Allorché le censure proposte sono dirette ad ottenere l’annullamento dell’intera procedura

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 5 novembre 2019, n. 7557.

La massima estrapolata:

Ammissibili le censure volte a contestare il procedimento di nomina della Commissione giudicatrice anche quando non sia stato dimostrato che la procedura, ove governata da una Commissione in differente composizione, avrebbe avuto un esito diverso, essendo pacifico che la prova di resistenza non debba essere offerta da colui che deduca vizi diretti ad ottenere l’annullamento e la successiva rinnovazione dell’intera procedura.
Allorché le censure proposte sono dirette ad ottenere l’annullamento dell’intera procedura e non il conseguimento di una immediata collocazione utile nella graduatoria impugnata, non sussiste in capo al deducente l’onere di fornire alcuna prova di resistenza.
Delle gare pubbliche l’annullamento della nomina di un componente della commissione giudicatrice (…), comporta per illegittimità derivata, la caducazione di tutti gli atti successivi della procedura di gara, fino all’aggiudicazione, e impone quindi la rinnovazione dell’intero procedimento e l’espressione “rinnovazione della gara”, cui fa menzione l’art. 122 c.p.a., evocato dalla pronucnia dell’Adunanza Plenaria 7 maggio 2013, n. 13, è compatibile con la sola rinnovazione delle valutazioni discrezionali

Sentenza 5 novembre 2019, n. 7557

Data udienza 17 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 1937 del 2019, proposto da
Pa. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. Br., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Ia., Ni. On. e Ni. Pa., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Ni. Pa. in Roma, via (…);
nei confronti
Co.. Se. s.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Pa. Mi., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Parma, (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione Prima, n. 00207/2019, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e della Co.. Se. s.c.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, Cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2019 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Sa. D. To., su delega dell’avv. Br., Gi. Pa., in sostituzione dell’avv. N. Pa., e, su delega dell’avv. Mi., Ma. Di Ne.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Comune di Venezia, con bando pubblicato in Guri il 5 marzo 2018, indiceva procedura di gara per l’affidamento del servizio a ridotto impatto ambientale di pulizia e della fornitura dei prodotti per l’igiene personale degli edifici comunali, di cui risultava aggiudicataria la Co.. Se. s.c.r.l.
2. Avverso il provvedimento di aggiudicazione e altri atti di gara – oltreché avverso lo Statuto della Città di Venezia in parte qua – proponeva ricorso la Pa. s.p.a., tredicesima classificata in graduatoria, avanzando anche domanda di risarcimento del danno.
3. Il Tribunale amministrativo adìto, nella resistenza del Comune di Venezia e della Co.., dichiarava il ricorso inammissibile per carenza d’interesse, non avendo la ricorrente fornito prova che, in difetto dei vizi lamentati, essa avrebbe potuto ottenere l’aggiudicazione (superamento della cd. “prova di resistenza”).
4. Ha impugnato la sentenza la predetta Pa. s.p.a. lamentando:
I) errores in procedendo; violazione degli artt. 100 Cod. proc. civ. e 39 Cod. proc. amm.; violazione del principio di effettività del processo;
II) errores in judicando; violazione dell’art. 77 d.lgs. n. 50 del 2016; violazione dell’art. 216 d.lgs. n. 50 del 2016; violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e tutela della buona fede;
III) errores in judicando; violazione sotto altri profili dell’art. 77 d.lgs. n. 50 del 2016 nonché dell’art. 216 d.lgs. n. 50 del 2016; violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e tutela della buona fede.
L’appellante ha riproposto anche la domanda di risarcimento del danno.
5. Hanno resistito al gravame il Comune di Venezia e la Co.., chiedendone il rigetto.
6. Dopo la rituale discussione all’udienza pubblica del 17 ottobre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Col primo motivo l’appellante censura la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse in ragione del mancato superamento della prova di resistenza, deducendo che la doglianza fatta valere, relativa alla nomina e composizione della commissione, è di per sé idonea, se fondata, a travolgere l’intera procedura di gara – o comunque tutti gli atti compiuti dalla commissione – così che il suo esame non può ritenersi subordinato al superamento di alcuna prova di resistenza (circa la collocazione in graduatoria che sarebbe stata conseguita in assenza del vizio denunciato).
