Corte di Cassazione, penale, Sentenza|2 marzo 2021| n. 8215.
In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. Condizione necessaria ed insieme sufficiente perché il giudice possa compiere la operazione di qualificazione è la esistenza giuridica di un atto – cioè di una manifestazione di volontà avente i caratteri minimi necessari per essere riconoscibile come atto giuridico di un determinato tipo – e non anche la sua validità; ciò che conta è inoltre la volontà oggettiva dell’impugnante, quella cioè di sottoporre a sindacato la decisione impugnata, senza che sia possibile attribuire alcun rilievo all’errore che potrebbe-verificarsi nel momento della manifestazione di volontà o anche alla deliberata scelta di proporre un mezzo di gravame diverso da quello prescritto.
Sentenza|2 marzo 2021| n. 8215
Data udienza 24 novembre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: Tenuità del fatto – Rifiuti di legno ingombranti – Prodotti dall’attività di impresa – Abbandono al suolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAMACCI Luca – Presidente
Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro Mari – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/09/2018 del TRIBUNALE di GENOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GASTONE ANDREAZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ANGELILLIS CIRO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente all’articolo 131 bis c.p.;
Ricorso trattato ai sensi Decreto Legge n. 137 del 2020, ex articolo 23, comma 8.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del Tribunale di Genova del 9/11/2018 (OMISSIS) veniva condannato alla pena di Euro 2.600,00 di ammenda per il reato di cui all’articolo 256 c.p.p., comma 2, in relazione al comma 1, lettera a) Decreto Legislativo n. 152 del 2006, commesso in concorso con (OMISSIS), giudicato in separata sede, per avere abbandonato al suolo rifiuti speciali non pericolosi costituiti da rifiuti ingombranti in legno prodotti da attivita’ di impresa.
2. L’imputato ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado presso la Corte d’Appello di Genova articolato in tre motivi.
Con il primo motivo, in punto di riconoscimento di responsabilita’, si censura l’erronea applicazione della legge penale, la manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione e il travisamento delle prove quanto all’errata ricostruzione del fatto da parte del Tribunale, dovuta in parte all’omessa valutazione della testimonianza del Comandante della Stazione Carabinieri Forestale di Genova; nello specifico, il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere responsabile del reato anche (OMISSIS), mentre l’abbandono di rifiuti speciali non pericolosi (un bancone di legno) sulla pubblica via sarebbe stato opera soltanto di (OMISSIS), al quale il ricorrente, dietro compenso di cinquanta Euro, aveva affidato il compito, in presenza di testimoni, di smaltire i suddetti rifiuti, La totale buona fede dell’imputato doveva poi evincersi dai filmati che lo stesso avrebbe girato raffiguranti l’operazione di accatastamento del materiale nel cortile di pertinenza, filmati da lui spontaneamente forniti al corpo forestale durante le indagini, nonche’ dall’avere lasciato sul materiale di scarto rinvenuto il marchio della ditta da cui proveniva. Inoltre, gli stessi rifiuti, secondo la medesima testimonianza, dopo qualche giorno, non si trovavano piu’ nel luogo dove inizialmente erano stati rinvenuti, circostanza indicativa di un successivo smaltimento degli stessi da parte di (OMISSIS).
3.Con il secondo motivo si censura l’erronea applicazione della legge penale e l’omessa motivazione in merito alla richiesta effettuata in subordine della particolare tenuita’ del fatto ex articolo 131 bis c.p. posto che le circostanze di fatto avrebbero dovuto condurre il Tribunale a decidere in tal senso.
4.Con il terzo ed ultimo motivo deduce l’omessa motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante lo stesso P.M. avesse concluso in tal senso.
5. Il ricorso veniva trattato, all’udienza odierna, cartolarmente, Decreto Legge n. 137 del 2020, ex articolo 23, comma 8.
6. Va premesso anzitutto che l’appello deve essere convertito in ricorso per cassazione ex articolo 568 c.p.p., comma 5, stante l’inappellabilita’ della sentenza impugnata; occorre al riguardo ricordare l’insegnamento delle Sezioni unite che, con la sentenza n. 45371 del 31/10/2001, dep. 20/11/2001, Bonaventura, Rv. 220221, hanno sostenuto che in tema di impugnazioni, allorche’ un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, come verificatosi del resto nella specie, a norma dell’articolo 568, comma 5, cit., a verificare l’oggettiva impugnabilita’ del provvedimento, nonche’ l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. Con la stessa decisione si e’ aggiunto che condizione necessaria ed insieme sufficiente perche’ il giudice possa compiere la operazione di qualificazione e’ la esistenza giuridica di un atto – cioe’ di una manifestazione di volonta’ avente i caratteri minimi necessari per essere riconoscibile come atto giuridico di un determinato tipo – e non anche la sua validita’; cio’ che conta e’ inoltre la volonta’ oggettiva de’ll’impugnante, quella dioe’ di sottoporre a sindacato la decisione impugnata, senza che sia possibile attribuire alcun rilievo all’errore che potrebbe- verificarsi nel mome’nto della manifestaiione di volonta’ o anche alla deliberata scelta di proporre un mezzo di gravame diverso da quello prescritto.
7. Cio’ posto, il primo motivo e’ inammissibile.
Premesso infatti che le condotte di cui alla previsione di legge contestata sono punibili a titolo di colpa trattandosi di ipotesi contravvenzionali, va ribadito che l’affidamento di rifiuti a soggetti terzi al fine del loro smaltimento comporta, per il soggetto che li conferisca, precisi obblighi di accertamento tra cui, in particolare, la verifica dell’esistenza in capo al medesimo delle necessarie autorizzazioni e competenze per l’espletamento dell’incarico, la cui violazione giustifica l’affermazione della responsabilita’ penale per il mancato controllo a titolo di culpa in eligendo (Sez. 3, n. 6101/08 del 19/12/2007, Cestaro, Rv. 238991).
E nella specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio, ritenendo avere l’imputato mancato ai predetti doveri di accertamento, laddove ha dato atto che lo stesso imputato ebbe ad affermare di essersi fidato del fatto che (OMISSIS) fosse autorizzato e provvedesse al regolare smaltimento della mobilia in legno.
Sicche’, in altri termini, l’essersi il ricorrente limitato a confidare unicamente sulla regolarita’ della posizione del (OMISSIS) ha giustificato l’affermata integrazione del profilo di colpa necessario.
8. Sono invece fondati il secondo e terzo motivo.
A fronte infatti della richiesta, formulata in sede di conclusioni, dalla Difesa dell’imputato, di applicazione della causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto e di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nessuna riposta ha infatti fornito, in via naturalmente gradata, la sentenza impugnata.
9. La sentenza impugnata va dunque annullata su detto punto con rinvio al Tribunale di Genova.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilita’ dell’articolo 131-bis c.p. e dell’articolo 62-bis c.p. con rinvio al Tribunale di Genova in diversa persona fisica.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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