Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 5 febbraio 2020, n. 4937
Massima estrapolata:
Nell’ambito dell’attività del gioco lecito, il concessionario cui è affidata la gestione telematica e la riscossione degli introiti può conferire tali compiti ad altro soggetto privato il quale assume la qualifica di subconcessionario. Quest’ultimo, nonostante la natura privatistica del contratto stipulato con il concessionario, è da considerarsi un incaricato di pubblico servizio, con la conseguenza che commette il reato di peculato nel caso in cui ometta di versare all’erario il Preu (Prelievo erariale unico), ovvero la tassazione sulle vincite.
Sentenza 5 febbraio 2020, n. 4937
Data udienza 30 aprile 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOGINI Stefano – Presidente
Dott. AGLIASTRO Mirella – rel. Consigliere
Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere
Dott. APRILE Ercole – Consigliere
Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/09/2018 della Corte di appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. AGLIASTRO Mirella;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori:
– avv. (OMISSIS), quale sost. proc. dell’avv. (OMISSIS), in difesa della p.c. (OMISSIS) SRL, che si e’ riportato alla memoria gia’ in atti e alle conclusioni scritte che deposita con la nota spese;
– avv. (OMISSIS), in difesa del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Cagliari con sentenza in data 20/09/2018, in parziale riforma della sentenza del giudice dell’udienza preliminare riduceva la pena nei confronti di (OMISSIS) nella misura di anni due e mesi otto di reclusione, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.
(OMISSIS) e’ imputato del reato di cui agli articoli 81 cpv. e 314 c.p. perche’, quale amministratore unico e legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l., incaricato del pubblico servizio di curatore della gestione telematica del gioco lecito con apparecchi posti a sua disposizione a seguito di stipula di contratto dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l., oggi (OMISSIS) s.r.l., (concessionaria per conto del A.A.M.S. dell’attivazione della rete di gestione telematica del lotto lecito e delle attivita’ connesse per il successivo versamento erariale) si appropriava con piu’ azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, della complessiva somma di Euro 269.100,97 pari al versamento di prelievo unico erariale che avrebbe dovuto effettuare; si appropriava inoltre di 56 punti di accesso con relativi cavi, connettori e antenne di proprieta’ della persona offesa.
(OMISSIS), in data 07/09/2008, aveva sottoscritto con la societa’ (OMISSIS), oggi (OMISSIS) s.r.l. (concessionaria dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – A.A.M.S.) un contratto avente ad oggetto la fornitura di servizi connessi alla gestione del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento. La societa’ amministrata dal (OMISSIS) otteneva il collegamento alla rete telematica e si impegnava a versare al concessionario ( (OMISSIS) s.r.l.) le somme prelevate dagli apparecchi ed in particolare il PR.E.U. (Prelievo Erariale Unico) nella misura e con le modalita’ dell’estratto conto periodicamente predisposto.
La societa’ concessionaria, della quale (OMISSIS) era presidente del consiglio di amministrazione e procuratore, aveva sporto denuncia nei confronti del (OMISSIS), quale amministratore unico e legale rappresentante della societa’ (OMISSIS) s.r.l., lamentando il mancato versamento del PR.E.U. per un importo di Euro 269.100,97 e l’impossessamento di 56 punti di accesso con connesse attrezzature. Il mancato versamento da parte del (OMISSIS) non esonerava la concessionaria (OMISSIS) s.r.l. dal corrispondere ai Monopoli le somme dovute dal debitore, che quindi dovette corrispondere il pagamento del PR.E.U., che deve essere versato in via anticipata dal soggetto al quale l’amministratore statale ha rilasciato il nulla osta (nella specie, la (OMISSIS) s.r.l.).
La ricostruzione operata dai giudici di merito ha evidenziato che i riscontri documentali del mancato versamento erano costituiti dal consuntivo rappresentante la situazione debitoria della (OMISSIS) s.r.l. fino al 14/11/2011; nonostante diverse dilazioni che erano state concordate tra le due parti contrattuali, la societa’ del (OMISSIS) non era riuscita a fare fronte all’intero debito ed il 25/07/2011 era stato comunicato il preavviso di risoluzione del contratto con cessazione del nulla osta e la richiesta di riconsegna dei punti di accesso e delle attrezzature relativi alla connessione. L’inadempienza indicata concretava il delitto di peculato a carico del titolare della (OMISSIS), perche’ costui espletava un servizio pubblico consistente nella gestione dei giochi leciti, secondo l’orientamento costante della Suprema Corte in base al quale integra gli estremi del peculato la condotta del terzo incaricato che, attraverso la mancata contabilizzazione delle giocate, ha trattenuto, appropriandosene, denaro destinato ai Monopoli e cio’ perche’ l’incaricato opera quale subconcessionario; la sua attivita’ integra gli estremi del servizio pubblico perche’ preparatoria della riscossione del relativo tributo (PR.E.U.).
