Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22573.
Alle spese di potatura degli alberi che insistono su suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino sono tenuti a contribuire tutti i condomini, allorché si tratti di piante funzionali al decoro dell’intero edificio e la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per l’omesso esame del vincolo di destinazione imposto dal comune al costruttore circa il congruo numero di alberature da mettere a dimora, al fine di verificare se gli alberi oggetto di abbattimento e di reimpianto concorressero, in virtù del detto vincolo, a costituire il decoro architettonico dell’edificio). Conf.: Sez. 2, Sentenza n. 3666 del 18/04/1994
Ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22573
Data udienza 2 luglio 2020
Tag/parola chiave: Condominio negli edifici – Contributi e spese condominiali – Spese di gestione – Alberi che insistono su suolo di proprietà esclusiva di un singolo condominio – Spese di potatura – Ripartizione fra tutti i condomini – Condizioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7141/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5666/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 5666/2015 della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 14 ottobre 2015.
Il Condominio (OMISSIS), resiste con controricorso.
Con citazione dell’8 ottobre 2009, (OMISSIS) domando’ la condanna del Condominio (OMISSIS), al pagamento della somma di Euro 5.820,00, in conseguenza delle spese sostenute e da sostenere per l’abbattimento ed il reimpianto di tre alberi siti nel giardino di proprieta’ esclusiva (OMISSIS), assumendo che gli alberi svolgessero una funzione ornamentale per l’intero edificio. L’adito Tribunale di Roma respinse la domanda, reputando indimostrata la funzione ornamentale degli alberi. (OMISSIS) avanzo’ appello, che la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 5666/2015, accolse soltanto con riguardo alla quantificazione delle spese processuali liquidate in primo grado, osservando, quanto al merito, che gli alberi di alto fusto presenti nel giardino dell’appellante, pur concorrendo all’aspetto estetico dell’edificio, restavano di proprieta’ esclusiva della signora (OMISSIS), sicche’ le spese per l’abbattimento e la sostituzione degli stessi dovevano porsi a carico esclusiva della proprietaria del giardino.
La trattazione del ricorso e’ stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’articolo 375 c.p.c., comma 2 e articolo 380 bis.1 c.p.c..
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Corrado Mistri ha depositato le sue conclusioni scritte, ai sensi dell’articolo 380-bis 1 c.p.c., chiedendo di dichiarare inammissibile o, in subordine, di rigettare il ricorso.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c..
Va disattesa l’eccezione di inammissibilita’ del controricorso, formulata dal ricorrente nella memoria, trattandosi di controversia in tema di erogazione di spese occorrenti per la manutenzione delle parti comuni, rientrante tra quelle per le quali e’ autonomamente legittimato ad agire ed a resistere ai sensi degli articoli 1130 e 1131 c.c..
L’unico motivo di ricorso di (OMISSIS) denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto all’atto d’obbligo imposto dal Comune di Roma al costruttore del fabbricato quale condizione per il rilascio della concessione edilizia, inerente proprio alla presenza di un congruo numero di alberature da mettere a dimora, anche ai fini del rispetto del vincolo ambientale sussistente nella zona ricadente nel parco dell'(OMISSIS); di tal che, gli alberi esistenti nel giardino della ricorrente si dovrebbero intendere ineliminabili ai fini del decoro architettonico dell’intero complesso edilizio, stante il vincolo pubblicistico derivante dalla condizione imposta dal Comune.
Va premesso che non opera, nel caso in esame, la preclusione riguardo all’impugnazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, di cui all’articolo 348- ter c.p.c., comma 5 (applicabile, ai sensi del Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), non avendo la sentenza di appello confermato la decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della pronuncia appellata. In particolare, il Tribunale di Roma reputo’ indimostrata la funzione ornamentale degli alberi, mentre i giudici di secondo grado hanno dato rilievo essenzialmente alla proprieta’ degli stessi ed alla natura necessitata da ragioni di sicurezza dell’intervento di abbattimento e sostituzione delle piante.
Il motivo di ricorso risulta fondato.
E’ controverso tra le parti se il Condominio (OMISSIS) dovesse partecipare, o meno, alle spese sostenute dalla condomina (OMISSIS) per l’abbattimento ed il reimpianto di tre alberi siti nel giardino di proprieta’ esclusiva di quest’ultima.
La Corte d’appello di Roma ha risolto la questione nel senso di attribuire valore dirimente alla proprieta’ esclusiva, e non condominiale, degli alberi, pur riconoscendone l’incidenza sul decoro architettonico dell’edificio.
A proposito della questione di diritto rilevante in causa, un precedente di questa Corte in fattispecie assai analoga, affermo’ che alle spese di potatura degli alberi, che pur insistono su suolo oggetto di proprieta’ esclusiva di un solo condomino, sono tenuti a contribuire tutti i condomini allorche’ si tratti di piante funzionali al decoro dell’intero edificio e la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso (Cass. Sez. 2, 18/04/1994, n. 3666). Tale sentenza evidenziava come le piante di alto fusto possano formare oggetto, ad un tempo, di proprieta’ esclusiva e di comunione, fornendo utilita’ differenziate al proprietario del suolo e, ad un tempo, ai titolari delle unita’ immobiliari dell’edificio condominiale, in quanto componenti essenziali del decoro architettonico del fabbricato; cio’ giustifica l’obbligo di contribuzione dei partecipanti al condominio alle spese di potatura. Il fondamento della partecipazione agli oneri condominiali, ai sensi degli articoli 1123 c.c. e segg., non e’ infatti necessariamente correlato alla contitolarita’ della res, spesso piuttosto derivando dalla utilitas che essa arreca alle singole unita’ immobiliari, indipendentemente dal regime di proprieta’.
