Alla interpretazione del giudicato esterno può attendere direttamente la Corte di cassazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 34606.

Alla interpretazione del giudicato esterno può attendere direttamente la Corte di cassazione

Alla interpretazione del giudicato esterno, interpretazione che si conforma alla esegesi del giudicato degli atti normativi e si correla a quanto stabilito e nella motivazione e nel dispositivo della sentenza, può attendere direttamente la Corte di cassazione. La Corte, peraltro, vi attende con piena cognizione unicamente nei limiti in cui il giudicato esterno sia riprodotto in ricorso in forza del principio di autosufficienza di tale mezzo di impugnazione. Il ricorso, di conseguenza, deve riprodurre il testo della sentenza – che si assume passata in giudicato – con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo

Ordinanza|| n. 34606. Alla interpretazione del giudicato esterno può attendere direttamente la Corte di cassazione

Data udienza  2023

Integrale

Tag/parola chiave: Richiesta di pagamento – Fatture – ASL – Prestazioni sanitarie – Elemento costitutivo della pretesa creditoria – Regime di accreditamento – Convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978 – Tariffe – Giudicato esterno – Eccezioni impeditive – Rigetto del ricorso

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4750/2020 R.G. proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1590 – 19/21.11.2019 della Corte d’Appello di Salerno;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 19 ottobre 2023 del Consigliere Dott. Luigi Abete;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dottor FRESA Mario, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

Alla interpretazione del giudicato esterno può attendere direttamente la Corte di cassazione

RILEVATO

che:

1. Con ricorso ex articoli 633 c.p.c. e segg., il ” (OMISSIS)” s.r.l. adiva il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli.

Chiedeva ingiungersi all'”Azienda Sanitaria Locale Salerno (OMISSIS)” il pagamento della somma di Euro 27.745,43, oltre interessi e spese, quale corrispettivo delle fatture n. (OMISSIS) per prestazioni eseguite nel mese di (OMISSIS).

2. Con Decreto n. 2605 del 30.12.2008 il tribunale pronunciava l’ingiunzione.

3. L'”A.S.L. Salerno (OMISSIS)” proponeva opposizione.

Instava per la revoca dell’ingiunzione.

Resisteva il ” (OMISSIS)”.

4. Con sentenza n. 585/2014 il tribunale rigettava l’opposizione.

5. Proponeva appello l'”Azienda Sanitaria Locale Salerno”.

Si costituiva il ” (OMISSIS)”.

Instava per il rigetto del gravame.

6. Con sentenza n. 1590/2019 la Corte d’Appello di Salerno accoglieva il gravame, revocava l’ingiunzione di pagamento e condannava l’appellato alle spese del doppio grado.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il ” (OMISSIS)” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

L'”Azienda Sanitaria Locale Salerno” non ha svolto difese.

8. Il P.M. ha formulato per iscritto le sue conclusioni.

Il ricorrente ha depositato memoria.

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CONSIDERATO

che:

9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del Decreto Legislativo n. 502 del 1992, articolo 8 quinquies, e dell’articolo 2697 c.c..

Deduce che ha errato la Corte di Salerno a ritenere che la stipula di apposita convenzione scritta tra la struttura sanitaria privata e l'”A.S.L.” assurge ad elemento costitutivo della pretesa creditoria, sicche’ la struttura sanitaria e’ onerata della relativa dimostrazione (cfr. ricorso, pagg. 6 – 7).

Deduce che elemento costitutivo della pretesa e’ unicamente l'”accreditamento”, la cui sussistenza e’ pacifica ed incontestata nella specie (cfr. ricorso, pag. 8).

10. Il primo motivo di ricorso e’ privo di fondamento e va respinto.

11. Va reiterata, ai sensi dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., l’elaborazione di questa Corte.

Ossia l’insegnamento a tenor del quale l’obbligo per la struttura privata, gia’ titolare di convenzione esterna ex Lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la A.S.L. territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio; con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria nonche’ i limiti alla quantita’ di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l’anno di esercizio; con esso, per altro verso, l’ente pubblico assume l’obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del S.S.R., vincolandosi ad adempierla secondo le modalita’ ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtu’ di integrazione legislativa (cfr. Cass. (ord.) 5.7.2018, n. 17588. Cfr. altresi’ Cass. 6.8.2014, n. 17711, secondo cui, nell’ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell’accreditamento – previsto dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 8, e poi integrato dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 6 – non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la P.A. e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria; con la conseguenza che non puo’ essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualita’ di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali, restando irrilevante, ai fini del compenso, la mera prosecuzione dell’attivita’, ancorche’ sorretta da provvedimenti amministrativi della Regione, in relazione ad una convenzione ormai definitivamente caducata per effetto dell’articolo 8, comma 7, del citato D.Lgs., che ha comportato, alla data del 30.6.1996 (termine cosi’ prorogato dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 2, comma 7), la cessazione di tutti i rapporti contrattuali vigenti; Cass. (ord.) 11.3.2020, n. 7019).

12. In questo quadro, ovvero a fronte dell’onere di stipulazione di apposito contratto in forma scritta con l'”A.S.L.” territorialmente competente, non possono che formularsi, nella specie, i rilievi che seguono.

Da un canto, vanno condivise le affermazioni della Corte di Salerno secondo cui, pur in regime di accreditamento provvisorio, si prospetta la necessita’ della stipula di convenzione scritta tra la struttura sanitaria privata e l'”A.S.L.” di riferimento e secondo cui, ulteriormente, e’ la struttura sanitaria privata – che reclama il pagamento delle prestazioni – ad essere gravata dall’onere di allegazione e prova della medesima convenzione (cfr. sentenza d’appello, pag. 12), onere che, nella specie, non e’ stato evidentemente assolto.

Dunque, la stipulazione in forma scritta di apposito accordo contrattuale assurge senza dubbio ad elemento costitutivo della pretesa creditoria, sicche’ della relativa allegazione e dimostrazione e’ onerata la struttura sanitaria.

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D’altro canto, va disattesa la regione di censura veicolata dal mezzo in disamina, secondo cui, ai sensi dell’articolo 8 quinquies cit., gli accordi contrattuali rispondono in via esclusiva all’esigenza di determinazione dei limiti entro cui l’erogazione delle prestazioni sanitarie e’ finanziariamente “coperta”, sicche’ il riscontro della loro stipulazione e del limite di spesa che vi e’ contemplato, costituisce al piu’ eccezione impeditiva (cfr. ricorso, pag. 8; memoria, pag. 2).

13. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 2909 c.c..

Deduce che ha errato la Corte di Salerno a respingere l’eccezione, sollevata con la conclusionale d’appello, di giudicato “esterno” circa l’esistenza tra le parti di un valido rapporto contrattuale (cfr. ricorso, pag. 11).

14. Il secondo motivo di ricorso del pari e’ privo di fondamento e va respinto.

15. Senza dubbio all’interpretazione del giudicato “esterno” – interpretazione che si conforma all’esegesi degli atti normativi e si correla a quanto stabilito e nella motivazione e nel dispositivo della sentenza (cfr. Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24162; Cass. 10.12.2015, n. 24952) – puo’ attendere pur direttamente la Corte di cassazione.

E tuttavia questa Corte di legittimita’ vi attende con piena cognizione nei limiti in cui il giudicato “esterno” sia riprodotto nel ricorso per cassazione in forza del principio di “autosufficienza” di tale mezzo di impugnazione.

Di conseguenza, il ricorso deve riprodurre il testo della sentenza – che si assume passata in giudicato – con richiamo congiunto e della motivazione e del dispositivo (cfr. Cass. 19.8.2020, n. 17310; Cass. sez. lav. 8.3.2018, n. 5508; Cass. 23.6.2017, n. 15737; Cass. 11.2.2015, n. 2617; Cass. sez. lav. 13.12.2006, n. 26627).

