli 5 – 6 e relativa Tabella A II – Art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa motivazione, difetto di motivazione sufficiente e coerente, mancanza di requisito essenziale dell’atto. Art. 360 c.p.c., n. 4. Omesso esame circa fatti decisivo per il giudizio, oggetto di discussione – Art. 360 c.p.c., n. 5”, si ascrive al decreto impugnato di non aver in alcun modo giustificato, se non con la gia’ riportata affermazione illogica ed apodittica, il perche’, nella determinazione e liquidazione degli onorari suddetti, fossero stato applicati i minimi tariffari, obliterandosi e violandosi completamente le regole di cui agli articoli 5 e 6, ed alla relativa tabella A II, delle tariffe di cui al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004.
3. Preliminarmente, occorre dare atto dell’ammissibilita’ dell’odierno ricorso, riguardante una decisione che, in quanto avente carattere definitivo ed incidente su un diritto soggettivo, e’ impugnabile in sede di legittimita’ ai sensi dell’articolo 111 Cost.: si tratta, infatti, di un provvedimento camerale con cui il tribunale fallimentare, pronunciando sul reclamo proposto avverso un decreto emesso dal giudice delegato ai sensi della L. Fall., articolo 26, ha statuito sulla liquidazione del compenso dovuto al reclamante per l’attivita’ giudiziale prestata in favore della curatela del fallimento (cfr. Cass. n. 21826 del 2017; Cass. n. 15941 del 2007; Cass. n. 7782 del 2007).
4. Il primo motivo e’ fondato.
4.1. La natura di error in procedendo della prospettata censura afferente l’omessa pronuncia sulla formulata domanda di liquidazione degli interessi “su tutte le somme riconosciute, dal di’ del dovuto”, consente a questa Corte di accedere agli atti del giudizio.
4.2. Da tanto emerge che, effettivamente, nelle conclusioni del proprio reclamo L. Fall., ex articolo 26 (cfr. pag. 13), come riportate nell’odierno ricorso, l’Avv. (OMISSIS) chiese – “…Il tutto con ogni consequenziale provvedimento e pronuncia, anche sulle spese e con richiesta di liquidazione degli interessi su tutte le somme riconosciute dal di’ del dovuto” – di procedersi anche alla suddetta liquidazione: su tale specifica istanza, pero’, nulla si rinviene nella motivazione del provvedimento oggi impugnato, mentre, nel suo dispositivo, c’e’, ma solo per quanto (ulteriormente) riconosciuto al citato professionista per la “procedura esecutiva n. 88/94”, un generico riferimento ad “Euro 135,00 per interessi”. E’ evidente, quindi, la carenza di qualsivoglia adeguata statuizione sulla domanda de qua, alcunche’ avendo il tribunale sancito sia quanto alla spettanza, o meno, ed alla decorrenza degli interessi invocati relativamente agli ulteriori importi riconosciuti nel medesimo dispositivo per gli altri giudizi ivi indicati, sia circa le concrete modalita’ di determinazione di quelli affatto laconicamente li’ menzionati.
5. Il secondo ed il terzo motivo, poi, benche’ rubricati come vizio di motivazione o difetto assoluto di motivazione, denunciano, in realta’, rispettivamente, un vizio di extra petizione (avendo il tribunale affermato che i diritti e gli onorari erano conformi alle tariffe, benche’, circa i primi, non ci fosse alcun motivo di reclamo, mentre relativamente ai secondi, si discuteva non dell’applicazione errata dello scaglione di riferimento tariffario, bensi’ dell’ingiusto riconoscimento dei minimi per ogni affare) ed uno di omessa pronuncia sui motivi di reclamo effettivamente proposti (cfr. Cass. S.U. 8053/14 e Cass. n. 21517/14).
5.1. Il terzo motivo, da esaminarsi prioritariamente e da riqualificarsi alla stregua del vizio processuale che effettivamente prospetta (cfr., ex multis, Cass. n. 23381 del 2017; Cass. n. 24553 del 2013; Cass. n. 19882 del 2013; Cass., S.U., n. 17931 del 2013; Cass. n. 1370 del 2013; Cass. n. 14026 del 2012), – “trattasi di motivazione illogica… dalla quale e’ solo dato rilevare che il tribunale non e’ sceso all’esame dei motivi e degli atti, cosi’ omettendo di pronunciarsi…” (cfr. pag. 16 dell’odierno ricorso) – e’ fondato, con conseguente assorbimento del secondo.
5.1.1. Invero, la stringatissima motivazione dell’impugnato decreto “…esaminati gli atti; ritenuta la parziale fondatezza del reclamo nei limiti di cui in parte dispositiva, avuto riguardo alle ragioni esposte nell’atto introduttivo del presente procedimento ed alla documentazione prodotta; ritenuto che meriti integrale conferma il provvedimento impugnato nella parte relativa alla liquidazione dei diritti e degli onorari in quanto conforme alle tabelle all’epoca vigenti…” – ha totalmente omesso di riscontrare la censura che l’Avv. (OMISSIS), attraverso il proposto reclamo ex articolo 26 l.fall., aveva rivolto contro l’avvenuta liquidazione, in suo favore, dei soli onorari minimi per ciascun affare effettuata dal giudice delegato.
6. Il ricorso va quindi accolto limitatamente al primo ed al terzo motivo, dichiarandosene assorbito il secondo, ed il decreto impugnato deve essere cassato, in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Civitavecchia, in diversa composizione, per un nuovo esame, del reclamo del (OMISSIS) e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiarandone assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato, in relazione ai motivi accolti, e rinvia al Tribunale di Civitavecchia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio.

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