Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 21 settembre 2020, n. 19711.
Ai sensi dell’art. 475 c.c. si ha accettazione espressa dell’eredità ogni qualvolta il chiamato assuma il titolo di erede in una scrittura privata, trattandosi di autonomo negozio giuridico unilaterale e non recettizio, che conserva appieno la sua validità, ancorché, per effetto della mancata registrazione in base al r.d.l. 27 settembre 1941, n. 1015, sia stata colpita da nullità la distinta convenzione, eventualmente contenuta nello stesso documento.
Ordinanza 21 settembre 2020, n. 19711
Data udienza 11 giugno 2020
Tag/parola chiave: Donazione – Successione – Accettazione dell’eredità – Accettazione espressa ex art. 475 c.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2603-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 4064/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’1 1/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO GIUSEPPE.
FATTO E DIRITTO
ritenuto che la Corte d’appello di Roma, per quel che qui rileva, rigettata l’impugnazione di (OMISSIS), confermo’ la sentenza di primo grado, la quale, decidendo sulla domanda proposta dall’appellante (quest’ultimo aveva convenuto in giudizio (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), perche’ fosse accertata la nullita’ e inefficacia di una donazione, con la quale (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano trasferito degli immobili alle loro figlie (OMISSIS) e (OMISSIS), che l’attore affermava appartenergli, in tutto o in parte, per successione del padre), aveva dichiarato prescritto il diritto dell’attore ad accettare l’eredita’ del padre;
ritenuto che avverso la sentenza d’appello (OMISSIS) propone ricorso sulla base unitaria censura e che gli intimati resistono con controricorso, in seno al quale avanzano ricorso incidentale fondato su due motivi, ulteriormente illustrando la propria posizione con memoria;
ritenuto che con l’esposto motivo il ricorrente denunzia violazione dell’articolo 475 c.c., nonche’ errata applicazione degli articoli 480, 470, 476 c.c. e degli articoli 113, 115 e 116 c.p.c. in quanto:
– la Corte locale non aveva tenuto conto delle evidenze probatorie, dalle quali era dato trarre che l’istante aveva accettato espressamente l’eredita’ del padre (procura speciale autenticata dal Console d’Italia ad Edimburgo dell’8/8/2002 e la raccomandata con avviso di ricevimento del 27/1/2003);
– non era dubbio che si fosse trattato di accettazione espressa poiche’ ricorrevano i requisiti del negozio unilaterale non ricettizio previsti dall’articolo 476 c.c., stante che il ricorrente aveva assunto la qualita’ di erede in entrambi gli atti;
– di conseguenza la Corte d’appello era incorsa in errore nel vagliare la fattispecie concreta alla lue della previsione dell’accettazione tacita, della quale aveva affermato non ricorrevano i presupposti;
considerato che la doglianza risulta fondata, dovendosi osservare che:
a) ai sensi dell’articolo 934 c.c. 1865, come ai sensi dell’articolo 475 c.c., vigente, si ha accettazione espressa dell’eredita’ ogni qualvolta il chiamato assuma il titolo di erede in una scrittura privata; trattasi di autonomo negozio giuridico unilaterale e non ricettizio, che conserva appieno la sua validita’, ancorche’, per effetto della mancata registrazione ai sensi del R.Decreto Legge 27 settembre 1941, n. 1015, sia stata colpita da nullita’ la distinta convenzione, eventualmente contenuta nello stesso documento (Sez. 2, n. 3021, 25/08/1969, Rv. 342923; si veda pure, Sez. 2, n. 4426, 24/02/2009);
b) fermo restando che l’accertamento se il chiamato all’eredita’ abbia assunto il titolo di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata, al fine di ritenere che il medesimo abbia accettato espressamente l’eredita, e’ rimesso al giudice del merito (Sez. 2, n. 1486, 14/07/1965, Rv. 312828), non consta che la sentenza impugnata abbia proceduto a verificare se i riportati atti, che si e’ limitata prendere in esame al solo fine di verificare se si fosse in presenza di accettazione tacita, riportino alla diversa fattispecie dell’accettazione espressa;
c) in particolare, La Corte d’appello, dopo avere riferito che gli appellanti si erano lamentati per non avere il Tribunale considerato che i medesimi avevano compiuto atti espliciti di accettazione (e la sentenza di secondo grado non chiarisce se gli appellanti avessero fatto riferimento ad atti di accettazione, oltre che tacita, anche espressa), si limita, in forma anodina, a riportare un passaggio della sentenza di primo grado nel quale si afferma che “nessuno degli eredi abbia in maniera tacita o espressa dichiarato” di accettare l’eredita e nella pagina seguente (il foglio 3) la Corte di Roma fa ripetuto riferimento alla sola accettazione tacita;
considerato che, pertanto, i due motivi, con i quali i ricorrenti incidentali lamentano violazione degli articoli 112 e 102 c.p.c., nonche’ omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per non essersi la sentenza d’appello pronunziata sulle proposte eccezioni d’improponibilita’, inammissibilita’ e difetto d’integrita’ del contraddittorio restano assorbiti dall’accoglimento del ricorso principale (e’ del tutto evidente, peraltro, che tali eccezioni, ove il Giudice del rinvio dovesse reputare sussistere accettazione espressa dell’eredita’, dovranno essere vagliate, venuta meno la soluzione piu’ liquida che ne poteva giustificarne l’omesso esame);
considerato opportuno, rimettere al giudice del rinvio il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Roma, altra Sezione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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