1.1. Il motivo è fondato.
1.1.1. La giurisprudenza ha condivisibilmente posto in risalto come debbano “ritenersi ammissibili le censure volte a contestare il procedimento di nomina della Commissione giudicatrice anche quando non sia stato dimostrato che la procedura, ove governata da una Commissione in differente composizione, avrebbe avuto un esito diverso, essendo pacifico che la prova di resistenza non debba essere offerta da colui che deduca vizi diretti ad ottenere l’annullamento e la successiva rinnovazione dell’intera procedura” (Cons. Stato, III, 3 luglio 2018, n. 4054).
Tali conclusioni s’inscrivono nel più ampio indirizzo secondo il quale “allorché le censure proposte sono dirette ad ottenere l’annullamento dell’intera procedura e non il conseguimento di una immediata collocazione utile nella graduatoria impugnata, non sussiste in capo al deducente l’onere di fornire alcuna prova di resistenza” (inter multis, cfr. Cons. Stato, III, 16 aprile 2018, n. 2258; 2 marzo 2018, n. 1312; VI, 1 aprile 2016, n. 1288); è stato anche aggiunto che “nelle gare pubbliche l’annullamento della nomina di un componente della commissione giudicatrice (…), comporta per illegittimità derivata, la caducazione di tutti gli atti successivi della procedura di gara, fino all’aggiudicazione, e impone quindi la rinnovazione dell’intero procedimento” (Cons. Stato, V, 4 novembre 2014, n. 5441; già Ad. Plen., 7 maggio 2013, n. 13), con la precisazione che “l’espressione “rinnovazione della gara”, cui fa menzione l’art. 122 c.p.a., evocato dall’anzidetta pronuncia dell’Adunanza Plenaria 7 maggio 2013, n. 13, è compatibile con la sola rinnovazione delle valutazioni discrezionali” (Cons. Stato, III, 6 agosto 2018, n. 4830; V, 21 novembre 2014, n. 5732).
1.1.2. Applicando tali principi alla fattispecie in esame deve ritenersi che, da un lato l’impugnazione della nomina della commissione, incidendo di per sé sugli atti da questa compiuti, non abbisogna di (né ammette) prova di resistenza circa la collocazione in graduatoria che la ricorrente avrebbe ricevuto in mancanza del vizio fatto valere; dall’altro l’illegittimità della nomina della commissione determina la caducazione della gara e in particolare delle valutazioni e degli altri atti posti in essere dai commissari illegittimamente nominati, perciò imponendo la riedizione di tali operazioni (cfr., in tal senso, Cons. Stato, III, 15 novembre 2018, n. 6439, citata dagli stessi appellati, oltreché dalla Pa.).
1.1.3. Il motivo di gravame merita pertanto accoglimento atteso che la sentenza erroneamente ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso pretendendo l’esperimento d’una prova di resistenza in realtà non necessaria, né ipotizzabile; né d’altronde può assumere contrario rilievo la circostanza che gli atti precedenti alla nomina della commissione rimarrebbero comunque integri, atteso che ciò (che costituisce applicazione del più generale principio di conservazione degli atti giuridici) da un lato non giustifica in alcun modo la pretesa del superamento della prova di resistenza e dall’altro non osta, nel caso di eventuale accoglimento della doglianza, alla riedizione del potere amministrativo in relazione al segmento procedimentale viziato proprio dalla illegittima nomina della commissione.
Non può al riguardo sottacersi che l’interessata ha sin dal primo grado manifestato l’interesse alla riedizione della procedura di gara (cfr. ricorso, pag. 13; v. anche appello, pag. 5), precisandolo di seguito in termini di rinnovo delle valutazioni delle offerte (memoria 21 gennaio 2019, pag. 5; appello, pag. 15), ciò che peraltro non determina alcun profilo d’inammissibilità, atteso che il più ampio perimetro dell’originaria indicazione volta al rinnovo dell’intera gara risulta tale da ricomprendere anche la riedizione del suo solo (primario ed essenziale) segmento valutativo.
2. All’accoglimento del primo motivo di appello consegue l’annullamento della sentenza impugnata, e s’impone altresì al Collegio l’esame dei motivi di censura sollevati in primo grado e non esaminati, come espressamente riproposti dalla Pa. quali motivi di appello, non ricorrendo in specie un’ipotesi di annullamento con rinvio della causa al primo giudice.
3. Col secondo motivo (riproponendo corrispondente motivo di censura sollevato in primo grado) la Pa. s.p.a. ha lamentato da un lato il difetto di trasparenza nella nomina della commissione, stante l’assenza di predeterminazione dei relativi criteri da parte della stazione appaltante; dall’altro l’illegittimità di detta nomina in quanto avvenuta con frazionamento delle designazioni, essendo intervenuta prima l’investitura del presidente da parte del vice segretario generale e successivamente la nomina, da parte del predetto presidente, degli altri due commissari, che però proprio a causa di tale modalità di nomina sarebbero privi della necessaria imparzialità, risultando peraltro anche gerarchicamente subordinati – in qualità di istruttori non aventi funzioni apicali – al presidente (titolare di funzioni dirigenziali), e perciò ulteriormente privi di perfetta indipendenza.
3.1. La pur suggestiva censura è priva di fondamento.
3.1.1. Deve preliminarmente osservarsi che, in assenza della compiuta attivazione del regime sull’albo dei commissari di gara di cui all’art. 78 d.lgs. n. 50 del 2016 (già differito e oggi sospeso fino al 31 dicembre 2020 ex art. 1, comma 1, lett. c), d.l. n. 32 del 2019), trova senz’altro applicazione nel caso di specie la previsione di cui all’art. 216, comma 12, d.lgs. n. 50 del 2016, secondo la quale “la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.
Ciò precisato, la doglianza formulata dall’interessata in ordine al difetto di trasparenza della nomina della commissione a causa dell’asserita mancata predeterminazione dei criteri di nomina da parte del Comune di Venezia è smentita anzitutto dalle disposizioni della lex specialis di gara che risultano rispettate.
Il disciplinare di gara stabiliva al par. 20 che la commissione giudicatrice dovesse essere nominata – proprio “ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice” – dopo il termine di scadenza di presentazione delle offerte – e composta “da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”; lo stesso disciplinare precisava espressamente, poi, come “in capo ai commissari non [dovessero] sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice”.
In punto di trasparenza e prevenzione della corruzione, alcune ulteriori prescrizioni risultano dal vigente Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Venezia, che fissa limiti alla nomina dei commissari in relazione alla sussistenza di condanne penali e pendenza di corrispondenti procedimenti (cfr. il Piano, sub doc. 9 del Comune, spec. par. 13.8).
3.1.2. Non può pertanto ragionevolmente negarsi che sussistevano e sono state rispettate, in mancanza di adeguata prova contraria, regole preventive funzionali alla nomina dei commissari, idonee ad assicurare trasparenza, correttezza e competenza.
Nel quadro di tali regole tra l’altro la nomina dei commissari di gara è avvenuta – giusta provvedimento dirigenziale del 4 maggio 2018 – con espressa motivazione che considera “i curricula di funzionari e dirigenti agli atti” e “la disponibilità degli interessati e le loro competenze”; a ciò deve aggiungersi che il provvedimento del vice segretario generale del 27 aprile 2018, di nomina del presidente della commissione, richiama espressamente, in relazione alla successiva designazione dei commissari, i complementari “criteri di rotazione”.
Oltre alla predeterminazione delle regole per l’individuazione dei componenti della commissione nei termini suindicati, dunque la stessa designazione dei commissari è stata espressamente motivata, essenzialmente in relazione alle loro competenze come ricavabili dai corrispondenti curricula.
3.2. Sotto altro profilo la Pa. s.p.a. ha lamentato l’illegittimo frazionamento della nomina della commissione, avendo prima il vice segretario generale nominato il presidente (nella persona del “Dirigente del Settore Protezione Civile, Rischio industriale e Maree”) e poi quest’ultimo provveduto ad individuare gli altri commissari: ciò, secondo l’appellante, si porrebbe in contrasto con lo Statuto del Comune di Venezia che, se interpretato in senso conforme alla siffatta designazione, risulterebbe esso stesso in parte qua illegittimo, giacché determinerebbe un’illegittima situazione di non imparzialità dei commissari in quanto condizionati dall’essere stati indicati dallo stesso presidente e peraltro gerarchicamente subordinati a quest’ultimo (avente il ruolo di dirigente) in quanto ispettori.
Neppure tale doglianza può essere favorevolmente apprezzata.
