Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando la propria giurisdizione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 aprile 2021| n. 10358.

Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta da giudicato implicito.

Ordinanza|20 aprile 2021| n. 10358

Data udienza 9 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: IMPUGNAZIONI CIVILI – RICORSO PER CASSAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Primo Presidente f.f.

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez.

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19609/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo STUDIO LEGALE COMMERCIALE (OMISSIS), rappresentato e difeso da se’ medesimo;
– ricorrente –
contro
REGIONE SICILIA, ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA ED AL FONDO DI QUIESCENZA PREVIDENZA ED ASSISTENZA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 54/2015 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE DI APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA, depositata il 02/03/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI.

RILEVATO

1. (OMISSIS) ricorre nei confronti della Regione Siciliana, dell’Assessorato alla Presidenza della Regione Siciliana, del Fondo di quiescenza previdenza e assistenza, in ordine alla sentenza n. 54/A/2015, del 2 marzo 2015, con la quale la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana di Palermo, ha rigettato l’appello proposto avverso la sentenza del giudice delle pensioni della medesima Corte, emessa tra le parti.
2. Il ricorrente aveva impugnato i decreti n. 7408, del 2009, e n. 10164 del 2009, emessi dal Direttore regionale per i Servizi di quiescenza previdenza e assistenza per il personale della Regione siciliana.
Con detti decreti, rispettivamente, erano stati ammessi a ricongiunzione i periodi assicurativi vantati presso l’INPS di Trapani e presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, con la determinazione del pagamento contributivo da effettuare.
Il (OMISSIS) contestava le aliquote applicate dall’Amministrazione.
3. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso e la decisione era confermata in grado di appello.
4. Pertanto il ricorrente ha impugnato, prospettando due motivi di ricorso, la sentenza n. 54/A/2015 della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana di Palermo.
5. Nessuna delle parti si e’ costituita.
CONSIDERATO
1. Con il primo motivo di ricorso e’ dedotta la violazione dell’articolo 360 c.p.c.. Falsa applicazione della L. n. 29 del 1979, in riferimento al coefficiente applicato (10.3165%) nel DDS n. 7048 del 2009, di cui alle tabelle del Decreto Ministeriale 27 gennaio 1964. Mancata motivazione su un punto decisivo. Disparita’ di trattamento nell’indicare il coefficiente di calcolo.
2. Con il secondo motivo di ricorso e’ prospettata la violazione dell’articolo 360 c.p.c., in relazione alla L. n. 45 del 1990, articolo 2, comma 2, in riferimento al coefficiente applicato (15.8752%) del DDS n. 10164 del 2009 riferito alle tabelle del Decreto Ministeriale 19 febbraio 1981, pubblicato sulla GU 13 maggio 1981.
3. Il ricorrente si duole, ripercorrendo la disciplina regionale e i provvedimenti attuativi, delle decisioni di merito assunte dalla Corte dei Conti nel definire l’appello.
Il ricorrente premette di essere stato inquadrato ed immesso nei ruoli organici della Regione Siciliana, quale dirigente tecnico, dal 2 maggio 1992.
Il 14 luglio 2008 inoltrava domanda di pensionamento, e contestualmente chiedeva la ricongiunzione dei periodi assicurativi pregressi all’assunzione, rispettivamente versati: presso l’INPS di Trapani per anni 2, mesi 01 e gg. 27, e alla Cassa Nazionale Forense di Roma per 3 anni.
A seguito di tale richiesta il Fondo di quiescenza della Regione siciliana, in data 12 settembre 2009, emetteva il DDS n. 7408 del 2009 di ricongiungimento con il quale, alla voce “oneri a carico del richiedente, prendeva a riferimento il coefficiente di moltiplicazione della base pensionabile nella cifra di 10.3165%, e non in quella di 4.9415%, corrispondente all’eta’ del ricorrente al momento della domanda di pensione (anni 56).
Nell’effettuare il calcolo della base pensionabile, con DDS n. 10164 del 2009, alla voce oneri a carico del richiedente, indicava il coefficiente errato di moltiplicazione nella cifra di 15.8752% anziche’ 10.3165% come sarebbe stato giusto fare.
4. Il ricorso e’ inammissibile, per essere ormai preclusa ogni questione inerente al riparto di giurisdizione.
Il sindacato di questa Corte sulle decisioni della Corte dei Conti e’
circoscritto all’osservanza dei limiti esterni della giurisdizione e non si estende neppure a seguito dell’inserimento della garanzia del giusto processo ex articolo 111 Cost. – ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale, il cui accertamento rientra nell’ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione (ex multis, Cass., S.U., n. 19085 del 2020).
Com’e’ stato gia’ chiarito da questa Corte, allorche’ il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non e’ consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito (S.U., n. 27531 del 2008 e n. 24883 del 2008).
Tale principio e’ stato ribadito ed applicato alle pronunce del giudice contabile (Cass., n. 28503 del 2017, n. 10265 del 2018), sicche’ il giudicato interno sulla giurisdizione puo’ formarsi tutte le volte in cui il giudice ha pronunciato nel merito, affermando cosi’ implicitamente la propria giurisdizione, e dunque con esclusione per le sole statuizioni che non la implicano, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilita’ della domanda o quando, dalla motivazione della sentenza, risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum.
5. Cosi’ non e’ stato nel caso di specie, in quanto nella decisione emessa in primo grado dalla Corte dei conti, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dal (OMISSIS), la questione di giurisdizione non e’ stata trattata.
6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
7. Nulla spese non essendosi costituite le controparti.
8. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *