Ai fini dell’appropriazione indebita, il riferimento al concetto civilistico di “altruità” non può trovare applicazione per delimitare la materialità del delitto, e ciò anche nell’ipotesi in cui oggetto della interversio possessionis sia un bene fungibile come il denaro, né è applicabile la regola civilistica dell’acquisizione per confusione del denaro e delle cose fungibili nel patrimonio di colui che le riceve

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 19 aprile 2018, n. 17693.

Ai fini dell’appropriazione indebita, il riferimento al concetto civilistico di “altruità” non può trovare applicazione per delimitare la materialità del delitto, e ciò anche nell’ipotesi in cui oggetto della interversio possessionis sia un bene fungibile come il denaro, né è applicabile la regola civilistica dell’acquisizione per confusione del denaro e delle cose fungibili nel patrimonio di colui che le riceve; pertanto, nell’ipotesi di mandato a vendere, commette il reato di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, comma 1, n. 11 c.p., il mandatario che, avendo ricevuto da terzi una somma di denaro quale corrispettivo della vendita dei beni ricevuti in conto vendita, per destinarla (mediante consegna) od altrimenti impiegarla nell’interesse del mandante, se ne appropri, dandole destinazione diversa ed incompatibile con quella dovuta.

CORTE DI CASSAZIONE
sezione seconda penale
SENTENZA 19 aprile 2018, n.17693

Ritenuto in fatto

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato integralmente la sentenza emessa in data 26 giugno 2014 dal Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato l’imputato C.G. , in atti generalizzato, colpevole dell’appropriazione indebita aggravata di 34 beni mobili antichi di vario genere, ricevuti in conto vendita nella qualità di legale rappresentante di FINARTE CASA D’ASTE s.p.a., commessa in (omissis) , condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parte civile.

Contro tale provvedimento, l’imputato (con l’ausilio di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il seguente motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:

I – nullità della sentenza per violazione dell’art. 646 c.p. e degli artt. 1341 e 1703 ss. c.c., nonché per illogicità manifesta della motivazione, risultante dal contratto di mandato a vendere e dalla deposizione dei testi L. e M. .

In data 28 dicembre 2017 è pervenuta una memoria con motivi nuovi.

All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.

Considerato in diritto

Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.

1. Il ricorrente lamenta, in ricorso, l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato.

La Corte di appello avrebbe sostenuto che la società mandataria, e per essa l’imputato (che ne era, all’epoca dei fatti, legale rappresentante), non appena ricevuto il denaro costituente corrispettivo della vendita all’asta dei beni mobili de quibus, avrebbe dovuto rimetterlo alla proprietaria che ne aveva fatto richiesta, di tal che le successive difficoltà economiche e la sopravvenuta messa in liquidazione di FINARTE CASA D’ASTE s.p.a. sarebbero irrilevanti.

Argomentando in tal senso, peraltro, la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare che:

– dal contratto di mandato a vendere stipulato inter partes emergerebbe che la somma incassata per la vendita doveva essere corrisposta decorsi 45 giorni lavorativi dalla data di formale aggiudicazione;

– le difficoltà economiche sopravvenute (comprovate, in particolare, dalle dichiarazioni del teste L. sulla gravissima crisi di liquidità che FINARTE CASA D’ASTE s.p.a. si era trovata a dover affrontare), sfociate nella messa in liquidazione della società, sarebbero idonee ad elidere gli effetti penali della condotta posta in essere.

1.1. Con la menzionata memoria, il ricorrente ribadisce il suo assunto, lamentando altresì di essere stato condannato per essersi appropriato di una somma di denaro in realtà di sua proprietà, menzionando a sostegno plurimi precedenti giurisprudenziali, in particolare di giurisprudenza civile.

2. Deve premettersi che, in tema di ricorso per cassazione, in virtù del combinato disposto degli artt. 585, comma 4, c.p.p. e 167 disp. att. stesso codice, la presentazione di motivi nuovi è consentita a condizione che essi investano capi o punti della decisione già oggetto dell’atto originario di gravame, ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. a), c.p.p. e consistano in un’ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono l’originaria richiesta rivolta al giudice dell’impugnazione, non anche quando essi consistano in deduzioni riguardanti parti del provvedimento gravato che non erano state oggetto della primitiva impugnazione, poiché, in caso contrario, risulterebbero aggirati i termini prescritti dalla legge per la presentazione del ricorso, la cui inosservanza è sanzionata con l’inammissibilità del gravame (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Rv. 210259; Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011, Rv. 251482; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Rv. 268980).

2.1. Questa Corte (Sez. U., n. 37954 del 25/05/2011, Orlando, Rv. 250975) ha anche chiarito, proprio con riferimento al delitto di cui all’art. 646 c.p., che il difetto di ‘altruità’ comporta la mancanza di un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato (nel caso esaminato, al ricorrente era contestata l’appropriazione di denaro altrui sull’erroneo presupposto che le somme da lui trattenute, come datore di lavoro, sullo stipendio della lavoratrice, dovessero per ciò solo considerarsi trasferite in proprietà di questa, e questa Corte ha ritenuto che difettasse l’elemento dell’altruità del bene, costitutivo, sotto il profilo della materialità, della fattispecie astratta di appropriazione indebita, ed ha conseguentemente dichiarato che il fatto reato contestato non sussiste).

2.2. Risulta, pertanto, non consentita la doglianza formulata con i motivi nuovi, riguardante il presunto difetto di ‘altruità’ del denaro del quale l’imputato si sarebbe appropriato, e, quindi, attinente al profilo della materialità del reato, laddove il ricorso originario censurava unicamente la configurazione dell’elemento soggettivo di esso.

3. Le doglianze dell’imputato sono, comunque, nel complesso infondate.

3.1. Tradizionalmente discussa in dottrina e giurisprudenza è l’interpretazione da dare, nell’ambito dei reati contro il patrimonio, alle nozioni di derivazione privatistica, ovvero ai numerosi concetti che il legislatore, per descrivere le singole fattispecie tipiche, mutua dal diritto civile (oltre ‘allo stesso ‘patrimonio’, si pensi alla ‘cosa’, al ‘danno’, al ‘profitto’, all’’altruità’, al ‘possesso’, alla ‘detenzione’, ai ‘rapporti di famiglia’ posti a fondamento della disciplina di cui all’art. 649 c.p.):

(a) secondo la c.d. tesi pancivilistica, dovrebbe attribuirsi esclusivo rilievo alle interpretazioni elaborate in ambito civilistico, stante la mera accessorietà del diritto penale;

(b) secondo la c.d. tesi autonomistica, il diritto penale avrebbe, al contrario, natura costitutiva, e ciascun concetto andrebbe interpretato autonomamente, senza attribuire decisivo rilievo alle interpretazioni civilistiche.

La disputa risulta ormai priva di attualità; l’orientamento assolutamente dominante propende, infatti, per una tesi intermedia, osservando che ‘il problema… non può essere risolto in via generale e aprioristica alla stregua di premesse generali di natura astrattamente dogmatica o politico-ideologica. Si tratta, più semplicemente, di un tipico problema di interpretazione che va risolto caso per caso, e cioè in relazione alle diverse figure di reato e alle rispettive finalità di tutela’; naturalmente, tenuto conto dell’unità dell’ordinamento, non può negarsi che, tendenzialmente, il significato civilistico e quello penalistico di ciascun termine coincidano, ‘ma si tratta soltanto di una presunzione ‘semplice’ (e non assoluta), la quale potrà ben essere superata in presenza di specifiche ragioni che inducano l’interprete ad attribuire al termine in questione un autonomo significato penalistico’.

3.2. Il concetto di ‘altruità’ è riferito dal legislatore alla ‘cosa’ (ad es., artt. 624, 628, 635, 646 c.p.: quest’ultima disposizione evoca anche la possibile ‘altruità’ del denaro) od al ‘danno’ (ad es., artt. 629, 640, 643 c.p.), ed indica, in primo luogo, ‘che la ‘cosa’ non deve essere: a) né nullius o communis omnium; b) né propria, cioè nella piena ed esclusiva signoria dell’agente. In breve: che deve essere legata da una relazione di interesse con altro soggetto. E, similmente, sta ad indicare che il ‘danno’ deve riguardare persona diversa dall’agente’.

Se è pacifica la ‘funzione negativa’ del concetto, non altrettanto può dirsi della sua ‘funzione positiva’: si discute, in particolare, se ‘cosa altrui’ sia quella sulla quale un soggetto diverso dall’agente abbia soltanto il diritto di proprietà, oppure anche un diverso diritto reale di godimento (o di garanzia).

La dottrina dominante ritiene che il concetto non si presti ad una definizione valida in assoluto: ‘l’individuazione delle posizioni giuridicamente rilevanti, che risultano riconducibili alla nozione di ‘altruità’, non può in realtà essere compiuta in generale una volta per tutte. Si tratta piuttosto di un problema interpretativo che può essere risolto in maniera diversa in rapporto alle caratteristiche delle varie fattispecie incriminatrici nelle quali l’altruità figura come elemento costitutivo esplicito del fatto di reato’.

3.3. A parere del collegio, va senz’altro condivisa l’impossibilità di addivenire all’individuazione di una nozione di ‘altruità’ valida in assoluto.

3.4. Ciò premesso, a norma dell’art. 646 c.p. commette il delitto di appropriazione indebita il soggetto che, avendo a qualsiasi titolo il possesso del denaro o della cosa mobile altrui, se ne appropri al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

3.5. Come tradizionalmente osservato dalla dottrina, ‘il possesso può essere derivato da un mandato o da altra autorizzazione a ricevere da terzi la cosa, la proprietà della quale spetta al mandante o autorizzante. Perciò, commette appropriazione indebita l’incaricato di riscuotere denaro, o di ricevere altre cose, per conto del mandante, che faccia suo quel che ricevette. E poiché non occorre che il possesso sia conferito all’agente dal proprietario, il reato sussiste anche quando la consegna avvenga per parte di chi che sia, in modo che, per i rapporti esistenti tra il consegnatario e l’avente diritto su quella cosa, il primo sia obbligato a rimetterla al secondo. Il possesso non deve essere considerato in relazione a chi ha compiuto materialmente la traslazione del medesimo, ma a chi ha il diritto di proprietà o altro diritto sulla cosa’.

3.6. Nel medesimo senso la giurisprudenza, sin da epoca risalente e senza voci contrarie, ha ritenuto che, nell’ipotesi di mandato a vendere, commette il reato di appropriazione indebita aggravata (ex artt. 646 e 61, comma 1, n. 11 c.p., quest’ultima circostanza aggravante dell’abuso di relazione d’opera configurabile ogni qual volta l’agente approfitti della particolare fiducia in lui riposta attraverso l’affidamento, a qualsiasi titolo, nel disimpegno di un’attività – come accade, ad es., proprio in presenza di un mandato a vendere una cosa mobile – che lo ponga in condizioni di commettere più facilmente il reato) il mandatario che, venduta la merce, si rifiuti ingiustificatamente di versare il prezzo al mandante (Sez. II, n. 304 del 24/04/1973, dep. 1974, Sgotto, Rv. 125950).

Nel caso esaminato dalla S.C. (in fatto sovrapponibile a quello oggetto dell’odierno giudizio), il ricorrente si doleva di essere stato rinviato a giudizio per appropriazione indebita di alcuni quadri e di essere stato condannato per non aver versato la somma ricavata dalla vendita dei quadri stessi, e la S. C. ha ritenuto che, anche nel caso di rifiuto di versamento del prezzo ricavato, sia l’atto di disposizione uti dominus, a cui il rifiuto stesso deve ricollegarsi obiettivamente affinché possa sussistere il reato in questione, sia la volontà di convertire il possesso in proprietà allo scopo di trarne profitto ingiusto, hanno pur sempre per oggetto la cosa affidata, la quale, nella struttura del reato, del reato stesso costituisce l’oggetto materiale, di cui l’agente si è indebitamente appropriato.

3.7. È noto al collegio l’orientamento della giurisprudenza civile (copiosamente evocato nella memoria contenente motivi nuovi), secondo il quale il contratto di mandato produce effetti meramente obbligatori, il che comporterebbe, con specifico riferimento al caso in esame, che il denaro ricevuto quale corrispettivo della vendita dei beni mobili oggetto dello stipulato contratto di mandato a vendere o di affidamento in conto vendita, apparterrebbe al mandatario, che sarebbe soltanto obbligato iure civili a versarlo al mandante con le modalità pattuite (Sez. I civ., sentenze n. 7510 del 2011 e n. 9775 del 2016).

3.8. Peraltro, il riferimento al concetto civilistico di ‘altruità’ così delineato non può trovare applicazione, in ambito penalistico, per delimitare la materialità del delitto di appropriazione indebita, e ciò anche nell’ipotesi in cui oggetto della interversio possessionis sia un bene fungibile come il denaro.

La ratio dell’art. 646 c.p. deve essere, infatti, individuata nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l’autonoma disponibilità di un bene o – per quanto più specificamente rileva in questa sede – di una somma di denaro, dia ad esso/essa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso.

3.8.1. Ciò premesso, posto che, nella vicenda in esame, le somme di denaro delle quali l’imputato si era ‘impossessato’ erano in sua disponibilità unicamente in vista della successiva consegna alla proprietaria dei beni mobili della cui vendita la predetta somma costituiva corrispettivo, e considerato, dunque, che esse erano state consegnate all’imputato dai terzi acquirenti dei predetti beni con obbligo, a carico dell’imputato stesso, di procedere all’espletamento di una successiva attività, ovvero la consegna all’odierna p.o., può immediatamente rilevarsi che sussistono, all’evidenza, tutti i presupposti per ritenere integrato il contestato delitto.

3.9. Una ineludibile conferma della correttezza di tale affermazione è data dalla più ampia disamina della questione in oggetto operata dalle Sezioni Unite con la già citata sentenza n. 37954 del 25/05/2017, in motivazione.

3.9.1. Secondo le Sezioni Unite, in linea di principio ‘quando la fattispecie penale utilizza per la designazione di un fatto, o di un istituto, un ‘termine’ che ha in altro ramo del diritto una propria configurazione ‘tecnica’, dovrebbe presumersi che anche il diritto penale lo assuma con analogo significato, giacché il diritto richiede certezze e riconoscibilità, e dunque l’uso di elementi normativi deve conformarsi quanto più possibile ai canoni della determinatezza e tassatività. Per accogliere ai fini penali una diversa accezione del termine, occorre trovare nella stessa legge penale una ragione, ovverosia quella che autorevole dottrina definisce ‘una giustificazione conveniente’, per ‘segni certi’, della diversa accezione. Tali segni, o indicatori, vanno ricercati, secondo le regole generali sull’interpretazione delle leggi, oltre che nella formulazione della disposizione, nel confronto con altre disposizioni e nella funzione della norma: sulla base, in altri termini, delle ‘finalità perseguite dall’incriminazione e del più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca’, come costantemente ricorda il Giudice delle leggi segnalando la necessità di verificare il rispetto del principio di determinatezza mediante il ricorso al criterio, altresì, dell’offesa’.

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