Al fine della configurazione del reato di cui all’art. 633 del codice penale (invasione di terreni o edifici)

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 10 agosto 2018, n. 38483.

La massima estrapolata:

Al fine della configurazione del reato di cui all’art. 633 del codice penale (invasione di terreni o edifici) resta escluso il fumus (anche in relazione all’elemento soggettivo) laddove il proprietario dell’immobile de quo presti de facto acquiescenza all’occupazione di cui si contesta l’abusività ponendo in essere comportamenti positivi tali da ingenerare nei soggetti a cui il reato è ascritto il convincimento della legittimità dell’occupazione (in ispecie, pagamento utenze elettriche, escludendone il dolo.

Sentenza 10 agosto 2018, n. 38483

Data udienza 30 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella – Presidente

Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – est. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere;
avverso l’ordinanza del 05/03/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
nei confronti di:
1) (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
2) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
3) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
4) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
5) (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
6) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
7) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
8) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
9) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
10) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Lori Perla, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere confermava il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal Pubblico ministero in relazione ad un immobile di proprieta’ comunale in quanto abusivamente occupato dagli indagati, ai quali si contestano i reati di cui agli articoli 633-639-bis e 639 c.p. e articolo 677 c.p., comma 2.
2. Il Tribunale rilevava che non fosse configurabile il fumus dei reati ipotizzati:
a) in ordine al reato di cui all’articolo 633 cod. pen., perche’ gli indagati erano bambini al tempo in cui l’ex macello comunale era stato occupato dal centro sociale (OMISSIS), il Comune aveva prestato ventennale acquiescenza alla occupazione, sostanzialmente legittimandola ed impedendo la configurazione dell’elemento soggettivo in capo agli indagati;
b) in ordine al reato di cui all’articolo 639 c.p., comma 2, perche’ i murales dipinti sui muri dell’immobile non rientravano nel concetto di imbrattamento, non era noto chi li avesse dipinti e neppure poteva configurarsi il dolo del reato, anche in conseguenza della mancanza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’articolo 633 cod. pen.;
c) quanto al reato di cui all’articolo 677 c.p., comma 2, perche’ non vi era prova di una situazione di pericolo idonea a mettere a rischio l’incolumita’ delle persone ed, in ogni caso, non sarebbe spettato agli indagati porvi rimedio ma, semmai, al Comune, proprietario dell’immobile.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, deducendo:
1) violazione di legge per avere il Tribunale qualificato il reato di cui all’articolo 633 cod. pen. come istantaneo ad effetti permanenti anziche’ come reato permanente, dalla cui natura dovrebbe discendere la sussistenza dell’illecito contestato agli indagati anche sotto il profilo soggettivo.
Si da’ atto che nell’interesse degli indagati e’ stata depositata una memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.
1.La questione giuridica sulla natura permanente o meno del reato di cui all’articolo 633 cod. pen., posta dal ricorrente, non rileva in questa sede, tenuto conto che il Tribunale ha, comunque, escluso la sussistenza del fumus del reato anche sotto il profilo inerente all’elemento soggettivo, a causa del lungo periodo di tempo, circa 20 anni, in cui il Comune, proprietario dell’immobile, aveva prestato acquiescenza alla supposta occupazione abusiva, ingenerando il convincimento negli indagati, attraverso atti positivi come il pagamento dell’utenza relativa al consumo di energia elettrica dell’immobile, della legittimita’ dell’occupazione, cosi’ escludendone il dolo.
Sotto questo profilo, il ricorso e’ del tutto generico e non configura alcuna violazione di legge, a fronte di una motivazione che ha valorizzato un elemento sintomatico significativo e che, per questo, non puo’ dirsi meramente apparente. Ne consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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