L’importo delle giocate, almeno nella parte destinata al PR.E.U. e’ automaticamente di pertinenza dell’Amministrazione Finanziaria dal momento in cui la giocata viene effettuata. Pertanto, ove il titolare dell’attivita’ di raccolta delle giocate omette di versare le somme riscosse per conto dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato commette peculato perche’ tali somme, sin dal momento della riscossione, sono di pertinenza della Pubblica Amministrazione.
La Corte d’appello ha riconosciuto la qualificazione soggettiva del (OMISSIS) quale incaricato di pubblico servizio perche’ collegata alla riscossione del PR.E.U. sin dal momento del prelievo delle somme dai cassetti degli apparecchi di gioco, alla stregua del decreto 12/03/2004 del Ministero dell’Economia recante regolamento concernente disposizioni per la gestione telematica degli apparecchi di divertimento e intrattenimento ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, articolo 14 bis, comma 4 e succ. mod. La natura privatistica del contratto mediante il quale la concessionaria, nel caso di specie (OMISSIS) s.r.l. oggi (OMISSIS) s.r.l., demanda ad altro soggetto l’esercizio di agente contabile (avvalendosi della facolta’ appositamente concessale dall’amministrazione finanziaria) non incide sulla veste di incaricato di pubblico servizio e quindi dei suoi doveri verso l’Amministrazione Finanziaria che e’ la proprietaria delle somme riscosse a titolo di PR.E.U. L’inadempimento contrattuale non esclude la consapevolezza del ruolo pubblico e della natura del denaro da versare allo stato. Il giudice dell’impugnazione ha ritenuto sussistente l’elemento psicologico del delitto di peculato essendo il (OMISSIS) assolutamente consapevole della natura pubblica del denaro che prelevava dagli apparecchi di gioco per la parte che costituiva il PR.E.U. ed avendo ricevuto plurimi solleciti a provvedere ai versamenti dovuti.
Il concessionario ed il subconcessionario, quest’ultimo incaricato della raccolta, sono entrambi soggetti passivi dell’obbligo di versare il PR.E.U. nascente dalla concessione e non sono invece imprenditori che introitano il ricavo di impresa sul quale poi versare il PR.E.U..
2. Ricorre per cassazione (OMISSIS) per il tramite del proprio difensore di fiducia per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p..
1) inosservanza e erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) in relazione all’articolo 358 c.p., comma 2 con riguardo alla qualificazione del ricorrente quale incaricato di pubblico servizio. A valle del rapporto di diritto pubblico esiste un rapporto contrattuale di diritto privato tra la (OMISSIS) s.r.l. societa’ amministrata dal ricorrente e la (OMISSIS) (concessionaria); i controlli delle giocate avvengono telematicamente da parte della concessionaria che predispone gli estratti conti.
Non e’ pertinente il richiamo all’articolo 358 c.p., comma 2 in quanto il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria rimane il concessionario ed il subconcessionario svolge l’attivita’ di fornitura delle macchine su disposizione della concessionaria e di raccolta materiale degli incassi delle giocate.
2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) in relazione all’articolo 646 c.p..
Il rapporto di diritto privato tra la concessionaria (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. qualifica la condotta di trattenimento delle somme (che devono essere rimesse alla concessionaria che la medesima ha corrisposto in adempimento della propria obbligazione tributaria alla Pubblica Amministrazione) quale appropriazione indebita ex articolo 646 c.p.. Il delitto di appropriazione indebita diviene procedibile di ufficio in relazione al comma 3 della norma che prevede l’aggravante di cui all’articolo 612 c.p., n. 11 in relazione all’abuso di prestazioni d’opera; la diversa qualificazione giuridica comporta la rideterminazione dell’entita’ della pena.
3) inosservanza e erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione all’articolo 81 c.p., che non dovrebbe trovare applicazione perche’ sia che si qualifichi il reato come peculato, sia che si qualifichi come appropriazione indebita, si tratta di reati istantanei e gli effetti lesivi non costituiscono pluralita’ di condotte ma effetti permanenti del delitto istantaneo.
3. In data 22/03/2019 la parte civile (OMISSIS) s.r.l., gia’ (OMISSIS) s.r.l. in persona del legale rappresentante (OMISSIS), ha presentato memoria difensiva ai sensi dell’articolo 121 c.p.p. che ha controdedotto ai vizi di legittimita’ rilevati dalla difesa del ricorrente, sottolineando che il ricorso promosso dall’imputato non coinvolge le statuizioni civili che sono dunque passate in giudicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non e’ meritevole di accoglimento e deve essere disatteso.
2. Il legislatore ha previsto la riserva a favore dello Stato (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) dell’attivita’ di gioco e puo’ affidare la realizzazione di tale servizio, in regime di concessione, ad imprese specializzate, le quali esercitano la gestione mediante rete telematica del gioco lecito realizzato con apparecchi e video terminali collocati presso vari esercizi commerciali.
I concessionari affidano la gestione telematica del gioco, nonche’ la riscossione degli introiti, a soggetti, enti o societa’, con cui stipulano contratti di subconcessione, creando una rete di gestori o esercenti, che fanno parte della propria “subfiliera”.
Il contratto stipulato tra il concessionario ed il gestore prevede, quali compiti di quest’ultimo, l’installazione degli apparecchi da gioco all’interno degli esercizi pubblici (bar, tabacchi, sale giochi). Il gestore deve essere munito di tutte le autorizzazioni necessarie, deve effettuare il prelievo delle somme contenute negli apparecchi e consegnare al concessionario le somme prelevate dagli apparecchi.
Inoltre il gestore e’ detentore delle chiavi degli apparecchi medesimi. Le somme che i gestori si trovano a detenere hanno “natura di prelievo erariale unico”.
Il rapporto tra il concessionario ed il terzo incaricato della raccolta del denaro e’ qualificato come “rapporto di subconcessione” e pur avendo natura privatistica, regola “servizi pubblici”, perche’ il gioco e’ attivita’ riservata allo Stato: la connotazione pubblicistica di tale attivita’ emerge per il suo diretto collegamento all’interesse generale alla riscossione del gettito che spetta allo Stato (nella specie monopolista), quale provento dell’attivita’ di gioco.
3. In ordine al primo profilo di censura prospettato dal ricorrente, vale rilevare che questa Corte ha avuto modo di affermare (Sez. 6, n. 49070 del 05/10/2017, Corsino, Rv. 271498-01) che il concessionario statale della gestione dei giochi telematici, quale agente contabile, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, atteso che il denaro che riscuote e’ di spettanza della Pubblica Amministrazione.
La natura privatistica del contratto con cui il concessionario “demanda” ad altro soggetto l’esercizio dell’attivita’ di agente contabile non incide sulla veste di incaricato di pubblico servizio del suboncessionario, in quanto preparatoria e “funzionale” alla riscossione del prelievo erariale unico sulle giocate. Il denaro che si riscuote e’ fin da subito di spettanza della Pubblica Amministrazione, posto che il concessionario contabilizza il prelievo erariale unico ed esegue il versamento con le modalita’ definite dall’Amministrazione dei Monopoli. Il denaro versato dai giocatori diviene “pecunia publica” non appena entra in possesso del soggetto incaricato di raccogliere tale denaro.
Gli operatori di filiera non contraggono una mera obbligazione tributaria bensi’, rivestendo il ruolo di incaricati di pubblico servizio (consistente nella raccolta del denaro dei giochi), sono tenuti a versare immediatamente al concessionario le somme ottenute dai giochi attraverso gli apparecchi predisposti per le giocate. Commette il reato di peculato il titolare dell’attivita’ di raccolta delle giocate, allorche’ omette il versamento delle somme riscosse per conto dell’Amministrazione Finanziaria, atteso che il denaro incassato dall’agente e’, sin dal momento della sua riscossione, di pertinenza della P.A..
La giurisprudenza di legittimita’ ha ripetutamente affermato che riveste la qualifica di “incaricato di pubblico servizio” il subconcessionario per la gestione dei giochi telematici, che per gli effetti di cui all’articolo 358 c.p., e’ investito contrattualmente dell’esercizio dell’attivita’ attivita’ di “agente contabile” addetto alla riscossione ed al successivo versamento del “prelievo erariale unico” sulle giocate, previsto dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, articolo 2, lettera g), poiche’ il servizio del gioco e’ riservato allo Stato che lo esercita in regime concessorio pubblico, ed e’ disciplinato nei suoi aspetti esecutivi da norme primarie di valenza pubblica.
A nulla rileva che il raccoglitore-ricevitore abbia facolta’ (come da concessione) di disporre di parte del denaro riscosso per le percentuali di aggio in suo favore, e per il pagamento di talune vincite. Il ricevitore non e’ semplice debitore di quantita’ dell’erario, ma, in qualita’ di riscossore, entra in possesso del denaro incassato per conto dell’Amministrazione Finanziaria, verso cui ha obbligo di rendiconto, attraverso il rapporto con il concessionario (Sez. 6 n. 46954 del 21/05/2016, Bongiovanni, Rv. 265275; Sez. 6 n. 36656 del 04/06/2015, Tortello, Rv. 264583; Sez. 6 n. 30541 del 17/05/2007, Lombardo, Rv. 237185).
La Corte d’appello di Cagliari, in adesione ai principi espressi dal giudice di legittimita’, ha precisato che la natura privatistica del contratto non incide sulla qualifica conferita al subconcessionario il quale e’ privo di autonomia nella gestione e nell’esercizio del gioco che e’ tenuto, invece, a svolgere nel puntuale rispetto dei termini della concessione fra l’Amministrazione ed concessionario.
Nella specie, il ricorrente, a mezzo della sua societa’, ha rivestito il ruolo di terzo incaricato dalla (OMISSIS) s.r.l. della fornitura e della installazione degli apparecchi, nonche’ della raccolta delle giocate ed ha espletato un servizio pubblico consistente nella gestione dei giochi leciti e nella raccolta del PREU (quest’ultima, tassa di natura pubblicistica), pertanto infondata appare la tesi difensiva, in verita’ meramente assertiva e comunque difforme dal plurimo orientamento del giudice della legittimita’, secondo cui l’attivita’ svolta dal ricorrente sarebbe quella di semplice fornitura delle macchine su disposizione della concessionaria, e di raccolta materiale degli incassi delle giocate, in quanto tale non idonea alla qualificazione dell’incaricato di pubblico servizio.
4. Quanto alla seconda censura, considerato il ruolo attivo del gestore nella materiale attivita’ di raccolta del gioco pubblico, bisogna ribadire che commette il reato di peculato il soggetto che non ha riversato al concessionario le somme dovute in ragione della raccolta realizzata.
Nel caso di specie, l’imputato non contesta il fatto storico dell’appropriazione, eccependo l’assenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo a se’ medesimo, chiedendo di riqualificare la condotta nella figura incriminatrice dell’appropriazione indebita.
Per le ragioni esposte in seno al precedente motivo di ricorso, tuttavia, la condotta appropriativa del ricorrente, rivestendo la qualifica di incaricato di pubblico servizio, non puo’ che essere univocamente sussunta nell’area della fattispecie incriminatrice del peculato, come gia’ affermato dalla giurisprudenza di legittimita’. Il reato deve considerarsi consumato fin dal momento in cui, in pendenza del rapporto contrattuale di concessione, il ricorrente si e’ illegittimamente appropriato delle somme di pertinenza erariale venute in suo possesso grazie alla funzione svolta.
5. Infondato e’ anche il terzo motivo di ricorso, in quanto, atteso che il peculato e’ reato istantaneo, l’appropriazione ripetuta di somme e beni altrui di cui l’incaricato di pubblico servizio abbia a qualsiasi titolo il possesso, realizza distinti reati che, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, sono stati correttamente unificati quoad poenam, dai giudici di merito.
6. Tutti i motivi di ricorso devono essere respinti ed il ricorrente e’ tenuto, a norma dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
7. Il ricorrente deve essere altresi’ condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla persona offesa che vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile (OMISSIS) SRL, che si liquidano in complessivi Euro tremilacinquecentodieci oltre accessori di legge.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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