Allorché un coniuge abbia compiuto un atto dispositivo dei beni della comunione

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 6 marzo 2019, n. 6459.

La massima estrapolata:

Allorché un coniuge abbia compiuto, in violazione della regola della congiuntività supposta dall’articolo 184 del Cc, un atto dispositivo dei beni della comunione depauperandone il patrimonio, lo stesso è obbligato a corrisponderne all’altro coniuge il valore pro quota determinato al momento dello scioglimento della comunione, salvo che dimostri che l’atto sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.

Sentenza 6 marzo 2019, n. 6459

Data udienza 6 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 29857-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1257/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, il quale ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, l’assorbimento del terzo, quarto e quinto motivo ed il rigetto dei restanti motivi.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in nove motivi contro la sentenza n. 1257/2013 della Corte d’Appello di Brescia depositata il 14 novembre 2013. Resiste con controricorso (OMISSIS).
Con citazione del 9 aprile 2007 (OMISSIS) convenne davanti al Tribunale di Brescia il coniuge (OMISSIS), dal quale si era separato in forza di sentenza passata in giudicato, chiedendo: la condanna del convenuto al pagamento della somma di Euro 250.000,00, pari al controvalore della meta’ delle quote societarie della (OMISSIS) s.r.l., comprese nella comunione legale coniugale e donate dal (OMISSIS) alla figlia con atto del 2 febbraio 2006; la divisione dei mobili presenti nella casa coniugale e dei saldi dei conti correnti intestati al convenuto; ancora, la restituzione dei suoi beni personali. (OMISSIS), oltre a chiedere di estendere il contraddittorio alla figlia (OMISSIS), contestava le domande dell’attrice e opponeva un proprio controcredito per Euro 270.000,00 per il pagamento di imposte. Il Tribunale di Brescia condanno’ (OMISSIS) a pagare a (OMISSIS) Euro 250.000,00, per la meta’ del valore delle quote della (OMISSIS) s.r.l., ed Euro 7.757,97, pari alla meta’ del valore dei mobili di arredo assegnati al convenuto.
La Corte d’Appello di Brescia accolse il gravame formulato da (OMISSIS) solo sul punto della decorrenza degli interessi dovuti sulla somma di Euro 7.757,97, dovuta a titolo di conguaglio.
(OMISSIS) ha presentato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 102 c.p.c..
La Corte d’Appello di Brescia ha affermato che l’appellante, a sostegno della asserita necessita’ di integrare il contraddittorio nei confronti della figlia (OMISSIS), avesse unicamente dedotto che la stessa convivesse col padre, sicche’ doveva valere la presunzione in forza della quale “l’ufficiale giudiziario va a pignorare i beni mobili ritrovati nella casa in cui Tizio ha la propria residenza anagrafica”, senza pero’ censurare il diniego di litisconsorzio motivato dal primo giudice con riguardo alla mancata allegazione che la proprieta’ di parte dei beni mobili fosse comune.
Il ricorrente adduce, invece, di aver parlato di comproprieta’ dei beni mobili nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado, ed espone di aver ribadito il dato della convivenza tra padre e figlia nella memoria del 24 settembre 2007 e nell’atto di appello.
1.1. Il primo motivo di ricorso, come proposto, rivela una non immediata riferibilita’ alla ratio decidendi esplicitata dalla Corte d’Appello di Brescia con riguardo alla questione di diritto in oggetto.
Per consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, la parte che eccepisca la non integrita’ del contraddittorio ha l’onere di indicare nominativamente le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, di provarne l’esistenza e di documentare, altresi’, i presupposti di fatto che giustificano l’integrazione, indicando pure gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei dati fattuali che giustificano la sua eccezione (cfr., ad es., Cass. Sez. 3, 05/09/2011, n. 18110; Cass. Sez. 2, 10/05/2018, n. 11318; Cass. Sez. 2, 18/11/2013, n. 25810; Cass. Sez. 2, 12/06/2006, n. 13571). Avendo il Tribunale negato la sussistenza della prova della comproprieta’ in capo ad (OMISSIS), figlia di (OMISSIS), dei beni mobili oggetto della domanda di divisione, e’ evidentemente irrilevante il motivo di appello che il medesimo ricorrente aveva formulato invocando una “presunzione” di contitolarita’ fondata sul presupposto della coabitazione fra i due. Il ricorrente sembra supporre che operi, al fine di dare conforto alla necessita’ di integrare il contraddittorio nel giudizio di divisione, a norma dell’articolo 784 c.p.c., la presunzione di proprieta’ invece disposta in tema di espropriazione mobiliare presso il debitore dall’articolo 513 c.p.c. (e dall’articolo 621), con riferimento a tutti i beni arredanti la sua casa, presunzione superabile dagli eventuali terzi che li abbiano acquistati e introdotti nella casa con lo strumento processuale dell’opposizione ex articoli 619 c.c. e ss.. Quella posta dall’articolo 513 c.p.c. e’, all’evidenza, una presunzione valevole in sede esecutiva (ad es., Cass. Sez. 2, 29/08/1994, n. 7564; Cass. Sez. 3, 09/02/2007, n. 2909).
Trattandosi, nella specie, di beni mobili di arredo della ex casa familiare dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), a dimostrare l’infondatezza della tesi difensiva della presunta comproprieta’ tra il primo e la figlia convivente (OMISSIS), basta considerare il disposto dell’articolo 219 c.c., comma 2, il quale, con riferimento all’ipotesi, appunto, di separazione di beni tra coniugi, sancisce piuttosto in favore di costoro una presunzione semplice di comproprieta’ se nessuno degli stessi ne dimostri la proprieta’ esclusiva (cfr. Cass. Sez. 1, 07/07/1998, n. 6589).
2. Il secondo motivo di ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c.. Il ricorrente aveva sostenuto in appello che, venuta meno la comunione legale, a (OMISSIS) non spettasse piu’ alcuna azione ex articolo 184 c.c. con riferimento alla donazione delle quote sociali, ma tale deduzione era stata ritenuta inammissibilmente svolta soltanto in secondo grado, essendosi il (OMISSIS) difeso davanti al Tribunale nel senso che l’attrice non era contraria alla liberalita’ e che era incongruo il valore del credito donato. Nel secondo motivo di ricorso, oltre a ribadire che sin dalla comparsa di risposta il convenuto aveva obiettato che ci trovasse ormai di fronte ad una “comunione semplice”, si sostiene che, in ogni caso, una volta venuta meno la comunione legale tra i coniugi per effetto del passaggio in giudicato della separazione giudiziale, non potesse piu’ essere accolta una domanda fondata sull’articolo 184 c.c., comma 3.
Il terzo motivo di ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c.. Viene censurato il giudizio di “non chiarezza” espresso dalla Corte di Brescia sul paragrafo dell’atto di gravame intitolato “rinunzia”, nel quale l’appellante evidenziava come (OMISSIS) avesse atteso oltre un anno per promuovere l’azione avversa alla donazione del 2 febbraio 2006, denotando un comportamento abdicativo rispetto alla pretesa ex articolo 184 c.c..
Il quarto motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., avendo la Corte d’Appello ritenuto l’inammissibilita’ per novita’ della questione dell’annullabilita’ dell’atto di donazione. Ancora una volta il ricorrente sostiene che i giudici di secondo grado abbiano errato ad ammettere la domanda ex articolo 184 c.c., comma 3, nell’ambito di una comunione semplice, essendo ormai cessata la comunione legale tra coniugi.
Il quinto motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 184 c.p.c.. Si sostiene che la Corte d’Appello abbia errato nel considerare non annullabile la donazione, in quanto non avente ad oggetto immobili o mobili registrati, dovendosi, a dire del ricorrente, per la eadem ratio applicare anche alla traslazione di quote sociali la disciplina dell’azione di annullamento, e non gia’ quella di condanna al pagamento di somma equivalente.
2.1. Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso di (OMISSIS) vanno esaminati unitariamente, in quanto connessi, e si rivelano infondati, essendo conforme al diritto il dispositivo adottato dalla Corte di Brescia (ove ha confermato la condanna di (OMISSIS) a pagare a (OMISSIS) la somma di Euro 250.000,00, pari alla meta’ del valore delle quote della (OMISSIS) s.r.l.), pur dovendosi in parte correggere la motivazione sul punto della sentenza impugnata.
Le denunce di violazione degli articoli 342 e 345 c.p.c. non rivelano concreto interesse, in quanto la Corte d’Appello, pur ritenendo la carenza di specificita’ di alcuni motivi di impugnazione e la novita’ di alcune eccezioni sollevate dall’appellante, ha comunque deciso nel merito le relative questioni devolute.
In premessa, occorre considerare come sia stato accertato in fatto nei pregressi gradi di merito che la donazione delle quote societarie della (OMISSIS) s.r.l., effettuata dal (OMISSIS) alla figlia, era avvenuta con atto del 2 febbraio 2006; la sentenza di separazione personale dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) era passata in giudicato il 16 febbraio 2007, cosi’ determinandosi lo scioglimento della comunione ex articolo 191 c.c. (nella formulazione vigente ratione temporis, prima dell’introduzione del nuovo comma 2 ad opera della L. 6 maggio 2015, n. 55, articolo 2); il presente giudizio venne iniziato il 9 aprile 2007.
Come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 311 del 1988, la comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza da quella ordinaria, e’ una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non e’ ammessa la partecipazione di estranei. Ne consegue che, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, puo’ tuttavia disporre dell’intero bene comune, ponendosi il consenso dell’altro coniuge (richiesto dall’articolo 180 c.c., comma 2 per gli atti di straordinaria amministrazione) come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all’esercizio del potere dispositivo sul bene e che rappresenta un requisito di regolarita’ del procedimento di formazione dell’atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o di bene mobile registrato, si traduce in un vizio di annullabilita’ da far valere nei termini fissati dall’articolo 184 c.c., comma 2, (cfr. da ultimo Cass. Sez. 2, 31/08/2018, n. 21503). Per cio’ che concerne, invece, gli atti di disposizione su beni mobili, l’articolo 184 c.c., comma 3, non prevede alcun consenso necessario ne’ alcuna impugnazione, limitandosi la norma a porre a carico del coniuge, che abbia effettuato l’atto in questione, l’obbligo di ricostituire la comunione, ad istanza dell’altro, nello stato in cui era prima del compimento dell’atto, o, qualora cio’ non sia possibile, di pagare l’equivalente del bene secondo i valori correnti all’epoca della ricostituzione della comunione, senza stabilire alcuna sanzione di annullabilita’ o di inefficacia per l’atto compiuto in assenza del consenso del coniuge, atto che resta, pertanto, pienamente valido ed efficace (Cass. Sez. 1, 07/03/2006, n. 4890; Cass. Sez. 1, 19/03/2003, n. 4033). Trattandosi, nella specie, di donazione di quote di partecipazione in una societa’ a responsabilita’ limitata, non vi e’ ragione di dubitare, a differenza di quanto propone il ricorrente, che le stesse debbano considerarsi come beni immateriali equiparabili ai beni mobili non iscritti in pubblici registri, per cui ad esse devono applicarsi, a norma dell’articolo 813 c.c., le disposizioni concernenti i beni mobili, tra cui appunto l’articolo 184 c.c., comma 3.
La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane, tuttavia, sino al momento del suo scioglimento, di cui all’articolo 191 c.c., allorquando i beni cadono in comunione ordinaria (cfr. Cass. Sez. 1, 05/04/2017, n. 8803), sicche’ non vi e’ piu’ nemmeno ragione di permanente operativita’ dell’articolo 184 c.c., comma 3, il quale e’ volto prioritariamente a reintegrare l’originario stato della comunione. Nel caso in esame, la domanda di pagamento del controvalore della meta’ delle quote societarie donate fu rivolta da (OMISSIS) il 9 aprile 2007, quando la comunione legale con (OMISSIS) si era ormai sciolta per effetto dell’articolo 191 c.c., sicche’ non ha alcuna rilevanza interrogarsi sulla possibilita’, o meno, di rimuovere l’atto di donazione o di rimpiazzare i beni alienati in forma specifica e non per equivalente. Lo scioglimento della comunione apre, invero, la fase di liquidazione della stessa, potendo ciascuno dei coniugi realizzare la propria quota, pari alla meta’ dei diritti gia’ acquisiti e dei proventi delle attivita’ separate non consumati. In particolare, verificatosi lo scioglimento della comunione legale, come avvenuto nel caso oggetto di lite, trova applicazione in sede di divisione il regime dei rimborsi e delle restituzioni dettato dall’articolo 192 c.c. (cfr. Cass. Sez. 1, 15/09/2004, n. 18564). Allorche’ un coniuge abbia compiuto, in violazione della regola della congiuntivita’ supposta dall’articolo 184 c.c., un atto dispositivo di beni della comunione depauperandone il patrimonio, come qui avvenuto con la donazione del (OMISSIS) alla figlia delle quote societarie della (OMISSIS) s.r.l., lo stesso e’ obbligato a corrisponderne all’altro coniuge il valore pro quota determinato al momento dello scioglimento della comunione (in quanto da tale momento soltanto diviene esigibile l’obbligo del rimborso, a meno che non fosse stato richiesto anteriormente), salvo che dimostri che l’atto sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessita’ della famiglia.
3. Il sesto motivo di ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione o falsa applicazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., nonche’ dell’articolo 718 c.c.. Si sostiene l’errore della Corte d’Appello la quale, a fronte di una domanda di attribuzione dei mobili costituenti arredo della casa familiare avanzata dalla (OMISSIS), ha assegnato gli stessi al ricorrente, che non li aveva richiesti.
In appello, il (OMISSIS) aveva sostenuto che la mobilia fosse comodamente asportabile dalla ex casa familiare. Il Tribunale aveva invece sostenuto che tali mobili erano strumentali al godimento dell’appartamento, in quanto componibili o realizzati su misura, e quindi non assoggettabili ad un agevole progetto divisionale.
III. Il sesto motivo di ricorso e’ infondato.
La disposizione contenuta nell’articolo 720 c.c., in tema di divisione avente ad oggetto beni immobili indivisibili o non comodamente divisibili caduti in comunione ereditaria, si applica anche allo scioglimento di ogni altro tipo di comunione, per effetto del richiamo contenuto nell’articolo 1116 c.c.. Tale disposizione, secondo cui i beni non comodamente divisibili devono essere compresi con addebito dell’eccedenza nella porzione di uno dei condividenti aventi diritto alla quota maggiore o anche nelle porzioni di piu’ comproprietari se questi ne richiedano congiuntamente l’attribuzione, benche’ dettata espressamente in materia di divisione immobiliare, stante l’eadem ratio, l’esigenza cioe’ di conservare l’unita’ del patrimonio relitto, si reputa operante dalla giurisprudenza anche nella divisione di mobili, come nell’ipotesi di universalita’ di mobili (Cass. Sez. 2, 04/12/1991, n. 13036; Cass. Sez. 2, 10/03/1976, n. 831). La Corte d’Appello ha confermato la valutazione del primo giudice secondo cui i mobili e gli arredi non erano separabili dall’alloggio gia’ adibito a residenza coniugale, in quanto strumentali al godimento dell’immobile di proprieta’ (OMISSIS), e non ha percio’ dato seguito alla domanda di attribuzione della (OMISSIS) inerente, appunto, ai mobili che risultassero asportabili. Tale accertamento del requisito della non comoda divisibilita’ dei beni mobili di arredo, per la comprovata esistenza di motivi ostativi, e’ frutto di apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimita’, giacche’ sorretto da motivazione congrua ed immune da errori di diritto (arg da Cass. Sez. 2, 21/05/2003, n. 7961).
4. Il settimo motivo di ricorso di (OMISSIS) deduce la violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 10, comma 2, bis, avendo la Corte d’Appello ritenuto che, a fronte di una prospettazione del tutto generica della “malversazione” addebitata alla (OMISSIS) a pagina 8 della comparsa di risposta di primo grado (ove non si specificavano i vaglia cambiari sottoscritti dall’attrice con la firma del marito, ne’ il loro importo, ne’ le imposte non pagate), non era neppure ipotizzabile una contestazione. Secondo i giudici di appello, non era nemmeno dato comprendere in quale modo la (OMISSIS) avrebbe costretto il marito a pagare le imposte per gli anni âEuroËœ90, cosi’ come mancava ogni distinzione tra gli importi pagati per le cambiali e per le tasse. A tal proposito, il settimo motivo di ricorso richiama i capitoli di prova articolati riguardo a tali circostanze ed insiste sull’erroneita’ della decisione che non ha considerato incontestate, e dunque provate, le allegazioni in parola.
4.1. Il settimo motivo di ricorso e’ infondato.
L’invocato Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, articolo 2-bis, vigente ratione temporis, disponeva: “La notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente contestati”.
Dunque, come conferma l’interpretazione piu’ volte ribadita da questa Corte, l’onere di contestazione dei fatti, anche nella disciplina dei procedimenti in materia di diritto societario, doveva coordinarsi con l’allegazione dei medesimi, in quanto l’identificazione del thema decidendum suppone pari oneri per le parti in causa, sicche’, a fronte di una generica deduzione da parte dell’attore o del convenuto, la difesa della controparte non puo’ che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere su ciascuno i rispettivi oneri probatori. Peraltro, l’onere di contestazione concerne le sole allegazioni assertive della parte e non certo anche, come suppone il ricorrente, il contenuto dei capitoli della prova testimoniale, posto che da questi ultimi e’ possibile trarre elementi di prova solo in quanto siano stati ammessi e confermati dal teste (Cass. Sez. 3, 27/06/2018, n. 16908; Cass. Sez. 3, 22/09/2017, n. 22055; Cass. Sez. 3, 19/10/2016, n. 21075; Cass. Sez. 3, 17/02/2016, n. 3023; Cass. Sez. 1, 15/10/2014, n. 21847).
L’interpretazione degli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte difese, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi, da’ luogo, del resto, ad un giudizio di fatto, nella specie congruamente esplicitato dalla Corte d’Appello di Brescia, la quale ha escluso che (OMISSIS) avesse allegato puntualmente i fatti costitutivi della propria pretesa di rimborso nei confronti di (OMISSIS), relativa a quanto da quest’ultima abusivamente sottratto alla comunione legale.
Deve infine osservarsi come il settimo motivo di ricorso non provvede a indicare specificamente, trascrivendone il contenuto sia pure soltanto per sintesi, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, gli atti difensivi di (OMISSIS) sulla cui base il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di ravvisare (cfr. Cass. Sez. 3, 13/10/2016, n. 20637; Cass. Sez. 6 – 1, 12/10/2017, n. 24062; Cass. Sez. 1, 18/07/2007, n. 15961; Cass. Sez. 3, 13/10/2016, n. 20637).
5.L’ottavo motivo di ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c., avendo errato il giudice dl merito a non ammettere le dedotte prove sulle obbligazioni abusivamente contratte dalla (OMISSIS), configurando i relativi pagamenti come atti di liberalita’ nell’ambito del rapporto coniugale.
5.1. L’ottavo motivo difetta di specifica riferibilita’ alla decisione impugnata, agli effetti dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4. La Corte d’Appello ha affermato che la stringata esposizione dei fatti da parte nelle difese del (OMISSIS) non consentisse di comprendere in che modo la (OMISSIS) avrebbe costretto il marito a pagare le imposte per gli anni âEuroËœ90, potendosi tale pagamento giustificare come una liberalita’ compiuta fra i coniugi in costanza di matrimonio. In tal modo, i giudici del merito hanno ipotizzato che i pagamenti, dei quali il (OMISSIS) domandava il rimborso, potessero giustificarsi anche come eventuali atti di liberalita’ compiuti durante la vita coniugale, ovvero come esborsi destinati ordinariamente a soddisfare esigenze economiche dell’altro coniuge, e tale ragionamento non puo’ censurarsi in sede di legittimita’, come si fa nell’ottavo motivo di ricorso, denunciando una insufficiente giustificazione logica dell’apprezzamento dei fatti della controversia, ovvero prospettando una spiegazione di tali vicende secondo una logica alternativa, sia pur in possibile o probabile corrispondenza alla realta’ fattuale.
5. Il nono motivo di ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 244 c.p.c.. Il giudice di primo grado, dopo aver ammesso la prova per testimoni con ordinanza del 28 aprile 2010, non aveva assunto la stessa, per poi dichiarare la relativa deduzione inammissibile per genericita’. La Corte d’Appello ha sostenuto che l’appellante non avesse speso neppure una parola per contrastare la genericita’ individuata dal primo giudice. Il ricorrente evidenzia come invece nell’atto di appello, al punto 4, sottoparagrafo 4.2., egli avesse criticato l’assunta genericita’ dei capitoli di prova, i quali avrebbero reso “compensabili” le somme di cui il (OMISSIS) si diceva creditore.
5.1. Il nono motivo di ricorso va respinto.
La censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale impone al ricorrente di trascrivere i capitoli di prova, di indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare elementi tutti necessari a valutare la decisivita’ del mezzo istruttorio richiesto – e di allegare la tempestivita’ e ritualita’ della relativa istanza di ammissione e la fase di merito cui si riferisce (Cass. Sez. 2, 23/04/2010, n. 9748; Cass. Sez. 6 – L, 04/04/2018, n. 8204). Nel nono motivo il ricorrente si limita a trascrivere i capitoli della prova testimoniale dedotta, che, sub b), era volta a dimostrare che “durante gli anni 1986-1989 il sig. (OMISSIS) a fronte di vaglia cambiari ed assegni compilati dall’attrice con firma del deducente, ha sborsato somma pari ad Euro 250.000,00 per rientrarne in possesso”; e, sub c), era volta a dimostrare che “durante gli anni 2004-2005 il premenzionato ha sborsato somma pari ad Euro 20.000,00 all’esattoria per cartelle esattoriali intestate alla sig.ra (OMISSIS) per imposte, contributi evasi relativi agli anni âEuroËœ90”. Nulla e’ detto nel nono motivo di ricorso quanto alle persone da interrogare, ne’ per collocare univocamente nel tempo e nello spazio i fatti da provare alle vicende poste a fondamento delle rispettive domande o eccezioni proposte. Non viene indicato, in particolare, trattandosi di scioglimento di una comunione legale tra coniugi, se i testimoni dovessero deporre su somme da rimborsare perche’ prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, oppure su denaro personale o proventi dell’attivita’ separata del coniuge, o ancora su somme abusivamente attinte dalla comunione per scopi personali. Tali carenze non consentono a questa Corte di apprezzare la decisivita’ della prova per testimoni di cui il ricorrente lamenta la mancata ammissione.
6. Consegue il rigetto del ricorso. La novita’ e la complessita’ delle questioni di diritto oggetto di ricorso, la cui decisione ha imposto anche la parziale correzione della motivazione della sentenza impugnata, giustificano la compensazione per intero tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 13 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese sostenute nel giudizio di cassazione.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Per aprire la mia pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *