Ai fini dell’arruolamento nelle forze armate (dell’ordine)

Consiglio di Stato, Sentenza|24 febbraio 2021| n. 1608.

Ai fini dell’arruolamento nelle forze armate (dell’ordine) l’accertamento della idoneità psico-fisica dei candidati deve essere riferito allo specifico momento dell’effettuazione delle visite medico-legali previste dal bando di concorso; con conseguente sostanziale irripetibilità dello stesso accertamento, anche al fine di non violare il principio della par condicio dei concorrenti.

Sentenza|24 febbraio 2021| n. 1608

Data udienza 12 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Carabinieri – Reclutamento – Requisiti di idoneità fisica – Valutazione di sussistenza – Momento rilevante – Individuazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3317 del 2012, proposto dal
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…)
contro
il signor -OMISSIS- non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del -OMISSIS– Sezione-OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2021 il Cons. Carla Ciuffetti, dato per presente il difensore della parte appellante ai sensi dell’art. 84, co.5, del decreto-legge n. 18/2020, conv. dalla l. n. 27/2020, richiamato dall’art. 25 del decreto-legge n. 137/2020, conv. dalla l. n. 176/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO e DIRITTO

1. La sentenza in epigrafe, in accoglimento del ricorso dell’interessato, partecipante a concorso per il reclutamento di allievi carabinieri (G.U. 4^ serie speciale n. 24 del 25 marzo 2011), ha annullato il provvedimento recante giudizio di inidoneità agli accertamenti psico-fisici per difetto del requisito minimo di statura previsto dal bando di concorso. Tale requisito risultava invece posseduto dal ricorrente all’esito di una verificazione disposta dal primo giudice incaricandone il Centro di reclutamento della Guardia di Finanza.
2. L’Amministrazione appellante deduce che, nello spazio temporale intercorrente tra le misurazioni compiute nell’ambito del concorso e quella effettuata in sede di verificazione, pari a circa quattro mesi, il ricorrente sarebbe stato in condizione di modificare lo stato di fatto delle sue condizioni fisiche, condizionando il risultato della misurazione effettuata nell’ambito dell’istruttoria disposta dal Tar. Anche il Centro di reclutamento della Guardia di Finanza aveva evidenziato la riconducibilità del differente risultato alla possibile incidenza di fattori di natura transitoria. Perciò, “trattandosi di misure border line” i medesimi fattori avrebbero potuto provocare una variazione seppur temporanea dell’altezza. In punto di diritto, tali circostanze si sarebbero tradotte in una violazione del principio tempus regit actum e del principio della par condicio competitorum, inducendo nella procedura concorsuale elementi di distonia.
3. L’istanza cautelare del Ministero appellante è stata accolta (Cons. Stato, sez. IV, 23 maggio 2012, n. 1957), “stante la giurisprudenza della Sezione per cui la sussistenza dei requisiti deve essere valutata al momento dell’accertamento concorsuale, restando irrilevanti le modificazioni successivamente intervenute (salvo il caso di erroneità tecnica e correzione “ex tunc” del primo accertamento”.
4. Il Collegio rileva che, secondo l’indirizzo consolidato di questo Consiglio, richiamato anche in sede cautelare, l’accertamento della idoneità psico-fisica dei candidati va riferito allo specifico momento dell’effettuazione delle visite medico-legali previste dal bando di concorso; dal che consegue la sostanziale irripetibilità dello stesso accertamento, anche al fine di non violare il principio della par condicio dei concorrenti. Ciò comporta che, anche se in sede di verificazione si pervenisse ad un esito difforme da quello risultante dal giudizio medico di inidoneità in sede concorsuale, a tale esito non potrebbe essere attribuito “alcun rilievo dirimente, ove non venga acclarato che il primo giudizio era frutto di travisamento oppure comunque inattendibile (ad es. per inaffidabilità delle metodiche utilizzate, per errata interpretazione dei risultati degli accertamenti etc.)” e il fatto che il profilo esaminato del candidato possa risultare differente “non costituisce di per sé sintomo della erroneità o della illegittimità, sub specie dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria o carenza di motivazione o contraddittorietà o irragionevolezza, del primo accertamento”. (Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 2019, n. 3422; cfr. id., 31 gennaio 2018, n. 638 e 6 aprile 2020 n. 2296).
A tale indirizzo giurisprudenziale il Collegio intende dare continuità, anche considerato che, nella fattispecie, le deduzioni del Ministero appellante, rimaste incontestate nel presente grado di giudizio, consentono di escludere l’inaffidabilità degli strumenti utilizzati e dei metodi seguiti per lo svolgimento delle misurazioni in sede concorsuale: infatti, in quella sede, la precisione dello strumento utilizzato per la misurazione era stata appena verificata con operazione di taratura e la rilevazione della statura era stata effettuata in due giorni successivi in differenti orari, a tutela del concorrente, per tener conto di possibili variazioni giornaliere e orarie; invece, in sede di verificazione la misurazione era stata effettuata solo nel giorno del 26 ottobre 2011 e lo strumento utilizzato era stato tarato mesi prima, in data 21 luglio 2008.
5. Per quanto sopra esposto l’appello deve essere quindi accolto e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata decisione, deve essere respinto il ricorso di primo grado, con salvezza degli atti impugnati.
Non si fa luogo a pronuncia sulle spese del grado di giudizio non essendosi costituita la parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Claudio Contessa – Presidente
Italo Volpe – Consigliere
Antonella Manzione – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere
Carla Ciuffetti – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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