L’Amministratore non risponde del denaro non versato dai condòmini

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 30 ottobre 2018, n. 27639

La massima estrapolata:

L’amministratore non risponde del denaro non versato dai condòmini. Infatti, secondo quanto dispone l’art.1130 c.c., riscuote i contributi ed eroga le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni, tra cui si annotano le spese per il riscaldamento. L’art. 646 c.p. punisce l’amministratore che spende per i propri bisogni il denaro versatogli dai condòmini, tuttavia non sempre è il responsabile degli eventuali ammanchi contabili che risultano dal bilancio .

Sentenza 30 ottobre 2018, n. 27639

Data udienza 14 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 16940/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 352/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2018 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TRONCONE FULVIO, che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine infondatezza del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e della memoria.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione regolarmente notificato, il (OMISSIS) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano il precedente amministratore, (OMISSIS), cessato dalla carica il (OMISSIS), chiedendo la condanna alla restituzione dell’importo di Euro 12.867,05, a titolo di somme regolarmente versate dai condomini per il pagamento delle fatture della (OMISSIS) s.p.a., che, pur risultando dal consuntivo, non erano state corrisposte alla societa’.
Si costituiva la convenuta, deducendo che proprio dal consuntivo della gestione 1996-1997 risultava che dette fatture non erano state pagate dai condomini, come poteva essere riscontrato dal riparto 1996- 1997 e dal successivo consuntivo 1997-1998.
Il Tribunale di Milano rigettava la domanda; la decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza del 18.12.2013.
Secondo la corte territoriale, proprio dal rendiconto di gestione relativo al 1996-1997 si evinceva l’annotazione che le fatture emesse dalla (OMISSIS) per l’erogazione del servizio di riscaldamento, non erano state pagate, tanto che il saldo finale era negativo; le somme versate dai condomini non erano state, infatti, utilizzate, per il pagamento delle fatture della (OMISSIS) ma per altri debiti, circostanza evidenziata dall’amministratore in sede di rendiconto debitamente approvato. Il giudice d’appello riteneva irrilevante l’omessa indicazione delle fatture nel documento di cassa redatto in sede di passaggio delle consegne dal vecchio al nuovo amministratore, in quanto nel “conto cassa” viene riportato quanto avvenuto tra l’ultimo rendiconto e l’inizio della nuova gestione amministrativa.
I consuntivi del precedente amministratore risultavano, inoltre approvati dall’assemblea, con le indicazioni delle entrate ed uscite, nelle quali non era compreso il pagamento delle fatture della (OMISSIS) s.r.l..
Per la cassazione della sentenza propone ricorso il condominio di (OMISSIS) sulla base di quattro motivi, illustrati con le memorie ex articolo 378 c.p.c; l’intimata resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’eccezione di inammissibilita’ del controricorso, basata sul rilievo che la procura non sarebbe stata conferita per il giudizio di cassazione, e’ infondata.
Dall’esame della procura, rilasciata a margine del controricorso, risulta letteralmente che essa e’ stata conferita per la “presente procedura” ed e’, quindi, chiaro il riferimento espresso al giudizio di legittimita’.
Con il primo motivo di ricorso si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo del giudizio, consistente nella mancata applicazione dei principi di contabilita’ del condominio, con particolare riferimento ai criteri per cassa e per competenza. Secondo il ricorrente, dall’applicazione del criterio per competenza, utilizzato da (OMISSIS), l’indicazione delle fatture (OMISSIS) nel rendiconto 1996-97 costituiva prova del pagamento delle stesse da parte dei condomini, nonostante l’apposizione della postilla recante l’indicazione che tali somme non erano state pagate.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione al documento relativo al “passaggio di consegne” dall’amministratore (OMISSIS) all’attuale, non avendo la corte territoriale considerato che proprio l’applicazione del criterio di competenza nel rendiconto 1996-97, come in quelli successivi, rendeva necessario operare un raccordo tra la situazione patrimoniale rappresentata nell’ultimo consuntivo e quella economica, attraverso l’annotazione di tutte le fatture non saldate e non solo di quelle dell’ultimo consuntivo.
Con il terzo motivo di ricorso si censura l’omessa motivazione da parte della corte territoriale in ordine alla richiesta di ammissione di CTU contabile, per verificare se le fatture (OMISSIS) fossero state effettivamente pagate.
Con il quarto motivo di ricorso si allega la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1137 c.c., in combinato disposto con l’articolo 1130 c.c., n. 4, per avere la corte territoriale erroneamente affermato che l’omesso pagamento delle fatture (OMISSIS) risultava dalla circostanza che i consuntivi fossero stati regolarmente approvati dall’assemblea mentre sarebbe del tutto irrilevante che non vi sia stata azione di impugnazione del consuntivo, poiche’ l’azione svolta nel presente giudizio avrebbe altra causa petendi, essendo volta alla restituzione di somme gia’ pagate dai condomini.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