La ricorrente (OMISSIS) non introduce, tuttavia, una denuncia specifica di violazione o falsa applicazione di norme di diritto (ovvero, in particolare, dall’articolo 1123 c.c.). L’unico motivo di ricorso allega, piuttosto, una incompleta ricognizione della fattispecie concreta, non avendo la Corte d’appello esaminato l’atto d’obbligo imposto al costruttore in sede di concessione edilizia per la messa a dimora delle alberature.
Il controricorrente ha formulato una eccezione di giudicato interno per mancata impugnazione in appello del “II CAPO” della sentenza del Tribunale, a proposito proprio dei vincoli imposti dal Comune di Roma per il rilascio della licenza edilizia. Ora, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale, per capo autonomo di sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato (anche) interno, deve intendersi solo quello che risolva una questione controversa, avente una propria individualita’ ed autonomia, si’ da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente, mentre manca la suddetta autonomia nelle mere argomentazioni che unitamente ad altra, abbiano concorso a formare un capo unico di sentenza (cfr. Cass. Sez. 1, 23/03/2012, n. 4732; Cass. Sez. 1, 18/09/2017, n. 21566).
Occorre, comunque, evidenziare che, se effettivamente la sentenza della Corte di Roma non compie alcun esame dell’atto d’obbligo e della circostanza dei vincoli imposti dal Comune di Roma per la messa a dimora di un “congruo numero di alberature”, il ricorso di (OMISSIS) specifica di aver prodotto tale documento in primo grado, ricevendo in proposito risposta dal Tribunale di Roma che lo stesso atto non contenesse “riferimenti specifici alla proprieta’ dell’attrice ne’ tanto agli alberi per cui e’ causa”. La sentenza impugnata della Corte di Roma, a pagina 2, precisa che (OMISSIS) avesse altresi’ lamentato in sede di gravame proprio che “la funzione ornamentale degli alberi doveva desumersi… dall’atto d’obbligo in cui si era imposto al costruttore “un congruo numero di alberature”. Non puo’ dunque in alcun modo dirsi coperta da giudicato la ritenuta irrilevanza dell’atto d’obbligo imposto al costruttore in sede di concessione edilizia per la messa a dimora delle alberature.
L’omesso esame dell’atto d’obbligo risulta, poi, decisivo, in quanto lo stesso, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.
Ora, e’ vero che in giurisprudenza si evidenzia come la convenzione, stipulata tra un comune e un privato costruttore, con la quale questi, al fine di conseguire il rilascio di una concessione o di una licenza edilizia, si obblighi ad un “facere” o a determinati adempimenti nei confronti dell’ente pubblico (quale, ad esempio, la destinazione di un’area ad uno specifico uso), non costituisce un contratto di diritto privato, ne’ ha specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento dei contrapposti interessi delle parti stipulanti, configurandosi come atto intermedio del procedimento amministrativo volto al conseguimento del provvedimento finale, dal quale promanano poteri autoritativi della pubblica amministrazione. Ne consegue che, non potendosi qualificare l’atto d’obbligo come contratto a favore di terzi, ai sensi dell’articolo 1411 c.c., i privati acquirenti dell’immobile edificato non hanno alcuna possibilita’ di rivendicare diritti sulla base di esso, ne’, quindi, di agire per il suo adempimento, salva l’ipotesi che detto obbligo sia stato trasfuso in una disciplina negoziale al momento del trasferimento delle singole unita’ immobiliari (Cass. Sez. 2, 18/09/2013, n. 21396; Cass. Sez. 1, 17/04/2013, n. 9314; Cass. Sez. 2, 23/02/2012, n. 2742).
Tuttavia, nel caso in cui il beneficiario dell’originario atto di assenso edificatorio si sia, con atto d’obbligo allegato alla concessione edilizia, impegnato, nei confronti della p.a., a non modificare la destinazione d’uso del bene in precedenza assentito, le prescrizioni contenute nella concessione edilizia costituiscono un vincolo permanente, che non e’ consentito ai privati di rimuovere o modificare. Occorre percio’ verificare se il vincolo di destinazione alla messa a dimora di un “congruo numero di alberature” del complesso immobiliare costituente il Condominio (OMISSIS), costituisce una situazione giuridica a vantaggio dell’intero edificio, situazione che accede alla proprieta’ esclusiva degli alberi, facente capo a (OMISSIS), proprietaria del giardino. Ove gli alberi rientranti nella proprieta’ (OMISSIS), in forza del vincolo di destinazione, arrechino ai condomini l’utilita’ di elemento ornamentale, essi possono concorrere a costituire in modo indissolubile il decoro architettonico dell’edificio, che e’ bene comune tutelato dalla legge, con la conseguenza che tutti i partecipanti al condominio sarebbero obbligati a contribuire alle spese per l’abbattimento ed il reimpianto, giacche’ funzionali alla conservazione di tale decoro (ancora Cass. Sez. 2, 18/04/1994, n. 3666).
Va pertanto accolto il ricorso, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, la quale procedera’ a nuovo esame tenendo conto dei rilievi svolti e provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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