Per quanto possano essere considerate originali le specifiche modalità di nomina della commissione, risulta anzitutto rispettato il regime delle competenze secondo il modello – non illogico, né arbitrario o irragionevole – stabilito nello Statuto comunale, atteso che ben compete al segretario generale (e, per esso, al vice segretario vicario) nominare “il Presidente delle commissioni di gara e di concorso” (art. 14), così come spetta ai dirigenti la “presidenza delle commissioni di gara e di concorso” nonché la “nomina dei componenti” (art. 17, comma 2, lett. a), oltreché la competenza generale sulle “procedure d’appalto e conseguenti responsabilità” (art. 17, comma 2, lett. b).
Nessun vizio è perciò in sé invocabile in relazione all’atto di nomina del presidente della commissione da parte del vice segretario generale, né in ordine alla designazione degli altri commissari da parte del dirigente, provvisto peraltro (anche) di competenza generale in ordine alle procedure d’appalto.
In tale contesto neppure rileva di per sé la circostanza che il dirigente, che ha nominato i commissari di gara, rivestisse al contempo il ruolo di presidente della commissione, non essendo ciò previsto quale elemento impeditivo alla nomina, né causa automatica d’incompatibilità – per il dirigente nominante o per i commissari nominati – nell’ambito della relativa disciplina di cui all’art. 77 d.lgs. n. 50 del 2016; ed è a tal riguardo appena il caso di ricordare che le cause di incompatibilità sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate estensivamente o con analogia in malam partem, dovendo peraltro essere provata in concreto l’effettiva sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, che nel caso di specie neppure è specificamente delineata (cfr. in proposito, ad es., Cons. Stato, V, 14 gennaio 2019, n. 283 che, in ordine al regime d’incompatibilità per l’aver svolto precedenti funzioni in relazione al contratto, chiarisce come il divieto sia specificamente volto “ad evitare la partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti, interni o esterni, alla stazione appaltante che abbiano avuto un ruolo significativo, tecnico o amministrativo, nella predisposizione degli atti di gara”, nel quadro d’una valutazione rimessa comunque ad apprezzamento da compiersi caso per caso).
Allo stesso modo, non può ritenersi illegittima di per sé la nomina “frazionata” dei componenti della commissione da parte di due organi diversi – i.e., il vice segretario generale e il dirigente – essendo essa non incoerente con le previsioni statutarie e priva di profili d’intrinseca illegittimità, anche alla luce della competenza in tal senso riscontrabile in capo agli organi coinvolti, fra cui lo stesso dirigente, munito pure di competenza generale sulle procedure di gara e perciò ben in grado di rappresentare a tal fine la stazione appaltante.
Va al contempo esclusa la sussistenza del vizio lamentato dall’appellante in ordine allo Statuto comunale – laddove interpretato nel senso di demandare ex se al dirigente nominato quale presidente della commissione la nomina degli altri componenti – atteso che, oltre a quanto suindicato in ordine all’assenza di una radicale incompatibilità o incapacità in tal senso, lo Statuto ha in realtà il solo significato di attribuire ai dirigenti entrambe le suddette (distinte) competenze: da un lato quella di presiedere le commissioni, dall’altro l’individuazione dei singoli commissari.
3.3. Infondata è anche la censura con cui si lamenta il difetto d’imparzialità in capo ai commissari in quanto nominati dal presidente e allo stesso gerarchicamente subordinati nell’ambito dell’organizzazione comunale.
Sotto il primo profilo, s’è già posto in risalto come la nomina da parte del dirigente-presidente non possa considerarsi quale autonoma causa d’incompatibilità, non essendo prevista fra le corrispondenti ipotesi ai sensi dell’art. 77 d.lgs. n. 50 del 2016.
In relazione al secondo, difettano gli elementi di fatto per ravvisare la dedotta subordinazione gerarchica, atteso che mentre il presidente assume la veste di dirigente nell’ambito del Settore Protezione Civile, Rischio industriale e Maree, gli altri commissari operano nei diversi Settori, rispettivamente, della “Tutela e benessere ambientale” nell’ambito della Direzione “Sviluppo del Territorio e Città sostenibile” (commissario G. D.), e delle “Gare e contratti e centrale unica appalti ed economato” nel contesto della “Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali” (commissario V. C.).
4. Con il terzo motivo (con cui si ripropone corrispondente censura formulata in primo grado) l’appellante si duole dell’illegittima composizione della commissione sotto altro profilo: da un lato i suoi membri sarebbero privi delle competenze di settore necessarie in relazione allo specifico oggetto della gara; dall’altro i due commissari indicati dal Presidente difetterebbero della qualifica di funzionario necessaria ex art. 84, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006 per poter assumere il ruolo loro conferito.
4.1. Neanche tale motivo di doglianza è condivisibile.
4.1.1. Quanto alla pretesa della qualifica di funzionario in capo ai due commissari, che l’appellante ricava dall’art. 84, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006 in tesi applicabile ai sensi dell’art. 216, comma 12, d.lgs. n. 50 del 2016, va posto in risalto anzitutto come tale ultima disposizione non richiami espressamente il suddetto art. 84, limitandosi ad affermare – come già evidenziato – che, fino all’adozione della disciplina sull’iscrizione all’albo dei commissari di cui all’art. 78 d.lgs. n. 50 del 2016 “la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”, senza alcun riferimento in proposito all’art. 84.
Inoltre la stessa dicitura dell’art. 84, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui “i commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante”, non vuol far riferimento all’inquadramento organico-funzionale del commissario selezionato, rappresentando piuttosto una dizione generica nell’ambito d’una disposizione il cui precetto essenziale è costituito dalla previsione della provenienza dei commissari dalla stazione appaltante, come risulta dalla successiva proposizione che si occupa di disciplinare i casi (residuali) in cui i commissari possono invece essere attinti presso diverse amministrazioni giudicatrici o al di fuori dell’amministrazione.
A ciò si aggiunga che, già nell’impianto di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 in cui la disposizione si colloca, ben potevano rientrare fra le stazioni appaltanti enti – qualificabili come organismi di diritto pubblico o rientranti nelle categorie ex art. 32 d.lgs. n. 163 del 2006 (cfr. art. 3, commi 33 e 25) – privi di figure organiche di “funzionari” nell’ambito della propria organizzazione, sicché la dizione va intesa in termini generali e atecnici, non specificamente modellati sull’inquadramento in ruolo dei soggetti chiamati a fungere da commissari.
4.1.2. Quanto ai profili di dedotta incompetenza dei componenti della commissione in relazione al settore interessato, va posto in risalto come in realtà il commissario G. risulti responsabile dell’Unità Operativa Complessa dell’Ufficio Igiene e benessere animale, rientrante nel Servizio “Affari giuridici e contenzioso, igiene ambientale e polizia mortuaria”, Settore “Tutela e benessere ambientale”, sicché può ritenersi non privo d’esperienza nell’ambito generale del settore dell’igiene, direttamente interessato dalla gara.
Allo stesso modo, il commissario V. risulta collocato nell’Ufficio amministrativo e Gestione cleaning, anch’esso affine al settore oggetto della procedura d’affidamento.
Infine il presidente C., attesa l’esperienza direttiva maturata presso il Comune e una concessionaria comunale, sia nella direzione amministrativa e finanziaria, sia nel settore della programmazione e controllo opere pubbliche, nonché nelle gestioni economali, può ben essere considerato in grado di apprestare l’occorrente coordinamento tecnico-amministrativo funzionale al corretto svolgimento della procedura.
Alla luce di ciò le qualifiche e i profili professionali dei componenti della commissione giudicatrice risultano complessivamente esenti dalle censure formulate dall’appellante, a mente dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, da un lato, la legittima composizione della commissione presuppone solo la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto (Cons. Stato, V, 11 luglio 2017, n. 3400); dall’altro il requisito enunciato deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, considerando anche, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’amministrazione sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali i criteri valutativi siano destinati ad incidere. Non è in proposito necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, 17 giugno 2019, n. 4050; 18 giugno 2018, n. 3721; 15 gennaio 2018, n. 181; 8 aprile 2014, n. 1648; VI, 10 giugno 2013, n. 3203; III, 17 dicembre 2015, n. 5706; 9 gennaio 2017, n. 31).
5. In conclusione, accolto il primo motivo d’appello con conseguente riforma della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, vanno respinti nel merito i restanti motivi di gravame e, con essi, il ricorso di primo grado.
La peculiarità della fattispecie ed il parziale accoglimento dell’appello, quanto al primo motivo, giustifica la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente ai sensi di cui in motivazione e, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli – Presidente
Fabio Franconiero – Consigliere
Federico Di Matteo – Consigliere
Alberto Urso – Consigliere, Estensore
Anna Bottiglieri – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *