Amministratore di società deve essere compensato per l’attività svolta

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 12 novembre 2018, n. 28911

La massima estrapolata:

L’amministratore di società, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli configurandosi tuttavia tale diritto quale diritto disponibile e ben potendo pertanto lo stesso essere derogato da una clausola dello statuto della società o da una delibera assembleare che sancisca la gratuità dell’incarico o potendo parimenti il predetto compenso essere escluso anche da una rinuncia espressa o tacita dell’amministratore. Conseguentemente, ove non sia stato stabilito alcun compenso per la carica rivestita come amministratore o come componente del consiglio di amministrazione, ma neanche vi sia stata una rinuncia al compenso, tale diritto sussiste e, trattandosi di diritto soggettivo perfetto, ne può essere chiesta al giudice la determinazione, anche in via equitativa, purché venga allegata e provata la qualità e quantità delle prestazioni concretamente svolte, risultando di per sé sola insufficiente l’indicazione del compenso pattuito in esercizi sociali di anni diversi medesima

Sentenza 12 novembre 2018, n. 28911

Data udienza 10 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 2121-2014 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2799/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 09/07/2013 R.G.N. 3700/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per inammissibilita’, in subordine rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’appello di Milano con sentenza n.2799 del 2013 ha rigettato l’appello promosso dalla societa’ (OMISSIS) srl avverso la sentenza del tribunale di Varese del 2009, che aveva accolto la domanda di (OMISSIS), consigliere di amministrazione della (OMISSIS) SRL, societa’ da cui (OMISSIS) si era scissa e che veniva condannata al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di Euro 29.166,00 a titolo di compenso per le prestazioni svolte nella veste ci consigliere di amministrazione a favore della societa’, nella quale aveva ricoperto la carica di consigliere per il periodo dal 28.12.2002 al dicembre 2005.
La corte ha preliminarmente ritenuto infondato il motivo relativo alla eccepita incompetenza dell’adito giudice ordinario in primo grado, in assenza di qualsiasi specifico pregiudizio processuale, rispetto al rito differenziato del lavoro e, nel merito, ha ritenuto che l’ (OMISSIS), gia’ consigliere in (OMISSIS) spa, era divenuto membro del CdA della (OMISSIS) srl, dopo la scissione, ricoprendo tale ruolo sino al 2007, che tuttavia prima del 2005 non aveva ricevuto alcun emolumento per l’opera professionale svolta in qualita’ di consigliere di amministrazione di detta societa’, in quanto solo nel dicembre 2005 (OMISSIS) aveva stabilito un compenso annuo di Euro 10.000, su proposta dello stesso (OMISSIS) in data 15.12.2005.
La corte milanese ha poi rilevato che dalla costituzione della societa’ alla fine del 2005, si erano tenute 20 assemblee a cui l’ (OMISSIS) aveva sempre partecipato e che pertanto andava riconosciuto il diritto ad una adeguato compenso, non essendo mai stata contestata la sua opera intellettuale in favore della societa’ nel ruolo rivestito. La sentenza impugnata ha escluso infatti che (OMISSIS) avesse tacitamente rinunciato a detto emolumento e che nulla impediva alla societa’ appellante di inserire successivamente in bilancio le poste relative al compenso dei propri amministratori, sebbene la somma liquidata fosse la risultante di diverse annualita’.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) srl affidato a due motivi, cui ha resistito (OMISSIS) con controricorso, poi illustrato da memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’articolo 2230 c.c. in relazione articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte erroneamente assimilato la prestazione degli amministratori di societa’ ad una prestazione d’opera intellettuale rientrante nella previsione dell’articolo 2230 c.c., norma su cui la corte ha fondato il diritto al compenso, mentre per contro nessuna norma prevede e regola il compenso degli amministratori, potendo tali compensi essere stabiliti solo dallo Statuto o dall’assemblea dei soci: qui l’assemblea ha deciso solo dopo il 15.12 2005.
2) con il secondo motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: non sarebbe stata esaminata la tacita rinuncia di (OMISSIS) al compenso per il periodo 2002/2005 dimostrato dalla sua mancata rivendicazione in detto periodo di qualsiasi richiesta in merito, rinuncia che nel caso in esame e’ del tutto legittima, ricadendo tale compenso nella sfera di disponibilita’ dell’amministratore, non essendo applicabile al rapporto l’articolo 36 Cost.. Andrebbe pertanto ribaltato il ragionamento svolto della corte di merito secondo cui per prassi le prestazioni intellettuali vanno retribuite.
I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente perche’ in realta’ entrambi diretti a censurare le argomentazioni della corte sulla remunerabilita’ dell’attivita’ di consigliere di amministrazione dell’ (OMISSIS), non meritano accoglimento.
La giurisprudenza di questa Corte ha oramai espresso un orientamento consolidato in tema di remunerazione dell’attivita’ svolta dal consigliere di amministrazione in esecuzione del suo incarico, statuendo che l’amministratore di una societa’, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l’attivita’ svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli e che tuttavia tale diritto e’ disponibile (Cass. n. 12592/2010), potendo essere derogato da una clausola dello statuto della societa’ o da una delibera assembleare che sancisca la gratuita’ dell’incarico o potendo detto compenso essere escluso anche da una rinuncia espressa o tacita dell’amministratore (Cass. n.4261/2009, Cass. 15382/2017).
Conseguentemente ove non sia stato stabilito alcun compenso per la carica rivestita come amministratore o come componente del consiglio di amministrazione, ma neanche vi sia stata una rinuncia al compenso, tale diritto sussiste e, trattandosi di diritto soggettivo perfetto, ne puo’ essere chiesta al giudice la determinazione (cosi’ Cass. 8897/2014), anche in via equitativa, purche’ venga allegata e provata la qualita’ e quantita’ delle prestazioni concretamente svolte, risultando di per se’ sola insufficiente l’indicazione del compenso pattuito in esercizi sociali di anni diversi (cosi’ Cass. 23004/2014).
Quanto alla fonte di tale diritto, che la corte milanese individua nell’articolo 2230 c.c., sulla considerazione che la prestazione lavorativa possa assimilarsi a quella del prestatore d’opera individuale, deve osservarsi che piu’ correttamente questa corte di legittimita’ l’ha ricondotta comunque alla disciplina societaria che prevede e regola il diritto al compenso dei membri del consiglio di amministrazione e degli amministratori (articoli 2364 e 2365 e 2389 c.c.), e che quindi, ove manchi una disposizione assembleare o dello statuto che stabilisca un compenso, l’amministratore e’ abilitato a richiederlo giudizialmente (cfr. Cass. 23004 /2014 cit.)
Si profila peraltro comunque inammissibile l’assunto della ricorrente, di cui al secondo motivo di ricorso, circa l’omesso esame da parte della corte territoriale della tacita rinuncia di (OMISSIS) a tale compenso per i periodi anteriori al 2005 – anno in cui la remunerazione e’ stata prevista con delibera assembleare anche con riferimento alle annualita’ precedenti – consistita nel non avere egli mai rivendicato in passato tale compenso. Ed infatti la corte di merito ha esaminato tale condotta, – e cio’ e’ gia’ di per se’ sufficiente per ritenere l’inammissibilita’ del vizio lamentato in base alla nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 c.p.c., ma ne ha comunque argomentato ampiamente l’irrilevanza.
Il ricorso deve quindi essere respinto, con condanna della societa’ ricorrente, soccombente, alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, a cui va aggiunto il pagamento del contributo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Avv. Renato D’Isa

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *