Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 luglio 2021| n. 19436.
Amministratore e la successiva rinomina e l’obbligo di rendiconto.
In tema di condominio negli edifici, la circostanza che, dopo la revoca dell’amministratore da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea abbia poi nominato nuovamente l’amministratore revocato (in fattispecie non regolata “ratione temporis” dall’art. 1129 cod. civ. che, in seguito alla novella n. 220 del 2012, ne ha oggi sancito l’espresso divieto) non esonera lo stesso dall’obbligo di rendiconto, ovvero a giustificare, attraverso i necessari documenti, in che modo abbia svolto la sua opera, mediante la prova di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l’incarico sia stato eseguito e di stabilire in tal modo se il suo operato sia stato conforme ai criteri di buona amministrazione. Invero, certamente non opera, per il periodo susseguente alla revoca ed antecedente alla costituzione del nuovo incarico da parte dell’assemblea, alcuna “perpetuatio” o “prorogatio” di poteri in capo all’amministratore di condominio revocato, non potendo ravvisarsi una presumibile volontà conforme dei condomini in tal senso, e piuttosto supponendo la revoca l’esplicitazione di una volontà contraria alla conservazione dei poteri di gestione.
Ordinanza|8 luglio 2021| n. 19436. Amministratore e la successiva rinomina e l’obbligo di rendiconto
Data udienza 2 marzo 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Condominio – Amministratore – Revoca – Successiva rinomina – Obbligo di rendiconto – Sussiste – Amministratore e la successiva rinomina e l’obbligo di rendiconto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20234/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 717/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 03/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/03/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
Amministratore e la successiva rinomina e l’obbligo di rendiconto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza n. 717/2016 della Corte d’Appello di Catania, pubblicata in data 3 maggio 2016.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
E’ stato intimato altresi’ (OMISSIS), il quale non ha svolto attivita’ difensive.
2. Con sentenza del 1 ottobre 2011 il Tribunale di Catania sezione distaccata di Mascalucia, accolse la domanda proposta con citazione del 7 giugno 2007 da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti condomini del complesso edilizio denominato “(OMISSIS)” sito in (OMISSIS), condannando (OMISSIS), amministratore del Condominio dal 1 gennaio 2000 al 16 aprile 2007 (allorche’ era stato revocato dal Tribunale di Catania per gravi irregolarita’ gestionali) a rimborsare agli attori la somma di Euro 19.677,61 (percepita a titolo di oneri condominiali), oltre interessi. Il Tribunale affermo’ che l’amministratore (OMISSIS), a seguito della revoca giudiziale in forza di decreto del 16 aprile 2007 (cui era peraltro seguita nuova nomina assembleare in data 21 maggio 2007), si era reso inadempiente all’obbligo di rendiconto per la gestione relativa al periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 15 aprile 2007.
La Corte d’appello di Catania ha poi accolto l’appello proposto in via principale da (OMISSIS), rigettando l’appello incidentale inerente alle spese processuali del giudizio di revoca. La Corte di Catania ha affermato che, fermo l’obbligo di rendiconto gravante sull’amministratore revocato ex articolo 1713 c.c., (OMISSIS) era stato “riconfermato” nell’incarico dall’assemblea del 21 maggio 2007, con delibera non impugnata, ed aveva comunque presentato i rendiconti per gli anni correnti dal 2000 al 2005, approvati dall’assemblea con delibere parimenti non impugnate, sicche’ alcuna rimostranza i singoli condomini potevano piu’ opporre al riguardo.
3. La trattazione del ricorso e’ stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’articolo 375 c.p.c., comma 2, e articolo 380 bis.1 c.p.c.. Il controricorrente ha depositato memoria.
4. Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c., articoli 1130 e 1713 c.c., e articolo 24 Cost.. I ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia sulla domanda avente ad oggetto l’esibizione dei giustificativi di cassa, delle fatture, della documentazione contabile e del libro cassa ed entrate, nonche’ sulla conseguente richiesta di deposito formulata con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ed ancora sulla dedotta idoneita’ e sufficienza della stessa documentazione prodotta da (OMISSIS) a seguito dell’ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.c.. Il motivo espone altresi’ che le questioni concernenti la prorogatio imperii nell’intervallo tra il decreto di revoca giudiziale e la nuova nomina assembleare, nonche’ la mancata impugnazione delle deliberazioni di approvazione dei bilanci 2000-2005, affrontate in sentenza, erano estranee al tema introdotto con l’atto di citazione.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’articolo 345 c.p.c., quanto al fatto che (OMISSIS) non fosse mai cessato dalla carica di amministratore, anche in seguito alla revoca giudiziale.
