Corte di Cassazione, penale, Sentenza|11 gennaio 2021| n. 649.
Allorquando l’ufficiale di polizia giudiziaria raccolga informazioni dall’indagato, in assenza del difensore, per accertare l’effettiva consumazione di un fatto-reato, queste non sono utilizzabili (articolo 350, comma 6, del Cpp). Né potrebbe invocarsi, in senso diverso, la speciale disciplina contenuta nell’articolo 220 delle disposizioni di attuazione del Cpp, laddove si prescrive che quando, nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle norme del codice, giacché questa specifica disposizione si applica nel corso di attività ispettive o di vigilanza amministrative nel corso delle quali l’emersione di un fatto astrattamente qualificabile come reato resta una possibilità: situazione diversa da quella in cui le informazioni sono raccolte nei confronti di soggetto che si assume già coinvolto nella commissione di un reato.
Sentenza|11 gennaio 2021| n. 649
Data udienza 9 ottobre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: AMBIENTE E TERRITORIO – RIFIUTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SARNO Giulio – Presidente
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere
Dott. SEMERARO Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 03/10/2019 del TRIBUNALE di SALERNO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CORASANITI Giuseppe, per l’inammissibilita’.
RITENUTO IN FATTO
1. Il sig. (OMISSIS) ricorre per l’annullamento della sentenza del 03/10/2019 del Tribunale di Salerno che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all’articolo 110 c.p., Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, e lo ha condannato alla pena di 2.000,00 Euro di ammenda.
1.1.Con il primo motivo deduce l’inosservanza dell’articolo 195 c.p.p., commi 4 e 7 e articolo 203 c.p.p. e l’inutilizzabilita’ della testimonianza resa dal M.llo (OMISSIS) che aveva riferito di fatti appresi da una fonte confidenziale mai resa nota.
1.2.Con il secondo motivo deduce l’inosservanza dell’articolo 62 c.p.p., articolo 63 c.p.p., comma 2 e articolo 195 c.p.p., comma 4, e l’inutilizzabilita’ delle dichiarazioni da lui rese in sede di sequestro in quanto nei suoi confronti gia’ sussistevano gli indizi del reato oggetto di successiva condanna.
1.3. Con il terzo motivo deduce l’insussistenza del reato sotto il profilo del malgoverno della logica, degli elementi probatori a disposizione del Tribunale e della fattispecie incriminatrice, non potendosi escludere, quanto a quest’ultimo aspetto, la occasionalita’ della condotta.
1.4. Con il quarto motivo lamenta la mancata applicazione della speciale causa di non punibilita’ per tenuita’ del fatto di cui all’articolo 131-bis c.p. e l’omessa motivazione sulla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena richiesto in sede di conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso e’ fondato.
3. Il ricorrente risponde del reato a lui ascritto perche’, agendo in concorso con (OMISSIS), aveva effettuato un’attivita’ di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e, segnatamente, di circa di kg. 202,00 di cavi elettrici dismessi, anelli in alluminio e materiale ferroso vario, stoccati all’interno di un capannone, in assenza della prescritta autorizzazione. Il fatto e’ contestato come commesso in (OMISSIS).
3.1. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il M.llo c.c. (OMISSIS), a seguito di segnalazione confidenziale relativa alla gestione di rifiuti non autorizzati, si era recato presso il capannone industriale del ricorrente al quale aveva chiesto contezza dell’attivita’ svolta. Questi aveva risposto di essere in pensione e di aver svolto, nel passato, l’attivita’ di officina meccanica-saldatore finalizzata alla costruzione di cassoni per furgoni ed autocarri, esercitata proprio all’interno del capannone in questione. Dopo aver ispezionato il capannone, i Carabinieri avevano rinvenuto 5 sacchi di iuta contenenti materiale elettrico di vario spessore e dimensioni e materiale ferroso di vario tipo. L’UPG aveva riferito in dibattimento che, secondo la fonte confidenziale, il materiale era stato consegnato dal (OMISSIS), circostanza ritenuta veridica dal Tribunale trattandosi di persona nota all’Ufficio come dedita alla raccolta di rifiuti e quale effettivo titolare dell’autovettura utilizzata per il trasporto.
4. Tanto premesso, il primo motivo e’ fondato.
4.1. Non v’e’ dubbio che le notizie fornite da informatori anonimi veicolate nel processo esclusivamente attraverso le dichiarazioni rese in dibattimento dall’agente o dall’ufficiale di PG non possono essere acquisite ne’ utilizzate ai fini della decisione (articolo 203 c.p.p., comma 1). Nel caso di specie, l’informazione confidenziale e’ stata utilizzata per segnalare un’attivita’ di gestione di rifiuti non autorizzata esercitata nel capannone dell’odierno ricorrente in concorso con il (OMISSIS). La mancata assunzione della testimonianza della fonte confidenziale impedisce di valutarne il contenuto informativo ed obbliga il giudice a misurarsi esclusivamente con i fatti accertati direttamente dall’UPG che si era recato sul posto. Il fatto accertato, al netto delle informazioni utilizzabili, e’ costituito esclusivamente dal rinvenimento, nel capannone ove il ricorrente svolgeva la sua attivita’ di officina meccanica, di rifiuti speciali oggettivamente coerenti con il tipo di attivita’ gia’ svolta. Se e come questo fatto, possa di per se’ integrare il reato di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non e’ affatto spiegato dal Tribunale, la logica della cui decisione e’ chiaramente influenzata dalle notizie informalmente rese dal confidente rispetto alle quali gli esiti dell’attivita’ accertativa dell’UPG costituiva mero riscontro e come tale e’ stato trattato.
5. E’ fondato anche il secondo motivo.
5.1. L’ufficiale di polizia giudiziaria si e’ recato sul posto per riscontrare la veridicita’ di una informazione confidenziale che comunque rappresentava un fatto astrattamente costituente reato. Pertanto, le informazioni rese dall’imputato in risposta a domande dell’ufficiale di PG procedente non avrebbero potuto essere utilizzate, nemmeno a titolo di riscontro della notizia informalmente appresa e della ricostruzione del fatto (articolo 350 c.p.p., comma 6). D’altro canto, l’ispezione non e’ stata effettuata nel corso di attivita’ ispettive o di vigilanza amministrative nel corso delle quali l’emersione di un fatto astrattamente qualificabile come reato resta una possibilita’ disciplinata, nei suoi risvolti penali, dall’articolo 220 disp. att. c.p.p.; l’attivita’ posta in essere dall’ufficiale di PG e’ stata effettuata per accertare l’effettiva consumazione di un fatto-reato.
6.La fondatezza dei due primi motivi, che riguardano la sussistenza del fatto, rende superfluo l’esame degli altri due, anche se e’ vero che il Tribunale ha anche omesso di decidere sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena chiesto in sede di discussione.
La sentenza impugnata deve percio’ essere annullata con rinvio al Tribunale di Salerno in diversa composizione fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno in diversa composizione fisica.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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