Al fine di stabilire se si versi o meno in ipotesi di lodo

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 4 settembre 2020, n. 18507.

Al fine di stabilire se si versi o meno in ipotesi di lodo che decide parzialmente il merito della controversia, occorre avere riguardo alla verifica dell’esaurimento della funzione giurisdizionale dinanzi agli arbitri, di guisa che, con riguardo all’immediata impugnabilità, deve essere considerato un lodo parziale, nonostante la formulazione della norma di cui all’art. 827, comma 3, c.p.c., anche quello che, pur senza pervenire allo scrutinio del merito del giudizio, abbia comunque in parte esaurito la funzione decisoria devoluta al collegio arbitrale. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito, che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso perché, mediante il lodo impugnato, gli arbitri si erano limitati a pronunziare sulle questioni pregiudiziali e preliminari, senza definire neppure in parte la controversia).

Ordinanza 4 settembre 2020, n. 18507

Data udienza 17 giugno 2020

Tag/parola chiave: Lodo – Lodo parziale di questioni di merito – Immediatamente impugnabile ex art. 278 cpc e 827 comma 3 cpc – Esclusione per i lodi pregiudiziali – Individuazione del lodo decidente il merito – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 12373-2018 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7403/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO

Che:
1. – (OMISSIS) S.p.A. ricorre per un mezzo, nei confronti di (OMISSIS) S.p.A., contro la sentenza del 24 novembre 2017, numero 9552, con cui la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per nullita’ proposta dall’odierna ricorrente avverso il lodo del 26 giugno 2012, reso tra le parti, con cui il Collegio arbitrale, disattesa un’eccezione di illegittimita’ costituzionale dell’articolo 816 septies c.p.c., aveva respinto due eccezioni spiegate dall’attrice in arbitrato, (OMISSIS) S.p.A., l’una di scioglimento del vincolo compromissorio in dipendenza dell’omesso tempestivo versamento delle spese di arbitrato, l’altra di non compromettibilita’ delle domande riconvenzionali in arbitrato di (OMISSIS) S.p.A..
Vi e’ memoria di parte ricorrente.
2. – (OMISSIS) S.p.A. resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:
3. – Il ricorso denuncia: “In relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 827 c.p.c. nella parte in cui la corte d’appello, nella sentenza avverso cui si ricorre, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione del lodo parziale del 26 giugno 2012; conseguentemente, in relazione al medesimo articolo 360 c.p.c. n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 816 septies c.p.c., comma 2, ovvero, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 2, per omessa indicazione della competenza dell’autorita’ giudiziaria ordinaria (Tribunale di Roma)”.
Posto che il fondo spese richiesto dal collegio arbitrale era stato versato da (OMISSIS) S.p.A. dopo lo spirare del termine a tal fine fissato, la societa’ ricorrente ha sostenuto che l’articolo 816 septies c.p.c., comma 2, prevederebbe “l’unica ipotesi di cessazione del vincolo contrattuale costituito dalla convenzione compromissoria capace di produrre effetti diretti e immediati tra le parti, in esito a una condotta “concludente” destinata a incidere sull’efficacia del compromesso, sia pure per la sola controversia gia’ pendente”. Pertanto, la Corte d’appello avrebbe errato nel dichiarare inammissibile l’impugnazione per nullita’ “in quanto – pur trattandosi di decisione che non affrontava il merito della controversia – era comunque suscettibile di “definire il giudizio arbitrale” nei termini di cui al richiamato 827 c.p.c., comma 3″.
Ritenuto che:
4. – Il ricorso e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c..
Questa Corte ha gia’ avuto modo di osservare che: “Lodo che decide parzialmente il merito della controversia, immediatamente impugnabile a norma dell’articolo 827 c.p.c., comma 3, e’ sia quello di condanna generica ex articolo 278 c.p.c. sia quello che decide una o alcune delle domande proposte senta definire l’intero giudizio, non essendo immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali o preliminari” (Cass., Sez. Un., 18 novembre 2016, n. 23463).
Traendo argomento dall’articolo 360 c.p.c., comma 3 e dall’articolo 361 c.p.c., comma 1, le Sezioni Unite hanno in breve inteso affermare che, al fine di stabilire se si versi o meno in ipotesi di “lodo che decide parzialmente il merito della controversia”, occorre avere riguardo alla verifica dell’esaurimento della funzione giurisdizionale dinanzi agli arbitri, di guisa che, per i fini dell’immediata impugnabilita’, va considerato lodo parziale, nonostante la formula adottata dalla norma, anche quello che, pur senza pervenire allo scrutinio del merito, abbia nondimeno esaurito la funzione decisoria devoluta al collegio arbitrale: e dunque, ad esempio, in ipotesi di cumulo di domande, il lodo che abbia deciso sulla competenza arbitrale riguardo ad una di esse sara’ da considerare lodo parziale (i. e. immediatamente impugnabile) ove il collegio arbitrale si sia in parte qua spogliato della lite, sara’ da considerare lodo non definitivo (i.e. impugnabile soltanto col definitivo) ove il collegio arbitrale abbia riconosciuto la propria competenza
Nel caso di specie la Corte territoriale si e’ conformata a tale principio, avendo rilevato che il Collegio arbitrale si era “limitato a pronunziare solo sulle questioni pregiudiziali/preliminari”, senza dunque chiudere ne’ in tutto ne’ in parte il giudizio dinanzi a se’, con conseguente esatta applicazione dell’articolo 827 c.p.c., comma 3. A fronte di cio’, allora, non rileva ne’ punto ne’ poco l’argomento svolto in ricorso, ossia che la decisione sugli effetti prodottisi in conseguenza del dedotto intempestivo versamento del fondo spese, secondo la ricorrente, fosse “comunque suscettibile di “definire il giudizio arbitrale””, giacche’ la norma, nella lettura datane da questa Corte, ricollega l’immediata impugnabilita’ non gia’ all’astratta idoneita’ della questione alla definizione del giudizio, bensi’ alla circostanza che gli arbitri lo abbiano in tutto o in parte definito.
5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

 

 

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