Il terzo motivo di ricorso allega la violazione degli articoli 1713, 1129 e 1130 c.c., assumendosi che la Corte d’appello abbia errato nel ritenere che sull’amministratore non incombesse alcun obbligo di rendicontazione finale, giacche’ rinominato dall’assemblea subito dopo la revoca giudiziale, non potendo operare l’istituto della prorogatio imperii.
Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione degli articoli 1713 (“sotto diverso profilo”), 1130 (“sotto diverso profilo”), 1135, 1136 e 1137 c.c., qui censurandosi il punto della sentenza di appello nella parte in cui e’ affermato che la mancata impugnazione delle delibere relative all’approvazione dei bilanci dal 2000 al 2005 avrebbe comportato l’impossibilita’ di muovere rimostranze. A dire dei ricorrenti la mancata impugnazione dei rendiconti indicati non avrebbe comunque esonerato l’amministratore dal presentare il rendiconto ex articolo 1713 c.c..
Con il quinto motivo di ricorso viene ancora denunciata, “sotto diverso profilo”, la violazione degli articoli 1713, 1130, 1135, 1136 e 1137 c.c.. Precisano i ricorrenti che il thema decidendum da loro introdotto in primo grado era costituito dal pagamento di somme di danaro all’amministratore, somme che lo stesso non avrebbe mai utilizzato per l’adempimento degli oneri condominiali.
5. Possono esaminarsi congiuntamente il terzo ed il quarto motivo di ricorso, tra loro connessi. L’accoglimento, per quanto specificato in motivazione, di tali due censure comporta l’assorbimento del primo, del secondo e del quinto motivo di ricorso, i quali perdono di immediata evidenza decisoria.
5.1. Va invero affermato che l’amministratore di condominio, che sia stato revocato dall’assemblea o dall’autorita’ giudiziaria (come avvenuto nella specie, per effetto del decreto reso il 16 aprile 2007 dal Tribunale di Catania), e’ tenuto, ai sensi dell’articolo 1713 c.c. (norma applicabile per l’assimilabilita’ dell’amministratore al mandatario con rappresentanza: cfr. Cass. Sez. 2, 16/08/2000, n. 10815) a rendere il conto della sua gestione ed a rimettere ai condomini tutto cio’ che abbia ricevuto per conto del condominio, vale a dire tutto cio’ che ha in cassa, indipendentemente dall’esercizio al quale le somme si riferiscono, atteso che, una volta revocato, il mandatario non ha piu’ titolo per trattenere quanto gli e’ stato somministrato dal mandante (arg. da Cass. Sez. 3, 11/08/2000, n. 10739). L’amministratore revocato, pertanto, dovendo rendere il conto del suo operato, e’ chiamato a giustificare, attraverso i necessari documenti giustificativi, in che modo abbia svolto la sua opera, mediante la prova di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalita’ con cui l’incarico sia stato eseguito e di stabilire se il suo operato sia stato conforme ai criteri di buona amministrazione.
La circostanza che, dopo la revoca dell’amministratore da parte dell’autorita’ giudiziaria, l’assemblea abbia poi nominato nuovamente l’amministratore revocato (in fattispecie, come la presente, non regolata ratione temporis dall’articolo 1129 c.c., comma 13, introdotto dalla L. n. 220 del 2012) non esonera lo stesso dall’obbligo di rendiconto. Invero, certamente non opera, per il periodo susseguente alla revoca ed antecedente alla costituzione del nuovo incarico da parte dell’assemblea, alcuna “perpetuatio” o “prorogatio” di poteri in capo all’amministratore di condominio revocato, non potendo ravvisarsi una presumibile volonta’ conforme dei condomini in tal senso, e piuttosto supponendo la revoca l’esplicitazione di una volonta’ contraria alla conservazione dei poteri di gestione. Neppure l’amministratore revocato puo’ ritenersi dispensato dal presentare il rendiconto, come affermato dalla Corte d’appello di Catania, adducendo che erano stati comunque approvati i rendiconti relativi agli esercizi precedenti, giacche’ l’inoppugnabilita’ conseguita da tali rendiconti non impugnati (Cass. Sez. 2, 31/05/1988, n. 3701; Cass. Sez. 2, 14/07/1989, n. 3291; Cass. Sez. 2, 20/04/1994, n. 3747; Cass. Sez. 2, 04/03/2011, n. 5254) non esclude che, estinto il mandato per revoca, l’amministratore debba dare prova delle somme incassate e degli esborsi per l’esercizio corrente.
6. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso vanno percio’ accolti, con assorbimento del primo, del secondo e del quinto motivo di ricorso. La sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti delle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, la quale esaminera’ nuovamente la causa uniformandosi all’enunciato principio e provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata limitatamente alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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