Va, in primo luogo evidenziato che, nel vigore del nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ratione temporis applicabile, non e’ piu’ ti configurabile il vizio di insufficiente motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti.
Secondo l’interpretazione fornita da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014),la riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che attiene all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” o “contraddittorieta’” della motivazione.
Nella specie, la motivazione della sentenza consente di cogliere l’iter motivazionale seguito dalla corte territoriale, la quale, sulla base della documentazione in atti, ha accertato che proprio dal consuntivo di gestione relativo agli anni 1996-1997 risultava che le fatture emesse dalla (OMISSIS) s.r.l. per l’erogazione del servizio di riscaldamento non erano state pagate. La corte ha, inoltre, accertato che, anche nel rendiconto dell’anno successivo non era stato annotato il pagamento delle fatture, tanto che il saldo continua ad essere negativo.
L’assemblea, sulla base dei dati forniti dai condomini, aveva approvato i consuntivi, comprendenti le singole voci di entrata ed uscita.
L’affermazione del ricorrente, secondo cui l’indicazione delle fatture (OMISSIS) nel rendiconto 1996-97 costituirebbe prova del pagamento delle spese da parte dei condomini, e’ contraddetto dall’accertamento della corte territoriale, dell’inesistenza della provvista per il pagamento delle fatture, in quanto i pagamenti effettuati dai condomini furono utilizzati per pagare altri debiti.
La sentenza d’appello, non solo e’ immune dal vizio motivazionale di cui all’articolo 360, n. 5, ma e’ anche conforme ai principi di diritto in materia di contabilita’ condominiale.
Come risulta dal percorso motivazionale, il condominio ha utilizzato il criterio di cassa, in base al quale ogni uscita deve corrispondere ad una spesa effettiva, peraltro in conformita’ con l’orientamento di questa Corte (Cass. Civ. Sez 2, Cassazione civile, sez. 2, 09/05/2011, n. 10153).
Nonostante in materia condominiale, non trovino applicazione le norme prescritte per i bilanci delle societa’, il rendiconto deve essere accompagnato dalla documentazione che giustifichi le spese sostenute e deve consentire ai condomini di poter controllare le voci di entrata e di spesa anche con riferimento alla specificita’ delle partite atteso che tale ultimo requisito costituisce il presupposto fondamentale perche’ possano essere contestate, appunto, le singole partite. Invero, attraverso il rendiconto, vengono giustificate le spese addebitate ai condomini, ragione per la quale il conto consuntivo della gestione condominiale non deve essere strutturato in base al principio della competenza, bensi’ a quello di cassa; l’inserimento della spesa va pertanto annotato in base alla data dell’effettivo pagamento, cosi’ come l’inserimento dell’entrata va annotato in base alla data dell’effettiva corresponsione. La mancata applicazione del criterio di cassa non rende intelligibile il bilancio e riscontrabili le voci di entrata e di spesa e le quote spettanti a ciascun condomino.
Il criterio di cassa, in base al quale vengono indicate le spese e le entrate effettive per il periodo di competenza, consente infatti di conoscere esattamente la reale consistenza del fondo comune. Laddove il rendiconto sia redatto, invece, tenendo conto sia del criterio di cassa e che di competenza, cioe’ indicando indistintamente, unitamente alle spese ed alle entrate effettive, anche quelle preventivate senza distinguerle fra loro, puo’ sussistere confusione qualora le poste indicate non trovino riscontro documentale.
Nella specie, la corte territoriale ha accertato che l’amministratore indico’ nel conto consuntivo le fatture emesse dalla (OMISSIS), specificando che esse non erano state pagate e che i versamenti erano stati utilizzati per altri scopi;i condomini furono edotti delle uscite ed approvarono il rendiconto con le relative quote di ripartizione.
Il pagamento, secondo il criterio di cassa, non risulto’ nemmeno nell’anno successivo, che ebbe un saldo negativo.
Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione di legge degli articoli 1130 e 1137 c.c., nella formulazione antecedente alla L. n. 220 del 2012, articolata in ricorso in modo scarsamente intellegibile ed inidoneo a cogliere la ratio decidendi.
La corte ha, inoltre motivato sul documento attestante il passaggio delle consegne, ritenendo irrilevante l’omessa indicazione delle fatture emesse dalla (OMISSIS) s.r.l. in quanto nel “conto cassa” viene riportato quanto avvenuto tra l’ultimo rendiconto e l’inizio della nuova gestione amministrativa.
Gli accertamenti compiuti attraverso l’esame della documentazione contabile ha reso pertanto superflua la consulenza tecnica contabile, che rientra nella facolta’ discrezionale del giudice di merito, e puo’ costituire vizio del procedimento nel solo caso in cui la consulenza costituisca l’unico mezzo a disposizione della parte per dimostrare i fatti costitutivi della pretesa (Cassazione civile, sez. 3, 15/05/2018, n. 11742; Cassazione civile, sez. 3, 29/09/2017, n. 22799).
Nella specie, vi e’ stato rigetto implicito, desumibile dalla motivazione della corte, che ha ritenuto di poter decidere sulla base della documentazione in atti.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 2000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Avv. Renato D’Isa

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