16. Su tale scorta si rimarca che il ricorrente non ha provveduto, onde consentire il riscontro ed il vaglio dei propri assunti, a trascrivere nel corpo del ricorso il testo integrale della sentenza n. 1718/2011 e della sentenza n. 280/2012, ambedue del Tribunale di Salerno, che concorrerebbero ad integrare il giudicato “esterno” destinato – assume – ad esplicar valenza nella specie.

Propriamente il ricorrente si e’ limitato, a pagina 11 del ricorso, a riprodurre uno stralcio della sentenza n. 1718/2011 e, a pagina 12 del ricorso, uno stralcio della sentenza n. 280/2012.

17. In ogni caso, in ordine al giudicato “esterno” che si e’ assunto correlato alla sentenza n. 1718/2011 si evidenzia quanto segue.

La Corte di Salerno ha posto in risalto che l’appellato aveva sollevato nelle difese conclusionali l’eccezione di giudicato “esterno” con riferimento alla pronuncia n. 1718/2012 del Tribunale di Salerno.

Indi ha puntualizzato, in primo luogo, che nella documentazione allegata telematicamente alla comparsa conclusionale era presente viceversa la sentenza n. 1758/2013 del Tribunale di Salerno e, in secondo luogo, che nella memoria di replica, nel ribadire l’eccezione, l’appellato aveva indicato come offerta in comunicazione la sentenza n. 1718/2012 e viceversa risultava allegata la sentenza n. 1718/2011, per giunta priva di certificazione ex articolo 124 disp. att. c.p.c., di passaggio in giudicato (cfr. sentenza d’appello, pagg. 14 – 15).

18. Ebbene, siffatti passaggi motivazionali non sono stati per nulla attinti e censurati con il secondo motivo di ricorso.

19. In ordine al giudicato “esterno” che si e’ assunto correlato alla sentenza n. 280/2012 si evidenzia quanto segue.

La Corte di Salerno ha posto in risalto che l’appellato aveva sollevato nelle difese conclusionali l’eccezione di giudicato “esterno” con riferimento altresi’ alla pronuncia n. 280/2012 del Tribunale di Salerno.

Indi ha puntualizzato che con tale statuizione il tribunale aveva rigettato l’opposizione proposta dall'”A.S.L. Salerno” avverso l’ingiunzione n. 3890/2008 ottenuta dal ” (OMISSIS)” ai fini del pagamento di prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento provvisorio nel mese di dicembre 2007 (cfr. sentenza d’appello, pag. 15).

Cosicche’, ha soggiunto la corte, pur a ritenere coperta da giudicato la questione dell’esistenza di un accordo contrattuale tra le parti, tuttavia la pronuncia n. 280/2012 concerneva mensilita’ relative all’anno 2007 e non vi erano margini interpretativi per ritenere che le prestazioni rese nell’anno 2006 fossero da ricondurre al medesimo accordo contrattuale (cfr. sentenza d’appello, pag. 17).

20. Ebbene, analogamente, siffatti passaggi motivazionali non sono stati per nulla attinti e censurati con il secondo motivo di ricorso.

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Piu’ esattamente, il ricorrente si e’ limitato a prospettare che “l’esistenza di pronunce passate in cosa giudicata (…), copre l’esistenza sia dell’autorizzazione amministrativa, sia dell’accreditamento in capo al centro privato, unici presupposti costitutivi e necessari per il riconoscimento della pretesa creditoria, afferendo l’esistenza di contratto (…) alla sfera delle eccezioni impeditive (…)” (cosi’ ricorso, pag. 13; cosi’ memoria, pagg. 6 – 7).

Dunque, per espressa prospettazione dello stesso ricorrente, il preteso giudicato “esterno” involgerebbe profili (l’autorizzazione amministrativa e l’accreditamento in capo al centro privato) di per se’ inidonei, alla stregua delle ragioni che hanno indotto al rigetto del primo motivo, a fondare l’azionata pretesa creditoria.

21. L'”Azienda Sanitaria di Salerno” non ha svolto difese; pertanto, nonostante il rigetto del ricorso, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.

22. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis, Decreto del Presidente della Repubblica cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

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P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis, Decreto del Presidente della Repubblica cit., se dovuto.

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